TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 18/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°1706/2019 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall'avv. Martino Angelini, nel cui studio Parte_1 ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Pagliara
RESISTENTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Saponaro CP_2
TERZO CHIAMATO
Oggetto: Risarcimento danni
Con atto di citazione notificato in data 30/8/2018, la ricorrente citava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Brindisi il sigg. nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà targato EL273VE in occasione del sinistro Controparte_3 verificatosi mentre il bene era affidato alla custodia del convenuto . CP_1
In sostanza, il giorno 10/12/2015, l'autovettura dell , mentre era Pt_1 custodita dal sig. , condotta dal dipendente di costui sig. , rimaneva CP_1 CP_2 coinvolta in un grave sinistro stradale. Dall'occorso scaturivano ingenti danni all'auto che veniva ricoverata presso l' sino a quando, il 16/5/2016, la stessa veniva Controparte_4 Parte_2 trasferita, su iniziativa della proprietaria, presso l'officina autorizzata Volkswagen Pecello s.r.l., con sede in Putignano. Si costituiva in giudizio il sig. il quale chiamava in causa il dipendente CP_1 ritenuto responsabile del danno in quanto conducente dell'auto, sig. . CP_2
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del dott. Giliberti, a seguito della chiamata in causa per garanzia impropria del Pinto, disponeva il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. dinnanzi al giudice del lavoro. La causa veniva dapprima assegnata alla dott.ssa e successivamente Per_1 alla dott.ssa dinnanzi alla quale si integravano gli atti introduttivi mediante Per_2 deposito di memorie e documenti. Il giudice del lavoro, dott.ssa in corso di causa proponeva conciliazione Per_2 rimasta senza effetto e pertanto disponeva la CTU meccanica per la valutazione e quantificazione del danno. Successivamente la dott.ssa veniva trasferita presso altro Ufficio Per_2 giudiziario e parte del ruolo veniva affidato al sottoscritto giudicante. In corso di causa tra il e il interveniva accordo conciliativo per cui CP_1 CP_2 entrambe le parti chiedevano pronunciarsi dichiarazione di cessata materia del contendere. Si giungeva all'udienza di discussione del 18/03/2025.
**************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sotto il profilo dell'an debeatur non è stato necessario nessun particolare accertamento in quanto parte resistente ha reso ampia confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c..
Va richiamata infatti la missiva inviata dal alla per mezzo CP_1 Parte_1 del suo procuratore in cui riconosceva la veridicità dei fatti e soprattutto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. essendo il chiamato in causa, , CP_2 proprio dipendente. Tale comunicazione inviata alla controparte ha piena efficacia probatoria, equivalente, in quanto agli effetti, alla confessione resa in giudizio. A riguardo, la normativa dell'art. 2049 c.c. introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva e/o indiretta per cui il datore di lavoro deve rispondere in proprio degli atti compiuti dai propri dipendenti ed arrecanti danno, ciò in forza di un principio di responsabilità oggettiva per culpa in vigilando.
L'assunzione di responsabilità ex art. 2049 c.c. è stata peraltro ulteriormente ribadita dal in giudizio avendo esso ribadito quanto in precedenza già CP_1 dichiarato stragiudizialmente.
Dunque, avendo contrattualmente assunto la custodia ed il deposito dell'autovettura della , incontrovertibilmente, il dovrà rispondere Parte_1 CP_1 dei danni arrecati, anche se a causa di terzi a lui vincolati da subordinazione e/o dipendenza.
Ritenuta dunque acclarata la piena responsabilità del resistente sotto il profilo dell'an è necessario ora stabilire il quantum debeatur in favore della . Parte_1
E' stato constatato il legittimo diniego della danneggiata a ricevere il proposto ristoro in forma specifica, non avendo essa evidentemente alcun obbligo ad accettare tale proposta. L'excursus processuale ha inoltre evidenziato i vari tentativi intercorsi tra le parti, e da ultimo dal precedente giudicante che ha formulato una proposta conciliativa, tentativi questi rimasti senza esito, per cui, al fine di determinare l'effettivo danno, non si può far altro che rifarsi ad un criterio oggettivo costituito dalla quantificazione operata dal CTU di causa.
Costui con un elaborato peritale scevro da vizi, contraddittorietà delle motivazioni e conclusioni, nonché difetti logici, ha stabilito prioritariamente che il risarcimento dovuto è da non ritenersi antieconomico, ha quantificato il danno in € 9.317,35, ha determinato il fermo tecnico nella complessiva somma di € 900,00.
A ciò vanno aggiunti € 120,00 quale spesa documentata in atti per il trasporto ed il recupero dell'autovettura eseguito, su incarico della , dalla ditta Pacello Parte_1
s.r.l.
Per contro non va riconosciuta la somma richiesta dalla per il Parte_1 noleggio dell'autovettura, anche se documentalmente provato, in quanto tale somma, nella sua giusta quantificazione, è stata determinata ed inclusa dal CTU nel fermo tecnico valutato complessivamente nel proprio elaborato.
Va infine dichiarata la cessata materia del contendere tra il sig.
[...]
ed il sig. , terzo chiamato in causa dallo stesso . CP_1 CP_2 CP_1
In corso di giudizio si è dato atto dell'intervenuta conciliazione trai due soggetti che, nel relativo atto conciliativo, chiedevano espressamente di dichiararsi la cessata materia del contendere, senza ulteriori specificazioni ai fini di una eventuale richiesta di spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Conseguentemente, al riconoscimento della domanda formulata da parte attrice le spese di giudizio vanno poste a carico del nella misura di cui al Controparte_1 successivo dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 1706/2019 R.G., proposta da nei confronti di , nella qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, nonché , nella qualità di terzo CP_2 chiamato in causa, così provvede:
- Preliminarmente dichiara l'avvenuta cessazione della materia del contendere tra
, nella sua qualità, e , per accordo intercorso tra le Controparte_1 CP_2 parti.
- Accerta e dichiara la responsabilità del sig. , titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale con sede in Fasano, in riferimento ai danni occorsi al veicolo Volkswagen Touran targato EL273VE, in relazione al sinistro occorso in data 10/12/2015 e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 rifondere nei confronti di la somma complessiva di € Parte_1
10.337,35, di cui € 9.317,35 per costo ripristino auto, come quantificato dal CTU, € 900,00 per fermo tecnico, € 120,00 per recupero e trasporto autoveicolo, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
- Condanna il sig. , nella sua qualità, alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite in favore della sig. che liquida in complessive € Parte_3
3237,00, di cui € 237,00 per contributo unificato, € 3000,00 per competenze, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
- Pone definitivamente a carico del il pagamento delle spese di CTU. CP_1
- Compensa integralmente le spese di lite tra ed il chiamato in Controparte_1 causa . CP_2
Brindisi lì 18/03/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi