Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2456/2022 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
,nato a [...] il [...], Parte 1 Codice Fiscale 1 Parte 2 nata a e
,
Melito di Porto SA (Rc) il 12.02.1977, C.F. C.F. 2 residenti in Alba (Cn), via Rio Misureto dall'Avv. Alessandra RI (CF: C.F. 3 rappresentati e difesi n.1, entrambi
Email 1 fax: 0173.441022), ed elettivamente domiciliati presso il suo PEC:
studio, in Alba (Cn), corso Cortemilia 3/1, giusta procura speciale
[...]
Controparte_1 (C.F. : P.IVA 1 ) in persona del suo procuratore speciale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tomaso Giraudo (fax: 0172/244517; C.F. C.F. 4
[...] ; PEC: presso il quale è elettivam. dom. in Savigliano - Email_2
P.zza C. Battisti n.6, come da procura generale alle liti (atto Notaio Per 1 del 27/04/2017, racc. 38077)
OSSERVATO
Parte attrice chiede nella presente sede:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Asti, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ed allegazione;
Dichiarare tardive e, quindi, inammissibili le allegazioni difensive avversarie, nonché tutte le produzioni
-
effettuate e richieste a loro sostegno, compresa la perizia di parte (relazione SI -doc.3 avversario) e la richiesta di produzione della serratura in possesso di Controparte 1
- Previo ordine ad Controparte 2 di esibire le garanzie in originale e le scatole dei gioielli e degli
Controparte_1 sig. Per 2 al momentoorologi consegnate dai sig.ri Pt 2 e Parte 1 al perito di del sopralluogo svolto per l'assicurazione,
- Previa eventuale CTU volta a quantificare il valore attuale di mercato dei gioielli ed orologi sottratti;
-Previa ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi da 1. a 32. della memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. con i testi ivi indicati, da escutersi in materia diretta e contraria, e con specificazione dei capitoli di prova su cui si chiede l'escussione di ciascun teste nella memoria ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c.;
Controparte_2
-Dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante p.t.,
a pagare ai sig.ri Parte 1 e l'indennizzo dovuto in base alla polizza assicurativa Parte_2
n.2021/29/6484844 nella misura prevista dal massimale, pari ad € 100.000,00, per i motivi esposti in atti, o
-Con il favore delle spese per diritti ed onorari di causa."
Tanto, sulla scorta di asserita sottrazione di preziosi e denaro, patita in data 22.10.2021, presso la propria abitazione in Alba alla via Rio Misureto 1, ed in forza di polizza assicurativa, in essere con la convenuta, rubricata sub n.2021/29/6484844 - sottoscritta dal. Parte_1 e cointestata a Parte_2
Parte convenuta svolge ampia contestazione, in ordine alle allegazioni attoree, in particolare deducendo:
"DIRITTO.- La domanda degli attori è infondata ed andrà respinta.
La versione del fatto narrata in citazione non è credibile e la si contesta recisamente.
Premesso che l'onere delle prova è intieramente a carico degli attori, non essendo sufficiente la denuncia di furto fatta ai CC dalla sig.ra Pt 2 in quanto atto proveniente dalla stessa parte, v. Cass. n. 10262/1992), si osserva che la suddetta contestazione è la diretta conseguenza dell'esame tecnico della serratura della porta di ingresso dell'appartamento dei sigg.ri Controparte 3 fatto eseguire dalla Compagnia alla SI
(Esperti Riferme Serrature Italia) di Arese, specializzata proprio nell'esame di serrature oggetto di scasso.
La SI è un'associazione senza fini di lucro che riunisce esperti serraturieri che insieme lavorano e collaborano per creare cultura e conoscenza nel campo delle chiusure tecniche. Opera nel campo delle serrature e riferme in genere e di tutte le loro applicazioni, effettuando sul piano professionale studi, ricerche, acquisizione e classificazione di notizie e dati attinenti e ne pone il prodotto risultante a disposizione dei propri Soci nonché di enti, di istituzioni, operatori ed utenti.
La SI dispone di un laboratorio di prove per l'apertura di serrature e cilindri con diverse tecniche, dal bumping alla manipolazione, operante sia per Enti di Certificazione, sia per chiunque voglia sottoporre i propri prodotti a prove oggettive e incisive ed i suoi tecnici effettuano perizie in caso di furto con o senza scasso e per qualsiasi consulenza tecnica in fase di progettazione, di installazione e di gestione di sistemi di chiusura.
In data 9/11/2021 la serratura oggetto della presunta effrazione, che gli attori avevano smontato dalla porta blindata dell'alloggio, veniva consegnata dai sigg.ri Controparte 4 all'ing. Per 2 consulente di Controparte 1 - che quindi provvedeva ad inviarla presso la sede della SI per essere sottoposta a perizia, come previsto dalle CGA all'art. 12.4. Si produce il verbale di sopralluogo (doc. 2).
In seguito all'esame di tale serratura, veniva redatto il verbale di analisi redatto dal tecnico Testimone_1 della SI (doc. 3-4) e che riporta le seguenti osservazioni:
"L'esame della serratura, non montata su porta, non evidenzia segni anomali.
Il cilindro dovrebbe presentare delle deformazioni sulla superficie dello statore, dovute alle forti torsioni esercitate sul defender per raggiungere lo spezzamento dei bulloni.
Il defender non presenta segni di attrezzi utilizzati per la presa e la forzatura.
La cassa della serratura non presenta segni di deformazione.
Il punto di spezzamento dei bulloni è situato in prossimità del centro della serratura, dove non è possibile effettuare una torsione tale da causarne la rottura.".
Con l'ausilio di fotografie che illustrano in dettaglio i particolari della serratura smontata, è inoltre puntualizzato che: "1. La serratura è arrivata in scatola di cartone sigillata con imballo adeguato e integro.
2. La cassa della serratura presenta il sigillo della casa produttrice rotto. Il cilindro è già installato. Lo scrocco è staccato dal suo supporto.
3. Il cilindro non presenta segni di forzatura o segni dovuti a torsione con pinze o tubo del diametro per far presa sul defender.
4. Il defender a protezione del cilindro risulta intatto e privo di segni sia all'esterno che all'interno.
5. La rottura dei perni diametro 6 mm non è avvenuta con il defender montato. Il punto di rottura è a metà della serratura, non è possibile avere una torsione tale da poter spezzare le viti all'interno del tubo guida perni.
6. La cassa della serratura, lato defender, non presenta nessuna deformazione dovuta a trazione, spinta o torsione.
7. la rottura dello scrocco non sembra accidentale.
8. i meccanismi di comando della serratura sembrano intatti". Laperizia della SI non lascia pertanto alcun dubbio sul fatto che la serratura consegnata dagli attori Per all'ing. on è stata oggetto di scasso, bensì di una profonda manipolazione da parte di qualcuno dotato di capacità specifiche che l'ha accuratamente smontata, per poi spezzare i perni, rompere lo scrocco, senza però alterare i meccanismi interni e quindi provvedere al suo rimontaggio. Per eseguire tale operazione è evidente che la serratura era stata staccata dalla porta blindata per poi essere portata in un luogo idoneo ed attrezzato per effettuare il "lavoro" e quindi successivamente reinstallata.
Ovviamente alla luce di quanto sopra esposto, la denuncia di furto effettuata dalla sig.ra Pt 2 che si sarebbe assentata da casa per 50 minuti appena - perde di ogni credibilità.
-a parere di questa difesa - la provaLa "strana" manomissione della serratura costituisce già di per sé inequivocabile che le circostanze dedotte dagli attori nel loro atto introduttivo non rispondono al vero.
Vi sono però altri fattori di "contorno" che corroborano gli argomenti presentati dalla convenuta a sostegno della propria posizione.
Parliamo ad esempio della prima discordanza, emersa a caldo con cui viene presentata la serratura al ritorno della breve uscita di casa da parte dell'attrice.
Tale serratura avrebbe presentato le tracce (naturalmente ben visibili) di una perforazione del nottolino, così come dichiarato dall'interessata nella propria denuncia. Nessuna traccia del genere è stata infatti rilevata sulla serratura.
La perforazione del nottolino è una classica operazione per rendere inoperante la maggior parte delle serrature meno complicate.
Per Attualmente la serratura in oggetto è stata restituita dalla SI all'ing. custodita in involucro sigillato ed è a disposizione per un'eventuale CTU. Sin da ora la difesa della convenuta chiede al Tribunale
l'autorizzazione a produrre tale oggetto mediante deposito in Cancelleria.
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Quanto al soqquadro dell'appartamento. Il vistoso disordine, ben documentato con insistenza, avrebbe dovuto rappresentare la prova regina che gli ignoti malfattori avevano cercato affannosamente beni da rubare, gettando all'aria oggetti vari e spalancando mobili e cassetti. Scena suggestiva ma che mal si concilia con il fatto che i beni che si assumono rubati erano semplicemente e candidamente depositati in un armadio facilmente accessibile.
Evidentemente la fiducia nel prossimo aveva indotto gli attori a nemmeno curarsi di cercare un nascondiglio meno facile per oggetti tanto preziosi.
Anche le scatole ed i certificati degli orologi lasciati intatti dai ladri, indicano un comportamento di costoro assai anomalo ed incomprensibile. Si sa infatti che accessori come le scatole originali (come ad esempio degli orologi Rolex) ed i certificati originali costituiscano un notevole valore aggiunto per i collezionisti e averli trovati in sito non trova spiegazione, salvo che la loro materiale presenza fosse diretta a comprovare l'effettiva presenza di tali beni.
Ed a proposito dei loro ingressi nel patrimonio familiare dei sigg.ri Controparte_4 vi è da rilevare come i due negozi che avrebbero venduto tali oggetti preziosi non possiedono documentazione esaustiva di tali vendite e meno che mai – richiesti ripetutamente dagli incaricati di Controparte_1 - hanno saputo dire come erano stati pagati: sicuramente non in contanti, stante la restrizione all'uso di tale metodo di pagamento vigente all'epoca degli acquisti.
Ulteriori indagini potrebbero essere interessanti per tracciare il percorso di acquisto da parte dei due gioiellieri.
La polizza furto stipulata con la società convenuta divenne operativa il 25/06/2021 con un massimale che per beni e denaro era elevato ad euro 100.000 ben maggiorato rispetto alla precedente polizza che ne prevedeva una di euro 20.000 (doc. 5).
- -come noto quattro mesi dopo la nascita della nuova e ben più robusta garanzia Il "furto" avvenne assicurativa.
Non possiamo sottrarci, per dovere defensionale, dal far rilevare come i sigg.ri Controparte 4 siano collezionisti di gioielli un po' atipici, nel senso che un simile accumulo di preziosi non si trova generalmente in famiglie di modeste condizioni economiche. Risulta infatti che almeno negli ultimi anni gli attori non abbiano svolto attività lavorativa dipendente o imprenditoriale, tali da giustificare un tenore di vita così elevato e tale da consentire, ad esempio, l'acquisto di tre orologi Rolex in poco più di un mese per quasi
34.000 euro e, due anno dopo, un Omega per euro 11.700.
Di tutti questi preziosi, cosi come gli altri, non è stata fornita una sola prova di acquisto, quale una fattura, uno scontrino fiscale oppure un movimento bancario tramite bancomat o carta di credito. Eppure, visti gli importi di cui trattasi, i pagamenti dovevano necessariamente avvenire in modi assolutamente tracciabili, poiché ben oltre il limite di utilizzo del contante (che nel 2019 era di € 2.999).
Neppure le ricerche svolte dai periti della convenuta presso le gioiellerie NE e la Boite d'Or di Alba, presso le quali gli attori sostengono di avere acquistato tutti i gioielli, sono riusciti ad accertare che le somme indicate nelle rispettive dichiarazioni coincidessero con quanto effettivamente pagato.
Interessa infatti alla Controparte 1 avere la conferma documentale che i valori attribuiti agli orologi ed ai gioielli fossero effettivi e ciò all'ovvio scopo di valutare effettivamente l'entità dei danni subiti ed indennizzabile.
Stranamente invece entrambi i negozi di vendita non hanno fornito alcuna indicazione precisa sulle modalità di pagamento, pur avendo a disposizione le date precise in cui sarebbero avvenute le vendite;
operazione estremamente facile consultando le proprie scritture contabili ed accertando se gli oggetti preziosi furono pagati con assegni, bonifici o contanti, quando possibile. La richiesta di tale documentazione è più che legittima, poiché la prova dell'acquisto è risolutiva sia sull'an che sul quantum. Si tratta di somme di rispetto e pare strano che non risultino nei versamenti bancari, come di solito avviene nelle corrette gestioni delle attività commerciali.
Parte_3 ", siQuanto alla produzione avversaria di cui al n. 11, indicata come "scontrini giornalieri contesta anzitutto che si tratti di "scontrini" bensì di semplici chiusure contabili giornaliere, curiosamente due per anno dal 2013 al 2017, e che quindi dimostrano solamente il volume d'affari realizzato in quei giorni dalla ditta NE ma non in alcun modo la vendita dei gioielli indicati.
Stante l'assenza di documentazione contabile per ogni singola vendita, è lecito domandarsi come il gioielliere NE abbia fatto a ricordarsi l'esatto prezzo di ogni singolo gioiello di cui al doc.9 del
26.10.2021 venduto fra il 2013 ed il 2017.
Quanto al foglio rilasciato dalla gioielleria Boite d'Or di cui al doc. 10, esso si presenta assolutamente non idoneo a dimostrare l'acquisto degli orologi ivi descritti, trattandosi di una semplice dichiarazione di "valore di acquisto", privo di qualsiasi effetto probatorio. Stante l'entità del prezzo di ogni singolo orologio, sarebbe stato opportuno consegnare gli estratti bancari dai quali agevolmente ricavare la prova dei pagamenti.
A stato d'atti gli attori risultano pertanto inadempienti anche ai sensi dell'art. 15.2. lett. "C" e "G" delle CGA;
i contraenti dovevano mettere a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento richiesto, nonché per dimostrare la consistenza del danno, tenere a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova. Per quanto riguarda in particolare preziosi od orologi, l'assicurato si impegna a fornire la documentazione comprovante l'acquisto e l'effettivo valore economico dei beni, quali fatture, scontrini, ricevute fiscali, certificati di origine e/o autenticità, garanzie e card di corredo."
Non pare tuttavia che le precise modalità tecniche, adottate dagli ignoti malfattori, al fine di superare l'ostacolo, costituito dalla porta blindata dell'appartamento, siano fondamentali, ai fini della presente controversia;
quali siano stati gli accorgimenti in questione, resta il rilievo che la esistenza del fatto illecito veniva accertata in sede penale (cfr. doc. 15 attoreo) ove era infatti affermata la sussistenza di prova adeguata del fatto materiale, essendo piuttosto la richiesta di archiviazione formulata dal PM imputabile alla (comprensibile, data la natura del delitto) impossibilità di individuare i colpevoli;
a tanto può certamente attribuirsi valore di forte elemento di prova, nel senso della sussistenza dell'evento, dedotto in giudizio, e sussumibile sotto la sfera giuridica del contratto di assicurazione tra le parti.
Quanto alla misura del risarcimento, occorre evidenziare come, sin dalle indagini svolte dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Asti, gli attori abbiano offerto riscontro al valore dei preziosi, e più in generale dei beni, sottratti, allegando:
a) Dichiarazione di Persona 3 quale l.r di Carone Sas, svolgente attività di gioielleria, che confermava aver perfezionato con gli attori le seguenti compravendite: DICHIARAZIONE di VENDITA
Il sottoscritto RB NI in qualita di amministratore della RB S.A.S. gioielleria in alba con la presente dichiaro di aver venduto ai signori
RC MA e RI IN i seguenti gioelli dei quali viene indicato il valore:
Bracciale in oro con 50 diamanti taglio brillante (5,57 ct)
certificato oaii231219 € 8000,00
Anello in oro con diamante taglio brillante (1,01 ct)
certificato 6365413852 € 8.500,00
Anello in oro con smeraldo(1,30 ct.) e diamanti (0,33 ct)
certificato nall11022017 € 4000,00
Anello in oro con zaffiri e diamanti (0,98ct)
certificato gaii13022021 € 5000,00
Collana in oro e diamante centrale (1,00 ct) con diamanti laterali (0,18 ct) certificato oaii2412020 e 6332790626
€ 8500,00
Anello in oro con diamante centrale (1,00 ct) piu diamanti laterali 0,50 ct € 7500,00
Orecchini con 2 diamanti(0,60 ct) certificato vaii € 1500,00
Anello in oro con diamante naturale
€ 2000,00
Catena in oro
€ 1000,00
Collana in oro con iniziale e ciondolo € 800,00
Collana in oro con peria € 350,00
Collana in oro rosa e ciondolo cuore € 650,00
Anello fede oro bianco € 400,00
Bracciale in oro bicolore € 900,00
Orecchini rubini e diamanti € 600,00
Dichiaro inoltre di aver visionato altri gioielli di proprieta della signora RI IN per i quali posso indicare la seguente sima di valore:
Anello con rubino naturale
€ 4000,00
€ 1500,00 Bracciale in oro e onice
ALBA 25/10/2021 Parte attrice ha anche prodotto dichiarazione della gioielleria Boite D'Or 2 SRL, nei termini che seguono:
boile dor
Alba, 26 Ottobre 2021
IS MA
Via Rio Misureto 1
12051 Alba (CN)
Con la presente dichiariamo il valore di acquisto dei seguenti orologi:
Orologio Omega Speedmaster Dark Side of the Moon ref. 031192445101006 € 11.700
Orologio Rolex Submariner Date ref. 116610LN € 7.950
Orologio Rolex Datejust ref. 116234 € 7.950
Orologio Rolex Yacht Master 11 ref. 116680 € 17.900
Orologio Rolex GMT Master II ref. 116710LN €7.800
Orologio Rolex Datejust Vintage €3.500
Cordiali saluti þite D'Or 2 s.r.l.Laduis
Peraltro, lo stesso Parte 1 faceva seguito a detta indicazione, con successiva dichiarazione del 8.2.2022, del seguente tenore: Alba, 08 Febbraio 2022
IS MA
Via Rio Misureto 1
12051 Alba (CN)
Con la presente dichiariamo che i seguenti orologi sono stati acquistati dal signor IS presso la nostra boutique:
Orologio Omega Speedmaster Dark Side of the Moon ref. 031192445101006 € 11.700
Orologio Rolex Submariner Date ref. 116610LN € 7.950
Orologio Rolex Datejust ref. 116234 € 7.950
Orologio Rolex Yacht Master II ref. 116680 € 17.900
Cordiali saluti
Boite D'Or 2 s.r.l.
A meno di ipotizzare una improbabile collusione (anche difficile da giustificare, e poco logica) tra i dichiaranti e le parti attrici, tanto è sufficiente a dare riscontro alla domanda attorea (nella misura dei massimali di polizza) tanto più che - doc. 16 attoreo - la parte convenuta non sollevava alcuna riserva, circa il quantum (ovvero l'oggetto della condotta illecita subita dagli attori) del danno patito in conseguenza del sinistro, in sede di accertamento peritale della assicuratrice.
La domanda va dunque accolta.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, di € 100.000,00, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo effettivo;
a titolo di indennizzo, per i titoli di cui in parte motiva;
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 786 per esposti, € 9.000 per compenso, oltre tutti accessori.
Asti, 14.2.2025
Il gi dott. Perfetti