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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7271 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Clara Ruggiero, ha pronunciato all'odierna udienza svoltasi con modalità di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n.5852 /2025
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte 1
GO RN e FO NO unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini n. 61, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del CP 2 p. t., rappresentato e difeso, dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. CAPUANO GIOVAN BATTISTA
LUCA come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo: Di essere dipendente del Controparte_1 con il profilo professionale di "agente di polizia municipale" con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nell'Area degli Istruttori di cui all'art. 12 CCNL 2019-2021, nell'ambito della quale è confluita la categoria C in cui era collocato l'istante ed assegnato all'Area Sicurezza - Servizio Coordinamento Strategico Operativo del Controparte_1
Di avere sempre reso una prestazione lavorativa h24 su sei giorni settimanali, con l'avvicendamento quindi di un primo turno con inizio nella fascia oraria dalle 6.00 alle 12.00, di un secondo turno con inizio nella fascia oraria dalle
12.00 alle 16.00, con un terzo turno con inizio nella fascia oraria dalle 17.45 alle 24.00 e con un quarto turno notturno con inizio nella fascia oraria dalle
00.00 alle 06.00, e con giorni di riposo corrispondenti al numero delle domeniche, ed aver svolto inoltre attività di vigilanza e di servizio esterno. Deduceva, in ragione di tale turno e delle attività svolte, di aver percepito, oltre alla retribuzione ordinaria, le seguenti voci della retribuzione accessoria, risultanti nelle buste paga in atti: - indennità di turno, disciplinata dall'art. 30 del CCNL 2019-2021 (indennità di turno diurno, antimeridiano o pomeridiano), (indennità di turno notturno o festivo) (indennità di turno festivo e notturno);- indennità di Vigilanza PS (Pubblica Sicurezza) disciplinata dall'art. 37, comma
1 lett. b), CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto
Regioni - Autonomie locali del 6 luglio 1995 come integrato dall'art. 16 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall'art. 99 del CCNL del 16 novembre 2022- indennità servizio esterno viabilità disciplinata dall'art. 100 CCNL del 16
-
novembre 2022.
Deduceva che l'indennità di turno era collegata essenzialmente alle mansioni svolte dal lavoratore. Infatti, la stessa viene erogata al dipendente per compensare il disagio derivante dalla prestazione di lavoro in turnazione, come chiaramente previsto dal comma 5 dell'art. 30 citato che si riporta: "5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett.
c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL".
Rilevava altresì che l'indennità di Vigilanza PS era anch'essa connessa alle mansioni e allo status professionale del lavoratore atteso che veniva in tal caso compensato lo svolgimento di attività di pubblica sicurezza.
Tale attività trovava origine nella Legge n. 65 del 1986 che all'art. 5, per quanto quivi interessa, così recita: "1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge”. L'art. 3 della medesima legge così dispone: "Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità".
-Infine, anche la indennità servizio esterno viabilità risultava connessa alle mansioni e allo status professionale del ricorrente visto che l'art. 100 del vigente CCNL così statuisce:
"1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 15,00. 2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni". La norma contrattuale collega, quindi, la erogazione della indennità in discussione ai rischi e ai disagi connessi all'espletamento del servizio in ambienti esterni: servizi che riguardano la viabilità e la sicurezza stradale.
Lamentava tuttavia che, premessi tali aspetti delle indennità accessorie di cui si discute, le stesse non erano state computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie. Infatti, con riferimento a tutte e tre le indennità il CCNL riconosceva la loro erogazione solo in caso di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. In diritto deduceva la nozione Europea di retribuzione, allegando giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia a sostegno delle proprie tesi. Allegava, altresì, giurisprudenza di merito di segno favorevole.
|| Controparte_1 regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto eccependo la nullità del ricorso e nel merito l' infondatezza della pretesa.
All'udienza odierna, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con la presente sentenza depositata telematicamente.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CP 3 sulla portata precettiva delle disposizioni euro unitarie. Ritiene, in particolare, il Tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n.
13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020,
n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una "nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003" per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che
"Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Persona 1 e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, Persona 2 e altri, punto 58) e che " Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Per 3 e altri dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Per 3 e altri cit., punto 23); pertanto
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)".
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché " In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione". Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per 3 e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla parte ricorrente. Va, in primo luogo, ritenuto che le predette indennità giornaliere e di turno risultano pacificamente erogate alla parte ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità di turno è regolata dall'art. 30, comma 6, del
CCNL 2019-2021 nella parte in cui dispone che: "L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno". Dall'art. 100, comma 2, del CCNL 2019-2021 nella parte in cui dispone che: "L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno"; dall'art. 38 del CCNL 2019-2021 nella parte in cui dispone che:
"Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità."
Orbene, proprio dalla ratio delle indennità in parola si coglie la stretta connessione delle stesse con la natura particolarmente gravosa della prestazione lavorativa espletata.
Invero, esse appaiono rivolte a compensare il disagio patito dagli appartenenti alla Polizia municipale consistente nel dover eseguire la prestazione lavorativa soggiacendo a turni imposti dalla parte datoriale per esigenze del servizio ovvero all' esterno dell' ufficio in viabilità o infine, ad occuparsi anche di delicati compiti attinenti alla pubblica sicurezza. Del resto, se tale parte variabille della retribuzione non fosse ricompresa nella base retributiva utile durante la fruizione delle ferie, si determinerebbe, in danno dei dipendenti, un forte effetto deterrente a richiedere giorni di ferie in tal modo impedendo agli stessi di ritemprare le proprie energie. ( c.f.r. anche su detto ultimo aspetto, si legga la recentissima ordinanza della Cassazione n. 17443/2025 ( udienza del 21.5.2025).
Pertanto ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata e che le sopra elencate disposizioni contrattuali risultino contrarie a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea. Ad avviso di questo giudice, l'odierna fattispecie è riconducibile all'interno dei confini tracciati per la nozione euro unitaria di ferie retribuite.
Premesso che gli emolumenti in questione sono pacificamente previsti dalla fonte negoziale e normativa per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene difatti in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10- Williams), secondo cui: "[...] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro". Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali O accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico" (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene -stabilito l'obbligo - a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive ("è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri"), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità, come sopra evidenziato, caratterizzate da una stretta connessione (rectius:
"nesso intrinseco" C155/10- Williams) con le mansioni svolte, quale agente di polizia municipale.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva di cui all'art. 30, comma 6, del CCNL 2019-2021, all' art. 100, comma
2, del CCNL 16 novembre 2022 ed all'art. 37 del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni- Autonomie locali del 6 luglio 1995, come integrato dall' art. 16 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall' art. 99 del CCNL del 16 novembre 2022 che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza euro unitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve conseguentemente essere dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della "indennità di turno", della "indennità di Vigilanza P.S." e della
"indennità servizio esterno - viabilità”, anche previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione" e comunque: dell'art. 30, comma 6, del CCNL 2019-2021, dell'art. 100, comma 2, del CCNL 2019-2021 e dell'art. 38 del CCNL 2019-
2021. Né le tabelle riepilogative annuali inerenti al dipendente e versate nella produzione di parte resistente possono valere, limitatamente all' indennità di vigilanza, a scalfire la tesi attorea del mancato versamento durante le ferie. Infatti dalla lettura delle tabelle in questione, che riguardano la globalità dei vari anni e non individuano le singole giornate di servizio, non è dato evincere se detta voce retributiva di importo fisso sia stata effettivamente versata anche durante i giorni in cui la parte ricorrente ha goduto di ferie. Segue la condanna del CP 1 convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma così come quantificata nell' atto introduttivo, fondata su parametri del contratto collettivo di settore e sui giorni di ferie emergenti dai cartellini marcatempo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della "indennità di turno", della "indennità di Vigilanza P.S." e della “indennità servizio esterno - viabilità", e, per l'effetto, condanna il Controparte 1. in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a Pt 1
, per i titoli anzidetti, l'importo complessivo di euro 466,19
[...] come più sopra calcolato per il periodo dall' 1.1.2020 al 30 settembre 2024, in ogni caso oltre alla maggiorazione per interessi legali o, in alternativa se maggiore, alla rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna, altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre IVA CPA e rimborso generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 14/10/2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Clara Ruggiero, ha pronunciato all'odierna udienza svoltasi con modalità di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n.5852 /2025
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte 1
GO RN e FO NO unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini n. 61, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del CP 2 p. t., rappresentato e difeso, dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. CAPUANO GIOVAN BATTISTA
LUCA come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo: Di essere dipendente del Controparte_1 con il profilo professionale di "agente di polizia municipale" con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nell'Area degli Istruttori di cui all'art. 12 CCNL 2019-2021, nell'ambito della quale è confluita la categoria C in cui era collocato l'istante ed assegnato all'Area Sicurezza - Servizio Coordinamento Strategico Operativo del Controparte_1
Di avere sempre reso una prestazione lavorativa h24 su sei giorni settimanali, con l'avvicendamento quindi di un primo turno con inizio nella fascia oraria dalle 6.00 alle 12.00, di un secondo turno con inizio nella fascia oraria dalle
12.00 alle 16.00, con un terzo turno con inizio nella fascia oraria dalle 17.45 alle 24.00 e con un quarto turno notturno con inizio nella fascia oraria dalle
00.00 alle 06.00, e con giorni di riposo corrispondenti al numero delle domeniche, ed aver svolto inoltre attività di vigilanza e di servizio esterno. Deduceva, in ragione di tale turno e delle attività svolte, di aver percepito, oltre alla retribuzione ordinaria, le seguenti voci della retribuzione accessoria, risultanti nelle buste paga in atti: - indennità di turno, disciplinata dall'art. 30 del CCNL 2019-2021 (indennità di turno diurno, antimeridiano o pomeridiano), (indennità di turno notturno o festivo) (indennità di turno festivo e notturno);- indennità di Vigilanza PS (Pubblica Sicurezza) disciplinata dall'art. 37, comma
1 lett. b), CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto
Regioni - Autonomie locali del 6 luglio 1995 come integrato dall'art. 16 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall'art. 99 del CCNL del 16 novembre 2022- indennità servizio esterno viabilità disciplinata dall'art. 100 CCNL del 16
-
novembre 2022.
Deduceva che l'indennità di turno era collegata essenzialmente alle mansioni svolte dal lavoratore. Infatti, la stessa viene erogata al dipendente per compensare il disagio derivante dalla prestazione di lavoro in turnazione, come chiaramente previsto dal comma 5 dell'art. 30 citato che si riporta: "5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett.
c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL".
Rilevava altresì che l'indennità di Vigilanza PS era anch'essa connessa alle mansioni e allo status professionale del lavoratore atteso che veniva in tal caso compensato lo svolgimento di attività di pubblica sicurezza.
Tale attività trovava origine nella Legge n. 65 del 1986 che all'art. 5, per quanto quivi interessa, così recita: "1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge”. L'art. 3 della medesima legge così dispone: "Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità".
-Infine, anche la indennità servizio esterno viabilità risultava connessa alle mansioni e allo status professionale del ricorrente visto che l'art. 100 del vigente CCNL così statuisce:
"1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 15,00. 2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni". La norma contrattuale collega, quindi, la erogazione della indennità in discussione ai rischi e ai disagi connessi all'espletamento del servizio in ambienti esterni: servizi che riguardano la viabilità e la sicurezza stradale.
Lamentava tuttavia che, premessi tali aspetti delle indennità accessorie di cui si discute, le stesse non erano state computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie. Infatti, con riferimento a tutte e tre le indennità il CCNL riconosceva la loro erogazione solo in caso di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. In diritto deduceva la nozione Europea di retribuzione, allegando giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia a sostegno delle proprie tesi. Allegava, altresì, giurisprudenza di merito di segno favorevole.
|| Controparte_1 regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto eccependo la nullità del ricorso e nel merito l' infondatezza della pretesa.
All'udienza odierna, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con la presente sentenza depositata telematicamente.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CP 3 sulla portata precettiva delle disposizioni euro unitarie. Ritiene, in particolare, il Tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n.
13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020,
n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una "nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003" per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che
"Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Persona 1 e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, Persona 2 e altri, punto 58) e che " Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Per 3 e altri dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Per 3 e altri cit., punto 23); pertanto
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)".
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché " In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione". Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per 3 e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla parte ricorrente. Va, in primo luogo, ritenuto che le predette indennità giornaliere e di turno risultano pacificamente erogate alla parte ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità di turno è regolata dall'art. 30, comma 6, del
CCNL 2019-2021 nella parte in cui dispone che: "L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno". Dall'art. 100, comma 2, del CCNL 2019-2021 nella parte in cui dispone che: "L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno"; dall'art. 38 del CCNL 2019-2021 nella parte in cui dispone che:
"Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità."
Orbene, proprio dalla ratio delle indennità in parola si coglie la stretta connessione delle stesse con la natura particolarmente gravosa della prestazione lavorativa espletata.
Invero, esse appaiono rivolte a compensare il disagio patito dagli appartenenti alla Polizia municipale consistente nel dover eseguire la prestazione lavorativa soggiacendo a turni imposti dalla parte datoriale per esigenze del servizio ovvero all' esterno dell' ufficio in viabilità o infine, ad occuparsi anche di delicati compiti attinenti alla pubblica sicurezza. Del resto, se tale parte variabille della retribuzione non fosse ricompresa nella base retributiva utile durante la fruizione delle ferie, si determinerebbe, in danno dei dipendenti, un forte effetto deterrente a richiedere giorni di ferie in tal modo impedendo agli stessi di ritemprare le proprie energie. ( c.f.r. anche su detto ultimo aspetto, si legga la recentissima ordinanza della Cassazione n. 17443/2025 ( udienza del 21.5.2025).
Pertanto ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata e che le sopra elencate disposizioni contrattuali risultino contrarie a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea. Ad avviso di questo giudice, l'odierna fattispecie è riconducibile all'interno dei confini tracciati per la nozione euro unitaria di ferie retribuite.
Premesso che gli emolumenti in questione sono pacificamente previsti dalla fonte negoziale e normativa per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene difatti in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10- Williams), secondo cui: "[...] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro". Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali O accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico" (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene -stabilito l'obbligo - a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive ("è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri"), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità, come sopra evidenziato, caratterizzate da una stretta connessione (rectius:
"nesso intrinseco" C155/10- Williams) con le mansioni svolte, quale agente di polizia municipale.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva di cui all'art. 30, comma 6, del CCNL 2019-2021, all' art. 100, comma
2, del CCNL 16 novembre 2022 ed all'art. 37 del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni- Autonomie locali del 6 luglio 1995, come integrato dall' art. 16 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall' art. 99 del CCNL del 16 novembre 2022 che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza euro unitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve conseguentemente essere dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della "indennità di turno", della "indennità di Vigilanza P.S." e della
"indennità servizio esterno - viabilità”, anche previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione" e comunque: dell'art. 30, comma 6, del CCNL 2019-2021, dell'art. 100, comma 2, del CCNL 2019-2021 e dell'art. 38 del CCNL 2019-
2021. Né le tabelle riepilogative annuali inerenti al dipendente e versate nella produzione di parte resistente possono valere, limitatamente all' indennità di vigilanza, a scalfire la tesi attorea del mancato versamento durante le ferie. Infatti dalla lettura delle tabelle in questione, che riguardano la globalità dei vari anni e non individuano le singole giornate di servizio, non è dato evincere se detta voce retributiva di importo fisso sia stata effettivamente versata anche durante i giorni in cui la parte ricorrente ha goduto di ferie. Segue la condanna del CP 1 convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma così come quantificata nell' atto introduttivo, fondata su parametri del contratto collettivo di settore e sui giorni di ferie emergenti dai cartellini marcatempo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della "indennità di turno", della "indennità di Vigilanza P.S." e della “indennità servizio esterno - viabilità", e, per l'effetto, condanna il Controparte 1. in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a Pt 1
, per i titoli anzidetti, l'importo complessivo di euro 466,19
[...] come più sopra calcolato per il periodo dall' 1.1.2020 al 30 settembre 2024, in ogni caso oltre alla maggiorazione per interessi legali o, in alternativa se maggiore, alla rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna, altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre IVA CPA e rimborso generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 14/10/2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero