Ordinanza collegiale 16 maggio 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00588/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2024, proposto da BE PI, IO RI RA, IO ET, ON PP CA, NE IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Pettinau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas, Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
in punto
ottemperanza a giudicato (sentenza TAR Sardegna n. 46/2024) formatosi sul diritto dei ricorrenti di percepire i benefici economici di cui all’art 6 bis del D.L. n° 387/1987, come convertito, con conseguente obbligo dell’amministrazione di determinare nuovamente l’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali - Arma dei Carabinieri.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso e considerato che:
FATTO e DIRITTO
l’Istituto resistente, in data 23.6.2025, ha depositato memoria nella quale ha dichiarato di aver provveduto al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti BE PI e NE IO, allegando i relativi estratti di pagamento;
ha inoltre dichiarato di aver proceduto alla riliquidazione per i ricorrenti IO RI RA, IO ET e ON PP CA, allegando i rispettivi prospetti di liquidazione, dunque riconoscendo il beneficio di legge da essi azionato, e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
in vista della udienza in camera di consiglio del 25.6.2025 la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere con nota depositata in prossimità della udienza camerale stessa, a parziale modifica delle conclusioni già formulate nei precedenti scritti difensivi;
per le ragioni su esposte va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la piena soddisfazione del proprio interesse sostanziale, atteso che l’INPS ha dato esecuzione alla sentenza n. 46/2024 mediante i pagamenti effettuati in favore dei ricorrenti PI e IO, e mediante la riliquidazione operata in favore dei ricorrenti RA, ET e CA, circostanze dalle quali risulta il pieno riconoscimento del diritto azionato;
nondimeno, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in via integrale, in considerazione delle oggettive peculiarità dell’andamento del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
BE Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO