Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 10/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2024, proposto da
TI ED, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e USR - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ambito Territoriale di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 463/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023, emessa dal Tribunale civile di Ancona, Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ambito Territoriale di Ancona;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, riconosciuto il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, in relazione agli aa.ss. dal 2020/2021 al 2022/2023, ha condannato l’Amministrazione resistente ad erogare in suo favore la prestazione di cui alla Carta elettronica del docente; inoltre, riconosciuto il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 7, comma 1, del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola (cosiddetta Retribuzione Professionale Docenti o RPD) in relazione all’attività di docente svolta nell’anno scolastico 2020/2021, ha condannato il Ministero resistente al pagamento, in suo favore, dell’importo lordo di € 1.280,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Sulla citata sentenza, ritualmente notificata, si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 3 luglio 2024, prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e agisce, con la presente iniziativa giudiziaria, per il pagamento delle somme liquidate in sentenza e per la spettanza di quanto dovuto.
1.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, rappresentando, in primo luogo, che la presente azione di ottemperanza è stata intrapresa senza attendere il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, essendo stato, il titolo esecutivo, notificato alla sede reale dell’Amministrazione in data 28 giugno 2024 ai fini dell’azione esecutiva, e, in secondo luogo, di avere comunque dato avvio al procedimento per l’esecuzione del giudicato (ad oggi, tuttavia, non è stata data la prova dell’avvenuto pagamento).
1.2. All’udienza camerale del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è procedibile.
Per principio giurisprudenziale pacifico, il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e non di ammissibilità della stessa, nel senso che, ove il ricorso sia stato proposto prima della scadenza di tale termine, non vi sono ragioni ostative all'instaurazione del giudizio, ma la decisione può intervenire solo una volta decorso infruttuosamente detto termine (cfr., ex multis , T.A.R. Piemonte, Sez. I, 19 ottobre 2018, n. 1146; Cons. St., sez. V, 6 maggio 2015 n. 2257; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 2 maggio 2018, n. 2915 e 13 dicembre 2016, n. 5712; TAR Molise, 21 aprile 2016, n. 190; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 18 aprile 2019, n. 892 e 6 maggio 2013, n. 1156).
Nella fattispecie, in applicazione del principio testé enunciato, ispirato ad ovvie esigenze di economia processuale e di effettività della tutela, e in analogia con la disciplina delle condizioni di procedibilità contemplate nel codice di procedura civile, il Collegio - accertata l'avvenuta notificazione, in data 28 giugno 2024, del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione - dà atto dell'integrale maturazione, alla data della camera di consiglio del 19 dicembre 2024, del menzionato termine di 120 giorni.
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto.
2.2 In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, in considerazione del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, l’Amministrazione costituita non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
2.3. Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, qualora a ciò non si sia già provveduto nelle more della redazione del presente provvedimento. A tale fine, va assegnato il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione. In particolare, il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà attivarsi affinché l’adempimento avvenga nel prescritto termine, fornendo la propria collaborazione alle Amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.
2.4. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, adottando ogni atto (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, ecc.) necessario all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
2.5. Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta .
3. Non essendo controverso l’inadempimento dell’Amministrazione resistente al momento della presentazione del ricorso, la stessa va condannata al pagamento delle spese di causa, che, anche in considerazione della natura seriale della controversia rispetto ad altre già proposta dai medesimi difensori innanzi a questo Tribunale, si reputa equo liquidare nell’importo indicato in dispositivo. Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe e condanna l’Amministrazione resistente a darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si reputa congruo liquidare nell’importo di euro 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO