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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/07/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 777/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore in CORSO NAZIONALE, 145 19100 LA
SPEZIA - rappresentata e difesa dall'Avv. MUNAFO' PAOLO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) nato in LA SPEZIA (SP) il CP_1 C.F._1
01/12/1979 appellato - contumace
(COD. FISC. ) nato in LA SPEZIA (SP) il CP_2 C.F._2
25/04/1977 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIALE ITALIA, 13 19124 LA
SPEZIA - rappresentato e difeso dall'Avv. BARBONI DAVIDE appellato
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello di Genova, Sezione Civile Designanda, contrariis reiectis, previa rimessione nei termini per le ragioni esposte in narrativa, in accoglimento del presente gravame: previo accoglimento, in via pregiudiziale e cautelare, della dispiegata istanza di sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
preliminarmente, in riforma della sentenza definitiva n. 444/2024, emessa dal Tribunale della Spezia
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dott.
Gabriele Giovanni Gaggioli in data 17.05.2024 all'esito del procedimento n. 1027/2021
R.G., pubblicata in data 20.05.2024, notificata a mezzo p.e.c. allo scrivente procuratore di causa e domiciliatario elettivo dell'odierna appellante sig. , nato alla Parte_1
Spezia il 13.04.1970, residente in [...], nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 corrente in Vezzano Ligure (SP) Via delle Pole s.n.c., c.f. e partita IVA P.IVA_1 preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata ex artt. 283; 351
c.p.c. per i motivi indicati in premessa;
nel merito, riformare l'appellata sentenza per erroneità e/o carenza di motivazione, con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato : “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni contraria CP_2 istanza,
- dichiarare l'appello promosso da Parte_1 inammissibile per decorrenza dei termini di impugnazione;
- in subordine dichiarare improcedibile l'appello proposto da Parte_1 per la mancata costituzione dell'appellante nei ter-mini di legge;
[...]
- nel merito, e in estremo subordine, rigettare l'appello proposto da
[...] perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 444/2024 del 20/05/2024, il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa da Parte_2
2
[...] nei confronti di e Parte_1 CP_1 per sentir condannare ed il geom. l
[...] Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni subiti dai propri immobili, in relazione a contratto di appalto con la per l'esecuzione dei lavori di Parte_1 ristrutturazione degli immobili siti in La Spezia, via Brugnato 12 e con la direzione dei lavori affidata al geometra così decideva: «A) ACCERTATA la CP_1 sussistenza dei vizi di cui alla relazione definitiva depositata nel procedimento di ATP - RG
525/2019, NA e Parte_1 CP_1 in via solidale tra di loro, al pagamento in favore di
[...] CP_2 dell'importo di € 32.200,00 per i danni da lui subiti, oltre all'importo di € 3.000,00 per i danni risarciti da al sig. il tutto oltre interessi legali dal CP_2 Parte_3
18.10.2018 al saldo.
B) NA e Parte_1 CP_1 in via solidale tra di loro, alla rifusione in favore di delle spese
[...] CP_2 della consulenza tecnica d'ufficio di cui al procedimento di ATP, pari ad € 462,37 per spese CTU € 2.689,64 oltre accessori per compenso CTU.
C) NA e Parte_1 CP_1 in via solidale tra di loro, alla rifusione in favore di delle spese
[...] CP_2 processuali del presente procedimento che si liquidano in € 2.906,00 per onorari oltre accessori di legge, nonché alla rifusone in favore di delle spese CP_2 processuali del procedimento di ATP rg 525 -2019 che si liquidano in € 3.056,00 per onorari oltre accessori.
D) Rigetta tutte le altre domande.».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con atto notificato in data 1/8/2025. Parte_1
Con comparsa si costituiva , il quale eccepiva l'inammissibilità CP_2 dell'appello e nel merito instava per il rigetto.
Con ordinanza in data 13/2/2025 il Consigliere Istruttore disponeva di procedere ai sensi degli artt. 350bis e 281 sexies c.p.c.
Infine, precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale in data 5/3/2025, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., e quindi all'esito dell'udienza di discussione del 9/7/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, EMERGE UNA PREGIUDIZIALE QUESTIONE DI
INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.
1) La Corte osserva.
I) L'atto di appello è stato notificato telematicamente in data 1/8/2024.
II) La sentenza impugnata è stata notificata, ad istanza dell'appellata, all'appellante presso il difensore in data 1/7/2024.
III) Ai sensi dell'art. 325 c.p.c. il termine per la notifica dell'atto di appello scadeva il
31/7/2024.
IV) L'appellante deduceva quanto segue: di avere proceduto, dopo avere ricevuto la notifica della sentenza «agli adempimenti di rito ma, in data 27 luglio 2024, si verificava un guasto alla linea telematica dell'ufficio causato dalla rottura del router che ne impediva l'utilizzo, cosicché la notificazione dell'atto di citazione in appello perveniva ai Procuratori di causa e di controparte Avv.ti Davide Barboni per il Sig. Controparte_3 [...]
, attore nel giudizio di primo grado, e per il convenuto Geom. CP_2 Controparte_4
solo in data 1 agosto 2024 cioè subito dopo che il tecnico incaricato dalla CP_1 CP_5 aveva eliminato il guasto, come da dichiarazione dallo stesso sottoscritta e prodotta in allegato, ma, purtroppo, il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dalla legge per la notificazione dell'atto di impugnazione alle parti costituite nel procedimento di primo grado;
- il tenore del documento sopra citato, prodotto in allegato alla presente, prova in modo oggettivo che lo scrivente difensore si è trovato in una situazione di forza maggiore che ha determinato un irregolare utilizzo del sistema informatico, tale da rendere necessario l'intervento di un tecnico per il ripristino del normale funzionamento della rete, subito dopo il quale il sottoscritto ha immediatamente provveduto a notificare il proprio atto di appello alle controparti presso i Procuratori
Domiciliatari cui, come detto, tuttavia pervenivano solo il giorno successivo a quello previsto dalla legge;
- il Collega di Studio Avv. Maurizio Raffaelli ha, per l'effetto, sottoscritto una dichiarazione, che si allega, ove attesta di essere intestatario di rete wifi
Wind Tre Business di cui è fruitore lo scrivente Avv. Paolo Munafò ancorché l'intera rete di
Studio risulti collegata ad unico wifi che, purtroppo, lo scorso 29 luglio ha subito un guasto che ha reso necessaria la sostituzione dell'intero apparecchio, avvenuta come detto sopra il 1 agosto u.s.; - si allega altresì copia di dichiarazione sottoscritta dal sig.
[...]
Tecnico Wind Tre Business il 01.08.2024, data dell'intervento, che dà atto della Per_1 risoluzione del guasto in tale data mediante la sostituzione del router;
».
4 V) I documenti prodotti sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere prodotti unitamente all'atto di appello (Cass. Sez. 1, 01/06/2012, n. 8877, Rv. 622744 – 01; Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005 Rv. 580936 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
12731 del 10/06/2011 Rv. 618546 - 01), anche in considerazione del fatto che la necessità di dimostrare la tempestività dell'impugnazione non nasceva in conseguenza dell'eccezione di controparte.
VI) In ogni caso i documenti sono irrilevanti, come stabilito dalla Giurisprudenza: “L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l.
n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un "virus" informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all' "account" di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, addotto dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell'assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell'impugnazione)” (Cass. Sez. 3,
07/07/2023, n. 19384, Rv. 668137 - 01)
, L'APPELLO DEVE ESSERE DICHIARATO INAMMISSIBILE. CP_6
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
5 Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
RIDUZIONI ( in % sul compenso )
Riduzione del 50 % su € 7.616,00 per inammissibilità,
€ -3.808,00 improponibilità o improcedibilità (art. 4, comma 9)
Compenso al netto delle riduzioni € 3.808,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
, avverso l'impugnata sentenza pronunciata inter partes in data
[...]
20/05/2024 dal Tribunale della Spezia, in composizione monocratica.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 3.808,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Genova, 09/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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