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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8486/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Casetta Paolo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 25/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 230 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione 20.01.2023, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.01.2023.
Con ricorso depositato il 29/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati e che la Sig.ra continuerà Parte_1
a risiedere presso l'abitazione coniugale in via Entracque n.5, mentre il marito trasferirà la sua residenza altrove.
DÀ ATTO che le parti concordano che le rate in scadenza del mutuo a tasso variabile stipulato presso banca verranno pagate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che verranno suddivise al 50% a carico di ciascun coniuge, che provvederà direttamente con bonifico bancario sul conto corrente condominiale:
- le rate delle spese condominiali
- la rata di euro € 60,00 mensile riferita alla quota rifacimento facciata lato cortile di recente ristrutturazione.
DÀ ATTO che le parti concordano che le utenze della casa coniugale saranno pagate interamente dalla Sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che, una volta estinto il mutuo, previa valutazione dell'immobile effettuata da un esperto nominato di comune accordo, l'immobile sarà venduto e il ricavato, al netto delle spese, sarà diviso al 50% tra le parti, oppure, qualora le parti si accordino in tal senso, una delle parti acquisterà la quota dell'altra a un prezzo stabilito di comune accordo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8486/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Casetta Paolo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 25/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 230 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione 20.01.2023, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.01.2023.
Con ricorso depositato il 29/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati e che la Sig.ra continuerà Parte_1
a risiedere presso l'abitazione coniugale in via Entracque n.5, mentre il marito trasferirà la sua residenza altrove.
DÀ ATTO che le parti concordano che le rate in scadenza del mutuo a tasso variabile stipulato presso banca verranno pagate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che verranno suddivise al 50% a carico di ciascun coniuge, che provvederà direttamente con bonifico bancario sul conto corrente condominiale:
- le rate delle spese condominiali
- la rata di euro € 60,00 mensile riferita alla quota rifacimento facciata lato cortile di recente ristrutturazione.
DÀ ATTO che le parti concordano che le utenze della casa coniugale saranno pagate interamente dalla Sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che, una volta estinto il mutuo, previa valutazione dell'immobile effettuata da un esperto nominato di comune accordo, l'immobile sarà venduto e il ricavato, al netto delle spese, sarà diviso al 50% tra le parti, oppure, qualora le parti si accordino in tal senso, una delle parti acquisterà la quota dell'altra a un prezzo stabilito di comune accordo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.