Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/05/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 590/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo civile n.r.g. 590/2025 promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Piazza G. Marconi n. 3, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano MAGNANELLI, che li rappresenta e difende come da giusta procura conferita su supporto cartaceo e da considerarsi in calce al ricorso
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Parte_2
, in Comune di Torino, in data 28/11/2002, per Atto n. 665, Parte I, Serie =, Ufficio 1°,
[...]
Anno 2002;
2. ordinare al Comune di Torino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. nell'abitazione sita in Rieti Via dei Flavi n. 36, la Sig.ra continuerà a Parte_2
vivere con le due figlie;
1
2. l'affidamento delle figlie sarà condiviso, ma con collocamento delle stesse presso la madre e possibilità di trascorrere del tempo con il padre secondo le loro libere volontà previo accordo con la madre, senza alcun vincolo o parametro minimo in termini di giorni o di ore;
3. il Sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie Parte_1 la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna di esse), senza alcun contributo di mantenimento diretto per la coniuge e parteciperà in misura pari al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le loro due figlie (sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, scolastiche, ludico/sportive ecc.) mediante bonifico bancario sulla carta postale prepagata le cui coordinate IBAN sono: [...] ogni 10 del mese. Per il rimborso delle spese straordinarie di cui sopra la madre fornirà al padre un rendiconto trimestrale
e lo stesso provvederà alla refusione del 50% di tali importi documentati unitamente al rateo del contributo fisso al mantenimento.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 10.4.2025, e hanno adito Parte_1 Parte_2
il Tribunale di Rieti per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile da loro contratto il 28/11/2002 nel Comune di Torino (Atto n. 665, Parte I, Serie=, Ufficio 1°, Anno 2002).
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione sono nate le figlie nel 2005 e Per_1
nel 2008; con provvedimento del 15/11/2016, e successiva modifica del 28/02/2020 veniva Per_2
omologata la separazione dei coniugi;
dall'epoca della suindicata pronuncia di separazione personale, la convivenza non è stata più ripresa e non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione legale né la comunione spirituale e, conseguentemente, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il termine di legge.
Alla udienza del 17.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale, e non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Gli accordi sono conformi alla legge.
2 Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Definitivamente decidendo nella causa n. 590/2025 R.G. promossa da e Parte_1 Parte_2
[...]
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il Parte_1 Parte_2
28/11/2002 nel Comune di Torino, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune
(Atto n. 665, Parte I, Serie=, Ufficio 1°, Anno 2002);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- recepisce l'accordo intercorso tra le parti, da intendersi qui interamente trascritto.
Cosi deciso in Rieti, il 22.5.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino de Robbio
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