Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RG. n. 264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 591/2023 del 21/08/2023 del Tribunale di La
Spezia, promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Granara, in forza di procura C.F._2 allegata all'atto di appello, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, via
Bartolomeo Bosco, n. 31/4
APPELLANTI contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentane pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gerolamo Taccogna e dall'Avv. Luigi Cocchi, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso i quali è elettivamente domiciliato in Genova, via Macaggi, n. 21/8
APPELLATO
e contro
(C.F.: , (C.F.: CP_2 C.F._3 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 Pt_5
(C.F.: ), (C.F.: )
[...] C.F._6 Parte_6 C.F._7
e gli eredi di (C.F.: ), Persona_1 C.F._8
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
1
1470/2017, in accoglimento dell'appello proposto:
1) in via principale, accertare la comproprietà pro indiviso in capo agli attori Parte_2
e sull'appezzamento di terreno censito al NCEU del Comune di Parte_1
, fg.5, mapp.123, costituente il cortile di ingresso all'edificio di proprietà degli CP_1
attori, e ciò innanzitutto in forza della sequela dei legittimi titoli di provenienza loro e dei loro danti causa”.
2) In primo subordine, accertare e dichiarare la comproprietà pro indiviso del medesimo appezzamento di terreno in capo ai predetti e per acquisto fattone a Parte_2 Pt_1
non domino ex art.1159 c.c. in danno degli intestatari eredi di e Parte_7 [...]
n occasione dei rogiti notarili di vendita e di donazione stipulati in data 14 dicembre Pt_8
2005 con e , titoli astrattamente idonei a trasferire quel Controparte_3 CP_4
diritto per effetto del decorso di dieci anni da allora.
3) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà dell'area in questione da parte di e pro indiviso per Parte_2 Parte_1 usucapione conseguente al paritario compossesso dell'area medesima, compossesso esclusivo, ininterrotto, incontestato, pacifico ed ultra ventennale ad opera degli attori stessi
e – prima di loro – dei loro danti causa in danno degli intestatari e Parte_7 [...]
e dei loro eredi. E ciò in virtù del principio della accessione nel possesso. Una Pt_8 volta accertata e dichiarata la proprietà degli attori sull'area distinta al fg.5, mappale 23, accertare e dichiarare l'insussistenza di un diritto di uso o di transito pubblico su detta area, previa declaratoria dell'insussistenza di alcun valido titolo costitutivo di tale diritto e – occorrendo – della nullità dell'atto con cui tale diritto sarebbe stato costituito, per difetto di legittimazione a concederlo in capo al tutore della minore titolare del diritto medesimo.
4) In via subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di uso pubblico sulla porzione di terreno distinta dal fg.5, mapp.123, per intervenuta impossibilità di esercitarlo ad opera dei consociati in conseguenza di circostanze incompatibili con l'asservimento del bene privato medesimo al pubblico interesse e contestuale comportamento della Pubblica
Amministrazione incompatibile con il permanere dell'assoggettamento del fondo all'uso pubblico.
2 5) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la costituenda servitù di passo carrabile ipotizzata dal Comune di a carico del mappale 123 del fg.5 per cui è causa CP_1 costituirebbe un indebito unilaterale aggravio del diritto d'uso ex adverso sin qui ipotizzato.
6) In estremo subordine, accertare e dichiarare che il diritto di uso pubblico in denegata ipotesi spettante al di sulla proprietà degli attori riguarda il solo sedime CP_1 CP_1 un tempo occupato dai muri che recingevano su due lati l'area oggetto di causa e non anche la superficie dell'area delimitata da tali muri.
7) Si chiede altresì il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dal convenuto
[...]
ed in particolare di quella finalizzata a sentir ordinare agli scriventi la rimozione CP_1 della tabella marmorea con la dicitura “proprietà privata” dall'interno della porzione di terreno oggetto di causa.
8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: si insiste nella disposizione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiesto con il primo motivo di appello e nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di primo grado, ferma la reiezione di quelle avversarie”.
PER L'APPELLATO
“Piaccia alla Corte ecc.ma,
(previo il rigetto dell'avversaria istanza cautelare, già avvenuto)
-previa, occorrendo, l'assunzione dei mezzi di prova già chiesti in primo grado dal CP_1 ritualmente con le memorie di cui all'art. 183.6, n.ri 2) e 3) e quindi (in seguito alla non ammissione, con ordinanza 5-9-2018) ancora in sede in sede di precisazione delle conclusioni;
-rigettata, in quanto inammissibile, ogni avversaria eccezione e domanda nuova;
-respingere l'appello, in quanto inammissibile ed infondato
-con condanna degli appellanti alla rifusione in favore del delle spese, degli onorari, CP_1 delle spese generali e degli accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12/05/2017, e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio dinnanzi al Tribunale di La Spezia il , Controparte_1 CP_2
, , , e
[...] Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_9
al fine di sentir accertare e dichiarare la loro comproprietà del terreno censito al NCEU
Comune di , foglio. 5, mapp. 123, in forza dei legittimi titoli di provenienza, in CP_1
subordine in forza di acquisto per usucapione a non domino ex art. 1159 c.c., in ulteriore subordine in forza di usucapione, nonché al fine di sentir accertare l'inesistenza di alcun
3 diritto d'uso pubblico o di transito sull'area, con le conseguenziali domande in epigrafe trascritte. In particolare, gli attori esponevano di essere comproprietari del compendio immobiliare sito in Montaretto di Bonassola, noto come per averne Persona_2
acquistata la quota di ½ mediante compravendita e di un ½ mediante donazione in data
14/12/2005. In entrambi i citati atti, precisavano gli attori, era scritto che l'ingresso al caseggiato di cui al mapp. 120 del fg. 5, corrispondente alla corte attualmente indentificata con il mappale 123 del fg. 5, oggetto di contestazione, era di proprietà del caseggiato stesso sulla base dei titoli di provenienza, ed in particolare dell'atto 20/11/1971 prevedente analoga dicitura. Inoltre, gli attori esponevano di aver sempre avuto il possesso di tale terreno, stabilmente occupandolo fin dai primi anni 1970 con ponteggi e materiale per l'edilizia, autoveicoli e mezzi tecnici, nonché con recinzione dapprima e poi con transenne metalliche, in quanto occorrenti per l'esecuzione dei lavori del palazzo “intrapresi ed interrotti a più riprese” senza pagare alcun tributo per occupazione di suolo pubblico. Aggiungevano che da qualche tempo il Comune di aveva contestato la loro proprietà opponendosi CP_1 al rilascio di una SCIA per sistemare l'area in questione, affermando di volerla includere in un percorso stradale carrabile destinato a fiancheggiare la piazza del paese di Montaretto, in forza di una cd. dicatio ad patriam giustificata da un titolo del 1958 compiuto dal tutore della allora proprietaria , del quale, però, gli attori eccepivano la nullità. CP_5
Si costituiva nel giudizio il , instando per l'integrale rigetto delle Controparte_1
domande attoree e sostenendo di essere esclusivo proprietario del terreno in questione in forza di un contratto di compravendita di beni immobili destinati al demanio comunale per il miglioramento della viabilità stipulato in data 20/01/1969 con , ovvero per averlo CP_5
acquistato per usucapione. In via riconvenzionale, il Comune chiedeva che gli attori fossero condannati alla rimozione della tabella marmorea indicante “proprietà privata” infissa sul mappale oggetto di controversia.
, , , , e CP_2 Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_3 Pt_9
rimanevano contumaci.
[...]
Assunte prove testimoniali, il Tribunale di La Spezia rigettava le domande attoree e accoglieva la domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto, CP_1 condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di quest'ultimo. Il Tribunale affermava che il fosse divenuto proprietario della corte identificata Controparte_1 con il mappale 123 in forza dell'atto di compravendita intercorso con la venditrice CP_5
del 20.1.1969, trascritto il 25.2.1969, negando che fosse suscettibile di inficiare la
[...] validità dell'atto l'omessa indicazione – nel predetto contratto - del titolo di provenienza della
4 venditrice, anche alla luce della stessa prospettazione difensiva degli attori che la indicavano quale loro dante causa. Tale titolo (quello del 20.1.1969) precedeva quelli con i quali gli attori assumevano di essere divenuti proprietari della corte (atto di compravendita del 14.12.2005 dallo zio della quota di ½ e atto di donazione, in pari data, Controparte_3
dal padre della restante quota, e prima di tali atti, quello del 20.11.1971 con cui i loro danti
CP causa, e , avevano acquistato il fabbricato di cui è causa da ). In CP_3 CP_5 ogni caso – proseguiva il Tribunale – poteva dubitarsi che l'atto del 1971 comprendesse la corte per cui è causa, in quanto tra i beni a confine veniva indicata la piazzetta comunale ed in quanto il termine “ingresso” cui gli attori ricollegavano l'acquisto della proprietà della corte era generica e priva di riferimenti catastali, ed il termine “ingresso” era improprio in riferimento alla corte di cui è causa. Il Tribunale rigettava anche la domanda di usucapione del bene in questione spiegata dagli attori, esaminando e valutando le prove testimoniali e ritenendo non decisiva la circostanza dell'apposizione di ponteggi sul mappale di cui è causa, che non avevano mai impedito in ogni caso il passaggio carrabile attraverso la piazza. L'uso del bene, pur prolungato nel tempo, era caratterizzato da precarietà; sul terreno oggetto di controversia erano posteggiati anche veicoli, oltre che dei Pt_2
anche di soggetti terzi non appartenenti alla famiglia Gli attori, verosimilmente Pt_2
avevano goduto in modo più intenso del bene in quanto proprietari del limitrofo Per_2
ma ciò non era sufficiente ad affermare il possesso, così come irrilevante era la
[...]
presenza della tabella marmorea.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello gli originari attori e Parte_1
, instando per la sua integrale riforma, articolando i seguenti motivi di appello. Parte_2
1.Con il primo motivo gli appellanti affermano la violazione o falsa applicazione da parte del
Tribunale degli artt. 51 e 58 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 “c.d. Legge Notarile”; la nullità e/o inefficacia del contratto di compravendita in data 20.01.1969 a firma del
Funzionario comunale del comune di , Alberto Albonetti, per difetto di forma. CP_1
Gli appellanti censurano in particolare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui
è stata respinta l'eccezione di nullità del contratto di compravendita del 1969, stante la mancata indicazione nell'atto dei titoli di provenienza, avuto riguardo all'obbligo del pubblico ufficiale rogante di acquisire e menzionare i titoli di provenienza della venditrice risalenti al ventennio precedente. Difetta – assumono - la cd. conformità oggettiva degli atti pubblici e quella soggettiva, e neppure risulta apposta nell'atto la firma della venditrice, ma solo quella del segretario comunale. Inoltre, è ravvisabile la nullità e/o inefficacia dell'atto sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva di ad alienare il mapp. 123, che non era di CP_5
5 sua proprietà. Sotto il profilo catastale detto mappale era indicato come “corte comune ai num. 290 del foglio ed altri enti urbani”, tra i quali era da comprendersi di Persona_2
loro proprietà. Il non avrebbe dimostrato la sua proprietà, né potrebbe ritenersi che CP_1
possa avere acquisito tale diritto per usucapione. Lo stesso Giudice contraddittoriamente aveva indicato che nell'atto di permuta del 1952 che aveva preceduto gli atti citati dalle parti, dell'immobile di causa non era stata fatta menzione.
2. Con il secondo motivo, gli appellanti affermano la violazione degli artt. 375 e 376 c.c.; la nullità della delibera del Consiglio Comunale di n. 21 del 2 marzo 1958 per difetto CP_1
di forma.
Lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto superflua la considerazione circa la validità della delibera comunale n. 21 del 2/03/1958. Affermano che tale atto – in forza del quale peraltro il si era inizialmente affermato titolare di un CP_1 diritto d'uso - era nullo in quanto sottoscritto da un falsus procurator privo dei necessari poteri rappresentativi, sprovvisto dell'autorizzazione richiesta dall'art. 375 c.c. La famiglia aveva continuato a utilizzare l'area e il aveva espanso la piazza nello Pt_2 CP_1 spazio frontistante l'area in discussione, e tali circostanze dovevano essere sufficienti a far venire meno un interesse pubblico all'utilizzo del mappale 123.
3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 1159 c.c.; sussistenza dei presupposti per l'usucapione ventennale o per acquisto a non domino…” gli appellanti lamentano il travisamento e delle risultanze istruttorie nella parte in cui il primo giudice ha escluso che sul mappale oggetto di causa siano state svolte attività qualitativamente e quantitativamente corrispondenti all'esercizio del possesso utile ai fini dell'usucapione da parte degli appellanti stessi. Parte appellante riproduce analiticamente le deposizioni dei testi dalle quali – assume - sarebbe emerso che l'area intorno a Per_2
osse occupata da tempo immemore dai danti causa dei e poi dagli attori
[...] Pt_2
col deposito di materiali, ponteggi, vasi e delimitazioni, senza che il Controparte_1 eccepisse alcunché e senza che gli appellanti pagassero alcun tributo per l'occupazione del suolo. Di conseguenza, il giudice di primo grado avrebbe errato nel non riconoscere l'acquisto per usucapione dell'area da parte di e di , non Parte_2 Parte_1
affermando la validità degli atti prodotti dalla parte. Censurano anche la ritenuta irrilevanza da parte del primo giudice della presenza sull'area in questione della targhetta con la scritta proprietà privata.
4. Con il quarto motivo gli appellanti lamentano il mancato rilievo del giudice di primo grado dell'incompatibilità dell'assunto dell'esistenza di un diritto d'uso affermato dal CP_1
6 sull'area di cui al mapp. 123 con quello rivendicante il diritto di proprietà sul bene CP_1
oggetto di causa. Il Comune aveva affermato in apposito giudizio amministrativo di essere titolare di un diritto d'uso sul mappale 123, diritto incompatibile con l'essere proprietario dello stesso bene.
Si è costituito nel giudizio il , contestando integralmente l'appello Controparte_1 svolto dalla controparte, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza con riferimento a ciascuno degli elencati motivi di gravame. Il ha reiterato le istanze probatorie CP_1 proposte nel primo grado di giudizio, ribadendo di aver acquisito la proprietà dell'area oggetto di discussione fin dal 1969 e che già a partire dal 1958 il mappale era stato adibito all'uso della viabilità pubblica. Ha sostenuto che se anche non fosse riconosciuto il suo acquisto del diritto di proprietà in base ai titoli prodotti, potrebbe comunque esserne riconosciuto l'acquisto per usucapione, in assenza di atti degli appellanti incompatibili con l'esercizio di tale diritto.
Con ordinanza del 26/04/2024, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione avanzata dagli appellanti e ha dichiarato la contumacia di , , CP_2 Persona_1 [...]
, , e degli eredi di . Pt_4 Parte_5 Parte_3 Persona_1
Dopo alcuni rinvii intesi alla verifica della regolarità del contraddittorio, con ordinanza del
22/01/2025 il Consigliere istruttore ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione per il 29/04/2025, concedendo i termini ex lege previsti, all'esito dei quali la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte dichiara la contumacia di , indicata nel giudizio di Parte_6
primo grado e nella sentenza come , avendo parte appellante dimostrato sulla Parte_9
base dei documenti prodotti in questo giudizio (certificato anagrafico di nascita, stato di famiglia, e certificato di residenza) con verosimile e alta probabilità la identità delle persone indicate talora come (in particolare nel giudizio di primo grado) e talora come Parte_9
(nel presente giudizio di appello). Parte_6
Nel merito.
MOTIVO 1. Il primo motivo è infondato.
Ritiene la Corte che debba essere confermato quanto affermato dal Tribunale in ordine alla validità dell'acquisto da parte del della corte di cui al mappale 123 Controparte_1
“…in forza del “contratto di compravendita di beni immobili destinati al demanio comunale per miglioramento della viabilità all'interno dell'abitato di Montaretto” a rogito del Segretario
7 comunale Alberto Albonetti in data 20.01.1969, trascritto il 25.2.1969 (cfr. docc. 5 e 6 fasc.
p. conv.).” (pag. 3 non numerata della sentenza).
Come emerge dall'atto sopra menzionato detta area è stata venduta all'ente comunale unitamente all'attuale mappale 190, prevedendosi nello stesso che le aree così acquistate
(mappali 123 e attuale 290) “saranno dal Comune di esclusivamente destinate CP_1 all'allargamento delle strade comunali Montaretto San Giorgio, Montaretto Bonassola, Via
S. Rocco e piazzetta S. Rocco, e verranno pertanto acquisite al Demanio Comunale”.
L'atto 20.1.1969 è stato redatto davanti al pubblico ufficiale rogante, il quale dà conto letteralmente sull'ultima pagina del fatto che il contratto è stato “sottoscritto” sia dalla venditrice che dell'acquirente, con successiva attestazione di esecutività e firma del segretario comunale che, dunque, come condivisibilmente affermato dalla Difesa della parte appellata, attesta la veridicità di quanto sopra e fa prova fino a querela di falso. L'atto poi risulta essere stato trascritto. Il fatto affermato da parte appellante che non “risulti” la firma sul predetto atto della venditrice, non significa certo che detta firma non sia stata apposta da , stante l'attestazione della stessa, ossia della firma, da parte del pubblico CP_5
ufficiale. Quanto alla dedotta mancata indicazione dei titoli di provenienza della corte mappale 123 in capo alla venditrice – premesso che la relativa indicazione nel CP_5 titolo di vendita/acquisto non è prevista a pena di nullità dell'atto stesso da alcuna norma, tanto meno da una norma che fosse all'epoca in vigore -, la titolarità del bene in capo alla venditrice si ricava, in primo luogo, come sul punto messo in rilievo dal Tribunale con statuizione non impugnata, dal fatto che l'originaria proprietà del bene in oggetto in capo a
è stata posta alla base della prospettazione difensiva attorea sin dall'atto di CP_5
citazione (laddove la stessa quale proprietaria della corte mappale 123, come CP_5
visto, viene assunta quale dante causa di e , a loro volta danti causa CP_3 CP_4
degli appellanti). Il titolo di vendita risale ad oltre un ventennio nel quale, come si vedrà infra, il ha disposto dell'area, risultando che l'ente comunale fin da subito, con D.G.M. n. CP_1
57/1969 (doc. n. 8) ha deliberato la realizzazione dei lavori di adeguamento della viabilità, interessanti anche il mappale 290, confermando la destinazione degli immobili di cui trattasi a strade e la loro demanialità, nonché inserendo dette strade nell'elenco delle strade comunali. Inoltre, il Comune di ha prodotto un atto di permuta del 6/1/1952 in CP_1
forza del quale il nonno e dante causa di divenne titolare CP_5 CP_6 dell'intero compendio di via S. Rocco n. 30, ossia dell'immobile attuale Persona_2
avendo acquisito dai fratelli la proprietà di alcuni locali siti nel solito palazzo. Tale Per_1 circostanza, ossia quella dell'acquisizione da parte di della proprietà dell'intero CP_5
8 immobile compreso delle aree accessorie, quale quella di cui è causa, è Persona_2 stata valorizzata dagli stessi originari attori che proprio nell'atto di citazione di Pt_2 primo grado affermano che i fratelli – convenuti ai fini della subordinata proposta Per_1
domanda di usucapione in quanto risultanti intestatari catastali fino al 29.5 1979 del mappale
123 - sono stati “per un certo periodo di tempo, proprietari di alcune delle porzioni immobiliari costituenti l'edificio detto “ , e pertanto – in quell'arco di tempo – il mappale Persona_2
di cui è causa è risultato ente comune anche alle porzioni immobiliari dei predetti sigg.
. In ogni caso fra detti signori e l'allora proprietario delle restanti porzioni del Per_1 Per_1
palazzo ( nonno e dante causa di ) è intervenuto in epoca remota CP_6 CP_5
un atto di permuta in forza del quale le porzioni di proprietà del compendio erano Per_1 state trasferite al e con esse le quote accessorie dell'area di accesso per cui è CP_5 causa”. (pag. 5 citazione).
Trattasi di elementi che suffragano la titolarità in capo a della proprietà della CP_5
corte mappale 123, risultando irrilevanti diverse dizioni presenti sulle visure catastali.
In ogni caso, come affermato dal Tribunale, neppure risulta che gli appellanti Pt_2
siano riusciti a dimostrare la proprietà della corte di cui al mappale 123, onere su di loro gravante in relazione alla domanda proposta di accertamento della comproprietà del suddetto mappale, condividendo appieno la Corte le argomentazioni svolte sul punto dal
Tribunale in ordine al fatto che l'atto del 20.11.1971 intervenuto tra , da una CP_5 parte, e e , dall'altra, invocato dagli attori e richiamato negli CP_4 Controparte_3
di compravendita e donazione del 14/12/2005, non abbia avuto ad oggetto anche il mappale
123, in quanto nella descrizione di quanto compravenduto si parla unicamente di una
“costruzione da terra a tetto, in pessime condizioni, composta di due cantine-legnaie sottoterra;
tre magazzini al piano terreno;
dodici piccoli vani al primo piano altri dodici al piano secondo”, senza che il predetto mappale 123 figuri quale oggetto di compravendita, risultando, anzi, indicato nell'atto di compravendita del 14.12.2005 come coerenza dell'immobile compravenduto. Tra i beni a confine, inoltre, viene indicata la “piazzetta comunale”, da intendersi tutta la piazzetta comprensiva dell'area che già la aveva CP_5 ceduto al Quanto all'espressione “l'ingresso al caseggiato è di proprietà del CP_1 caseggiato stesso” presente nel suddetto atto, e ripresa negli atti di compravendita e donazione del 14.12.2005, come afferma il Tribunale, è tutt'altro che chiara, in assenza di un'identificazione catastale del suo oggetto e stante l'uso del termine “ingresso”, che effettivamente appare improprio, definendo ordinariamente un locale compreso in un più ampio fabbricato e non del tutto esterno ad esso, quale è la corte di cui è causa. Nella
9 specie, invece, il bene in questione è parte della vicina piazzetta, senza delimitazione di sorta, indicata appunto come confine. Né, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, sono state chiarite in modo convincente le possibili ragioni per cui l'ingresso come inteso da parte appellante avrebbe dovuto essere gravato da servitù di passo a favore della proprietà come previsto nell'atto, tanto pur a fronte delle contestazioni sollevate Per_3 dal anche con riferimento alle risultanze dell'estratto di mappa prodotto sub 19, in CP_1 particolare circa l'ubicazione del relativo fondo dominante.
Vi è da dire che le statuizioni sul punto non risultano neppure specificamente impugnate dalla parte appellante che, nell'ambito del motivo di appello dedicato alla riproposizione della domanda di acquisto della comproprietà dell'area mappale 123 in forza di usucapione, si limita a richiamare le espressioni contenute nell'atto pubblico del Notaio del Per_4
CP 20.11.1971 con il quale aveva trasferito a e (danti causa CP_5 Controparte_3 degli scriventi) l'intero caseggiato denominato e precisamente “l'ingresso Persona_2 al caseggiato è di proprietà del caseggiato stesso”, e l'atto di compravendita e di donazione del Notaio del 2005 nel quale viene indicato all'art. 2 che “l'ingresso al caseggiato Per_5
di cui al mappale 120 del foglio 5 (corrispondente alla corte che attualmente è con il mappale
123 del foglio 5) è di proprietà del caseggiato stesso” (pag. 26 appello), senza confrontarsi con le argomentazioni del Tribunale, di tal chè la domanda di acquisto della proprietà dell'area di cui al mappale 123 in forza dei titoli si presenta, oltre che infondata, ancora prima inammissibile.
MOTIVO 2.Il motivo 2 non ha ragione di essere accolto, posto che il Tribunale non ha posto a base del rigetto della domanda attorea la delibera del Consiglio Comunale di CP_1
n. 21 del 2 marzo 1958, ritenendo alla luce della validità del titolo di acquisto del 1969 la superfluità dell'esame di tale delibera, giudizio condiviso dalla Corte.
MOTIVO 4. Neppure il motivo n. 4 ha ragione di accoglimento posto che - a prescindere per contro dalla ritenuta conciliabilità delle due difese del una diretta a sostenere CP_1 dapprima l'acquisizione del diritto d'uso pubblico dell'area di cui è causa e poi della acquisizione del diritto di proprietà della stessa in forza di due distinti atti posti in essere della medesima contraente – il motivo non è idoneo a inficiare la tenuta della CP_5
sentenza impugnata, di tal chè deve esserne dichiarata la inammissibilità.
MOTIVO 3.Venendo, quindi, al terzo motivo di appello, gli appellanti reclamano una diversa valutazione del materiale istruttorio e chiedono che venga affermato il loro diritto di acquisto della proprietà dell'area mappale 123 in forza di usucapione, area che, come emerge dalla sentenza (pag. 7 non numerata), deve per la verità ritenersi ristretta avendo gli stessi
10 ammesso che un “piccolo frastaglio marginale” dell'appezzamento in questione (come da estratto planimetrico sub G) nel periodo di interesse è sempre stato lasciato libero in quanto coinvolto nel nuovo assetto viario realizzato dal Osserva la Corte che l'appello sul CP_1 punto, per la verità, si limita da pag. 18 a pag. 25 dell'atto di gravame a riproporre e richiamare il contenuto delle deposizioni rese dai testi come risultanti dai verbali di udienza e ad affermare nella prima parte della pagina 26 che “l'area intorno al Palazzo fosse occupata da tempo immemore (oltre trent'anni) dai danti causa dei e poi dagli Pt_2
attori stessi, con il deposito di materiale, ponteggi, macchine, vasi e delimitazioni, così come emerso durante l'istruttoria orale”; che “Nessuna tolleranza è ravvisabile nella condotta del
, il quale nulla ha mai eccepito agli esponenti, ben sapendo che Controparte_1 quell'area era di proprietà/utilizzata dagli attori medesimi fin dagli anni 70; che “gli esponenti, né i loro danti causa, hanno mai pagato la tassa di occupazione del suolo pubblico, ad ulteriori conferma della consapevolezza del Comune della natura privata del mappale 123.”; che “anche le dichiarazioni rese dai testi (personale comunale o parenti degli stessi funzionari) indicati dall'Ente sono state contraddittorie e, in ogni caso, motivate da interessi confliggenti con quelli degli esponenti”.
Trattasi di censure assai generiche a fronte delle dettagliate argomentazioni del Tribunale con le quali in particolare il primo giudice ha messo in evidenza che:
-“non ha trovato adeguato riscontro probatorio l'allegazione attorea in merito all'ultraventennale presenza di una recinzione a delimitare l'area esterna in oggetto”. Il
Tribunale ha aggiunto che, anzi, con i capitoli di prova formulati nella propria seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in realtà la parte neppure si sia offerta di provare specificamente la circostanza (se non con riferimento al periodo successivo al 2005 e alle transenne a un certo punto poste in essere per segnare il nuovo cantiere).
Sul punto la censura degli appellanti come sopra riportata è assolutamente generica, e va confermato il giudizio espresso dal Tribunale in ordine al fatto che nessuno dei testimoni sentiti in corso di giudizio ha ricordato, già nel corso degli anni novanta o dei primi anni duemila, la presenza di eventuali reti o comunque di una qualche chiara delimitazione dell'area, tale da precludere l'accesso ai terzi. Sono del resto state prodotte dal CP_1 fotografie ritraenti l'area libera da recinzioni (doc. 22, 26 e 27).
-con articolata motivazione il Tribunale ha poi evidenziato, in relazione alla deposizione dei numerosi testimoni che hanno riferito di aver visto sull'area in questione dei ponteggi, rimasti in loco anche per parecchi anni consecutivi prima della loro sostituzione con quelli messi in opera in vista del più impegnativo intervento di risanamento dell'edificio programmato dai
11 fratelli intorno al 2005, che: -le condizioni di “ tra il 1971 e il 2005 Pt_2 Persona_2 sono sempre state fatiscenti;
-il fabbricato viene descritto come in “pessime condizioni” nel citato atto di compravendita del 1971; si dAà atto del suo persistente stato di “forte degrado” nell'ordinanza sindacale del 29.6.2006 (doc. 23). Va, al riguardo, valorizzata la citata ordinanza sindacale “per la rimozione di pericolo per la pubblica e privata incolumità” del
29.6.2006, dalla quale si ricava che la necessità dei ponteggi ben può considerarsi espressione della necessità di evitare pericoli ai terzi e non già del possesso del bene ad immagine della proprietà. La necessità di ponteggi in sostanza è stata funzionale alla tutela del fabbricato e non dell'area. L'occupazione della porzione di area esterna oggetto di domanda può ritenersi meramente accessoria a quel cantiere: un cantiere in buona sostanza abbandonato o mai attivato, posto che come condivisibilmente messo in evidenza dal Tribunale gli stessi attori/appellanti in atto citazione hanno precisato che i necessari lavori di ristrutturazione del palazzo sono stati “avviati e interrotti” a più riprese nel corso del tempo ed è anche risultato che per molti anni la maggior parte dei locali presenti nell'edificio di fatto è rimasta inutilizzata. Il Tribunale ha riportato le dichiarazioni di (“lì Tes_1 vicino c'era di tutto, botti mucchi di sabbia abbandonati, era una sorta di cantiere dismesso da tempo”) e (“c'è sempre stato qualcosa … cerchioni, delle botti, tubi, loro Testimone_2
sono degli accumulatori;
probabilmente era del materiale rimasto lì dopo i lavori fatti dal padre degli attori con lo zio”) che depongono nel senso di ritenere che l'uso così effettuato del bene, pur prolungatosi nel tempo, ha dunque sempre avuto natura precaria, né risulta aver mai impedito il passaggio carrabile attraverso la piazza. E' evidente, infatti, che i ponteggi o materiale edile di vario tipo, implicando per loro natura un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, tale da non integrare la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui ed anzi suscettibile di consentire una situazione di tolleranza. Si ricorda che, quanto all'animus possidendi, consiste, appunto, nell'intendimento del possessore di esercitare sulla res i poteri del proprietario, o del titolare di altro diritto reale, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Anche con riferimento al parcheggio sull'area è emerso, oltre che il parcheggio da parte degli appellanti, anche quello di terzi. La Corte condivide, pertanto, il giudizio espresso dal
12 Tribunale per cui “nel periodo di interesse i proprietari di “ abbiano Persona_2
“semplicemente” goduto in modo più intenso del bene pubblico in oggetto, sfruttando la posizione per così dire “avvantaggiata” (stante la vicinanza con il loro edificio) rispetto al resto delle persone;
ciò che giustifica anche il fatto che alcuni in passato possano essersi relazionati con loro ritenendoli erroneamente titolari pure di quello spazio esterno” (pag. 9 non numerata della sentenza).
Quanto alla presenza a terra della indicante “proprietà privata” tabella marmorea il
Tribunale, con motivazione condivisa dalla Corte, ne ha affermato l'irrilevanza ai fini della prova dell'usucapione.
Non si ravvisano, pertanto, i presupposti del possesso "ad usucapionem" in favore degli appellanti, richiedenti la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" (ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità
e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n.17459/15).
Né tanto meno su ravvisa l'esistenza dei presupposti dell'usucapione abbreviata, stante la mancanza altresì del titolo, nei termini anzidetti.
Ne consegue che l'appello va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione applicato dal Tribunale, stante la mancanza di impugnazione sul punto da parte degli appellanti.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 591/2023, del
21/08/2023, del Tribunale di La Spezia, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Parte_6
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-condanna gli appellanti e alla refusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite in favore dell'appellato , che liquida in euro 6.946,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
13 Genova, 6/5/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Valeria Albino
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno
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