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Sentenza 9 novembre 2024
Sentenza 9 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/11/2024, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 739/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 16/9/2024; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Priolo Gargallo (SR), Via Pascoli n. 6, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale S. Panagia n.
136/C, presso lo studio dell'avv. Carpino Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Priolo Gargallo, Via Pascoli n. 6, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Teracati
n. 130, presso lo studio dell'avv. Biancolilla Danilo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Sortino, il giorno 26/9/2009 (Anno 2009,
Numero 22, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
-di avere scelto il regime della comunione legale dei beni;
pagina1 di 3 -che dalla loro unione è nata la figlia, (a Siracusa, il 12/01/2013) ad oggi Persona_1
minorenni.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 29/02/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Con provvedimento del 24/06/2024, il Giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento rilevando che le parti non avevano depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del
10/06/2024 come da decreto del 6/3/2024.
Con successive note depositate in data 2/07/2024, le parti hanno dato atto di non aver ricevuto comunicazione del decreto e hanno altresì chiesto la revoca del provvedimento di estinzione del giudizio e la fissazione di una ulteriore udienza da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 4/7/2024, il Giudice, ritenuta la fondatezza delle ragioni poste a sostegno della predetta istanza, ha accolto l'istanza delle parti.
All'udienza del 16/09/2024, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 12/03/2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sortino, il giorno Parte_2
pagina2 di 3 26/9/2009 (Anno 2009, Numero 22, Parte II, Serie A, Ufficio 1), in conformità alle condizioni indicate in ricorso che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SOLARINO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
23/09/2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 739/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 16/9/2024; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Priolo Gargallo (SR), Via Pascoli n. 6, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale S. Panagia n.
136/C, presso lo studio dell'avv. Carpino Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Priolo Gargallo, Via Pascoli n. 6, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Teracati
n. 130, presso lo studio dell'avv. Biancolilla Danilo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Sortino, il giorno 26/9/2009 (Anno 2009,
Numero 22, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
-di avere scelto il regime della comunione legale dei beni;
pagina1 di 3 -che dalla loro unione è nata la figlia, (a Siracusa, il 12/01/2013) ad oggi Persona_1
minorenni.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 29/02/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Con provvedimento del 24/06/2024, il Giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento rilevando che le parti non avevano depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del
10/06/2024 come da decreto del 6/3/2024.
Con successive note depositate in data 2/07/2024, le parti hanno dato atto di non aver ricevuto comunicazione del decreto e hanno altresì chiesto la revoca del provvedimento di estinzione del giudizio e la fissazione di una ulteriore udienza da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 4/7/2024, il Giudice, ritenuta la fondatezza delle ragioni poste a sostegno della predetta istanza, ha accolto l'istanza delle parti.
All'udienza del 16/09/2024, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 12/03/2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sortino, il giorno Parte_2
pagina2 di 3 26/9/2009 (Anno 2009, Numero 22, Parte II, Serie A, Ufficio 1), in conformità alle condizioni indicate in ricorso che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SOLARINO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
23/09/2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3