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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2011/ 2023
TRA
nato a [...] il Parte_1
09/03/1976 rappresentato e difeso dall'avv. RAVOTTI GIUSEPPE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to AZZANO
ST con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV. MASSIMO DI
LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione con la quali l ha CP_1
contestato all'odierno ricorrente la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), le cui sanzioni sono state ridotte in sede di autotutela per ius superveniens.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.
In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se la violazione ipotizzata sia stata tempestivamente contestata al ricorrente.
A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che
“l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L' art. 14 della legge 689 dell' 81 impone il rispetto del termine dei 90 giorni per la contestazione dell'illecito, pena l'estinzione dell'obbligazione.
L' eccepisce l'inapplicabilità all'ordinanza ingiunzione della normativa CP_1
succitata
Al riguardo, l'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili”, espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili,
2 le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981
n.689”.
Tuttavia proprio nel senso dell'applicabilità dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, depone la circolare emanata dall la n.32 del CP_1
25.02.2022, avente ad oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi di archiviazione CP_1
dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981. Il presente giudice ritiene attualmente di aderire all'orientamento giurisprudenziale, che appare consolidarsi, il quale afferma l'applicabilità alla ordinanza ingiunzione del termine in parola.
Nella specie, l'omissione contributiva contestata risale al 2017 e gli atti di accertamento della violazione e di contestazione della sanzione amministrativa sono stati notificati ben oltre il termine di cui all'articolo 14 suddetto, nell'ottobre del 2018, anche considerando provate e valide le date notifica allegate.
Il lungo lasso di tempo trascorso non consente di ritenere tempestiva la contestazione in oggetto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione, anche tenuto conto della mancata idonea deduzione da parte dell' di profili CP_1
specifici di particolare complessità dell'accertamento che potessero giustificare il ritardo. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono (non risultando quindi necessario esaminare l'eccezione di prescrizione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
3
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, annulla l' ordinanza ingiunzione nn. n.
OI-001322421 come successivamente modificata in sede di autotutela;
b) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 950,00 oltre iva e c.p.a. come per legge, nonché rimborso spese generali al 15%, con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 21/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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