TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/08/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1333/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio 1333/2025 promosso da:
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
05/01/1981 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Sestri 23 A/1, presso e nello studio dell'Avv. FONTI DANIELA (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
Nei confronti di
, (C.F. , nata a [...]_1 C.F._3
(GE), il 16/12/1983 ed elettivamente domiciliato in Rapallo (GE), Corso Mameli 98/4, presso e nello studio dell'Avv. MORI MARCO (C.F. , che la C.F._4 rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 03/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
divorzio alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
Controparte_1
Rilevato che con verbale di udienza del 03/07/2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 20/04/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del
11/01/2018 omologato in data 18/01/2018 dal Tribunale di Genova (R.G.
12006/2017), e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Genova (GE) il 20/04/2013 dai Signori
, (C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
16/12/1983
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concor datario celebrato in Genova, il 20/4/2013, trascritto nei registri del
Comune di Genova ATTO N. 32 PARTE II SERIE A VOL.
1- ANNO 2013, tra i signori , nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
; C.F._3
2. Mandare alla Cancelleria del Tribunale di Genova e trasmettere copia autentica della emananda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Genova, ordinando a quest'ultimo di procedere all'annotazione sull'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza nonché alle ulteriori incombenze ai sensi di legge;
3. confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore nata a [...] il [...]; Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4. la casa familiare sita in Via Borzoli, 105/5 di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad CP_1
abitare con la figlia minore fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1
economica di quest'ultima. La sig.ra si farà carico delle spese di CP_1 amministrazione ordinarie;
il sig. continuerà a corrispondere la propria Pt_1
quota di mutuo (quota pari ad euro 230,00 circa) che verrà versata sul conto corrente dedicato acceso su Banca Unicredit. Con il raggiungimento dell'indipendenza economica di i coniugi decideranno per la vendita Per_1 dell'immobile a terzi, salvo la cessione della propria quota all'altro coniuge, qualora questi fosse interessato;
5. disporre la frequentazione padre – figlia, secondo il seguente regime: - Per_1
trascorrerà con il padre i giorni di martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, quando farà rientro presso l'abitazione della madre nelle settimane in cui la minore trascorre il week end con la madre;
6. trascorrerà con il padre i giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola Per_1 fino alle ore 21.00, quando verrà riaccompagnata presso l'abitazione della madre, nei fine settimana in cui la minore trascorre il week end con il padre;
7. fermo restando il sopra citato regime di frequentazione, il sig. Parte_1
provvederà al ritiro da scuola di anche nei giorni non di sua competenza, Per_1
per riportarla presso l'abitazione della madre la sera al rientro di quest'ultima dal lavoro, o dopo cena secondo accordi tra i genitori;
8. due fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21.00, con pernottamento presso la casa paterna nei giorni di venerdì e sabato;
9. il pernottamento infrasettimanale della minore presso la casa paterna avverrà secondo il desiderio di;
Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 10. le festività principali durante l'anno (Natale, Capodanno e Pasqua) saranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza. Si precisa che il giorno di Natale, secondo accordo dei genitori, sarà trascorso in modo da consentire ad mezza Per_1
giornata con ciascun genitore;
11. due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, da stabilirsi entro il
30 maggio di ogni anno, ovvero compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
12. la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori;
13. il compleanno della minore secondo il criterio dell'alternanza, qualora non fosse possibile festeggiare insieme;
14. disporre a carico del sig. il versamento della somma mensile di euro Pt_1
300,00 (= trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore , oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Per_1
Tribunale di Genova – sezione Famiglia;
15. l'assegno unico di mantenimento in favore di verrà percepito dalla sig.ra Per_1
nella misura del 100%; Controparte_1
16. spese legali compensate;
17. i coniugi convengono che gli accordi raggiunti di cui sopra, sia in punto frequentazione padre – figlia, che in punto economico, decorrono dalla sottoscrizione del presente accordo;
18. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 matrimonio relativo (Anno 2013, Numero 32, Parte II, Serie A, Uff, Vol. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 LUGLIO 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio 1333/2025 promosso da:
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
05/01/1981 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Sestri 23 A/1, presso e nello studio dell'Avv. FONTI DANIELA (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
Nei confronti di
, (C.F. , nata a [...]_1 C.F._3
(GE), il 16/12/1983 ed elettivamente domiciliato in Rapallo (GE), Corso Mameli 98/4, presso e nello studio dell'Avv. MORI MARCO (C.F. , che la C.F._4 rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 03/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
divorzio alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
Controparte_1
Rilevato che con verbale di udienza del 03/07/2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 20/04/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del
11/01/2018 omologato in data 18/01/2018 dal Tribunale di Genova (R.G.
12006/2017), e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Genova (GE) il 20/04/2013 dai Signori
, (C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
16/12/1983
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concor datario celebrato in Genova, il 20/4/2013, trascritto nei registri del
Comune di Genova ATTO N. 32 PARTE II SERIE A VOL.
1- ANNO 2013, tra i signori , nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
; C.F._3
2. Mandare alla Cancelleria del Tribunale di Genova e trasmettere copia autentica della emananda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Genova, ordinando a quest'ultimo di procedere all'annotazione sull'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza nonché alle ulteriori incombenze ai sensi di legge;
3. confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore nata a [...] il [...]; Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4. la casa familiare sita in Via Borzoli, 105/5 di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad CP_1
abitare con la figlia minore fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1
economica di quest'ultima. La sig.ra si farà carico delle spese di CP_1 amministrazione ordinarie;
il sig. continuerà a corrispondere la propria Pt_1
quota di mutuo (quota pari ad euro 230,00 circa) che verrà versata sul conto corrente dedicato acceso su Banca Unicredit. Con il raggiungimento dell'indipendenza economica di i coniugi decideranno per la vendita Per_1 dell'immobile a terzi, salvo la cessione della propria quota all'altro coniuge, qualora questi fosse interessato;
5. disporre la frequentazione padre – figlia, secondo il seguente regime: - Per_1
trascorrerà con il padre i giorni di martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, quando farà rientro presso l'abitazione della madre nelle settimane in cui la minore trascorre il week end con la madre;
6. trascorrerà con il padre i giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola Per_1 fino alle ore 21.00, quando verrà riaccompagnata presso l'abitazione della madre, nei fine settimana in cui la minore trascorre il week end con il padre;
7. fermo restando il sopra citato regime di frequentazione, il sig. Parte_1
provvederà al ritiro da scuola di anche nei giorni non di sua competenza, Per_1
per riportarla presso l'abitazione della madre la sera al rientro di quest'ultima dal lavoro, o dopo cena secondo accordi tra i genitori;
8. due fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21.00, con pernottamento presso la casa paterna nei giorni di venerdì e sabato;
9. il pernottamento infrasettimanale della minore presso la casa paterna avverrà secondo il desiderio di;
Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 10. le festività principali durante l'anno (Natale, Capodanno e Pasqua) saranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza. Si precisa che il giorno di Natale, secondo accordo dei genitori, sarà trascorso in modo da consentire ad mezza Per_1
giornata con ciascun genitore;
11. due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, da stabilirsi entro il
30 maggio di ogni anno, ovvero compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
12. la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori;
13. il compleanno della minore secondo il criterio dell'alternanza, qualora non fosse possibile festeggiare insieme;
14. disporre a carico del sig. il versamento della somma mensile di euro Pt_1
300,00 (= trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore , oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Per_1
Tribunale di Genova – sezione Famiglia;
15. l'assegno unico di mantenimento in favore di verrà percepito dalla sig.ra Per_1
nella misura del 100%; Controparte_1
16. spese legali compensate;
17. i coniugi convengono che gli accordi raggiunti di cui sopra, sia in punto frequentazione padre – figlia, che in punto economico, decorrono dalla sottoscrizione del presente accordo;
18. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 matrimonio relativo (Anno 2013, Numero 32, Parte II, Serie A, Uff, Vol. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 LUGLIO 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6