Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 2649/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2649/2023 R.G., riservata senza termini ex art. 190
c.p.c. all'udienza del 25.11.2024, promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LOSITO ANGELO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione
- appellante
CONTRO
(p.iva/ C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Il sig. proponeva ricorso in opposizione all'accertamento per violazione del codice Parte_1 della strada e al relativo sequestro amministrativo.
Rappresentava che in data 08/10/2021 alle 01:40 la Legione Carabinieri di Massafra gli notificava il verbale di sequestro amministrativo e affidamento in custodia, sprovvisto di alcuna numerazione, per violazione presunta dell'articolo 186 bis comma 6 del codice della strada. Sosteneva che il verbale fosse nullo per illegittima contestazione dell'art. 186 comma 6 CdS non ricorrendo i presupposti della violazione, trovandosi non alla guida dell'autovettura ma in sosta e non essendo neo-patentato. Deduceva altresì che nessun effetto aveva sortito la presentazione di un primo ricorso in data
14/10/2021 innanzi al Prefetto per il dissequestro dell'autovettura e la successiva istanza del
17/11/2021.
Chiedeva quindi di dichiarare illegittimo e conseguentemente annullare il verbale di sequestro e affidamento in custodia, per presunta violazione del codice della strada, privo di alcuna
1
ordinare la cancellazione dei dati immessi nel CED-
SDI; ordinare la revoca del sequestro e la immediata restituzione della predetta autovettura al ricorrente;
in caso di accoglimento del ricorso, Condannare il in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le spese sopportate dal ricorrente per
l'illegittimo sequestro della propria autovettura e per il mancato utilizzo della medesima per il periodo relativo a tutto il sequestro comminato illegittimamente, per l'importo che l'illustrissimo giudicante riterrà di giustizia, liquidato anche in via qualità equitativa;
condannare comunque il in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle Controparte_2 spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
La in data 3 maggio 2022 inviava comparsa di costituzione e risposta invitando Controparte_3 il comando Nor dei Carabinieri di Massafra a depositare nei termini di legge presso la cancelleria del
Giudice di pace la documentazione richiesta corredata dalle relative controdeduzioni e ogni atto utile per la difesa dell'amministrazione, delegando lo stesso alla tutela giudiziaria.
In data 5 maggio 2022, La Legione Carabinieri Puglia, Compagnia di Massafra, si costituiva rappresentando che in data 8 ottobre 2021 durante un servizio perlustrativo agenti del Comando alle 21:50, circa, si recavano in via Marco Polo intersezioni via di Cagno, nel centro abitato del Comune di Mottola, ove poco prima si era verificato un sinistro stradale con feriti;
constatavano la presenza di una sola autovettura Lancia Y;
identificavano il conducente e identificavano altresì una persona informata dei fatti, la quale forniva elementi per identificare l'autovettura che si era scontrata con la
Lancia Y, indicando il modello BMW e targa;
durante le operazioni di ricostruzione della dinamica del sinistro, la locale centrale operativa ordinava alla pattuglia di recarsi, in seguito a richiesta di un sovrintendente della Polizia di Stato, in via Vito Sansonetti di Mottola;
giunti in quel posto identificavano la autovettura coinvolta nel sinistro secondo le dichiarazioni della persona informata dei fatti, la quale era al centro della carreggiata e con il motore ancora acceso;
si trattava di una autovettura BMW TARGATA CN 433GL. Il sovrintendente della polizia che aveva richiesto l'intervento rappresentava i fatti occorsi con il conducente della BMW, il quale identificato nel signor veniva accompagnato in caserma per accertare il tasso alcolemico, avendo gli agenti Parte_1 intervenuti rilevato che lo stesso sembrava aver assunto sostanze alcoliche. Lo stesso rifiutava di sottoporsi ad alcoltest;
elevavano pertanto il verbale di sequestro amministrativo ai sensi dell'articolo
213 del codice della strada avendo il signor rifiutato di sottoporsi ad alcoltest per violazione Per_1 del 186 comma 7 Cds.
In diritto, parte convenuta deduceva in primo luogo che il ricorso avanzato era tardivo;
che la condotta contestata al costituisce illecito di natura penale per cui ha competenza il Tribunale di Pt_1
Taranto; evidenziavano altresì che vi era stato un errore di trascrizione nel verbale di sequestro amministrativo del mezzo finalizzato alla confisca poiché era stato richiamato l'articolo 186 bis comma 8 ma in realtà la violazione contestata era il 186 comma 7 del codice della strada.
Il Giudice di Pace concedeva termine per note e all'esito, precisate le conclusioni, emetteva sentenza n. 2987/2022 del 28.11.2022, depositata in data 30.11.2022, con cui, ritenuta ammissibile e tempestiva la costituzione del convenuto, dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione in quanto tardivo, non essendo presentato nei termini perentori previsti dalla legge.
L'APPELLO
Il Sig. interponeva tempestivo appello, eccependo: Parte_1
1) La mancata declaratoria di inammissibilità e tardività della comparsa di costituzione e risposta. In particolare, impugnava quanto disposto dal Giudice di primo grado nella parte in
2 cui riteneva il termine per il deposito della documentazione connessa al verbale non perentorio, citando al riguardo l'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 150/2011.
2) La illegittima declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo. L'appellante contestava quanto affermato dal primo giudice nella parte della sentenza in cui affermava che “ …il verbale impugnato è stato redatto in data 08.10.2021, mentre il ricorso è stato depositato in data 11.02.2022 e, quindi, oltre il termine di trenta giorni;
inoltre si deve evidenziare che l'allegato al fascicolo di parte del ricorrente sotto la lettera E) è una istanza di dissequestro….
Ricostruendo le istanze di dissequestro promosse innanzi al Prefetto, che non venivano in alcun modo riscontrate, deduceva che “Dalla lettura attenta di dette memorie si sarebbe potuto evincere che a supporto e a giustificazione di un “NON” tardivo ricorso al GIUDICE DI PACE non vi era tanto e soltanto la impugnativa di un verbale di sequestro di un'autovettura ma la necessità di avere una pronuncia contro il silenzio-assenso dell' ” (pag. 7 Controparte_4 del ricorso).
3) Illegittima contestazione dell'art. 186 bis comma 6 del codice della strada
Contestava la violazione presupposta al verbale di sequestro, poiché il sig. non è stato Pt_1 rinvenuto dagli agenti accertatori alla guida dell'auto ma il verbale è stato elevato mentre era in sosta;
evidenziava che nella costituzione i carabinieri sostenevano di aver contestato la violazione di cui all'art. 187 comma 7 del C.d.S. che però risulta abrogata dal d.l. 117 del 3 agosto 2007.
Chiedeva quindi voglia l'ON.LE TRIBUNALE adito in sede di appello, rigettata ogni contraria azione, eccezione e deduzione, e stante anche il comportamento omissivo dell'
[...]
, il quale non ha dato riscontro alcuno nei modi e termini di cui all'ART. 203 E SS. CP_4
DEL CODICE DELLA STRADA, generando un silenzio-assenso ex ART. 204 DEL C.D.S.:
a) accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare illegittimo e, conseguentemente, annullare il verbale di sequestro amministrativo e affidamento in custodia per presunta violazione del C.d.S. privo di alcuna numerazione del
08.10.2021 notificato dal in pari data, Parte_2 rendendolo inesigibile e privo di effetti giuridici conseguenti, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto ed esponende in corso di causa;
b) ordinare la cancellazione dei dati immessi nel CED-SDI;c) ordinare la revoca del sequestro e la immediata restituzione della predetta autovettura al ricorrrente;
d) in caso di accoglimento del presente ricorso, condannare l' , nella sua qualità, al pagamento di Controparte_5 tutte le spese sopportate dal ricorrente-appellante per l'illegittimo sequestro della propria autovettura e per il mancato utilizzo della medesima per il periodo relativo a tutto il sequestro comminato illegittimamente, per l'importo che l'ILL. MO GIUDICANTE riterrà di giustizia liquidato anche in via equitativa;
e) condannare comunque l' Controparte_5
, ut sopra, al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da
[...] distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi anticipatario.
La ritualmente citata in giudizio non si costituiva. CP_1
Nelle note conclusive autorizzate, nel ribadire quanto richiesto nel corso del giudizio evidenziava che il ricorso all' del 17.11.2022 aveva ed ha tutti i crismi e le formalità di un ricorso Controparte_4 avverso una sanzione amministrativa con richiesta di revoca del provvedimento impugnato, al quale l' , a tutt'oggi, non si è ancora espresso se non con provvedimento di confisca Controparte_4 della autovettura “incriminata”, notificato al ricorrente in data 31.01.2023, ed impugnato dinanzi all' , in altro e differente giudizio, definito con Controparte_6 sentenza n. 2208/2023 del 02.11.2023 (-DOC.
1-ALLEGATO ALLA PRESENTE MEMORIA) con la quale è stato accolto il ricorso e annullato\revocato il provvedimento di confisca evidenziando il
3 palese e macroscopico errore contenuto nel verbale prodromico, e oggi impugnato, di indicazione di un differente articolo di Legge relativo alla presunta infrazione al C.d.S. oggetto del sequestro.
LA DECISIONE
È infondato il primo motivo di appello.
Come noto, la parte convenuta può costituirsi oltre il termine indicato;
si pone solo un problema sulle eccezioni che si possono presentare e i documenti che si possono produrre in caso di costituzione tardiva.
Ebbene, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione con pronuncia recente della sez. II, 02/11/2022, (ud. 23/09/2022, dep. 02/11/2022), n. 32226 ha ribadito che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011, infatti, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3 dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione” (Cass. n. 9545 del 2018; conf., Cass. n. 16853 del 2016, con riferimento al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150 cit.).
Non vi sono motivi per non applicare tale principio, che è espressione a sua volta della regola generale sancita da una interpretazione rigorosa dell'art. 416 comma 3 c.p.c. applicabile al caso di specie per quanto previsto nel d.lgs. 150/2011; interpretazione rigorosa cui la giurisprudenza giuslavoristica è pervenuta ormai da tempo. La decadenza sancita dall'art. 416, comma 3 — è stato dunque affermato
—si riferisce anche alla prova documentale;
pertanto il convenuto costituitosi tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 416, non ha facoltà di produrre documenti, salvo l'ipotesi di documenti formati successivamente al termine di costituzione, ovvero di provata difficoltà a procurarsi il documento,
(come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell'art. 111), ovvero nel caso che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio (Cass. n. 16265/2003).
Nel caso de quo, la Legione Carabinieri seppur costituita oltre il decimo giorno prima della udienza, ha prodotto solo documenti relativi all'accertamento e quindi il verbale di rifiuto del sig. Pt_1 all'accertamento dello stato di ebrezza e il verbale conseguente di sequestro amministrativo.
Questi documenti si considerano ammissibili e possono essere utilizzati per la decisione. Non si ravvisano eccezioni in senso stretto nella costituzione avanzata, essendo la tardività del ricorso eccezione rilevabile ex officio, poiché attiene alla ammissibilità della domanda (per il principio richiamato Cassazione civile sez. III, 11/05/2023, n.12948).
Secondo motivo di appello
Il motivo è infondato.
Si condivide la decisione del giudice di prime cure di ritenere la proposizione del ricorso tardiva.
Si ritiene opportuno esaminare il ricorso per qualificare la domanda proposta, che come noto è prerogativa del Giudice, il quale è vincolato ai fatti posti a fondamento della pretesa ed alle conseguenti richieste, quale che ne sia la definizione fornita dalle parti (tra le altre, Cass. nn.
16809/2008, 15925/2007, 27466/2007, 6712/2001).
Si osserva che il giudizio è stato chiaramente introdotto come “opposizione all'accertamento per violazione al codice della strada e relativo sequestro amministrativo” chiedendo di annullare il
4 verbale di sequestro e affidamento in custodia, per presunta violazione del codice della strada, privo di alcuna numerazione, del 8.10.2021.
Congiuntamente è stata proposta in caso di accoglimento del ricorso una domanda risarcitoria per il danno procurato dal , che non ha ottemperato alle istanze presentate. CP_4
La domanda principale va quindi qualificata come opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011 e 204 bis
Cds, sicché ogni valutazione della inerzia della autorità amministrativa, solo richiamata in sede di ricorso e meglio approfondita solo nelle note autorizzate dal Giudice di Pace dopo la eccezione di tardività, è preclusa. Mai nel ricorso la inerzia del Prefetto è stata introdotta chiaramente come fatto costitutivo della pretesa azionata, che è rimasta in via principale la verifica della legittimità del sequestro amministrativo disposto e quindi l'annullamento del verbale. Si osserva altresì che è preclusa all'autorità giudiziaria civile la verifica dell'esercizio del potere amministrativo.
Le memorie integrative presentate in sede di primo grado contenevano poi un inammissibile ampliamento del thema decidendum (la domanda era presentata con ricorso) involgendo fatti nuovi
(estinzione della pena patteggiata), confisca del mezzo e domande -restituzione veicolo confiscato per effetto della estinzione della pena- che non erano state prima formulate.
La domanda in primo grado va allora qualificata solo come opposizione al verbale di sequestro ed invero ed invero chiaramente parte ricorrente si è opposta al verbale di sequestro amministrativo emesso in data 8.10.2021 per i motivi già richiamati.
Sotto tale profilo va esaminato il ricorso.
Ora, dalla lettura degli atti di causa emerge che il sequestro è stato disposto ai sensi dell'art. 213 comma 1 Codice della Strada (in seguito Cds), sul presupposto (contestato) di una violazione di cui all'art. 186 comma 7 C.d.s, il quale prevede che “
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.
La , per mezzo dei Carabinieri, ha prodotto sin dal primo grado il verbale di violazione CP_1 dell'art. 186 comma 7 Cds ed ha collegato il sequestro a tale violazione richiamando l'art. 213 Cds. Ed infatti, essendo prevista la confisca del mezzo ex art. 213 comma 1 Cds è stata altresì disposto il sequestro dall'autorità amministrativa procedente.
Il verbale prodotto da parte opponente in allegato al ricorso, invece, non riporta la violazione contestata.
In ogni caso, prima del merito, venendo al motivo di appello e dunque alla tempestività del ricorso, l'art. 213 comma 7 dispone che “7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203…”.
L'art. 203 C.d.s., poi, indica tempi e modalità del ricorso al Prefetto mentre la disposizione di cui all'art. 204 C.d.s. individua i provvedimenti adottabili dal Prefetto.
L'art. 204 bis C.d.s. dispone che (Ricorso in sede giurisdizionale) “Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo
196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Siccome la opposizione è regolata dall'art. 7 del d.lgs. 150/201, si applica il comma 3 il quale prevede che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il
5 ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Ora, per quanto affermato da parte ricorrente stessa, il sig. ha presentato in data Parte_1
14.10.2021 una istanza di dissequestro al Prefetto e successivamente, a seguito della sentenza di patteggiamento del TRIBUNALE DI TARANTO che ha condannato il ricorrente per altri reati, una seconda istanza di dissequestro e contestuale richiesta di annullamento del verbale di sequestro del 08.10.2021, notificata mezzo PEC in data 14.11.2021 (- DOC. 5 – ALL. H DEL FASCIC. CP_7
(pag. 7 ricorso).
[...]
Ebbene, la proposizione dei ricorsi al Prefetto ex art. 203 Cds preclude di poter fare ricorso all'autorità giurisdizionale, come chiaramente si deduce dal fatto che letteralmente l'art. 204 bis preveda alternativamente il ricorso giurisdizionale rispetto a quello presentato al Prefetto e per quanto chiaramente previsto dall'art. 7 citato per cui è inammissibile l'opposizione se è presentato ricorso al Prefetto.
Tanto afferma seppur incidentalmente la Cassazione: “In tema di opposizione al verbale di contestazione di una violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 204 bis d.lg. n. 285 del 1992, il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, nel rigettare detta opposizione può - anche d'ufficio, in assenza di espressa domanda da parte dell'amministrazione in ordine alla determinazione della misura della sanzione - quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria, che non sia predeterminata normativamente, in misura congrua, tra il minimo
e il massimo edittale (Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, n.21605)
La conseguenza è che il ricorso è inammissibile se le istanze sono qualificate come ricorsi ex art. 203 Cds al Prefetto (quantomeno potrebbe in tal senso essere considerata quella del 14.11.2021 con cui si chiede di annullare il verbale).
In ogni caso, anche a voler qualificare le istanze solo come domande di dissequestro e non ricorsi ex art. 203 Cds, il legislatore è chiaro nel richiamare al ricorso giurisdizionale ex art. 204 bis Cds la normativa di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011 e quindi la domanda di opposizione va proposta in 30 giorni dalla notifica del verbale, termine perentorio previsto a pena di inammissibilità.
Non si può condividere l'assunto di parte attrice di ritenere giustificato il ritardo nella presentazione del ricorso, poiché il Prefetto è rimasto silente alle istanze.
In caso di silenzio dell'autorità Prefettizia, il legislatore ha già previsto delle conseguenze nell'art. 204 Cds e di certo non può dolersi in questa sede della eventuale inerzia dell'autorità amministrativa, tutta da verificarsi anche perché la significatività del silenzio dipende dal contenuto delle istanze presentate.
Tale motivo di doglianza quindi va rigettato;
con motivazione sintetica ma opportuna, a parere di questo Tribunale, il Giudice di Pace ha ben considerato inammissibile il ricorso, poiché il verbale di sequestro amministrativo è stato notificato in data 8.10.2021 mentre il ricorso innanzi al Giudice di pace risulta depositato in data 11.2.2022.
In ogni caso, anche a considerare che le istanze tempestive al Prefetto siano ricorsi ex art. 203 C.d.s., il ricorso è in egual modo inammissibile poiché è preclusa la possibilità di ricorso giurisdizionale per espressa previsione di legge, come detto. Si evidenzia che tanto è noto al trasgressore per esser indicato già nel verbale di sequestro.
Infine, il richiamo effettuato dal difensore di alla previsione dell'art. 205 Cds Parte_1
(opposizione ad ordinanza ingiunzione) non appare conferente: la opposizione lì regolamentata è quella avverso l'ordinanza emessa dal Prefetto ex art. 204 Cds (che qui per stessa ammissione di parte non è stata emessa) o avverso qualunque ordinanza ingiunzione emessa per violazione al Cds mentre
6 in tal caso il sig. ha chiaramente impugnato il verbale di sequestro amministrativo (cfr. Pt_1 ricorso), evidenziando solo la infruttuosità delle procedure amministrative avviate.
Terzo motivo di appello
Il terzo motivo di appello attiene al merito della controversia e il suo esame è precluso essendo inammissibile il ricorso presentato.
Si vuole da ultimo evidenziare che parte ricorrente afferma nelle note conclusive che al momento sarebbe stata annullata la confisca del mezzo e produce sentenza (priva della attestazione di irrevocabilità) a riprova, ma stante la natura del giudizio di appello, pur comprendendo le ragioni per cui la parte rappresenta tali sopravvenienze, nessuna ulteriore valutazione è rimessa a questo Giudice trattandosi di fatti non irrevocabili che non incidono né sul giudizio di prime cure, che giova ribadire
è una opposizione ex art. 7 Cds avverso il verbale di sequestro amministrativo, né sul giudizio in atti che è limitato nell'oggetto alla verifica della legittimità della pronuncia di prime cure, secondo i motivi di appello presentati.
L'esame è poi precluso ulteriormente, poiché si conferma la decisione del Giudice di prime cure di ritenere inammissibile il ricorso presentato innanzi al Giudice di Pace poiché si è adito il Prefetto ovvero poiché comunque tardivamente proposto, sicché non è ammesso alcun esame nel merito.
Le deduzioni quindi relative all'annullamento della confisca vanno presentate in altra sede.
Sono implicitamente rigettate tutte le altre domande proposte, confermandosi la decisione di inammissibilità del ricorso assunta dal Giudice di primo grado.
In conclusione, per tutti i motivi anzidetti l'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
SPESE
Nulla deve disporsi sulle spese di giudizio considerata la contumacia della parte vittoriosa.
Anche se la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve attestarsi l'obbligo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 N. 115, secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite, le quali affermano che : “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo… Spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”. (Cass. SS UU. 4315/2020 del 20.02.2020).
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2987/2022 DEL Giudice di pace di , depositata in data 30.11.2022, nei CP_5 confronti di , in persona del Prefetto, così provvede;
Controparte_3
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
7 2) Nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, comma 1 bis, se dovuto.
Taranto, 21.3.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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