Articolo 119 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 118Articolo 120
Versione
6 maggio 1952
Art. 119.
(Rimborso della quota e restituzione della cauzione)


Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprieta' sui beni destinati al servizio della corporazione.
Il valore della quota, al momento della cancellazione, e' accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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