Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 1789/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1789 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, promossa
DA
nonché dei soci illimitatamente Parte_1 responsabili e , in persona del curatore p.t. dott. Pt_1 Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelita Romano, in virtù di mandato in Parte_3 calce all'atto di citazione;
OPPONENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Antonio Trulio, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.11.2024 le parti hanno concluso come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento presso terzi in virtù della sentenza del Controparte_1
Tribunale di NE n. 1716/2019, pubblicata il 14.10.2019 e resa esecutiva il 21.11.2019, notificata unitamente all'atto di precetto, ha pignorato le somme disponibili o che si sarebbero resi disponibili per il rapporto intercorrente tra la e Parte_1 Parte_4 fino alla concorrenza del credito di € 91.721,75, aumentato della metà e quindi fino alla concorrenza di € 135.582,63.
Il procedimento esecutivo è stato iscritto al RGE del Tribunale di NE con il n.
138/2020.
Il terzo pignorato ha reso la dichiarazione di avere la disponibilità Parte_4 della somma di € 16.898,55, dovuta alla parte esecutata in forza della sentenza del Tribunale di NE n. 2166/2019.
La costituitasi, ha contestato la dichiarazione resa dal terzo pignorato Parte_1 [...]
deducendo che lo stesso, in altro procedimento pendente dinanzi al Parte_4
1
Tribunale di NE (RG 3816/2017), aveva contestato l'entità della somma che doveva alla a titolo di indennità di avviamento, spiegando altresì domanda Parte_1 riconvenzionale.
Il G.E., con provvedimento del 16.11.2020, comunicato a mezzo Pec il 21.11.2020, ha assegnato la somma di € 16.895,88 al creditore procedente, condannando la società debitrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.497,11, oltre accessori di legge.
Il terzo ha provveduto a pagare con bonifico bancario alla creditrice Controparte_1
l'importo indicato dal G.E.
Con ricorso del 10.12.2020 la ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex Parte_1 art. 617 comma 2 c.p.c. avverso il provvedimento di assegnazione emesso dal G.E. il
16.11.2020. Ha eccepito l'errata applicazione dell'art. 549 c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato era stato emesso senza contraddittorio tra le parti e senza motivazione in ordine alla contestazione sollevata dalla Ha inoltre sostenuto che il credito vantato Parte_1 dalla nei confronti del terzo non poteva essere Parte_1 Parte_4 pignorato, non essendo certo, liquido ed esigibile, in quanto contestato dal , che aveva Pt_4 anche proposto domanda riconvenzionale, nell'ambito del giudizio civile R.G. n. 3816/2017 pendente dinanzi a questo Tribunale.
Il G.E., con ordinanza depositata il 16.3.2021, ha assegnato alle parti il termine per introdurre il giudizio di merito.
La curatela della (nel frattempo dichiarata fallita) ha introdotto il giudizio di Parte_1 merito con atto di citazione notificato a il 13.4.2021. Controparte_1
L'opposta , costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo il difetto di CP_1 interesse ad agire della curatela, e chiedendo la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti.
Sono seguiti una serie di rinvii.
In data 6.9.2024 la causa è stata assegnata a questo Giudice, che la ha trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, avendo le parti rinunciato a tali termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata quanto
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una posizione giuridica attiva dell'esecutato, sicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione (cfr. Cass. Civ. n. 5235/2004).
L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (cfr. Cass. Civ. n. 15607/2017).
Nel caso in esame, il credito pignorato aveva ad oggetto l'indennità di avviamento commerciale dovuta dal locatore alla conduttrice Parte_4 Parte_1
a seguito della risoluzione del contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale. La sussistenza di tale credito si evince dalla sentenza di questo Tribunale n. 2166/2019, prodotta da parte opponente. Il , d'altra parte, rendendo la dichiarazione del terzo nel Pt_4 procedimento esecutivo instaurato da nei confronti dalla Controparte_1 Parte_1
affermò di essere debitore della società esecutata dell'importo di 16.895,88 euro
[...] proprio in virtù della sentenza citata. Risulta, altresì, prodotto in giudizio il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale il 20.6.2017, con cui si ingiungeva al di Pt_4 pagare alla la somma di 16.895,88 euro, a titolo di indennità di avviamento, Parte_1
a seguito della disdetta di una locazione di immobile ad uso commerciale. Dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 28.8.2017, allegato alla produzione di parte opponente, risulta che il contestò la sussistenza del credito di controparte in quanto il rilascio Pt_4 dell'immobile locato non era ancora avvenuto. Il rilascio risulta essere poi avvenuto in data
7.12.2020, essendo in atti il relativo verbale.
Il credito, dunque, all'epoca del pignoramento (27.12.2019) e della successiva assegnazione
(16.11.2020), era certamente pignorabile, pur se illiquido, in quanto comunque riconducibile ad un rapporto giuridico identificato e suscettibile di una capacità satisfattiva futura. Ne consegue che, a seguito della dichiarazione positiva del terzo, poteva assegnato alla creditrice procedente . Controparte_1
Il provvedimento di assegnazione impugnato risulta emesso dal G.E. sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11.11.2020, dopo aver sentito la parte esecutata. Non sussiste, quindi, la lamentata violazione del principio del contraddittorio.
Il fatto che il G.E., nel disporre l'assegnazione, non abbia preso posizione sui rilievi della parte esecutata non determina, di per sé, la nullità del provvedimento.
Alla luce dei rilievi che precedono l'opposizione agli atti esecutivi va rigettata.
Non ricorrono le condizioni per la condanna di parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nelle sue difese mala fede o colpa grave.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte opposta, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione agli atti esecutivi e condanna il fallimento della Parte_1
e dei soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_1 Pt_2 al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in 2.500
[...] Controparte_1 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
NE, 22.3.2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Fabiola De Stefano,
G.O.P. in tirocinio.
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