Sentenza 22 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03558/2026REG.PROV.COLL.
N. 08812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8812 del 2025, proposto da
-OMISSIS- a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D. A013FF8CBB, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Francesco Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima), 22 luglio 2025, n. 1241, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e di Ministero dell'Interno e di -OMISSIS- S.C.A.R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. RG CA e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Lentini e Giuseppe Misserini, quest’ultimo in delega dell'avvocato Antonio Melucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. – Con l’appello in trattazione, la società -OMISSIS- s.c. a r.l. (in prosieguo: -OMISSIS- o anche solo Consorzio ) chiede la riforma della sentenza 22 luglio 2025, n. 1241, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della sua esclusione dalla procedura, indetta dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di “Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)” presso il porto di Taranto.
1.1. - Il Consorzio -OMISSIS- , già destinatario di un’informativa antimafia ostativa ai sensi dell’art. 91, comma 7- bis , del d.lgs. n. 159 del 2011 ( Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ), era stato ammesso a controllo giudiziario volontario ai sensi dell’art. 34- bis del medesimo Codice. Il decreto di ammissione, tuttavia, era stato successivamente revocato con decreto del Tribunale di Salerno del 28 giugno 2023. Successivamente, con decreto della Corte di Appello di Salerno n. 6 del 3 aprile 2024, è stata ripristinata l’ammissione al controllo giudiziario.
1.2. - Quanto alla procedura di affidamento dell’accordo quadro, all’esito della valutazione delle offerte quella del Consorzio -OMISSIS- è risultata prima in graduatoria. Peraltro, con il provvedimento impugnato in primo grado (datato 28 marzo 2024) la stazione appaltante, considerato che il decreto di ammissione al controllo giudiziario risultava revocato, e quindi l’informativa antimafia risultava ripristinata nei suoi effetti ostativi, ha disposto l’esclusione per l’assenza del requisito di carattere generale di cui all’art. 94, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023.
1.3. - Il Tribunale amministrativo ha ritenuto infondate le censure dedotte dal Consorzio e ha rigettato il ricorso.
2. - Rimasto soccombente, il Consorzio ha proposto appello sostanzialmente reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
3. - Resistono in giudizio l’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e la società -OMISSIS- s.c. a r.l., chiedendo il rigetto dell’appello.
4. - All’udienza del 5 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Passando al vaglio dei motivi d’appello, con il primo il Consorzio appellante deduce l’ingiustizia della sentenza per la violazione dell’art. 34- bis del Codice antimafia, in relazione all’art. 94, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in quanto il primo giudice non avrebbe tenuto conto della distinzione tra (prima) ammissione al controllo giudiziario e ripristino dell’ammissione al controllo giudiziario precedentemente revocata; distinzione rilevante sul piano dell’efficacia perché il ripristino comporterebbe la decorrenza ex tunc degli effetti del decreto di riammissione (nel caso di specie del decreto della Corte di Appello di Salerno n. 6 del 3 aprile 2024). Con la conseguenza che la pronuncia di annullamento del provvedimento di revoca dell’ammissione al controllo giudiziario avrebbe rimosso ab origine ogni soluzione di continuità nel possesso del requisito (soggettivo) e, dunque, il Consorzio non potrebbe essere estromesso dalla gara e dalla aggiudicazione.
5.1. Sotto altro profilo, sempre nell’ambito del primo motivo, l’appellante censura la sentenza per aver ritenuto inapplicabile alla fattispecie dell’esclusione dalla procedura di gara il principio di invalidità successiva dell'atto amministrativo, secondo cui un atto amministrativo viene travolto qualora il suo presupposto giuridico esclusivo sia rimosso retroattivamente da una pronuncia giurisdizionale; nel caso di specie, il provvedimento di annullamento della revoca avrebbe ripristinato, ex tunc , il controllo giudiziario, facendo venir meno (con effetto retroattivo) il presupposto unico dell’esclusione (vale a dire la mancanza del requisito di ordine generale) e invalidando sia l’esclusione del Consorzio -OMISSIS- che l’aggiudicazione a terzi per scorrimento della graduatoria.
5.2. - Sempre nell’ambito della prima censura, rileverebbe anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 17 luglio 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34- bis , comma 7, del Codice delle leggi antimafia, perché la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva, derivante dall'ammissione al controllo giudiziario, deve protrarsi fino alla definizione del procedimento di aggiornamento antimafia ex art. 91, comma 5, del Codice delle leggi antimafia, privilegiando le finalità di recupero delle imprese alla legalità ed evitando automatismi che non tengano conto del percorso di recupero.
6. - Con il secondo motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per aver dato una interpretazione meramente letterale e formalista dell’art. 94, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (secondo cui la esclusione «non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario» ), dalla quale il primo giudice ha desunto la irrilevanza di qualsiasi evento successivo alla aggiudicazione. La disposizione non potrebbe essere letta in modo da vanificare gli effetti di una pronuncia giurisdizionale di annullamento (nel caso di specie: il decreto della Corte di appello n. 6 del 3 aprile 2024 che ha annullato il decreto del tribunale di revoca dell’ammissione al controllo giudiziario) che, per definizione, ripristina la situazione giuridica retroattivamente.
Nell’ambito del secondo motivo, l’appellante richiama un certo orientamento del Consiglio di Stato (che l’appellante definisce “consolidato”) che avrebbe riconosciuto al provvedimento di ammissione al controllo giudiziario piena efficacia ripristinatoria ( ex tunc ), rimuovendo ogni rilievo ostativo di natura demolitoria (il riferimento è alla sentenza della Sesta sezione, 15 marzo 2024, n. 2515).
7. - I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati.
8. - Con questi l’appellante solleva anzitutto la questione della portata retroattiva degli effetti giuridici del decreto della Corte di appello di Salerno n. 6 del 3 aprile 2024 che ha annullato il decreto del Tribunale di Salerno 28 giugno 2023, n. 7/2023, di revoca della misura del controllo giudiziario. Retroattività che, nella tesi dell’appellante, dovrebbe integrare un’ipotesi di invalidità successiva del provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante in data 28 marzo 2024, per il venir meno del presupposto della causa di esclusione.
8.1. - Tuttavia, l’ipotesi in questione non rientra in alcuno dei casi di invalidità o illegittimità successiva del provvedimento amministrativo ormai tipicizzati in giurisprudenza e in dottrina: legge retroattiva, nei limiti della compatibilità costituzionale; dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma attributiva del potere; mancata conversione del decreto legge in base al quale l’atto fu adottato. Al di fuori di tali ipotesi, non può che richiamarsi la consolidata giurisprudenza per cui la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere valutata in base alla normativa vigente al momento della loro adozione con conseguente insussistenza di ogni ipotesi di illegittimità sopravvenuta. Infatti, in base al principio generale tempus regit actum , la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto esistente e al diritto vigente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di eventuali modifiche normative o fattuali intervenute successivamente. Pertanto le sopravvenienze normative che determinano una modifica della disciplina normativa in base alla quale fu adottato il provvedimento non comportano, in termini generali, la illegittimità sopravvenuta del provvedimento amministrativo, salve le ipotesi eccezionali di invalidità successiva sopra ricordate ( ex multis cfr. Consiglio di Stato: Sez. II, 13 marzo 2024, n. 2482; Sez. III, 1 settembre 2015, n. 4059; Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2377; Sez. V, 23 giugno 2014, n. 3149; Sez. IV, 3 marzo 2014, n. 993; Sez. IV, 21 agosto 2012, n. 4583; sez. VI, 3 settembre 2009 n. 5195).
8.2. - Come anticipato il caso di specie non rientra in alcuno di questi: il decreto del Tribunale di revoca dell’ammissione al controllo giudiziario, emesso il 28 giugno 2023, è stato riformato solo il 3 aprile 2024 (data di deposito del decreto della Corte di Appello di Salerno che ha rispristinato nei confronti del Consorzio la misura del controllo giudiziario); pertanto era ancora efficace al momento della verifica del possesso dei requisiti generali del -OMISSIS- e al momento in cui fu adottato il provvedimento di esclusione (datato 28 marzo 2024), il che ha impedito l’aggiudicazione in suo favore.
8.3. - Escluso che gli effetti retroattivi del decreto della Corte di appello si ripercuotano, in termini di illegittimità sopravvenuta, sul provvedimento di esclusione cade anche l’argomento basato sull’art. 94, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (secondo cui la causa ostativa prevista dall’art. 84, comma 4, del Codice delle leggi antimafia, «non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del medesimo codice» ).
8.4. - L’appellante, a sostegno della tesi circa la sopravvenuta illegittimità derivante dalla retroattività del decreto di ripristino della misura di prevenzione patrimoniale, richiama la sentenza della Sesta sezione di questo Consiglio di Stato, 15 marzo 2024, n. 2515.
Tuttavia, il precedente invocato non è pertinente, atteso che non riguarda un caso di retroattività propria del decreto di ammissione al controllo giudiziario. Nella vicenda decisa dalla pronuncia, la società era stata «sottoposta a controllo giudiziario “volontario” con decreto della Corte d’appello di Roma, Sez. Misure di prevenzione, n. 21 del 3 marzo 2022, depositato in data 27 aprile 2022. […] tutti i provvedimenti gravati in prime cure sono stati adottati in data successiva al 27 aprile 2022 (id est all’ammissione al controllo giudiziario)» . La questione era prospettata rispetto agli effetti (in tesi retroattivi) della sentenza di rigetto dell’impugnazione dell’interdittiva, che avrebbe travolto o eliminato (retroattivamente appunto) anche gli effetti sospensivi (ex art. 34-bis, comma 7, del Codice delle leggi antimafia) derivanti dall’ammissione al controllo giudiziario (posto che questa misura è provvisoriamente concessa alle sole imprese che abbiano proposto l’impugnazione dell’informativa prefettizia: cfr. art. 34- bis , comma 6, del Codice delle leggi antimafia). La sentenza tuttavia ha escluso che «la definizione del secondo [giudizio] (con la definitiva reiezione dell’impugnativa spiegata avverso il provvedimento interdittivo) faccia venire meno anche l’effetto sospensivo discendente dall’ammissione (e dalla pendenza) della procedura di cui all’art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, così interferendo con questa» . Confermando, quindi, che, in forza della specifica norma di cui al citato art. 34- bis , comma 7, la retroattività non opera nemmeno rispetto agli effetti della sentenza che definisce il giudizio di impugnazione dell’interdittiva.
Peraltro, nel caso di specie il problema non si pone perché – come si è veduto - il decreto di ripristino del controllo giudiziario è stato adottato dopo il provvedimento di esclusione.
9. - In conclusione, l’appello va rigettato.
10. - Le spese giudiziali del grado di appello vanno compensate tra le parti considerata la peculiarità e la parziale novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese giudiziali del grado di appello.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI AT, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
RG CA, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RG CA | DI AT |
IL SEGRETARIO