TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9034 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7065 2024 RG
FRA
Avv. TELARICO MIRA Parte_1
E
anche N. Q. DI EREDE DI Controparte_1 Parte_2
Avv. LO RE GIULIA, CIABURRI RAFFAELE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 414 Cpc ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, in proprio e nella sua qualità di erede del sig. al fine di sentir
[...] Parte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“…- Dichiarare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo a far data dall'1.3.2018 al 28.2.2023, con orario di 80 ore settimanali o quelle che saranno accertate di giustizia;
- Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in ragione delle mansioni svolte, a vedersi riconosciuto il livello CS previsto dalla contrattazione collettiva
“lavoro domestico”, per l'intero periodo di lavoro;
- Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto, dalla costituzione del rapporto (marzo 2018) e sino alla data del 28.2.2023, quantomeno il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo per un badante a tempo pieno di persona non autosufficiente in ragione del livello contrattuale suindicato e dell'orario in concreto svolto (otto ore di lavoro notturno, oltre 2 ore di lavoro diurno a settimana), anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
- Condannare la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente quantomeno della paga base spettante ad un domestico convivente, (e senza maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e diurno e senza il corrispettivo per riposo settimanali e feriali non corrisposti) nella complessiva somma di € 45.851,63 per i titoli sopra indicati e ricavabili dal conteggio allegato al presente ricorso o della somma che vorrà liquidare, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi.
- Condannare la parte resistente al pagamento in favore dell' dei contributi CP_2 assicurativi omessi, come per legge.
- Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e Cassa
Previdenza nonché rimborso spese generali di giudizio nella misura del 15%, da corrispondersi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
In fatto ha allegato che all'inizio del 2018, era stato contattato dal il quale, CP_1 affermando di essere molto impegnato nel suo ruolo di “responsabile patrimonio artistico del Senato”, gli propose di rendere attività lavorativa per l'assistenza di suo zio novantenne, sig. gravemente malato di alzheimer (ed in quanto tale Parte_2 incapace di intendere e di volere), dal quale avrebbe ereditato l'appartamento; che pertanto, dal 1 marzo 2018, alternandosi in parte della giornata diurna con altro badante (assunto senza regime di convivenza), aveva prestato la richiesta attività, prevalentemente notturna, nell'appartamento del detto sig. in Roma via Persona_1
Appia Nuova n. 660, fruendo di alloggio presso detta abitazione, rispondendo in tutto e per tutto al nipote, ing. , oggi erede (domiciliato in Viale Regina Controparte_1
Margherita 216), che provvedeva ad erogare la, pur insufficiente, retribuzione mensile;
che, nelle frequenti visite diurne, il aveva sempre provveduto ad impartire CP_1 disposizioni lavorative, a controllare la presenza, a stabilire i ruoli, a dare disposizioni sulle attività di terapia;
al il ricorrente, unitamente al collega badante diurno, sig. CP_1
doveva riferire telefonicamente (al n. 3480519286) o Persona_2 personalmente per ogni necessità, circostanza, novità o contrattempo.
Ha poi precisato che la sua mansione era stata quella di effettuare vigile assistenza notturna e, in parte diurna, per il sig. non autosufficiente e necessitante, per Pt_2 motivi di vitale sicurezza, di controllo minuto per minuto (necessitava di un badante sveglio seduto su una sedia a fianco del letto), per il quale, ad ore cadenzate, aveva provveduto alla somministrazione di farmaci, aiuto nelle attività fisiologiche e, all'occorrenza, ausilio nell'assunzione di cibi e bevande.
Aveva osservato il seguente orario:
- nel corso della notte, dalle ore 21.00 serali alle 7,00 della mattina successiva (per ininterrotte 10 ore), per assistere il in alternanza oraria con il sig. Pt_2 Persona_2
(che svolgeva similare attività durante le ore diurne, per quattro ore al giorno);
[...]
- nel corso della giornata, dopo aver fruito (dalle ore 7,30 alle 15,00) del sonno fisiologico in una stanza dell'appartamento, si alternava con il sig. Persona_2
(assunto come non convivente e per sole quattro ore al giorno) nell'assistenza del sig.
compiendo anche altre attività lavorative (varie incombenze domestiche di Pt_2 pulizia, cucina), per non meno di ulteriori due ore giornaliere, potendo saltuariamente fruire solo nel tardo pomeriggio di qualche ora di libertà.
Il rapporto aveva avuto una rigida continuità temporale, con cadenza di sette giorni su sette, senza alcun giorno di riposo.
Nel periodo estivo, stanti le necessità impellenti del non aveva potuto fruire che Pt_2 di pochi giorni di riposo feriale.
Aveva ricevuto dal l'importo mensile di € 500,00 dal mese di marzo 2018 sino CP_1 al mese di febbraio 2021 e di € 600 dal mese di marzo 2021 al mese di febbraio 2023.
Il rapporto era stato parzialmente regolarizzato nel mese di marzo 2019, con formalizzazione del rapporto all' , ma con fittizia indicazione di orario per 25 ore CP_2 settimanali.
Il rapporto era cessato il 28.2.2023, a seguito del decesso del sig. Parte_2 avvenuto il 31.1.2022.
Il , essendo particolarmente impegnato, aveva effettuato in Via Appia Nuova CP_1
660, viste frequenti ma brevissime, nel corso delle quali si era sempre limitato a verificare le condizioni fisiche dello zio, a coordinare la somministrazione di medicine ed a fornire ai dipendenti i mezzi di sostentamento, senza mai trattenersi, di notte.
Dopo aver rappresentato di aver diffidato il , a mezzo raccomandata dei legali del CP_1
13.12.2023, per il pagamento delle spettanze dovute allegando conteggio – missiva riscontrata affermando che avesse percepito il dovuto, ammettendo il rapporto di convivenza, a suo avviso non giustificato da assistenza notturna, ma solo dalla pretestuosa circostanza che il sig. , “risultava privo di alloggio alternativo” – e Pt_1 che successivamente al decesso del il , divenuto erede, aveva preso Pt_2 CP_1 possesso dell'appartamento di Via Appia Nuova 660, mettendo in vendita l'immobile, ha argomentato in diritto e concluso nei sensi sopra precisati.
2. Il si è costituito chiedendo: “…In via preliminare, dichiarare nullo il ricorso CP_1 introduttivo del presente giudizio, posta la insanabile genericità delle doglianze avanzate, tale da ledere il diritto di difesa del resistente, il quale non è messo in grado di comprendere le effettive circostanze di fatto poste alla base delle pretese del lavoratore.
In via principale, rigettare la domanda di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa”.
Preliminarmente, ha precisato che datore di lavoro doveva considerarsi soltanto il Sig.
di tal chè, in proprio, doveva ritenersi estraneo al rapporto di lavoro in Parte_2 oggetto, soprattutto considerando che il formale atto di assunzione del lavoratore e tutta la documentazione relativa al rapporto erano stati sottoscritti dal e che Pt_2 successivamente, dal 15.2.2021, agli aveva sempre agito nell'interesse di quest'ultimo in qualità di suo amministratore di sostegno.
Ha poi rappresentato che, per comodità di difesa, avrebbe separatamente preso in esame i due periodi:
(§ 2) dal 1.3.2018 al 28.2.2019 (in relazione al quale il ricorrente assumeva di aver svolto lavoro irregolare come badante a tempo pieno) rispetto al quale alcuna allegazione o elemento probatorio, anche solo indiziario, anche in punto di subordinazione, era stato offerto non rispondendo al vero che il ricorrente avesse svolto prestazioni lavorative né in favore del né tantomeno del comparente (controparte, Pt_2 aveva dedotto genericamente di aver lavorato “alle dipendenze”, ovvero di aver ricevuto non meglio specificati “ordini” o “direttive, nulla deducendo in merito (i) all'esatto contesto in cui si sarebbero svolti i fatti di causa, (ii) in cosa sarebbero consistiti gli asseriti “ordini” e “direttive” (iii) né come questi sarebbero stati impartiti, ovvero con quali specifiche modalità e in quali circostanze;
non aveva altresì chiarito le presunte mansioni svolte, elencandole del tutto genericamente senza alcun riferimento concreto a episodi e/o circostanze specifiche);
(§ 3) dal 1.3.2019 al 28.2.2019, in cui il rapporto sarebbe stato solo parzialmente regolarizzato, con asserito fittizio contratto part-time, senza chiedere venisse accertata la simulazione ed, in ogni caso, stante la contraddittorietà delle allegazioni (la presenza notturna all'interno dell'abitazione del convenuto mal si conciliava con la ricostruzione avversaria, che vedeva il ricorrente, dalle ore 21 alle ore 7 del mattino seguente, intento a svolgere una “vigile assistenza notturna...per il sig. non autosufficiente e Pt_2 necessitante di controllo minuto per minuto”).
Quanto alle maggiorazioni per lo straordinario, notturno, festivo, per riposto settimanale e feriale non goduto, ha altresì rappresentato la contraddittorietà delle allegazioni di cui al ricorso, in particolare, il ricorrente:
- da un lato, a p. 2 del ricorso, ha riferito di aver lavorato 10 ore al giorno, dalle ore
21.00 serali alle 7,00 della mattina successiva, oltre 2 ore diurne, dunque per 12 ore giornaliere (di cui 10 notturne e 2 diurne) ovvero 84 ore settimanali;
- dall'altro, ha chiesto dichiararsi “la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo a far data dall'1.3.2018 al 28.2.2023, con orario di 80 ore settimanali
o quelle che saranno accertate di giustizia” dunque per 10 ore giornaliere (di cui 8 notturne e 2 diurne);
- infine, ha chiesto la condanna di parte resistente al solo “pagamento in favore della parte ricorrente quantomeno della paga base spettante ad un domestico convivente, (e senza maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e diurno e senza il corrispettivo per riposo settimanali e feriali non corrisposti)” ovvero per “otto ore di lavoro notturno, oltre 2 ore di lavoro diurno a settimana” (!), quindi per 70 ore settimanali (!).
Sembrava dunque essere stata dedotta un'avvenuta rinuncia a far valere le maggiorazioni per tali poste ed, in ogni caso, anche riguardo a tali pretese rilevava una insanabile carenza di allegazione.
Dopo aver contestato anche i conteggi allegati al ricorso, ha rappresentato che la verità era che il rapporto lavorativo si era svolto solo dal marzo 2019, in conformità al contratto e nel rispetto del CCNL di categoria, sino al giorno successivo del decesso del
(21.1.2023); che il ricorrente aveva osservato l'orario contrattualmente previsto Pt_2 dal lunedì al sabato, nella fascia diurna, e svolto attività di assistenza ma non certo continuativa, né notturna (sia perché inidoneo a tale prestazione, in considerazione della sua avanzata età e delle sue condizioni di salute, che non gli permettevano oggettivamente di sostenere prestazioni di lavoro notturno, sia in quanto siffatta attività non era necessaria, in quanto la patologia del non implicava la necessità di una Pt_2 sua “vigile assistenza notturna minuto per minuto”); del resto, era stato lo stesso comparente ad essere presente durante la nottate ed a rendersi cura dello zio, risiedendo nella stessa abitazione (mentre il fatto che il ricorrente trascorresse la notte presso l'indicato immobile, “costituiva naturale conseguenza del regime di “convivenza” previsto nel contratto lavorativo e condizione espressamente richiesta dal lavoratore al momento dell'assunzione”).
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra riportate.
3. Alla udienza di discussione all'esito del tentativo di conciliazione, è stato infruttuosamente disposto un differimento per la formalizzazione dell'accordo ed, alla successiva udienza, i procuratori del ricorrente hanno rinunciato al mandato per il venir meno del rapporto fiduciario (il verbale di conciliazione non era stato sottoscritto proprio per la comunicazione del ricorrente del giorno precedente l'udienza del
24.10.2024); costituitosi l'Avv. Terzoli Virgilio in sostituzione degli originari difensori del , alla successiva udienza veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio Pt_1
CP_ nei confronti dell' il quale si costituiva chiedendo, per quanto di competenza, la condanna della parte resistente al pagamento dei contributi che sarebbero strati quantificati, oltre interessi e sanzioni di legge, ove dovuti.
Esperita l'istruttoria testimoniale, concesso termine per scambio di note, nelle more, in data 6.8.2025, è stata depositata dall'Avv. Terzoli lettera di revoca del mandato inviatagli dal ed, in data 3.9.2025, si è costituito nuovo difensore per parte Pt_1 ricorrente, Avv. Mira Telarico.
All'esito, il processo è stato deciso.
4. Il ricorso, per come proposto, non può trovare accoglimento alla stregua delle seguenti, assorbenti, motivazioni.
4.1. L'attuale ricorrente rivendica differenze sulla retribuzione ordinaria, aggiuntiva ed accessoria, nonché sullo straordinario prestato, oltre alla regolarizzazione contributiva, alla stregua del dedotto rapporto di lavoro subordinato in qualità di badante, regolarizzato tardivamente e per un orario inferiore a quello che si assume prestato, ma non fornisce adeguato supporto probatorio quanto ai fatti costitutivi delle avanzate pretese, né sulla effettiva legittimazione in proprio di parte convenuta.
4.2. In disparte, infatti, la circostanza, pure contrastata dalla controparte relativamente al primo periodo, relativa alla carenza di allegazione quanto alla natura subordinata del rapporto, censura che può essere comunque superata in considerazione della presunzione di subordinazione che assiste le prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate (ex multis, v. Cass. ord. n. 10050/2023), ciò che appare dirimente nella fattispecie è la mancanza di prova dei fatti utili a consentire la decisione, anche relativamente ad un ordinario rapporto di lavoro pregresso o comunque diverso da quello in effetti regolarizzato.
4.3. Come noto, il principio fondamentale espresso a riguardo dall'art. 2967 C.c. impone al ricorrente di provare i fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto
(mentre al convenuto spetta di eccepirne la inconsistenza o di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi)
4.4. Non è sufficiente, in altri termini, affermare un diritto;
è indispensabile provarlo con documenti o richieste istruttorie precise e dettagliate e tale onere probatorio, per come insegna la S. Corte, diviene ancor più rigoroso qualora riguardi le prestazioni svolte oltre l'orario ordinario, legale o contrattuale:
“In tema di lavoro straordinario, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il relativo compenso ha l'onere di fornire una prova rigorosa e puntuale sia dell'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia della prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria. Tale onere probatorio richiede il preliminare adempimento di una specifica allegazione del fatto costitutivo e deve riguardare la misura delle prestazioni straordinarie in termini sufficientemente concreti e realistici, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Le testimonianze rese in giudizio, per essere considerate idonee a provare lo svolgimento di lavoro straordinario, devono essere precise, concordanti e riferite ad un periodo di tempo definito, non potendo considerarsi sufficienti deposizioni generiche, contraddittorie o relative a periodi limitati di osservazione dei fatti…” (Cass. ord. n.
30739 del 29 novembre 2024).
5. Anche trattandosi di lavoro domestico, pertanto, spetta comunque al lavoratore la prova dell'esistenza e della consistenza del rapporto.
5.1. Tuttavia, per come si argomenterà più nello specifico, nella odierna fattispecie non
è stato raggiunto l'accertamento istruttorio né con riguardo al periodo “in nero” né relativamente all'impegno orario ulteriore rispetto a quello dichiarato all'atto della regolarizzazione, né tali circostanze possono essere desunte in via presuntiva in base alle condizioni fisiche dell'assistito.
6. Ebbene, per come riportato in narrativa, il sostiene di aver lavorato dapprima Pt_1 senza alcuna regolarizzazione (dal marzo 2018) e poi che il rapporto era stato regolarizzato solo nel marzo 2019, seppure con contratto part-time, pur avendo osservato il seguente orario: dalle 21,00 alle 7,00 (ininterrotte 10 ore) e nel corso della giornata “dopo aver fruito (dalle 7,30 alle 15,00) del sonno fisiologico in una stanza dell'appartamento” di essersi alternato “…con il sig. (assunto Persona_2 come non convivente e per sole quattro ore al giorno) nell'assistenza del sig. Pt_2 compiendo anche altre attività lavorative (varie incombenze domestiche di pulizia, cucina), per non meno di ulteriori due ore giornaliere, potendo saltuariamente fruire solo nel tardo pomeriggio di qualche ora di libertà” (v. cap. 4 ric.); tale orario si assume osservato sette giorni su sette (v. cap. 5 ric.).
Assume, inoltre, senza ulteriori specificazioni, di aver fruito solo di pochi giorni di ferie e che nessuna assistenza era stata prestata dal allo zio (anche in quanto avente CP_1 diversa abitazione, in via Regina Margherita).
Pur volendo prescindere dalle discordanze o imprecisioni rinvenute in ricorso, tuttavia, si deve necessariamente constatare che le risultanze della compiuta istruttoria non forniscono adeguato supporto alle domande spiegate dal Pt_1
In particolare, il teste il quale ha dichiarato di conoscere il ricorrente da circa 10 Tes_1 anni (l'aveva conosciuto in un bar;
si facevano coraggio a vicenda in quanto avevano problemi di lavoro) ha affermato di sapere della sua prestazione di badante in via Appia
660 (all'epoca il teste aveva un lavoro saltuario lì vicino), in quanto lo incontrava la mattina “quando smontava”; che era il ricorrente che glielo aveva riferito (“io come ho detto lo vedevo la mattina quanto smontava, verso le 7,30/8, e lui mi disse che lavorava dalle 21 della sera precedente (io andavo al lavoro e lui smontava”); il teste ha poi affermato di essere entrato una volta (nella abitazione) “poco prima della cucina” e di non sapere se il ricorrente avesse un giorno libero, potendo tuttavia affermare che c'era un altro ragazzo non italiano che entrava la mattina quanto il ricorrente usciva (l'aveva visto entrare, sia quando il teste era entrato nei pressi della cucina).
Risulta quindi evidente la scarsa rilevanza di tale deposizione dal momento che il teste riferisce su circostanze apprese direttamente dal con rilevanza probatoria Tes_1 Pt_1 sostanzialmente nulla (“In tema di valutazione delle prove testimoniali, la testimonianza de relato ex parte actoris, ovvero la deposizione di chi riferisce circostanze apprese direttamente dalla parte che ha proposto il giudizio, ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, in quanto verte sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento….. “ Cass. ord. n. 2371172023, Ord.
14030/2024).
Non solo, tale testimonianza si pone anche in insanabile contrasto con quanto dallo stesso allegato in ricorso quanto all'orario, non potendo considerarsi Pt_1 compatibile con quanto precisato in ordine al riposo di cui fruiva il ricorrente al termine della nottata di lavoro, per il fisiologico recupero del sonno (dalle 7,30 alle 15), nonché con il fatto che, sempre secondo quanto indicato in ricorso, il medesimo fruisse Pt_1 di qualche ora di libertà solo nel tardo pomeriggio, dovendosi concludere, pur considerando la fisiologica imprecisione dovuta al tempo trascorso, per la inattendibilità della testimonianza.
Lo stesso teste peraltro, afferma anche che solo in una occasione era entrato (nella Tes_1 abitazione) poco prima della cucina, ma anche tale circostanza non risulta dirimente ai fini anelati, anche in quanto non contestualizzata (ciò si precisa in quanto nelle ultime note la difesa ricorrente utilizza tale risultanza per corroborare la rilevanza complessiva della testimonianza, valutazione questa che, tuttavia, per i motivi esposti non può essere condivisa).
Né la deposizione del , teste che incontrava il ricorrente al bar (seppure in Tes_2 diverso orario mattutino), al di là delle contraddizioni insite nella stessa, apporta utile contributo alla ricostruzione dei fatti.
Anche tale teste, infatti, afferma di sapere dell'attività di assistenza del presso Pt_1 un anziano per averlo appreso da quest'ultimo (non essendo mai stato sul posto di lavoro) e quindi devono essere richiamati i principi già esposti quanto alla testimonianza de relato ex parte actoris.
Lo stesso , in ogni caso, poi, riferisce di “averlo accompagnato” (il ricorrente) Tes_2 una decina di volte all'ingresso del palazzo, in via Appia Nuova 660 (luogo vicino al bar), di averlo incontrato verso le 8 o le nove, ovvero più tardi, nonché che, quando lo incontrava, gli riferiva che aveva appena finito di lavorare, circostanze anche queste incompatibili con quanto allegato in ricorso.
Non si condivide pertanto la ricostruzione della difesa di parte ricorrente di cui alle ultime note sulla concordanza e precisione delle riportate testimonianze, le quali, al contrario, risultano del tutto inidonee a corroborare i fatti allegati a sostegno delle domande non potendosi evincere dalle stesse, con ragionevole verosimiglianza,
l'esecuzione della prestazione per come dedotta sia per il primo periodo, sia quella full time notturna per il periodo del contratto pat-time.
La deposizione del teste , figlio del convenuto, da ultimo, non può Testimone_3 ritenersi inattendibile solo in virtù del legame di parentela, mentre sono le ulteriori considerazioni – quale quella della asserita inverosimiglianza della presenza del resistente la sera/notte presso il in virtù dei suoi impegni lavorativi – a non Pt_2 trovare alcun riscontro, non potendo affermarsi in via apodittica la inconciliabilità degli impegni lavorativi del resistente con la riferita permanenza notturna presso l'abitazione ove risiedeva il Pt_2 In definitiva quindi il ricorso va integralmente respinto, anche se non si ritiene sussistere alcuna ipotesi di temerarietà, mentre le spese processuali, liquidate in via forfettaria in dispositivo, seguono come di norma il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta integralmente il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre oneri di legge, nei confronti CP_ del e di complessivi euro 1.200,00 nei confronti dell' CP_1
Roma lì, 18.9.2025 Il Giudice