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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14176 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 42093 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 11.03.2025, vertente
TRA
quale presidente di (C.F.: Parte_1 Controparte_1
), , , e P.IVA_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_5 domiciliati in Roma, Via San Valentino n. 24, presso lo studio legale dell'Avv. Roberto Afeltra, che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Attori
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_2 C.F._1
Viale della Piramide Cestia n. 31, presso lo studio legale degli Avv.ti Leonilda Mari e Antonio
Magurno, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
E
, e elettivamente Parte_1 Controparte_3 CP_4 domiciliati in Roma, Via San Valentino n. 24, presso lo studio legale dell'Avv. Roberto Afeltra, che
1 li rappresenta e difende giuste procure rilasciate su foglio separato e allegate alla comparsa di costituzione e risposta
Terzi chiamati
E
(C.F.: , in persona del curatore speciale Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Roma, Via San Sebastianello n. 6, presso lo studio Parte_6 legale dell'Avv. , che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio Parte_6 separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
OGGETTO: Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi di società.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa degli attori: “[…] riportandosi a tutte quelle già rassegnate anche quelle istruttorie disattese dal Tribunale in fase istruttoria con il rigetto della spiegata domanda riconvenzionale da parte di […]”; Controparte_2
• La difesa del convenuto: “IN VIA PRELIMINARE: si chiede accertare e dichiarare la
NULLITÀ dell'atto di citazione per tutti i motivi dedotti con la comparsa di costituzione, da intendersi qui trascritti e riportati;
DICHIARARE IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
DELLA SOCIETÀ PER COME RAPPRESENTATA DA;
DICHIARARE ED Parte_1
ACCERTARE IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI SOCI che qui agiscono senza aver subìto, o allegato, o provato un preteso danno dalle operazioni descritte nell'atto di citazione che sono state sempre proposte dal c.d.a. (e non dal Sig. ) e sono state dai soci o dal Controparte_2 cda, approvate (e non impugnate) e dalle quali gli stessi hanno conseguito un vantaggio;
NEL
MERITO: respinta ogni contraria istanza, rigettare ogni domanda proposta dagli attori nei confronti del Rag. che non ha mai assunto la qualifica di amministratore neppure Controparte_2 di fatto. In ogni caso, rigettarsi, in quanto generica, infondata in fatto ed in diritto, non allegata e non provata ogni domanda da chiunque svolta nei confronti del Rag. , sia con Controparte_2 riguardo alla domanda con la quale si intende qualificare il convenuto come amministratore di fatto, sia con riguardo alle pretese operazioni rappresentate con la citazione introduttiva;
IN VIA
RICONVENZIONALE: ritenere esclusivamente responsabili, in solido o meno, gli effettivi amministratori della società. Nella ipotesi, non creduta, di condanna del convenuto, dichiarare gli
2 effettivi amministratori tenuti a manlevare il convenuto da ogni domanda proposta nei suoi confronti da parte dei soci;
CON EMISSIONE DI CONDANNA PER RISARCIMENTO DANNI, nei confronti degli attori e dei chiamati (con esclusione della società come rappresentata dal curatore) quanto meno rapportati al compenso che, quale collaboratore della società, il convenuto avrebbe avuto diritto ad ottenere e che non ha mai conseguito, quantomeno a far data dal 01/03/2017 e che si indica, in via del tutto forfettaria e a titolo risarcitorio in almeno € 24.000,00 annui o nella diversa misura meglio provata o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione, anche ai sensi dell'art
2041 c.c., in considerazione del vantaggio di natura patrimoniale conseguito dalle controparti;
CON VITTORIA DI SPESE, compenso professionale da distrarsi oltre 15% forfettario, IVA e CAP, secondo il D.M.55/2014 e successivi, e con condanna per lite temeraria da porsi a carico delle parti attrici (quanto alla società si chiede la condanna personale del Dott. che è stato Parte_1 chiamato in proprio) e chiamate, NON CERTO DEL CURATORE. Si chiede la condanna personale dei soci e/o di al pagamento del compenso del curatore speciale per la società.”; Parte_1
• La difesa dei terzi chiamati , e “[…] Parte_1 Controparte_3 CP_4 riportandosi a tutte quelle già rassegnate anche quelle istruttorie disattese dal Tribunale in fase istruttoria con il rigetto della spiegata domanda riconvenzionale da parte di […]”; Controparte_2
• La difesa della terza chiamata in persona del curatore speciale: Controparte_1
“Voglia l'Il.mo Giudice adito: – dichiarare infondate le domande formulate dal dott. Parte_1
nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della
[...] Controparte_1
e dai sig.ri , , , della nella
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di soci della e per gli effetti rigettarle;
– dichiarare inammissibile Controparte_1 domanda riconvenzionale dispiegata a parte convenuta. Con vittoria di spese di lite ed onorari”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale presidente di Parte_1 [...]
, e nella loro qualità di soci, Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 convenivano in giudizio esponendo: Controparte_2
- che con delibera assembleare del 28.04.2021, su proposta del presidente del CdA della
[...]
era stato approvato di esperire l'azione di responsabilità nei confronti del Controparte_1 convenuto, riconosciuto quale amministratore di fatto della società;
- che, sussistendo tutti i presupposti ex art. 2639 c.c., agivano nei confronti dello CP_2 responsabile di aver ottenuto senza alcuna legittimazione finanziamenti soci non necessari, i quali erano poi stati distratti, creando un aggravio per la società e gestendone la parziale restituzione;
3 - che il convenuto aveva gestito tutta l'attività sociale, impedendo di conoscere la disponibilità delle merci acquistate, il numero dei clienti e lo stato dei pagamenti ai fornitori;
- che il convenuto aveva posto in essere in via simulata un documento di trasporto avente ad oggetto merci destinate ad una società e in realtà mai spediti;
- che da ciò era derivato un impoverimento delle casse sociali pari ad € 50.000,00 ed €
15.000,00 per il mancato guadagno derivante dalla vendita;
- che, a fronte di questo trasferimento illegittimo, non era mai stata emessa fattura, né erano pervenuti gli importi stabiliti a titolo di corrispettivo;
- che era emerso come la società destinataria delle merci aveva venduto le stesse allo CP_2 nella sua qualità di socio e amministratore di una newco;
- che, alla data del 23.03.2021, il convenuto aveva esposto una situazione contabile pari a quella presente al 30.12.2020, circostanza che evidenziava il mancato perfezionamento delle operazioni di vendita e/o acquisto falsamente documentate;
- che non aveva fornito ai clienti i riferimenti bancari e, dunque, era impossibile verificare le scadenze e le richieste di pagamento;
- che era impossibile ricostruire il valore complessivo indicato nella situazione patrimoniale;
- che il convenuto aveva tagliato le SIM aziendali, così impedendo la consultazione di tutte le informazioni registrate, né aveva consegnato il software e le credenziali di accesso per la gestione delle preautority delle società di noleggio a lungo termine e gestione delle flotte;
- che lo aveva cancellato l'archivio PEC e non aveva consegnato il programma CP_2
gestionale utilizzato;
- che, pertanto, previo accertamento del ruolo di amministratore di fatto in capo al convenuto e della conseguente responsabilità gestoria, quest'ultimo doveva essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti della società e dei soci, pari ad € 75.000,00.
Concludevano, pertanto, chiedendo “Voglia il Tribunale civile di Roma adito contrariis reiectis in accoglimento della spiegata domanda accertare e dichiarare che il signor ha Controparte_2 svolto il ruolo di amministratore di fatto della sino al 15 marzo 2021 ed ha Controparte_1 continuato a svolgerlo nonostante le deliberazioni assembleari del 15 marzo 2021 e comunque sino alla data del 23 marzo 2021 data in cui ha iniziato la consegna della documentazione societaria al nuovo Presidente;
accertare e dichiarare che nell'ambito di tale attività l'amministratore di fatto si
è reso responsabile di azioni dannose per la società, indicate in narrativa e con salvezza di identificarne altre in corso di causa e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni tutti nei
4 confronti della società e dei soci richiedenti in misura di euro 75.000 o di quella maggiore o minore emergente in istruttoria o comunque ritenuta di giustizia. […] Con vittoria di spese.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio esponendo: Controparte_2
- che avanzava istanza di chiamata in causa degli altri componenti del CdA, solidalmente responsabili quantomeno per aver omesso i doveri di vigilanza ed intervento;
- che, inoltre, tutte le attività le aveva poste in essere su indicazione del CdA e del suo presidente, soggetti che, dunque, dovevano essere chiamati in manleva;
- che il vero motivo dell'azione di responsabilità avanzata era far ricadere sul convenuto la responsabilità della sottoscrizione di un finanziamento statale poi distratto, operata dai componenti del vecchio e del nuovo CdA, in favore dell'ex presidente , della moglie del nuovo Controparte_3 presidente e dei soci attori;
- che l'idea di accedere al finanziamento era stata di , mentre la richiesta Parte_1 era stata sottoscritta da , il quale aveva evidenziato che il finanziamento sarebbe Controparte_3 servito a pagare i fornitori;
- che del finanziamento avevano usufruito , , Controparte_3 Parte_1 Parte_2
e il quale riceveva i bonifici sul conto della società a lui riconducibile, CP_4 Parte_5
[...]
- che la società attrice era priva di legittimazione attiva, attesa la mancanza di una delibera autorizzativa dell'azione sociale di responsabilità;
- che anche i soci erano privi di legittimazione attiva, posto che il danno asseritamente subito era in pregiudizio solo delle ragioni sociali;
- che l'atto di citazione doveva essere dichiarato nullo, in quanto formulato in maniera del tutto generica;
- che la qualifica di amministratore di fatto non era stata provata in alcun modo;
- che era responsabile della mancata consegna o custodia dei documenti Parte_1 societari e dei beni aziendali rimasti incustoditi e andati persi;
- che la era nata dalla cessione di un ramo di azienda della Pneus Controparte_1
Service s.p.a., ora in concordato liquidatorio;
- che tra i soci fondatori vi era anche la propria moglie, la quale lo aveva coinvolto in virtù della propria esperienza lavorativa nell'ambito della contabilità;
- che, all'interno della , figurava quale lavoratore subordinato, ottenendo Controparte_1 poi l'autorizzazione all'utilizzo del software gestionale;
5 - che gli attori figuravano quali componenti del CdA anche della società cedente, motivo per cui le situazioni si erano confuse;
- che, in realtà, aveva sempre svoto mansioni di segretario e non di amministratore, sempre su impulso del CdA e dei soci;
- che giornalmente trasmetteva la documentazione bancaria a , Controparte_3 relazionandovi quotidianamente, nonché aveva sempre fornito le modalità di accesso alla visibilità del conto;
- che, relativamente al lamentato finanziamento soci, lo stesso era stato deliberato dal CdA al fine di acquistare delle partite di pneumatici;
- che con successiva delibera del CdA era stata indicata la necessità di aprire ulteriori rapporti di conto corrente, indicando che il finanziamento soci avrebbe dovuto essere di almeno euro
115.000,00, finanziamento a cui non tutti i soci avevano potuto far fronte, con un riconoscimento agli aderenti di un tasso di interesse annuo pari al 4%;
- che la restituzione dei finanziamenti soci era avvenuta su richiesta di , di Controparte_3
e di i quali erano stati gli unici ad essere soddisfatti, mentre nulla era stato versato Pt_1 CP_4 alla propria moglie;
- che , non essendo socio, non aveva mai effettuato finanziamenti e, tuttavia, Controparte_3 aveva richiesto il rimborso che gli aveva poi concesso quale mero esecutore della richiesta;
- che non aveva compreso che, a seguito del rimborso, la società era rimasta senza fondi;
- che i soci esclusi dal rimborso avevano chiesto ai soci e al presidente del CdA di restituirlo alla società, in quanto l'operazione era illegittima perché mai ratificata dall'assemblea e poiché il rimborso era stato parziale e a favore solo di alcuni dei soci e costituito dal netto del finanziamento statale ricevuto a causa del Covid, così indebitamente distratto;
- che, peraltro, si era appropriato di somme in realtà spettanti ai figli Controparte_3 Pt_3
e , unici soci;
Parte_4
- che gli attori erano stati gli unici avvantaggiati consapevoli dalle operazioni che ad oggi contestavano;
- che la circostanza lamentata ed insita nell'aver utilizzato un software gestionale personale non aveva arrecato alcun danno alla società;
- che tutti i bilanci erano stati sempre regolarmente comunicati e approvati, così come le note integrative, all'interno delle quali era sempre stato precisato che il rimborso dei finanziamenti soci era regolato ai sensi dell'art. 2476 c.c.;
6 - che non aveva simulato alcun documento di trasporto degli pneumatici resi al fornitore, in quanto la merce era stata restituita previa diffida del fornitore, nemmeno puntualmente individuato dagli attori;
- che la merce era stata restituita su richiesta di al fine di dismettere l'attività Pt_1
societaria e di richiedere la restituzione delle somme agendo avverso il fornitore;
- che il CdA, inoltre, non aveva mai richiesto al fornitore una nota di credito e la restituzione delle somme;
- che il valore delle giacenze di magazzino al marzo del 2021 non poteva che essere uguale alla situazione al 30.12.2020, non essendo pervenute ancora le fatture;
- che aveva ritirato da tutta la documentazione sociale Parte_1 Controparte_3 controfirmata;
- che tutte le spese sostenute per la gestione dei locali in uso alla società erano esigue ed erano sempre state approvate;
- che tutti avevano l'accesso ai conti bancari, non avendo egli impedito alcun accesso;
- che non aveva sottratto alcun macchinario necessario allo svolgimento delle attività aziendali;
- che i danni lamentati non erano stati provati;
- che, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni da lui subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, quantificati in € 24.000,00, per l'omessa remunerazione per ogni anno di attività svolta quale collaboratore della società.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE si chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa degli effettivi amministratori che comunque sono tenuti a rispondere dei fatti addebitati al comparente con l'atto di citazione, quanto meno in solido. Si chiede pertanto lo
SPOSTAMENTO DELL'UDIENZA al fine di consentire la chiamata in causa dei componenti del
C.d.A.: (presidente sino al 15-18 marzo 2021), (componente Controparte_3 Parte_1 del cda vecchio e nuovo, con veste di presidente del c.da. nel nuovo consiglio dal 15- 18 marzo
2021), (componente del nuovo C.d.A. dal 15-18 marzo 2021). SEMPRE IN VIA CP_4
PRELIMINARE: si chiede accertare e dichiarare la NULLITÀ dell'atto di citazione per tutti motivi sopra dedotti e da intendersi qui trascritti e riportati;
si chiede altresì accertare e dichiarare il
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SOCIETÀ in quanto qui agisce senza la preventiva delibera dell'assemblea dei soci ma sulla base della decisione del Presidente di C.d.A.; dichiarare ed accertare il difetto di legittimazione attiva dei soci che qui agiscono senza aver subito,
7 o allegato, o provato, un preteso danno, dalle operazioni descritte che sono state dagli stessi approvate e dalle quali hanno conseguito un vantaggio. NEL MERITO: respinta ogni contraria istanza, rigettare ogni domanda proposta dagli attori nei confronti del Rag. che Controparte_2 non ha mai assunto la qualifica di amministratore neppure di fatto. In ogni caso, rigettarsi, in quanto generica, infondata in fatto ed in diritto, non allegata e non provata ogni domanda da chiunque svolta con l'atto di citazione nei confronti del Rag. . IN VIA Controparte_2
RICONVENZIONALE: ritenere esclusivamente responsabili, in solido tra di loro, ovvero in via subordinata, responsabili in solido, gli effettivi amministratori della società dei quali appunto si chiede la chiamata in causa, per essere manlevato da ogni domanda proposta nei confronti del convenuto. CON PROVVEDIMENTO DI CONDANNA PER DANNI, nei confronti degli attori e dei chiamati, quanto meno rapportati al compenso che, quale collaboratore societario il convenuto avrebbe avuto diritto ad ottenere e che non ha mai conseguito, quantomeno a far data dal
01/03/2017 e che si indica, in via del tutto forfettaria e a titolo risarcitorio in almeno €. 24.000,00 annui o nella diversa misura meglio provata o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione. IN
VIA PRELIMINARE, In ogni caso, si chiede di voler nominare un curatore speciale della società, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., in quanto è evidente la incompatibilità tra il Dott. (ed Parte_1 anche del consigliere ) e la tutela degli interessi societari e per lo stesso motivo non CP_4 si ritiene che la società possa essere rappresentata dallo stesso difensore, rinvenendosi situazioni di grave incompatibilità. Con vittoria di spese, compenso professionale, 15% forf., IVA e cap, secondo il D.M.55/2014 e con condanna per lite temeraria.”.
Con provvedimento del 30.11.2021, veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi Parte_1
in proprio, e disponendo l'integrazione del
[...] Controparte_3 CP_4 contraddittorio anche nei confronti della in persona del curatore speciale Controparte_1 nominato ex art. 78 c.p.c..
Si costituivano in giudizio , e i quali Parte_1 Controparte_3 CP_4 esponevano:
- che la domanda svolta dal convenuto nei loro confronti era improponibile ed improcedibile, posto che l'azione esercitata dalla società nei confronti dello era tesa all'accertamento della CP_2 sua qualità di amministratore di fatto e non della responsabilità;
- che, indirettamente e in forza della domanda riconvenzionale svolta, si era definito CP_2 amministratore di fatto, senza alcuna contestazione sul punto;
8 - che la domanda riconvenzionale non aveva infatti ad oggetto una richiesta risarcitoria nei riguardi della società, bensì l'accertamento della responsabilità solidale degli amministratori di diritto, con conseguente carenza di legittimazione passiva in capo alla società;
- che, pertanto, doveva essere revocata l'ordinanza con cui era stato nominato il curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per la Controparte_1
- che, inoltre, erano state richieste più volte notizie in merito al mancato ritiro dei beni aziendali, circostanza nota solo al convenuto;
- che non poteva essere rilevata alcuna responsabilità solidale, al contrario di quanto asserito dallo CP_2
Concludevano, pertanto, chiedendo: “Voglia il Tribunale di Roma adito contrariis reiectis: a)in via preliminare revocare la nomina del curatore speciale per i motivi di cui in narrativa;
b) in rito dichiarare improponibile la domanda di riconvenzionale proposta dallo per difetto di CP_2 legittimazione attiva;
c) nel merito rigettare la domanda riconvenzionale perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con riserva di ulteriormente aggiungere, variare e documentare nei termini previsti dall'art.183 comma 8 c.p.c. Con vittoria di spese.”.
Si costituiva in giudizio la in persona del curatore speciale, esponendo: Controparte_1
- che le doglianze attoree non erano state provate nemmeno per il tramite del deposito del verbale del CdA afferente alla decisione di promuovere l'azione di responsabilità;
- che gli attori non avevano dato prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2639 c.c., necessari a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto;
- che, inoltre, non era stato provato l'inadempimento da parte dell'amministratore, né il nesso causale tra questo e i danni lamentati e comunque non provati;
- che, dunque, le domande attoree dovevano essere rigettate;
- che la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto era inammissibile, in quanto non dipendente dal titolo dedotto in giudizio con le domande svolte dagli attori in via principale, né da quello che già apparteneva alla causa come mezzo di eccezione;
- che, peraltro, la domanda riconvenzionale del convenuto atteneva a questioni afferenti alla materia del lavoro, con conseguente incompetenza del giudice adito.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Vogli l'll.mo Giudice adito: – dichiarare infondate le domande formulate dal dott. , nella qualità di presidente del consiglio di Parte_1 amministrazione della e dai sig.ri , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, della nella qualità di soci della e per gli
[...] Parte_5 Controparte_1
9 effetti rigettarle;
- dichiarare inammissibile domanda riconvenzionale dispiegata a parte convenuta.”.
La causa, ritenute non ammissibili le prove orali articolate dagli attori e dal convenuto con le proprie memorie di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare dell'11.03.2025, veniva rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, atteso che la citazione appare sufficientemente intellegibile sia nel petitum che nella causa petendi, tant'è che ha consentito alla eccipiente di spiegare idonea attività difensiva su tutti i punti delle questioni di merito sollevate dagli attori.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'istanza avanzata dalle parti attrici di rimessione della causa sul ruolo previa revoca del curatore speciale della Controparte_1 nominato ex art. 78 c.p.c., sul presupposto che “la società dall'anno 2022 è in liquidazione e quindi il nuovo liquidatore di cui si fornisce prova documentale con la visura storica della società, è persona diversa dall'allora presidente del cda dott. e come tale è venuto meno il conflitto Pt_1 di interesse;
il tutto successivamente alla chiusura della istruttoria che risale a febbraio 2023”.
In primo luogo, infatti, la nomina del liquidatore della società, come si evince dalla visura camerale prodotta dagli attori in allegato alla memoria di replica del 9.6.2025, è avvenuta il 5.1.2023 ed iscritta il 7.2.2023, mentre l'istanza di revoca è stata formulata per la prima volta solo nella predetta memoria di replica, dopo che la causa era stata già trattenuta in decisione in data 15.3.2025.
In secondo luogo, poi, dopo la nomina del liquidatore la società non si è costituita in giudizio con il nuovo legale rappresentante, non essendo possibile, dunque, accertare, a fronte della precipua eccezione sollevata al riguardo dal convenuto, il venir meno del presupposto che ha giustificato, in origine, la nomina del curatore speciale, ossia il conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore, risultando soltanto agli atti il nominativo del nuovo legale rappresentante, nonché liquidatore ( . Controparte_5
Occorre poi confermare in questa sede il provvedimento di nomina del curatore speciale della società, ex art. 78 c.p.c., emesso in data 30.11.2021, tenuto conto che il convenuto con la CP_2 domanda riconvenzionale rivolta nei confronti dei terzi ha chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilità dei medesimi, in solido tra di loro, ovvero in via subordinata, la loro responsabilità
10 solidale, quali effettivi amministratori della società per essere manlevato Controparte_1 da ogni domanda proposta nei propri confronti, in conseguenza dei comportamenti contrari ai loro doveri posti in essere nel corso della gestione societaria. Ebbene, considerato che, nel caso di specie, la è parte attrice del giudizio e che, essendo il terzo chiamato Controparte_1 Pt_1
, all'epoca della nomina del curatore speciale, legale rappresentante della società, si è in
[...] presenza di un evidente conflitto di interessi, stante la contrapposizione del proprio interesse a resistere alle domande contro di lui proposte dal convenuto – volte, si ripete, a far accertare la responsabilità esclusiva o, comunque, solidale, dei terzi, tra i quali lo stesso per i fatti di Pt_1 causa, al fine di essere da essi manlevato - rispetto all'interesse della società da quest'ultimo rappresentata, titolare del diritto al risarcimento fatto valere nello stesso giudizio, con conseguente necessità della nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c..
Sempre in via preliminare, non assumono rilevanza ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio le circostanze allegate dagli attori in comparsa conclusionale concernenti la sopravvenuta cessione del credito risarcitorio oggetto di causa, vantato nei confronti del convenuto
, dalla all' in proprio e la cessione delle quote Controparte_2 Controparte_1 Pt_1 societarie dal socio allo stesso E ciò tenuto conto di quanto previsto, Parte_2 Pt_1 nell'ipotesi di successione a titolo particolare, in corso di causa, nel diritto controverso, dall'art. 111
c.p.c., a mente del quale “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” che, quindi, rimangono, nel caso di specie, i due predetti soggetti cedenti.
Quanto al merito, la domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti del convenuto, avente ad oggetto l'accertamento della sua qualifica di amministratore di fatto della CP_1
e della sua responsabilità per gli atti di mala gestio allo stesso addebitati, è infondata e, come
[...] tale, deve essere rigettata.
In punto di diritto occorre premettere che per l'affermazione, in particolare, della responsabilità per mala gestio in capo ad un soggetto che si assume aver svolto in via di fatto le funzioni gestorie, occorre che l'istante provi, innanzitutto, l'invocata "veste" di amministratore di fatto in capo al convenuto in responsabilità; e, come noto, le condizioni al ricorrere delle quali sussiste la figura dell'amministratore di fatto sono: 1) l'assenza di una efficace investitura assembleare;
2) l'attività gestoria esercitata non occasionalmente ma continuativamente ed in maniera sistematica;
3)
l'esercizio, in concreto, di funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto;
4)
l'autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata)
11 rispetto agli amministratori di diritto;
5) la circostanza che l'esercizio di funzioni ed il compimento di atti gestori non siano giustificabili in base ad un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con la società tale da implicare che l'interessato versi in una posizione di subordinazione o para- subordinazione o che, comunque, soggiaccia a poteri di direttiva dell'amministratore di diritto.
Amministratore di fatto è, dunque, colui che, senza valido titolo - p.es. per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri - gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto.
Sul punto la Suprema Corte, anche di recente, ha evidenziato quanto segue: “Ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto si richiede l'accertamento dell'avvenuto inserimento nella gestione dell'impresa. E tale inserimento è a sua volta desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (cfr. Sez. 1^ n. 28819-08; n.
6719-08; n. 9795-99). Esso, tuttavia, presuppone che le funzioni gestorie abbiano giustappunto avuto carattere di sistematicità e completezza. Difatti, è certamente vero che i responsabili della violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione della società non vanno individuati sulla base della loro qualificazione formale quanto piuttosto per il contenuto delle funzioni da essi concretamente esercitate. Ma non è men vero che in mancanza di una investitura da parte della società, è possibile enucleare in un determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto le volte in cui le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e occasionale, essendo la sistematicità sintomatica - come detto - dell'assunzione di quelle funzioni” (Cass. Civ., Sez. I, 1 marzo 2016, n. 4045).
Precisato quanto sopra va, poi, rimarcato che l'accertamento della veste di amministratore di fatto può fondarsi su elementi presuntivi ovvero su indici sintomatici quali, ad esempio, la titolarità di deleghe in settori fondamentali dell'attività sociale, la conclusione di contratti in nome e per conto della società, la gestione, in autonomia, dei rapporti clienti, fornitori e creditori sociali.
Va, inoltre, precisato che – come evidenziato dalla Suprema Corte – è ben vero che la nozione di amministratore di fatto “postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione;
nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della
12 sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare” (in tal senso, ex plurimis,
Cass., Sez. V, 17 ottobre 2005, n. 43388; Cass., Sez. V, 20 giugno 2013, n. 35346).
Ciò posto, a fronte delle specifiche eccezioni sollevate al riguardo dal convenuto CP_2
- secondo le quali lo stesso: 1) era un dipendente della Pneus Service S.p.A. (società dalla
[...] quale prende “vita” la società , ove si occupava delle medesime attività Controparte_1 che nell'odierno giudizio gli vengono attribuite quale amministratore di fatto;
2) nella neocostituita gli era stato chiesto di coadiuvare il c.d.a. e gli erano state affidate, proprio Controparte_1 da e , le medesime attività svolte nella società di provenienza;
Controparte_3 Parte_1
3) tali attività sono state genericamente descritte nell'atto di citazione come funzioni di amministratore di fatto, essendo invece semplici attribuzioni di un collaboratore della società, quale egli era - gli attori non hanno ottemperato all'onere probatorio sui medesimi gravante di fornire evidenza dell'esercizio in capo al convenuto, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione di amministratore della o, quantomeno, Controparte_1 dell'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale o quale mero collaboratore della società, in posizione subordinata rispetto agli amministratori formali.
Invero gli attori, in sede istruttoria, piuttosto che fornire riscontri documentali ai loro assunti, si sono limitati: 1) ad allegare che con delibera assembleare del 28.04.2021 era stata autorizzato l'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti del convenuto, riconosciuto quale amministratore di fatto della società, circostanza di per sé non rilevante, trattandosi di qualifica di natura giuridica che può essere attribuita solo a seguito di accertamento giudiziario;
2) ad articolare un interrogatorio formale ed una prova testimoniale aventi ad oggetto capitoli vertenti su circostanze generiche (prive di collocazione cronologica univoca), valutative e documentali, come tali non ammissibili (“vero che ha sempre curato la gestione commerciale della società attraverso il gestionale del B2B; vero che ha concluso in nome della società accordi per le forniture e le vendite,
l'apertura e la chiusura del magazzino, lo spostamento delle merci, i rapporti con le aziende di stoccaggio merci e di logistica, i rapporto di collaborazione tra la società ed i terzi concordando provvigioni e compensi, conferito direttamente incarichi professionali per il recupero dei crediti sociali collaboratori, ha gestito la liquidità del conto corrente bancario attraverso la delega ricevuta dal legale rappresentante della società, ha emesso assegni a nome della società, ha utilizzato la carta di credito, ha effettuato bonifici in quanto consegnatario ed unico utilizzatore del
13 dispositivo di produzione dei codice dell'home banking, ha utilizzato in esclusiva l'autovettura aziendale, ha curato direttamente le attività i richiesta finanziamenti bancari poi sottoscritti dal legale rappresentante pro tempore, ha richiesto ai soci un finanziamento ai sensi dell'art.2467 c.c. concordando il tasso di interesse ed ha gestito la loro parziale restituzione;
vero che ha organizzato una rete di vendita attraverso il B2B di sua proprietà; vero che il trasferimento da CP_1
a New di 1635 pneumatici di cui al ddt numero 457/21 è stato effettuato in
[...] CP_6 difetto di regolare fattura e di pagamento del corrispondente importo;
vero che i pneumatici trasferiti da a New Edil service srl sono stati acquistati dalla Pneus Service 3.0 Controparte_1 srl amministrata da che ne è anche il proprietario a 50%, in data 28 aprile 2021”). Controparte_2
Per contro, lo ha documentato: 1) di essere stato incaricato dal Presidente del C.d.A. CP_2
di svolgere attività di mera collaborazione, onde facilitarlo nella gestione e nella Controparte_3 operatività dei conti da lui aperti presso la CA del Fucino e presso la BI CA (cfr. verbali
C.d.A. del 10/6/2015 e 3/3/2016: doc. 18 convenuto); 2) di essere tenuto ad una interlocuzione costante con lo stesso Presidente del C.d.A. , al quale trasmetteva periodicamente gli estratti CP_3 di conto corrente, aggiornandolo sui movimenti giornalieri (cfr. doc. 22 convenuto), senza che lo stesso perdesse la disponibilità delle credenziali dell'home banking per effettuare le operazioni sui c/c della società (cfr. docc. 35, 36 e 60 convenuto); 3) che, per le operazioni contabili sui conti correnti della società il C.d.A. aveva incaricato il socio , quale rappresentante economico Parte_2 della proprietà ed il Presidente , con firme congiunte per gli atti di straordinaria CP_3 amministrazione, e con firme disgiunte per gli atti di ordinaria amministrazione, autorizzandoli a conferire eventuali deleghe e/o procure per operare su tali conti e ad avvalersi della collaborazione dello per i soli atti di ordinaria amministrazione (cfr. verbali del C.d.A. del 23/11/2015 e CP_2 del 03/03/2016: cfr. docc. 24 e 25 convenuto); 4) che i contratti con i fornitori e con i prestatori di servizi venivano firmati dal presidente del C.d.A. (cfr. docc. 58, 64, 65, 66, 67, 68). CP_3
Possono poi trarsi validi elementi di convincimento in ordine al difetto del ruolo di amministratore di fatto in capo allo e al suo effettivo incarico di mero esecutore delle CP_2 disposizioni impartite dal C.d.A., dalla sentenza n. 5036/25, emessa dall'intestato Tribunale e pubblicata il 2.4.2025, prodotta in allegato alla comparsa conclusionale del convenuto, nel giudizio
R.G.N. 34283/2022 promosso da due soci della nei confronti di Controparte_1 Pt_1
, , , ed per far valere la
[...] Controparte_3 Parte_2 CP_4 Parte_5 loro responsabilità, quali componenti del C.d.A e quali soci, nella distrazione della somma di €
139.000,00 dalle casse societarie. In tale sentenza, infatti, a fronte della difesa della originaria parte
14 convenuta, che eccepiva che i bonifici distrattivi in favore dei soci convenuti sarebbero stati ordinati dallo e che l'organo gestorio, per l'effetto, doveva ritenersi esente da censure, si argomenta: CP_2
“Giova osservare che il Sig. era lavoratore dipendente della Pneus Service Italia s.p.a., CP_2 appena licenziato, il quale, su richiesta dei componenti del C.d.A. della società innanzi denominata, si è reso artefice della predetta attività esecutiva. Non sfugge però al Collegio il rilievo che gli importi distratti giacessero sul conto corrente societario e che, pertanto, non avrebbero potuto essere prelevati senza autorizzazione dei componenti del richiamato organo gestorio”. Ed ancora:
“Essendo di univoca percezione l'assunto che la decisione dell'operazione è ascrivibile al predetto organo gestorio e che il Sig. è stato un esecutore della superiore volontà deve essere CP_2 ritenuto che l'organo gestorio è responsabile del danno arrecato al patrimonio della società - in concorso con coloro che hanno ricevuto le suddette somme, i quali avrebbero dovuto conoscere che le stesse avrebbero dovuto essere destinate ad altre finalità-( trattandosi nel primo caso di componente del C.d.A attenzionato e negli altri di soci che non avrebbero potuto professarsi all'oscuro delle dinamiche aziendali)”.
Occorre poi rilevare, quanto alle condotte di mala gestio che gli attori hanno ascritto al convenuto, quale amministratore di fatto della Pneus Servivce Italia, che la rilevanza di tali condotte, ai fini dell'accoglimento della loro domanda, è stata circoscritta negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, anche per ciò che riguarda il supporto probatorio documentale a sostegno della censura, all'avvenuta vendita, da parte dello alla New Edil Pneus s.r.l. di 1635 pneumatici CP_2 di cui alla nota di trasporto n. 457/21, che poi li avrebbe venduti alla Pneus Service 3.0 s.r.l., di cui lo stesso è socio al 50% ed amministratore (cfr. pag. 1 memoria ex art. 183 sesto comma CP_2
n. 2 c.p.c. e comparsa conclusionale parte attrice).
Ebbene, va evidenziato in punto di diritto che l'azione sociale anche nei confronti dell'amministratore di fatto ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
15 Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che sull'attore (società o socio in surrogazione che sia) grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi di legge o statutari (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il danno verificatosi ed il nesso di causalità tra le condotte ed il pregiudizio patrimoniale della società.
Nel caso di specie tale onere non risulta essere stato assolto dagli attori con riferimento alla predetta condotta di mala gestio attribuita al presunto amministratore di fatto.
Invero, dalla corrispondenza intercorsa tra la e la Controparte_1 Parte_7 si evince infatti che i 1635 pneumatici di cui al DDT n. 457 del 18.3.2021 sono stati
[...] restituiti al fornitore, a seguito di diffida di quest'ultimo del 18.3.2021, in quanto la società attrice non aveva mai voluto sottoscrivere l'accordo più volte propostole, quindi, per fatto ascrivibile non allo ma al C.d.A. della società (cfr. doc. 31 parte convenuta). La fornitura, inoltre, non era CP_2 stata saldata interamente dalla , residuando un debito della stessa di euro Controparte_1
10.000,00. A seguito della risoluzione del rapporto di fornitura e una volta restituiti gli pneumatici alla società fornitrice, quest'ultima avrebbe dovuto emettere una nota di credito per la parte che era già stata pagata. La , per contro, piuttosto che sollecitare l'emissione da parte Controparte_1 della della nota di credito per il valore della merce acquistata e restituita, Parte_7 ha emesso una fattura di vendita a prezzo maggiorato, per la quale, secondo le allegazioni del convenuto, non contestate dagli attori, sarebbe pendente un giudizio conseguente alla notifica al fornitore di un decreto ingiuntivo. In un tale contesto difetta la prova di un coinvolgimento diretto nella vicenda del reso della merce dello se non per la circostanza, meramente riportata CP_2 dalla nella mail del 17.5.2021, che “dopo il ritiro dei pneumatici è stata Parte_7 effettuata la vendita della merce in oggetto al Sig. ”, sebbene la relativa fattura di Controparte_2 vendita n. 24/2021 del 28.4.2021 risulti intestata alla Pneus Service 3.0 s.r.l. (all. 6 memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. parte attrice), di cui lo come allegato dagli attori, è solo socio CP_2 al 50% ed amministratore, senza peraltro che vi sia evidenza della corrispondenza tra la merce venduta alla e quella oggetto del reso, a fronte della contestazione del Parte_7 convenuto sul punto. In ogni caso, poi, difetta la prova che l'operazione de qua abbia causato un pregiudizio al patrimonio della , la quale, per contro, sembra aver tratto Controparte_1 vantaggio economico dalla trasformazione di quello che doveva essere uno storno di merce con emissione di nota di credito in una vendita a prezzo più alto di quello d'acquisto, con emissione della relativa fattura.
16 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte sia in ordine al difetto di prova della ravvisabilità nella posizione del convenuto del ruolo di amministratore di fatto della Controparte_1 che in ordine alla effettiva ascrivibilità allo stesso di una qualche condotta gestoria in danno della società, la domanda risarcitoria attorea deve essere rigettata.
Ne consegue, altresì, l'assorbimento della domanda riconvenzionale, formulata dal convenuto, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva o solidale dei terzi chiamati, quali effettivi amministratori della società per i fatti contestati nell'atto di citazione. E ciò tenuto conto che tale domanda, così come la chiamata dei terzi in giudizio, è finalizzata all'accoglimento della domanda di manleva che il convenuto ha contestualmente formulato nei loro confronti, la quale, una volta accertata l'infondatezza della domanda risarcitoria rivolta nei propri confronti dagli attori, non può che rimanere anch'essa assorbita.
Deve infine essere accertata, come correttamente evidenziato dal curatore speciale della
[...]
, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata sempre dal convenuto, CP_1 avente ad oggetto la condanna degli attori e dei terzi chiamati al risarcimento dei danni dal medesimo subiti, “quanto meno rapportati al compenso che, quale collaboratore societario il convenuto avrebbe avuto diritto ad ottenere e che non ha mai conseguito, quantomeno a far data dal
01/03/2017 e che si indica, in via del tutto forfettaria e a titolo risarcitorio in almeno €. 24.000,00 annui o nella diversa misura meglio provata o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione”.
E ciò tenuto conto che tale domanda non ha alcun rapporto di dipendenza con lo stesso titolo dedotto in giudizio dagli attori o con quello che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione, ed in quanto la stessa presuppone l'accertamento delle modalità di esecuzione di un rapporto di lavoro parasubordinato di collaborazione tra il convenuto e la , oltre Controparte_1 che la quantificazione dei relativi compensi per l'attività effettivamente svolta, a cui rapportare il richiesto risarcimento del danno, essendo, dunque, attratta alla competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 c.p.c..
Si ravvisano un giustificati motivi, nei rapporti tra gli attori ed i terzi chiamati ed il convenuto, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca delle parti, per disporre la compensazione tra le stesse, per la metà, delle spese di lite le quali, per la restante parte, seguono il criterio generale della soccombenza prevalente degli attori e dei terzi chiamati, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022. Per le medesime ragioni la regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con la in persona del curatore speciale nominato, segue il criterio della Controparte_1 soccombenza sia degli attori e dei terzi chiamati che del convenuto, tenuto conto dell'integrale
17 accoglimento delle eccezioni dal medesimo sollevate nei confronti delle domande formulate dai suoi contraddittori.
Va infine rigettata, sempre in considerazione della parziale soccombenza del convenuto, la domanda da quest'ultimo formulata avente ad oggetto la condanna degli attori e dei terzi chiamati al risarcimento del danno per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni altra istanza ed eccezione, anche istruttorie, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- dichiara assorbita la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva o solidale dei terzi chiamati, quali effettivi amministratori della Controparte_1
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, avente ad oggetto la condanna degli attori e dei terzi chiamati al risarcimento dei danni dal medesimo asseritamente subiti;
- dispone la compensazione per la metà, nei rapporti tra gli attori ed i terzi chiamati ed il convenuto, delle spese di lite;
condanna gli attori ed i terzi chiamati, in solido, alla rifusione della restante parte in favore del convenuto, che liquida in euro 5.634,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
condanna gli attori ed i terzi chiamati, in solido e per la metà ed il convenuto, per la restante metà, alla rifusione delle spese di lite in favore della in persona del curatore speciale nominato, Controparte_1 che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
- rigetta la domanda formulata dal convenuto avente ad oggetto la condanna degli attori e dei terzi chiamati al risarcimento del danno per lite temeraria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 42093 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 11.03.2025, vertente
TRA
quale presidente di (C.F.: Parte_1 Controparte_1
), , , e P.IVA_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_5 domiciliati in Roma, Via San Valentino n. 24, presso lo studio legale dell'Avv. Roberto Afeltra, che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Attori
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_2 C.F._1
Viale della Piramide Cestia n. 31, presso lo studio legale degli Avv.ti Leonilda Mari e Antonio
Magurno, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
E
, e elettivamente Parte_1 Controparte_3 CP_4 domiciliati in Roma, Via San Valentino n. 24, presso lo studio legale dell'Avv. Roberto Afeltra, che
1 li rappresenta e difende giuste procure rilasciate su foglio separato e allegate alla comparsa di costituzione e risposta
Terzi chiamati
E
(C.F.: , in persona del curatore speciale Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Roma, Via San Sebastianello n. 6, presso lo studio Parte_6 legale dell'Avv. , che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio Parte_6 separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
OGGETTO: Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi di società.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa degli attori: “[…] riportandosi a tutte quelle già rassegnate anche quelle istruttorie disattese dal Tribunale in fase istruttoria con il rigetto della spiegata domanda riconvenzionale da parte di […]”; Controparte_2
• La difesa del convenuto: “IN VIA PRELIMINARE: si chiede accertare e dichiarare la
NULLITÀ dell'atto di citazione per tutti i motivi dedotti con la comparsa di costituzione, da intendersi qui trascritti e riportati;
DICHIARARE IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
DELLA SOCIETÀ PER COME RAPPRESENTATA DA;
DICHIARARE ED Parte_1
ACCERTARE IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI SOCI che qui agiscono senza aver subìto, o allegato, o provato un preteso danno dalle operazioni descritte nell'atto di citazione che sono state sempre proposte dal c.d.a. (e non dal Sig. ) e sono state dai soci o dal Controparte_2 cda, approvate (e non impugnate) e dalle quali gli stessi hanno conseguito un vantaggio;
NEL
MERITO: respinta ogni contraria istanza, rigettare ogni domanda proposta dagli attori nei confronti del Rag. che non ha mai assunto la qualifica di amministratore neppure Controparte_2 di fatto. In ogni caso, rigettarsi, in quanto generica, infondata in fatto ed in diritto, non allegata e non provata ogni domanda da chiunque svolta nei confronti del Rag. , sia con Controparte_2 riguardo alla domanda con la quale si intende qualificare il convenuto come amministratore di fatto, sia con riguardo alle pretese operazioni rappresentate con la citazione introduttiva;
IN VIA
RICONVENZIONALE: ritenere esclusivamente responsabili, in solido o meno, gli effettivi amministratori della società. Nella ipotesi, non creduta, di condanna del convenuto, dichiarare gli
2 effettivi amministratori tenuti a manlevare il convenuto da ogni domanda proposta nei suoi confronti da parte dei soci;
CON EMISSIONE DI CONDANNA PER RISARCIMENTO DANNI, nei confronti degli attori e dei chiamati (con esclusione della società come rappresentata dal curatore) quanto meno rapportati al compenso che, quale collaboratore della società, il convenuto avrebbe avuto diritto ad ottenere e che non ha mai conseguito, quantomeno a far data dal 01/03/2017 e che si indica, in via del tutto forfettaria e a titolo risarcitorio in almeno € 24.000,00 annui o nella diversa misura meglio provata o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione, anche ai sensi dell'art
2041 c.c., in considerazione del vantaggio di natura patrimoniale conseguito dalle controparti;
CON VITTORIA DI SPESE, compenso professionale da distrarsi oltre 15% forfettario, IVA e CAP, secondo il D.M.55/2014 e successivi, e con condanna per lite temeraria da porsi a carico delle parti attrici (quanto alla società si chiede la condanna personale del Dott. che è stato Parte_1 chiamato in proprio) e chiamate, NON CERTO DEL CURATORE. Si chiede la condanna personale dei soci e/o di al pagamento del compenso del curatore speciale per la società.”; Parte_1
• La difesa dei terzi chiamati , e “[…] Parte_1 Controparte_3 CP_4 riportandosi a tutte quelle già rassegnate anche quelle istruttorie disattese dal Tribunale in fase istruttoria con il rigetto della spiegata domanda riconvenzionale da parte di […]”; Controparte_2
• La difesa della terza chiamata in persona del curatore speciale: Controparte_1
“Voglia l'Il.mo Giudice adito: – dichiarare infondate le domande formulate dal dott. Parte_1
nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della
[...] Controparte_1
e dai sig.ri , , , della nella
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di soci della e per gli effetti rigettarle;
– dichiarare inammissibile Controparte_1 domanda riconvenzionale dispiegata a parte convenuta. Con vittoria di spese di lite ed onorari”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale presidente di Parte_1 [...]
, e nella loro qualità di soci, Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 convenivano in giudizio esponendo: Controparte_2
- che con delibera assembleare del 28.04.2021, su proposta del presidente del CdA della
[...]
era stato approvato di esperire l'azione di responsabilità nei confronti del Controparte_1 convenuto, riconosciuto quale amministratore di fatto della società;
- che, sussistendo tutti i presupposti ex art. 2639 c.c., agivano nei confronti dello CP_2 responsabile di aver ottenuto senza alcuna legittimazione finanziamenti soci non necessari, i quali erano poi stati distratti, creando un aggravio per la società e gestendone la parziale restituzione;
3 - che il convenuto aveva gestito tutta l'attività sociale, impedendo di conoscere la disponibilità delle merci acquistate, il numero dei clienti e lo stato dei pagamenti ai fornitori;
- che il convenuto aveva posto in essere in via simulata un documento di trasporto avente ad oggetto merci destinate ad una società e in realtà mai spediti;
- che da ciò era derivato un impoverimento delle casse sociali pari ad € 50.000,00 ed €
15.000,00 per il mancato guadagno derivante dalla vendita;
- che, a fronte di questo trasferimento illegittimo, non era mai stata emessa fattura, né erano pervenuti gli importi stabiliti a titolo di corrispettivo;
- che era emerso come la società destinataria delle merci aveva venduto le stesse allo CP_2 nella sua qualità di socio e amministratore di una newco;
- che, alla data del 23.03.2021, il convenuto aveva esposto una situazione contabile pari a quella presente al 30.12.2020, circostanza che evidenziava il mancato perfezionamento delle operazioni di vendita e/o acquisto falsamente documentate;
- che non aveva fornito ai clienti i riferimenti bancari e, dunque, era impossibile verificare le scadenze e le richieste di pagamento;
- che era impossibile ricostruire il valore complessivo indicato nella situazione patrimoniale;
- che il convenuto aveva tagliato le SIM aziendali, così impedendo la consultazione di tutte le informazioni registrate, né aveva consegnato il software e le credenziali di accesso per la gestione delle preautority delle società di noleggio a lungo termine e gestione delle flotte;
- che lo aveva cancellato l'archivio PEC e non aveva consegnato il programma CP_2
gestionale utilizzato;
- che, pertanto, previo accertamento del ruolo di amministratore di fatto in capo al convenuto e della conseguente responsabilità gestoria, quest'ultimo doveva essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti della società e dei soci, pari ad € 75.000,00.
Concludevano, pertanto, chiedendo “Voglia il Tribunale civile di Roma adito contrariis reiectis in accoglimento della spiegata domanda accertare e dichiarare che il signor ha Controparte_2 svolto il ruolo di amministratore di fatto della sino al 15 marzo 2021 ed ha Controparte_1 continuato a svolgerlo nonostante le deliberazioni assembleari del 15 marzo 2021 e comunque sino alla data del 23 marzo 2021 data in cui ha iniziato la consegna della documentazione societaria al nuovo Presidente;
accertare e dichiarare che nell'ambito di tale attività l'amministratore di fatto si
è reso responsabile di azioni dannose per la società, indicate in narrativa e con salvezza di identificarne altre in corso di causa e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni tutti nei
4 confronti della società e dei soci richiedenti in misura di euro 75.000 o di quella maggiore o minore emergente in istruttoria o comunque ritenuta di giustizia. […] Con vittoria di spese.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio esponendo: Controparte_2
- che avanzava istanza di chiamata in causa degli altri componenti del CdA, solidalmente responsabili quantomeno per aver omesso i doveri di vigilanza ed intervento;
- che, inoltre, tutte le attività le aveva poste in essere su indicazione del CdA e del suo presidente, soggetti che, dunque, dovevano essere chiamati in manleva;
- che il vero motivo dell'azione di responsabilità avanzata era far ricadere sul convenuto la responsabilità della sottoscrizione di un finanziamento statale poi distratto, operata dai componenti del vecchio e del nuovo CdA, in favore dell'ex presidente , della moglie del nuovo Controparte_3 presidente e dei soci attori;
- che l'idea di accedere al finanziamento era stata di , mentre la richiesta Parte_1 era stata sottoscritta da , il quale aveva evidenziato che il finanziamento sarebbe Controparte_3 servito a pagare i fornitori;
- che del finanziamento avevano usufruito , , Controparte_3 Parte_1 Parte_2
e il quale riceveva i bonifici sul conto della società a lui riconducibile, CP_4 Parte_5
[...]
- che la società attrice era priva di legittimazione attiva, attesa la mancanza di una delibera autorizzativa dell'azione sociale di responsabilità;
- che anche i soci erano privi di legittimazione attiva, posto che il danno asseritamente subito era in pregiudizio solo delle ragioni sociali;
- che l'atto di citazione doveva essere dichiarato nullo, in quanto formulato in maniera del tutto generica;
- che la qualifica di amministratore di fatto non era stata provata in alcun modo;
- che era responsabile della mancata consegna o custodia dei documenti Parte_1 societari e dei beni aziendali rimasti incustoditi e andati persi;
- che la era nata dalla cessione di un ramo di azienda della Pneus Controparte_1
Service s.p.a., ora in concordato liquidatorio;
- che tra i soci fondatori vi era anche la propria moglie, la quale lo aveva coinvolto in virtù della propria esperienza lavorativa nell'ambito della contabilità;
- che, all'interno della , figurava quale lavoratore subordinato, ottenendo Controparte_1 poi l'autorizzazione all'utilizzo del software gestionale;
5 - che gli attori figuravano quali componenti del CdA anche della società cedente, motivo per cui le situazioni si erano confuse;
- che, in realtà, aveva sempre svoto mansioni di segretario e non di amministratore, sempre su impulso del CdA e dei soci;
- che giornalmente trasmetteva la documentazione bancaria a , Controparte_3 relazionandovi quotidianamente, nonché aveva sempre fornito le modalità di accesso alla visibilità del conto;
- che, relativamente al lamentato finanziamento soci, lo stesso era stato deliberato dal CdA al fine di acquistare delle partite di pneumatici;
- che con successiva delibera del CdA era stata indicata la necessità di aprire ulteriori rapporti di conto corrente, indicando che il finanziamento soci avrebbe dovuto essere di almeno euro
115.000,00, finanziamento a cui non tutti i soci avevano potuto far fronte, con un riconoscimento agli aderenti di un tasso di interesse annuo pari al 4%;
- che la restituzione dei finanziamenti soci era avvenuta su richiesta di , di Controparte_3
e di i quali erano stati gli unici ad essere soddisfatti, mentre nulla era stato versato Pt_1 CP_4 alla propria moglie;
- che , non essendo socio, non aveva mai effettuato finanziamenti e, tuttavia, Controparte_3 aveva richiesto il rimborso che gli aveva poi concesso quale mero esecutore della richiesta;
- che non aveva compreso che, a seguito del rimborso, la società era rimasta senza fondi;
- che i soci esclusi dal rimborso avevano chiesto ai soci e al presidente del CdA di restituirlo alla società, in quanto l'operazione era illegittima perché mai ratificata dall'assemblea e poiché il rimborso era stato parziale e a favore solo di alcuni dei soci e costituito dal netto del finanziamento statale ricevuto a causa del Covid, così indebitamente distratto;
- che, peraltro, si era appropriato di somme in realtà spettanti ai figli Controparte_3 Pt_3
e , unici soci;
Parte_4
- che gli attori erano stati gli unici avvantaggiati consapevoli dalle operazioni che ad oggi contestavano;
- che la circostanza lamentata ed insita nell'aver utilizzato un software gestionale personale non aveva arrecato alcun danno alla società;
- che tutti i bilanci erano stati sempre regolarmente comunicati e approvati, così come le note integrative, all'interno delle quali era sempre stato precisato che il rimborso dei finanziamenti soci era regolato ai sensi dell'art. 2476 c.c.;
6 - che non aveva simulato alcun documento di trasporto degli pneumatici resi al fornitore, in quanto la merce era stata restituita previa diffida del fornitore, nemmeno puntualmente individuato dagli attori;
- che la merce era stata restituita su richiesta di al fine di dismettere l'attività Pt_1
societaria e di richiedere la restituzione delle somme agendo avverso il fornitore;
- che il CdA, inoltre, non aveva mai richiesto al fornitore una nota di credito e la restituzione delle somme;
- che il valore delle giacenze di magazzino al marzo del 2021 non poteva che essere uguale alla situazione al 30.12.2020, non essendo pervenute ancora le fatture;
- che aveva ritirato da tutta la documentazione sociale Parte_1 Controparte_3 controfirmata;
- che tutte le spese sostenute per la gestione dei locali in uso alla società erano esigue ed erano sempre state approvate;
- che tutti avevano l'accesso ai conti bancari, non avendo egli impedito alcun accesso;
- che non aveva sottratto alcun macchinario necessario allo svolgimento delle attività aziendali;
- che i danni lamentati non erano stati provati;
- che, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni da lui subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, quantificati in € 24.000,00, per l'omessa remunerazione per ogni anno di attività svolta quale collaboratore della società.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE si chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa degli effettivi amministratori che comunque sono tenuti a rispondere dei fatti addebitati al comparente con l'atto di citazione, quanto meno in solido. Si chiede pertanto lo
SPOSTAMENTO DELL'UDIENZA al fine di consentire la chiamata in causa dei componenti del
C.d.A.: (presidente sino al 15-18 marzo 2021), (componente Controparte_3 Parte_1 del cda vecchio e nuovo, con veste di presidente del c.da. nel nuovo consiglio dal 15- 18 marzo
2021), (componente del nuovo C.d.A. dal 15-18 marzo 2021). SEMPRE IN VIA CP_4
PRELIMINARE: si chiede accertare e dichiarare la NULLITÀ dell'atto di citazione per tutti motivi sopra dedotti e da intendersi qui trascritti e riportati;
si chiede altresì accertare e dichiarare il
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SOCIETÀ in quanto qui agisce senza la preventiva delibera dell'assemblea dei soci ma sulla base della decisione del Presidente di C.d.A.; dichiarare ed accertare il difetto di legittimazione attiva dei soci che qui agiscono senza aver subito,
7 o allegato, o provato, un preteso danno, dalle operazioni descritte che sono state dagli stessi approvate e dalle quali hanno conseguito un vantaggio. NEL MERITO: respinta ogni contraria istanza, rigettare ogni domanda proposta dagli attori nei confronti del Rag. che Controparte_2 non ha mai assunto la qualifica di amministratore neppure di fatto. In ogni caso, rigettarsi, in quanto generica, infondata in fatto ed in diritto, non allegata e non provata ogni domanda da chiunque svolta con l'atto di citazione nei confronti del Rag. . IN VIA Controparte_2
RICONVENZIONALE: ritenere esclusivamente responsabili, in solido tra di loro, ovvero in via subordinata, responsabili in solido, gli effettivi amministratori della società dei quali appunto si chiede la chiamata in causa, per essere manlevato da ogni domanda proposta nei confronti del convenuto. CON PROVVEDIMENTO DI CONDANNA PER DANNI, nei confronti degli attori e dei chiamati, quanto meno rapportati al compenso che, quale collaboratore societario il convenuto avrebbe avuto diritto ad ottenere e che non ha mai conseguito, quantomeno a far data dal
01/03/2017 e che si indica, in via del tutto forfettaria e a titolo risarcitorio in almeno €. 24.000,00 annui o nella diversa misura meglio provata o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione. IN
VIA PRELIMINARE, In ogni caso, si chiede di voler nominare un curatore speciale della società, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., in quanto è evidente la incompatibilità tra il Dott. (ed Parte_1 anche del consigliere ) e la tutela degli interessi societari e per lo stesso motivo non CP_4 si ritiene che la società possa essere rappresentata dallo stesso difensore, rinvenendosi situazioni di grave incompatibilità. Con vittoria di spese, compenso professionale, 15% forf., IVA e cap, secondo il D.M.55/2014 e con condanna per lite temeraria.”.
Con provvedimento del 30.11.2021, veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi Parte_1
in proprio, e disponendo l'integrazione del
[...] Controparte_3 CP_4 contraddittorio anche nei confronti della in persona del curatore speciale Controparte_1 nominato ex art. 78 c.p.c..
Si costituivano in giudizio , e i quali Parte_1 Controparte_3 CP_4 esponevano:
- che la domanda svolta dal convenuto nei loro confronti era improponibile ed improcedibile, posto che l'azione esercitata dalla società nei confronti dello era tesa all'accertamento della CP_2 sua qualità di amministratore di fatto e non della responsabilità;
- che, indirettamente e in forza della domanda riconvenzionale svolta, si era definito CP_2 amministratore di fatto, senza alcuna contestazione sul punto;
8 - che la domanda riconvenzionale non aveva infatti ad oggetto una richiesta risarcitoria nei riguardi della società, bensì l'accertamento della responsabilità solidale degli amministratori di diritto, con conseguente carenza di legittimazione passiva in capo alla società;
- che, pertanto, doveva essere revocata l'ordinanza con cui era stato nominato il curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per la Controparte_1
- che, inoltre, erano state richieste più volte notizie in merito al mancato ritiro dei beni aziendali, circostanza nota solo al convenuto;
- che non poteva essere rilevata alcuna responsabilità solidale, al contrario di quanto asserito dallo CP_2
Concludevano, pertanto, chiedendo: “Voglia il Tribunale di Roma adito contrariis reiectis: a)in via preliminare revocare la nomina del curatore speciale per i motivi di cui in narrativa;
b) in rito dichiarare improponibile la domanda di riconvenzionale proposta dallo per difetto di CP_2 legittimazione attiva;
c) nel merito rigettare la domanda riconvenzionale perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con riserva di ulteriormente aggiungere, variare e documentare nei termini previsti dall'art.183 comma 8 c.p.c. Con vittoria di spese.”.
Si costituiva in giudizio la in persona del curatore speciale, esponendo: Controparte_1
- che le doglianze attoree non erano state provate nemmeno per il tramite del deposito del verbale del CdA afferente alla decisione di promuovere l'azione di responsabilità;
- che gli attori non avevano dato prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2639 c.c., necessari a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto;
- che, inoltre, non era stato provato l'inadempimento da parte dell'amministratore, né il nesso causale tra questo e i danni lamentati e comunque non provati;
- che, dunque, le domande attoree dovevano essere rigettate;
- che la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto era inammissibile, in quanto non dipendente dal titolo dedotto in giudizio con le domande svolte dagli attori in via principale, né da quello che già apparteneva alla causa come mezzo di eccezione;
- che, peraltro, la domanda riconvenzionale del convenuto atteneva a questioni afferenti alla materia del lavoro, con conseguente incompetenza del giudice adito.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Vogli l'll.mo Giudice adito: – dichiarare infondate le domande formulate dal dott. , nella qualità di presidente del consiglio di Parte_1 amministrazione della e dai sig.ri , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, della nella qualità di soci della e per gli
[...] Parte_5 Controparte_1
9 effetti rigettarle;
- dichiarare inammissibile domanda riconvenzionale dispiegata a parte convenuta.”.
La causa, ritenute non ammissibili le prove orali articolate dagli attori e dal convenuto con le proprie memorie di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare dell'11.03.2025, veniva rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, atteso che la citazione appare sufficientemente intellegibile sia nel petitum che nella causa petendi, tant'è che ha consentito alla eccipiente di spiegare idonea attività difensiva su tutti i punti delle questioni di merito sollevate dagli attori.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'istanza avanzata dalle parti attrici di rimessione della causa sul ruolo previa revoca del curatore speciale della Controparte_1 nominato ex art. 78 c.p.c., sul presupposto che “la società dall'anno 2022 è in liquidazione e quindi il nuovo liquidatore di cui si fornisce prova documentale con la visura storica della società, è persona diversa dall'allora presidente del cda dott. e come tale è venuto meno il conflitto Pt_1 di interesse;
il tutto successivamente alla chiusura della istruttoria che risale a febbraio 2023”.
In primo luogo, infatti, la nomina del liquidatore della società, come si evince dalla visura camerale prodotta dagli attori in allegato alla memoria di replica del 9.6.2025, è avvenuta il 5.1.2023 ed iscritta il 7.2.2023, mentre l'istanza di revoca è stata formulata per la prima volta solo nella predetta memoria di replica, dopo che la causa era stata già trattenuta in decisione in data 15.3.2025.
In secondo luogo, poi, dopo la nomina del liquidatore la società non si è costituita in giudizio con il nuovo legale rappresentante, non essendo possibile, dunque, accertare, a fronte della precipua eccezione sollevata al riguardo dal convenuto, il venir meno del presupposto che ha giustificato, in origine, la nomina del curatore speciale, ossia il conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore, risultando soltanto agli atti il nominativo del nuovo legale rappresentante, nonché liquidatore ( . Controparte_5
Occorre poi confermare in questa sede il provvedimento di nomina del curatore speciale della società, ex art. 78 c.p.c., emesso in data 30.11.2021, tenuto conto che il convenuto con la CP_2 domanda riconvenzionale rivolta nei confronti dei terzi ha chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilità dei medesimi, in solido tra di loro, ovvero in via subordinata, la loro responsabilità
10 solidale, quali effettivi amministratori della società per essere manlevato Controparte_1 da ogni domanda proposta nei propri confronti, in conseguenza dei comportamenti contrari ai loro doveri posti in essere nel corso della gestione societaria. Ebbene, considerato che, nel caso di specie, la è parte attrice del giudizio e che, essendo il terzo chiamato Controparte_1 Pt_1
, all'epoca della nomina del curatore speciale, legale rappresentante della società, si è in
[...] presenza di un evidente conflitto di interessi, stante la contrapposizione del proprio interesse a resistere alle domande contro di lui proposte dal convenuto – volte, si ripete, a far accertare la responsabilità esclusiva o, comunque, solidale, dei terzi, tra i quali lo stesso per i fatti di Pt_1 causa, al fine di essere da essi manlevato - rispetto all'interesse della società da quest'ultimo rappresentata, titolare del diritto al risarcimento fatto valere nello stesso giudizio, con conseguente necessità della nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c..
Sempre in via preliminare, non assumono rilevanza ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio le circostanze allegate dagli attori in comparsa conclusionale concernenti la sopravvenuta cessione del credito risarcitorio oggetto di causa, vantato nei confronti del convenuto
, dalla all' in proprio e la cessione delle quote Controparte_2 Controparte_1 Pt_1 societarie dal socio allo stesso E ciò tenuto conto di quanto previsto, Parte_2 Pt_1 nell'ipotesi di successione a titolo particolare, in corso di causa, nel diritto controverso, dall'art. 111
c.p.c., a mente del quale “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” che, quindi, rimangono, nel caso di specie, i due predetti soggetti cedenti.
Quanto al merito, la domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti del convenuto, avente ad oggetto l'accertamento della sua qualifica di amministratore di fatto della CP_1
e della sua responsabilità per gli atti di mala gestio allo stesso addebitati, è infondata e, come
[...] tale, deve essere rigettata.
In punto di diritto occorre premettere che per l'affermazione, in particolare, della responsabilità per mala gestio in capo ad un soggetto che si assume aver svolto in via di fatto le funzioni gestorie, occorre che l'istante provi, innanzitutto, l'invocata "veste" di amministratore di fatto in capo al convenuto in responsabilità; e, come noto, le condizioni al ricorrere delle quali sussiste la figura dell'amministratore di fatto sono: 1) l'assenza di una efficace investitura assembleare;
2) l'attività gestoria esercitata non occasionalmente ma continuativamente ed in maniera sistematica;
3)
l'esercizio, in concreto, di funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto;
4)
l'autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata)
11 rispetto agli amministratori di diritto;
5) la circostanza che l'esercizio di funzioni ed il compimento di atti gestori non siano giustificabili in base ad un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con la società tale da implicare che l'interessato versi in una posizione di subordinazione o para- subordinazione o che, comunque, soggiaccia a poteri di direttiva dell'amministratore di diritto.
Amministratore di fatto è, dunque, colui che, senza valido titolo - p.es. per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri - gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto.
Sul punto la Suprema Corte, anche di recente, ha evidenziato quanto segue: “Ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto si richiede l'accertamento dell'avvenuto inserimento nella gestione dell'impresa. E tale inserimento è a sua volta desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (cfr. Sez. 1^ n. 28819-08; n.
6719-08; n. 9795-99). Esso, tuttavia, presuppone che le funzioni gestorie abbiano giustappunto avuto carattere di sistematicità e completezza. Difatti, è certamente vero che i responsabili della violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione della società non vanno individuati sulla base della loro qualificazione formale quanto piuttosto per il contenuto delle funzioni da essi concretamente esercitate. Ma non è men vero che in mancanza di una investitura da parte della società, è possibile enucleare in un determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto le volte in cui le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e occasionale, essendo la sistematicità sintomatica - come detto - dell'assunzione di quelle funzioni” (Cass. Civ., Sez. I, 1 marzo 2016, n. 4045).
Precisato quanto sopra va, poi, rimarcato che l'accertamento della veste di amministratore di fatto può fondarsi su elementi presuntivi ovvero su indici sintomatici quali, ad esempio, la titolarità di deleghe in settori fondamentali dell'attività sociale, la conclusione di contratti in nome e per conto della società, la gestione, in autonomia, dei rapporti clienti, fornitori e creditori sociali.
Va, inoltre, precisato che – come evidenziato dalla Suprema Corte – è ben vero che la nozione di amministratore di fatto “postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione;
nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della
12 sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare” (in tal senso, ex plurimis,
Cass., Sez. V, 17 ottobre 2005, n. 43388; Cass., Sez. V, 20 giugno 2013, n. 35346).
Ciò posto, a fronte delle specifiche eccezioni sollevate al riguardo dal convenuto CP_2
- secondo le quali lo stesso: 1) era un dipendente della Pneus Service S.p.A. (società dalla
[...] quale prende “vita” la società , ove si occupava delle medesime attività Controparte_1 che nell'odierno giudizio gli vengono attribuite quale amministratore di fatto;
2) nella neocostituita gli era stato chiesto di coadiuvare il c.d.a. e gli erano state affidate, proprio Controparte_1 da e , le medesime attività svolte nella società di provenienza;
Controparte_3 Parte_1
3) tali attività sono state genericamente descritte nell'atto di citazione come funzioni di amministratore di fatto, essendo invece semplici attribuzioni di un collaboratore della società, quale egli era - gli attori non hanno ottemperato all'onere probatorio sui medesimi gravante di fornire evidenza dell'esercizio in capo al convenuto, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione di amministratore della o, quantomeno, Controparte_1 dell'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale o quale mero collaboratore della società, in posizione subordinata rispetto agli amministratori formali.
Invero gli attori, in sede istruttoria, piuttosto che fornire riscontri documentali ai loro assunti, si sono limitati: 1) ad allegare che con delibera assembleare del 28.04.2021 era stata autorizzato l'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti del convenuto, riconosciuto quale amministratore di fatto della società, circostanza di per sé non rilevante, trattandosi di qualifica di natura giuridica che può essere attribuita solo a seguito di accertamento giudiziario;
2) ad articolare un interrogatorio formale ed una prova testimoniale aventi ad oggetto capitoli vertenti su circostanze generiche (prive di collocazione cronologica univoca), valutative e documentali, come tali non ammissibili (“vero che ha sempre curato la gestione commerciale della società attraverso il gestionale del B2B; vero che ha concluso in nome della società accordi per le forniture e le vendite,
l'apertura e la chiusura del magazzino, lo spostamento delle merci, i rapporti con le aziende di stoccaggio merci e di logistica, i rapporto di collaborazione tra la società ed i terzi concordando provvigioni e compensi, conferito direttamente incarichi professionali per il recupero dei crediti sociali collaboratori, ha gestito la liquidità del conto corrente bancario attraverso la delega ricevuta dal legale rappresentante della società, ha emesso assegni a nome della società, ha utilizzato la carta di credito, ha effettuato bonifici in quanto consegnatario ed unico utilizzatore del
13 dispositivo di produzione dei codice dell'home banking, ha utilizzato in esclusiva l'autovettura aziendale, ha curato direttamente le attività i richiesta finanziamenti bancari poi sottoscritti dal legale rappresentante pro tempore, ha richiesto ai soci un finanziamento ai sensi dell'art.2467 c.c. concordando il tasso di interesse ed ha gestito la loro parziale restituzione;
vero che ha organizzato una rete di vendita attraverso il B2B di sua proprietà; vero che il trasferimento da CP_1
a New di 1635 pneumatici di cui al ddt numero 457/21 è stato effettuato in
[...] CP_6 difetto di regolare fattura e di pagamento del corrispondente importo;
vero che i pneumatici trasferiti da a New Edil service srl sono stati acquistati dalla Pneus Service 3.0 Controparte_1 srl amministrata da che ne è anche il proprietario a 50%, in data 28 aprile 2021”). Controparte_2
Per contro, lo ha documentato: 1) di essere stato incaricato dal Presidente del C.d.A. CP_2
di svolgere attività di mera collaborazione, onde facilitarlo nella gestione e nella Controparte_3 operatività dei conti da lui aperti presso la CA del Fucino e presso la BI CA (cfr. verbali
C.d.A. del 10/6/2015 e 3/3/2016: doc. 18 convenuto); 2) di essere tenuto ad una interlocuzione costante con lo stesso Presidente del C.d.A. , al quale trasmetteva periodicamente gli estratti CP_3 di conto corrente, aggiornandolo sui movimenti giornalieri (cfr. doc. 22 convenuto), senza che lo stesso perdesse la disponibilità delle credenziali dell'home banking per effettuare le operazioni sui c/c della società (cfr. docc. 35, 36 e 60 convenuto); 3) che, per le operazioni contabili sui conti correnti della società il C.d.A. aveva incaricato il socio , quale rappresentante economico Parte_2 della proprietà ed il Presidente , con firme congiunte per gli atti di straordinaria CP_3 amministrazione, e con firme disgiunte per gli atti di ordinaria amministrazione, autorizzandoli a conferire eventuali deleghe e/o procure per operare su tali conti e ad avvalersi della collaborazione dello per i soli atti di ordinaria amministrazione (cfr. verbali del C.d.A. del 23/11/2015 e CP_2 del 03/03/2016: cfr. docc. 24 e 25 convenuto); 4) che i contratti con i fornitori e con i prestatori di servizi venivano firmati dal presidente del C.d.A. (cfr. docc. 58, 64, 65, 66, 67, 68). CP_3
Possono poi trarsi validi elementi di convincimento in ordine al difetto del ruolo di amministratore di fatto in capo allo e al suo effettivo incarico di mero esecutore delle CP_2 disposizioni impartite dal C.d.A., dalla sentenza n. 5036/25, emessa dall'intestato Tribunale e pubblicata il 2.4.2025, prodotta in allegato alla comparsa conclusionale del convenuto, nel giudizio
R.G.N. 34283/2022 promosso da due soci della nei confronti di Controparte_1 Pt_1
, , , ed per far valere la
[...] Controparte_3 Parte_2 CP_4 Parte_5 loro responsabilità, quali componenti del C.d.A e quali soci, nella distrazione della somma di €
139.000,00 dalle casse societarie. In tale sentenza, infatti, a fronte della difesa della originaria parte
14 convenuta, che eccepiva che i bonifici distrattivi in favore dei soci convenuti sarebbero stati ordinati dallo e che l'organo gestorio, per l'effetto, doveva ritenersi esente da censure, si argomenta: CP_2
“Giova osservare che il Sig. era lavoratore dipendente della Pneus Service Italia s.p.a., CP_2 appena licenziato, il quale, su richiesta dei componenti del C.d.A. della società innanzi denominata, si è reso artefice della predetta attività esecutiva. Non sfugge però al Collegio il rilievo che gli importi distratti giacessero sul conto corrente societario e che, pertanto, non avrebbero potuto essere prelevati senza autorizzazione dei componenti del richiamato organo gestorio”. Ed ancora:
“Essendo di univoca percezione l'assunto che la decisione dell'operazione è ascrivibile al predetto organo gestorio e che il Sig. è stato un esecutore della superiore volontà deve essere CP_2 ritenuto che l'organo gestorio è responsabile del danno arrecato al patrimonio della società - in concorso con coloro che hanno ricevuto le suddette somme, i quali avrebbero dovuto conoscere che le stesse avrebbero dovuto essere destinate ad altre finalità-( trattandosi nel primo caso di componente del C.d.A attenzionato e negli altri di soci che non avrebbero potuto professarsi all'oscuro delle dinamiche aziendali)”.
Occorre poi rilevare, quanto alle condotte di mala gestio che gli attori hanno ascritto al convenuto, quale amministratore di fatto della Pneus Servivce Italia, che la rilevanza di tali condotte, ai fini dell'accoglimento della loro domanda, è stata circoscritta negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, anche per ciò che riguarda il supporto probatorio documentale a sostegno della censura, all'avvenuta vendita, da parte dello alla New Edil Pneus s.r.l. di 1635 pneumatici CP_2 di cui alla nota di trasporto n. 457/21, che poi li avrebbe venduti alla Pneus Service 3.0 s.r.l., di cui lo stesso è socio al 50% ed amministratore (cfr. pag. 1 memoria ex art. 183 sesto comma CP_2
n. 2 c.p.c. e comparsa conclusionale parte attrice).
Ebbene, va evidenziato in punto di diritto che l'azione sociale anche nei confronti dell'amministratore di fatto ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
15 Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che sull'attore (società o socio in surrogazione che sia) grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi di legge o statutari (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il danno verificatosi ed il nesso di causalità tra le condotte ed il pregiudizio patrimoniale della società.
Nel caso di specie tale onere non risulta essere stato assolto dagli attori con riferimento alla predetta condotta di mala gestio attribuita al presunto amministratore di fatto.
Invero, dalla corrispondenza intercorsa tra la e la Controparte_1 Parte_7 si evince infatti che i 1635 pneumatici di cui al DDT n. 457 del 18.3.2021 sono stati
[...] restituiti al fornitore, a seguito di diffida di quest'ultimo del 18.3.2021, in quanto la società attrice non aveva mai voluto sottoscrivere l'accordo più volte propostole, quindi, per fatto ascrivibile non allo ma al C.d.A. della società (cfr. doc. 31 parte convenuta). La fornitura, inoltre, non era CP_2 stata saldata interamente dalla , residuando un debito della stessa di euro Controparte_1
10.000,00. A seguito della risoluzione del rapporto di fornitura e una volta restituiti gli pneumatici alla società fornitrice, quest'ultima avrebbe dovuto emettere una nota di credito per la parte che era già stata pagata. La , per contro, piuttosto che sollecitare l'emissione da parte Controparte_1 della della nota di credito per il valore della merce acquistata e restituita, Parte_7 ha emesso una fattura di vendita a prezzo maggiorato, per la quale, secondo le allegazioni del convenuto, non contestate dagli attori, sarebbe pendente un giudizio conseguente alla notifica al fornitore di un decreto ingiuntivo. In un tale contesto difetta la prova di un coinvolgimento diretto nella vicenda del reso della merce dello se non per la circostanza, meramente riportata CP_2 dalla nella mail del 17.5.2021, che “dopo il ritiro dei pneumatici è stata Parte_7 effettuata la vendita della merce in oggetto al Sig. ”, sebbene la relativa fattura di Controparte_2 vendita n. 24/2021 del 28.4.2021 risulti intestata alla Pneus Service 3.0 s.r.l. (all. 6 memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. parte attrice), di cui lo come allegato dagli attori, è solo socio CP_2 al 50% ed amministratore, senza peraltro che vi sia evidenza della corrispondenza tra la merce venduta alla e quella oggetto del reso, a fronte della contestazione del Parte_7 convenuto sul punto. In ogni caso, poi, difetta la prova che l'operazione de qua abbia causato un pregiudizio al patrimonio della , la quale, per contro, sembra aver tratto Controparte_1 vantaggio economico dalla trasformazione di quello che doveva essere uno storno di merce con emissione di nota di credito in una vendita a prezzo più alto di quello d'acquisto, con emissione della relativa fattura.
16 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte sia in ordine al difetto di prova della ravvisabilità nella posizione del convenuto del ruolo di amministratore di fatto della Controparte_1 che in ordine alla effettiva ascrivibilità allo stesso di una qualche condotta gestoria in danno della società, la domanda risarcitoria attorea deve essere rigettata.
Ne consegue, altresì, l'assorbimento della domanda riconvenzionale, formulata dal convenuto, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva o solidale dei terzi chiamati, quali effettivi amministratori della società per i fatti contestati nell'atto di citazione. E ciò tenuto conto che tale domanda, così come la chiamata dei terzi in giudizio, è finalizzata all'accoglimento della domanda di manleva che il convenuto ha contestualmente formulato nei loro confronti, la quale, una volta accertata l'infondatezza della domanda risarcitoria rivolta nei propri confronti dagli attori, non può che rimanere anch'essa assorbita.
Deve infine essere accertata, come correttamente evidenziato dal curatore speciale della
[...]
, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata sempre dal convenuto, CP_1 avente ad oggetto la condanna degli attori e dei terzi chiamati al risarcimento dei danni dal medesimo subiti, “quanto meno rapportati al compenso che, quale collaboratore societario il convenuto avrebbe avuto diritto ad ottenere e che non ha mai conseguito, quantomeno a far data dal
01/03/2017 e che si indica, in via del tutto forfettaria e a titolo risarcitorio in almeno €. 24.000,00 annui o nella diversa misura meglio provata o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione”.
E ciò tenuto conto che tale domanda non ha alcun rapporto di dipendenza con lo stesso titolo dedotto in giudizio dagli attori o con quello che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione, ed in quanto la stessa presuppone l'accertamento delle modalità di esecuzione di un rapporto di lavoro parasubordinato di collaborazione tra il convenuto e la , oltre Controparte_1 che la quantificazione dei relativi compensi per l'attività effettivamente svolta, a cui rapportare il richiesto risarcimento del danno, essendo, dunque, attratta alla competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 c.p.c..
Si ravvisano un giustificati motivi, nei rapporti tra gli attori ed i terzi chiamati ed il convenuto, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca delle parti, per disporre la compensazione tra le stesse, per la metà, delle spese di lite le quali, per la restante parte, seguono il criterio generale della soccombenza prevalente degli attori e dei terzi chiamati, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022. Per le medesime ragioni la regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con la in persona del curatore speciale nominato, segue il criterio della Controparte_1 soccombenza sia degli attori e dei terzi chiamati che del convenuto, tenuto conto dell'integrale
17 accoglimento delle eccezioni dal medesimo sollevate nei confronti delle domande formulate dai suoi contraddittori.
Va infine rigettata, sempre in considerazione della parziale soccombenza del convenuto, la domanda da quest'ultimo formulata avente ad oggetto la condanna degli attori e dei terzi chiamati al risarcimento del danno per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni altra istanza ed eccezione, anche istruttorie, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- dichiara assorbita la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva o solidale dei terzi chiamati, quali effettivi amministratori della Controparte_1
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, avente ad oggetto la condanna degli attori e dei terzi chiamati al risarcimento dei danni dal medesimo asseritamente subiti;
- dispone la compensazione per la metà, nei rapporti tra gli attori ed i terzi chiamati ed il convenuto, delle spese di lite;
condanna gli attori ed i terzi chiamati, in solido, alla rifusione della restante parte in favore del convenuto, che liquida in euro 5.634,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
condanna gli attori ed i terzi chiamati, in solido e per la metà ed il convenuto, per la restante metà, alla rifusione delle spese di lite in favore della in persona del curatore speciale nominato, Controparte_1 che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
- rigetta la domanda formulata dal convenuto avente ad oggetto la condanna degli attori e dei terzi chiamati al risarcimento del danno per lite temeraria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
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