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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, pubblicata in data 12 marzo
2019, contraddistinta dal n. 2643/2019, iscritto al n. 4535/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
+ 15, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Parte_1
Seccia, come da procura in atti -appellanti-
E
la rappresentata e difesa dall'avv. Dario Controparte_1
Cusumano, come da procura in atti -appellata- 2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per l'udienza dell'11 febbraio 2020, notificato l'11 settembre 2019, + 15 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, II Sezione
Civile, pubblicata in data 12 marzo 2019, contraddistinta dal n.
2643/2019.
Con comparsa del 22 gennaio 2020, si costituiva la CP_1
[...]
Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 23 gennaio 2025, celebrata secondo le modalità dell'udienza cartolare, in trattazione scritta le parti non comparivano (recte non depositavano note di trattazione scritta) e la causa veniva rinviata all' udienza del 6 febbraio
2025 ( celebrata in presenza) ai sensi degli artt. 181 – 309 c.p.c..
Parimenti a tale udienza le parti non comparivano. La causa
è stata pertanto riservata in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del processo.
All'udienza del 23 gennaio 2025 (come detto) - poi rinviata ai sensi degli artt. 181 c.p.c. al 6 febbraio 2025 -
le parti non comparivano.
Pertanto, attesa la persistente assenza delle parti, all'udienza del 6 febbraio 2025 sono appunto maturati i presupposti per
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disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art.181 c.p.c., nella formulazione modificata dalla
L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno 2016 se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310, 4^ comma c.p.c.
P.Q.M.
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la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da 15 - Parte_1
con atto di citazione per l'udienza dell'11 febbraio 2020, notificato l'11 settembre 2019 - avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, n. 2643/2019, pubblicata il 12 marzo
2019, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 7 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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