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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/09/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica,
Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1005/2024 del Ruolo Generale
tra in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fabio Pinto
ed elettivamente domiciliata in Bari a via Putignani 118, giusta mandato alle liti in atti
-appellante-
E
in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso, giusta mandato Alle liti in atti, dall'Avv. Tommaso Cimadomo ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di esso procuratore, sito in Bari, al
Viale Papa Pio XII, nr. 50 –
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: precisate all'udienza del 15.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento, ex art. 32 D.lgs. nr.
1 150/2011, depositato l'11/07/2023, la ricorreva innanzi CP_3 Parte_2
all'Ufficio del Giudice di Pace di , chiedendo la declaratoria di invalidità CP_1
dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, ex R.D. nr. 639/1910, contraddistinta dal nr. 2038-2023-1695, del 29/05/2023, notificata il 13/06/2023, con cui veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 835,31 scaturente dall'addizione degli importi dovuti a titolo di sanzioni amministrative relative al verbale nr. 3189H, del 02/12/2018, notificato il 23/02/2019 (per €. 434,67), di maggiorazione, ex art. 27 l. 689/81, (per €. 347,74); spese di notifica e accessorie
(per €. 14,20), oltre interessi legali (per € 1,67); oneri di riscossione a carico del debitore, ex art. 1 comma 803, L. 160/2019 (per € 24,33) e spese accessorie di notifica (per €. 12,70); con vittoria di spese e competenze di causa.
A fondamento dell'opposizione, la deduceva:
1. Nullità Controparte_4
assoluta dell'ingiunzione di pagamento;
2. Mancata notifica del verbale di accertamento perché eseguita presso un indirizzo che sin dal 26.7.2018 non costituiva più sede legale della società, come rilevabile dalla visura camerale della medesima società.
Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi Controparte_1
l'opposizione pretestuosa e infondata.
Il Giudice di Pace di , con sentenza nr. 35/2024, del 01.03.2024, depositata CP_1
in pari data, accoglieva l'opposizione annullando l'ingiunzione di pagamento e,
ritenendo che l'errato iter procedurale della notifica del verbale presupposto all'ingiunzione di pagamento non fosse dipeso da comportamento colposo del
, compensava motivatamente le spese del giudizio. Controparte_1
Avverso la sentenza di primo grado, con atto di citazione notificato il 22.3.2024, la interponeva appello deducendo il vizio di violazione di legge Controparte_4
e precisamente, violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e concludendo per la riforma della
2 sentenza rispetto al capo che aveva disposto la compensazione delle spese di lite,
con condanna, per l'effetto, della parte appellata alla refusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Il si è costituito deducendo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
errore sul rito e per errore sul modello formale dell'atto introduttivo, violazione del principio di ultrattività del rito e, nel merito, l'infondatezza dell'appello che ha chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale, viene decisa con le forme di cui all'art. 281
sexies u.c.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005) in quanto proposto con atto di citazione notificato il 22.3.2024, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta l'1.3.2024.
A prescindere dalla forma del ricorso, erroneamente utilizzata in primo grado in luogo della citazione (ex art. 32 d.lgs 150/2011 che prescrive l'atto di citazione per le opposizioni ad ingiunzione fiscale) e fermo il principio di ultrattività del rito in forza del quale il giudizio di impugnazione deve essere sempre introdotto seguendo il rito che è stato adottato nel primo grado di giudizio (Cass. 28519/2019), non dimeno la proposizione dell'appello mediante citazione non determina alcuna inammissibilità in ragione della tempestività del gravame anche rispetto alla data di iscrizione a ruolo della causa di secondo grado.
Ancora in via preliminare, va valutata la proponibilità dell'appello proposto
3 avverso una sentenza pronunciata su domanda di valore inferiore ad € 1.100,00 e dunque secondo equità ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, secondo comma, c.p.c. e 339, terzo comma, c.p.c.
Trattandosi di opposizione a ingiunzione fiscale per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui al R.D. 639/1910, la Suprema Corte ha chiarito che le sentenze rese in materia di opposizione alla ingiunzione fiscale emessa dagli enti locali, soggiacendo al rito ordinario di cognizione, soggiacciano anche alle regole processuali di cui al combinato disposto degli artt. 113, 2° co e 339, 3° co,
c.p.c. e che dunque le stesse siano appellabili solo per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, espressamente dedotti nell'atto di appello (arg. ex
Cass. 24449/2006; ez. U, Sentenza n. 8223 del 06/06/2002).
Ha affermato la Suprema Corte che “… il giudizio derivato da opposizione a ingiunzione fiscale, emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, non può che svolgersi,
ai sensi dell'art. 3 del decreto, "a norma del codice di procedura civile", il che ha fatto escludere che, qualora con l'ingiunzione fiscale si pretenda il pagamento di sanzioni amministrative, possa applicarsi la L. 24 novembre 1981, n. 689 …” (Cass.
civ. 24449/2006, che richiama in motivazione, Cass. civ. SS.UU. 22224/2008; Cass.
civ. 5050/2005; Cass. civ. 68172001).
Ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., "il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile".
Nelle controversie che non superano il suddetto valore e che non derivino da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342
del codice civile, la relativa sentenza è da considerare sempre pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. ancorché il giudicante abbia applicato
4 una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (Cass. 19 gennaio 2021, n. 769).
L'art. 339, terzo comma, c.p.c. prevede che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, c.p.c. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Si tratta, pertanto, di un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in quanto tali sentenze, pronunciate a norma dell'art. 113 c.p.c. (vale a dire, le ipotesi di cd. equità
necessaria) sono appellabili, ma solo per motivi limitati.
Sul punto, va altresì precisato che la sentenza resa dal giudice di pace in causa non eccedente il valore di € 1.100,00 ai sensi degli artt. 113, 339 e 360 cod. proc. civ., si intende sempre pronunciata secondo equità, indipendentemente dalla circostanza che faccia esplicito riferimento all'equità, oppure applichi regole di diritto nell'implicito presupposto della loro rispondenza ad equità (cfr. Cass. civ. SS.UU.
8223/2002).
Non essendovi dubbio sul fatto che il valore della controversia in esame è inferiore ad euro 1.100,00 (precisamente di € 835,31), occorre verificare se il motivo di appello , relativo alla violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. sia inquadrabile tra quelli vincolati indicati dall'art. 339 co. 3 c.p.c.,
Le disposizioni in tema di regolamento delle spese processuali rientrano tra le regole del processo che devono essere osservate dal giudice di pace anche nel caso di pronuncia secondo equità, cui quel giudice può legittimamente riferirsi per quanto concerne la decisione di merito, mentre i problemi attinenti al processo debbono
5 venir decisi secondo diritto” (cfr. Cass. 05/05/1999, n. 4455); ne consegue che il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e la compensazione delle spese di cui all'art. 92 c.p.c. sono norme di natura processuale alla cui osservanza è tenuto anche il giudice di pace quando giudica secondo equità e la cui violazione può essere motivo di appello ai sensi dell'art.339, comma 3, c.p.c. come violazione di norma del procedimento (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1108 del 14/01/2022).
L'appello è dunque proponibile.
Nel merito, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado va riformata, in quanto in violazione del nuovo disposto di cui all'art. 92, comma 2, cpc, il Giudice di Pace
di ha compensato le spese di lite, nonostante la parte appellante sia risultata CP_1
totalmente vittoriosa in primo grado.
La statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633).
<In materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta
dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod. dalla L. n. 162
del 2014, è limitata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., alle ipotesi di
soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora
qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le gravi ed
eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne
legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche
circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con
una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo>> (Cassazione
civile sez. VI, 04/08/2022, n.24178).
6 Si legge nella motivazione della sentenza quivi appellata: “Considerato che l'omessa notifica del verbale nr. 3189H, del 04/02/2019, non è dipeso da comportamento colposo del si ritiene di dover compensare le spese del Controparte_1
presente giudizio”.
Se è vero che ai fini della valutazione dell'adeguatezza del supporto motivazionale del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi,
non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite al provvedimento di compensazione, è pur tuttavia necessario che le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata qualora emergano chiaramente gli elementi che il giudicante ha tenuto in considerazione per giungere alla regolazione delle spese. I giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere inoltre integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese,
dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione,
ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. n. 26083 del 23/12/2010, Sez. 6 - 2,
Sentenza n. 11130 del 28/05/2015, Tribunale Crotone, 16/03/2020, n.300).
Nella specie, non si rinviene nella motivazione del merito della decisione alcun elemento giustificatore della disposta compensazione, né i giusti motivi possono essere integrati in questa fase di impugnazione.
Una volta ritenuta dal primo giudice, con statuizione che non ha formato oggetto di impugnazione, la omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero del verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, pronunciato l'annullamento dell'ingiunzione fiscale in accoglimento di uno specifico motivo di opposizione contrastato dall'autorità opposta che ha insistito per la tempestività dell'ordinanza ingiunzione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi cui il novellato art. 92 c.p.c.
7 subordina la compensazione delle spese di lite, il Giudice di Pace nel regolare le spese di lite, avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza, ponendole quindi totalmente a carico dell'opposta.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132
del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, infatti la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nelle ipotesi, alcuna delle quali ricorrenti nella specie, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore,
gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92,
comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
In conclusione, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza,
vanno poste a carico dell'opposta nella misura indicata in dispositivo.
Così come anche le spese del giudizio di appello.
<In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese
processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova
regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va
verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti
alle spese di giudizio>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
Per entrambi i gradi di giudizio, la liquidazione avverrà con riferimento agli importi aggiornati di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1005/2024 del Ruolo Generale,
8 ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello spiegato da in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t. con atto di citazione notificato il 22.3.2024, avverso la sentenza n. 35/2024 depositata il 1.3.2024 nel procedimento n. 300/2023 RG, dal Giudice di
Pace di ed in riforma parziale di tale sentenza: CP_1
A) dichiara tenuto e condanna il in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
alla rifusione in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio,
liquidate in complessivi ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
B) dichiara tenuto e condanna il in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
alla rifusione in favore dell'appellante, delle spese di lite di questo grado di giudizio,
liquidate in complessivi € 64,50 per esborsi ed € 600,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 16.9.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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