Art. 2.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi:
il premio di responsabilita' di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 3 luglio 1970, n. 483 ;
i premi speciali di cui all'articolo 7 della sopracitata legge 3 luglio 1970, n. 483 , ad eccezione di quelli relativi a invenzioni, studi e ritrovati tecnici di notevole rilievo e a lavori di particolare impegno;
il soprassoldo giornaliero per i servizi di ronda di cui all'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928;
i cottimi e i soprassoldi, ad eccezione del soprassoldo per il lavoro nel sottosuolo presso la salina di Lungro;
i gettoni di presenza ed i compensi d'esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ;
ogni altro soprassoldo o speciale indennita' stabiliti per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato diversi da quelli previsti dalla predetta legge 3 luglio 1970, n. 483 , ed esclusi quelli per rischio od insalubrita', nonche' l'indennita' di cui all' articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869 , limitatamente al personale della salina di Volterra e, ferme restando le attuali misure il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennita' di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721 .
Il servizio di ronda di cui agli articoli 198 e 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928 e' soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi:
il premio di responsabilita' di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 3 luglio 1970, n. 483 ;
i premi speciali di cui all'articolo 7 della sopracitata legge 3 luglio 1970, n. 483 , ad eccezione di quelli relativi a invenzioni, studi e ritrovati tecnici di notevole rilievo e a lavori di particolare impegno;
il soprassoldo giornaliero per i servizi di ronda di cui all'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928;
i cottimi e i soprassoldi, ad eccezione del soprassoldo per il lavoro nel sottosuolo presso la salina di Lungro;
i gettoni di presenza ed i compensi d'esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ;
ogni altro soprassoldo o speciale indennita' stabiliti per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato diversi da quelli previsti dalla predetta legge 3 luglio 1970, n. 483 , ed esclusi quelli per rischio od insalubrita', nonche' l'indennita' di cui all' articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869 , limitatamente al personale della salina di Volterra e, ferme restando le attuali misure il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennita' di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721 .
Il servizio di ronda di cui agli articoli 198 e 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928 e' soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.