Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan ConSIliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1449/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 19.7.2023, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Umberto Giovannoni e Silvia Bettella, con domicilio eletto presso i difensori, in
Padova, Via Trieste n. 28-ter, appellante/attrice opponente in primo grado
E
con sede in Milano, Via Caldera n. 21, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P.I. in persona dei legali rappresentati procuratori speciali, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Faraon, in Spinea (VE), Via F. De Sanctis n. 1, appellata/ricorrente convenuta opposta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 124/2023, pubblicata il 19.1.2023 a definizione del procedimento n. 1024/2021 R.G. promosso da con atto di citazione 25.1.2021 in opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2988/2020 con il quale il Tribunale di Padova le aveva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 15.202,92, oltre interessi e spese, a CP_1 titolo di debito residuo del finanziamento sottoscritto in data 15.7.2017;
1
“Nel merito, in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 124/2023 del Tribunale di Padova pubblicata il 19/01/2023 in persona del G.I. dott.ssa Margherita Longhi in seno alla causa R.G. 1024/2021 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - Dichiarare nullo, inefficace, annullare e/o revocare decreto ingiuntivo n. 2988/20 R.G. n. 6961/2020 emesso il 10.12.2020 dal Tribunale di Padova e notificato in data 21 dicembre 2020, perché concesso in carenza dei necessari presupposti, ovvero, della certezza, della liquidità e della eSIibilità della somma ingiunta;
- Dichiarare nullo, inefficace, annullare e/o comunque revocare decreto ingiuntivo n. 2988/20 R.G. n. 6961/2020 emesso il 10.12.2020 dal Tribunale di Padova e notificato in data 21 dicembre 2020, poiché concesso in base ad un finanziamento nullo per violazione del combinato disposto ex artt. 1815 cc. e 644 c.p.; - accertata la natura abusiva e quindi la nullità della clausola n. 3.1 “Costi in caso di ritardo del pagamento” del contratto di finanziamento azionato con il decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo n. 2988/20 R.G. n. 6961/2020 emesso il 10.12.2020 dal Tribunale di Padova;
- accertata e verificata la natura del mutuo solutorio azionato con il decreto ingiuntivo che omette di specificare il regime finanziario applicato al piano di ammortamento alla francese (semplice o composto), dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2988/20 R.G. n. 6961/2020 e/o della clausola relativa agli interessi corrispettivi dovuti. Nel merito, in via subordinata: - per tutte le ragioni esposte - accertata e dichiarata l'invalidità del contratto azionato in sede monitoria e/o di alcune delle clausole dello stesso e/o l'inadempimento e comunque il concorso colposo dell'Istituto di Credito, rilevante ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c. - revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2988/20 R.G. n. 6961/2020 emesso il 10.12.2020 dal Tribunale di Padova e notificato in data 21 dicembre 2020. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: accertata e dichiarata l'invalidità del contratto azionato in sede monitoria e/o di alcune delle clausole dello stesso e/o l'inadempimento e comunque il concorso colposo dell'Istituto di Credito, rilevante ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c. - ridursi l'importo asseritamente vantato dalla a CP_1 quanto risultante di giustizia, disponendo la compensazione delle reciproche posizioni
2 di credito tra le parti sino alla reciproca concorrenza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”; conclusioni di parte appellata ( : Controparte_1
“Nel merito ed in via principale: rigettarsi l'appello, avverso la sentenza 124/2023 di primo grado resa nel procedimento N.RG. 1024/2021 dal Tribunale di Padova, instaurato dalla SI.ra e le domande tutte svolte perché inammissibili, Parte_1 nonché comunque infondate in fatto e diritto mandando completamente assolta la da ogni e qualsivoglia pretesa attorea con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di lite oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA del doppio grado di giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza, accogliere in ogni caso le domande tutte proposte da in primo grado che di seguito si CP_1 ritrascrivono: Nel merito: Rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa motivi e/o comunque accertare e dichiarare la debenza della IG nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto condannare la stessa al pagamento di quanto dovuto. Con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre 15 % di spese generali, oltre IVA e CPA”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso monitorio datato 9.9.2020, – premesso: a) Controparte_1 che con il contratto n. 17853042 del 15.7.2017, inquadrabile nelle operazioni di finanziamento finalizzate al prestito personale, aveva erogato alla SI.ra
[...]
la somma di € 15.932,09, con previsione di restituzione in n. 108 rate Parte_1 mensili di € 239,68 ciascuna, TAN 11,75% e TAEG 12,59%; b) che l'intero importo finanziato veniva utilizzato per estinguere il debito di cui la contraente risultava gravata rinveniente da altro contratto di finanziamento stipulato con (il n. CP_1
16373789 del 30.6.2016); c) che la beneficiaria aveva accettato i conteggi di estinzione, riconoscendo il debito e prendendo atto espressamente della destinazione della nuova somma mutuata;
d) che la debitrice si era in seguito resa morosa nel pagamento delle rate mensili di rimborso del nuovo finanziamento, venendo dichiarata decaduta dal beneficio del termine ed intimata del pagamento dell'intero debito residuo – chiedeva emettersi nei confronti di ingiunzione di Parte_1 pagamento per l'importo di € 15.202,92, oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dal 16.6.2019, oltre alle spese di procedura.
3 2. Il Tribunale di Padova accoglieva il ricorso emettendo in data 10.12.2020 il decreto ingiuntivo n. 2988/2020, con il quale ingiungeva a di Parte_1 pagare a la somma di € 15.202,92, oltre interessi e spese, a Controparte_1 titolo di debito residuo del finanziamento dalla stessa sottoscritto in data 15.7.2017.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione eccependo: a) la carenza di prova dell'elargizione del credito;
b)
l'indeterminatezza delle somme richieste;
c) la mancanza di prova del credito;
d) la nullità del contratto per carenza di forma scritta ai sensi dell'art 117 TUB e per violazione, da parte dell'istituto di credito, di quanto previsto dagli artt. 124 e 124bis;
e) la previsione di interessi superiori al tasso soglia d'usura, e concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette: in via preliminare rilevato che la presente controversia verte in materia di contratti bancari che, in quanto tale, è soggetta alla mediazione obbligatoria, assegnare, in prima udienza, termine a parte opposta per l'avvio del procedimento di mediazione, presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la causa, rinviando il presente procedimento a nuova udienza successiva alla scadenza del termine di tre mesi di cui all'art. 6, comma 1, del D.L.gs. 4 marzo 2010, n. 28. Nel merito, in via principale: dichiarare nullo, inefficace, annullare e/o comunque revocare decreto ingiuntivo n. 2988/20 R.G. n. 6961/2020 emesso il 10.12.2020 dal
Tribunale di Padova e notificato in data 21 dicembre 2020, perché concesso in carenza dei necessari presupposti e in particolare su un finanziamento nullo per violazione del combinato disposto ex artt. 1815 cc. e 644 c.p. Nel merito, in via subordinata, per tutte le ragioni esposte, accertata e dichiarata l'invalidità del contratto azionato in sede monitoria e/o di alcune delle clausole dello stesso e/o l'inadempimento e comunque il concorso colposo dell'Istituto di Credito, rilevante ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.: revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2988/20
R.G. n. 6961/2020 emesso il 10.12.2020 dal Tribunale di Padova e notificato in data
21 dicembre 2020. Nel merito, in via ulteriormente subordinata Accertata e dichiarata l'invalidità del contratto azionato in sede monitoria e/o di alcune delle clausole dello stesso e/o l'inadempimento e comunque il concorso colposo dell'Istituto di Credito, rilevante ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.; ridursi l'importo asseritamente vantato dalla a quanto risultante di giustizia, disponendo la compensazione delle reciproche CP_1 posizioni di credito tra le parti sino alla reciproca concorrenza. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
4 4. Si costituiva in giudizio contestando le ragioni Controparte_1 dell'opposizione, deducendo nello specifico: a) che il sottostante contratto di finanziamento era stato stipulato, non per ottenere l'elargizione di una somma di denaro liberamente disponibile, ma per estinguere un precedente finanziamento;
b) la mutuataria aveva sottoscritto nelle parte riservata alle Parte_1 condizione generali del contratto una specifica clausola con la quale dichiarava di aver ricevuto tutti i documenti inerenti al finanziamento;
c) il merito creditizio dell'istante era stato attentamente valutato;
d) il TAEG e il TEG del contratto di finanziamento erano leciti in quanto sottosoglia, e quindi concludendo: - rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la debenza della somma richiesta alla IG e per l'effetto condannarla al pagamento di Parte_1 quanto dovuto.
5. Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza emessa ex art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale con la quale il giudice ha respinto l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.547 per compensi, oltre accessori di legge.
6. Ha proposto tempestivamente appello sulla base di due Parte_1 motivi attinenti rispettivamente ai seguenti aspetti:
a) difetto di prova dell'erogazione del credito e conseguente difetto del presupposto necessario per l'esercizio dell'azione creditoria, non potendo la banca domandare la restituzione di una somma di denaro che in concreto non ha mai consegnato al mutuatario. Nella specie non avrebbe effettuato alcun CP_1 versamento alla SI.ra , ma semplicemente rifinanziato dei precedenti Parte_1 finanziamenti alla medesima concessi a partire dal 2012 concedendo una dilazione del termine di pagamento della somma riferibile all'originario finanziamento;
b) omessa valutazione nel computo del TAEG e del TEG dei premi assicurativi pagati in relazione ai contratti assicurativi stipulati in abbinamento forzoso all'atto della concessione del credito nel 2012 e nel 2016, chiedendo sulla base di questi, e previa inibitoria dell'efficacia esecutiva, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'opposizione.
7. Si è costituita nel giudizio d'appello prendendo posizione Controparte_1 sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
8. Respinta l'istanza di inibitoria, la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio all'udienza del 16.1.2025 e quindi decisa nella camera di conSIlio sotto indicata, assorbita ogni diversa questione.
5 II
Ragioni della decisione.
9. Va in primo luogo dato atto che l'appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto le eccezioni: i) di difetto di prova del credito ex art. 50 TUB;
ii) di nullità del contratto di mutuo per difetto di forma scritta;
iii) di violazione degli artt. 124 e 124 bis TUB per mancanza di informativa precontrattuale e proposta comparativa;
iv) di omessa valutazione del merito creditizio, sicché in parte qua la pronuncia deve ritenersi irrevocabile.
10. Venendo ai due motivi di impugnazione, con il primo viene contestata la violazione dell'art. 1813 c.c.; in particolare, il giudice avrebbe fatto errata applicazione della norma, perché il mutuo appartiene alla categoria dei contratti reali e si perfeziona solo per effetto della consegna della cosa che ne costituisce l'oggetto,
e quindi, nella specie, il denaro, in tesi invece non consegnato da che si CP_1 sarebbe nella sostanza limitata a concedere alla debitrice una dilazione del termine di pagamento previsto dall'originario contratto di finanziamento.
10.1 Il motivo ruota attorno alla questione se il mutuo solutorio – vale a dire il mutuo seguito dalla contestuale, o comunque immediata, destinazione della somma mutuata a ripianare debiti pregressi verso lo stesso soggetto mutuante – possa, o meno, effettivamente considerarsi un vero e proprio contratto di mutuo o se vada piuttosto diversamente qualificato, e nel primo caso, se possa anche considerarsi valido.
10.2 Il giudice di primo grado si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini:
“L'opponente ha innanzitutto contestato la carenza di prova dell'effettivo versamento della somma oggetto del finanziamento. L'opposizione, re melius perpensa, non è fondata. La convenuta opposta, già in ricorso monitorio, ha allegato di aver concesso all'opponente il finanziamento n. 17853042 concluso in data 15.7.2017, e che il relativo importo finanziato era stato utilizzato per estinguere un precedente contratto di finanziamento (n. 16373789). Ha poi depositato agli atti, oltre al contratto di finanziamento del 15.7.2017 (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio, ove è indicata la richiesta di finanziamento per “consolidamento” con il relativo importo di estinzione anticipata), anche l'accettazione dei conteggi di estinzione (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio) e il precedente contratto n. 16373789 del 2016 (a sua volta di estinzione di un precedente finanziamento concluso nello stesso anno;
cfr. doc 3 e 4 di parte convenuta). La convenuta ha quindi dato prova dell'esistenza di un precedente contratto di finanziamento, della conclusione di un finanziamento in data 15.7.2017
6 richiesto per l'importo necessario ad estinguere la pregressa esposizione debitoria, dell'accettazione dell'opponente dei conteggi estintivi e del conferimento espresso della delega alla a provvedere direttamente all'estinzione (cfr. doc. 2 del CP_1 fascicolo monitorio). Non vi è stata, quindi, la materiale erogazione di una somma in favore dell'opponente o uno spostamento di denaro, bensì l'estinzione di un precedente debito mediante l'erogazione di una somma pari a questo concessa a mutuo. E la prova dell'avvenuta estinzione – da cui deriva di conseguenza anche la prova della messa a disposizione dell'equivalente somma da parte dell'istituto di credito – può essere ricavata dal fatto che l'opponente, in primo luogo, non ha contestato di aver richiesto l'estinzione del finanziamento n. 16373789 né ha specificamente contestato, a fronte della produzione documentale effettuata dall'opposta, l'effettiva estinzione dello stesso, non avendo allegato alcun elemento specifico diretto a dimostrare che la non aveva adempiuto a quanto dalla CP_1 stessa richiesto con il doc.
2. Peraltro, essendovi prova della conclusione del precedente contratto (senza che l'opponente abbia contestato l'erogazione del relativo importo), sussisterebbe comunque un debito dell'attrice nei confronti dell'opposta. Né risultano persuasive le difese svolte in sede di scritti conclusivi, secondo le quali il finanziamento destinato all'estinzione di una pregressa esposizione non può essere qualificato come mutuo, considerato il recente orientamento della
Cassazione a cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr. in questo senso anche se riferita all'ipotesi di estinzione, tramite finanziamento, del saldo passivo di un conto corrente, Cass. 23149/2022: “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”). Pertanto, l'opposta ha fornito la prova del credito oggetto di ingiunzione, essendo irrilevanti le contestazioni mosse all'estratto ex art 50 TUB prodotto in via monitoria trattandosi, in questo caso, di un contratto di finanziamento.
Potendo ritenersi provata, infatti, la dazione della somma, era onere dell'opponente dimostrare l'avvenuto adempimento e la corresponsione delle rate concordate” (cfr. sentenza, pag. 3, 4).
7 10.3 La decisione è corretta e va confermata. Non è invero possibile qualificare il mutuo solutorio come “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate, non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente.
In questi termini si sono pronunciate le Sezioni Unite della S.C. con la recentissima sentenza n. 5841 del 5.3.2025, che dando continuità all'orientamento tradizionale e prevalente nella stessa giurisprudenza di legittimità (già espresso da Cass. sez. 1, sentenza n. 5193 del 9.5.1991, Rv. 472085-01; sez. 1, sentenza n. 11116 del
12.10.1992, Rv. 478874-01; Cass. sez. 1, sentenza n. 1945 dell'8.3.1999, Rv.
523924-01; più recentemente ribadito, con maggiore dovizia di argomenti, da Cass. sez. 3, sentenza n. 23149 del 25.7.2022, Rv. 665427-01, a sua volta richiamata da
Cass. n. 37654 del 30.11.2021, Rv. 663324-01; Cass. sez. 3, ordinanza n. 724 del
18.1.2021; Cass. sez. 1, ordinanza n. 16377 del 9.6.2023; n. 31560 del 2023; n.
5151 del 2024; n. 2779 del 2024), ha affermato il principio di diritto per cui: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”, nello specifico così argomentando: “(omissis) Ai sensi dell'art. 1813 cod. civ. «il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità». Secondo l'opinione prevalente in dottrina e pacifica in giurisprudenza il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della
«disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al
8 patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione ─ univoca, espressa ed incondizionata ─ di restituire il tantundem.
3. Proprio sul concetto di «disponibilità giuridica» delle somme erogate a titolo di mutuo si concentra, però, il problema giuridico da risolvere nel caso del mutuo solutorio. In particolare, è dall'immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate (carattere distintivo dell'operazione) che si origina il dubbio se possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, presupposto indispensabile della stessa qualificazione dell'operazione alla stregua di mutuo.
4. La soluzione divaricata che ne danno gli opposti orientamenti nasce da un diverso modo di approccio alla questione. Il primo e prevalente indirizzo adotta un metodo di analisi logico-giuridica della fattispecie. Il secondo indirizzo sembra invece privilegiare un metodo empirico di analisi, legato al concreto atteggiarsi dell'operazione nella pratica e alla considerazione delle motivazioni che, di regola, ne stanno alla base. Dei due metodi è certamente da preferire il primo in quanto maggiormente in grado di ordinare gli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo la sequenza fatto-norma-effetto, sequenza che non richiede necessariamente anche un distanziamento temporale, ma che deve essere apprezzabile sul piano logico siccome idonea a dare spiegazione ai fatti accertati secondo il paradigma normativo più appropriato ed esaustivo. Il secondo indirizzo appare, invece, condizionato dall'intento di negare copertura giuridica alle motivazioni spesso (ma non sempre né necessariamente) sottostanti all'operazione, in modo più efficace di quanto non consenta l'eventuale ricorso alle azioni revocatorie o di simulazione;
omette in tal modo però di considerare che un conto è la qualificazione (eventualmente, anche solo astratta) dell'operazione negoziale e, quindi, il giudizio sulla validità di quest'ultima, altra cosa è l'abuso che di un istituto le parti possono mettere concretamente in pratica.
5. Tornando dunque alla domanda posta al bivio tra i due orientamenti, la chiave di lettura che si è detto preferibile ne individua la risposta nella sua stessa formulazione: se, infatti, di riappropriazione si tratta per ciò stesso si postula che le somme siano prima transitate sul conto o, comunque, nella «disponibilità giuridica» del mutuatario. Tale nozione ha riguardo all'effetto giuridico rappresentato dal mutamento delle disponibilità economiche e
9 finanziarie del mutuatario e del complessivo assetto delle stesse e non può dubitarsi che tale effetto si realizzi già in conseguenza e al momento dell'accredito. 6. È certo poi che l'accredito sul conto di per sé in altro non consiste, né potrebbe consistere, se non in una operazione contabile, a nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di operazione fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica, in definitiva costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare avere con la banca mutuante. Non può dunque costituire argomento spendibile il rilievo che l'operazione si risolva in una annotazione contabile (come anche nella specie attestato dalla sua qualificazione in estratto conto come «operazione di giro»). Come è stato efficacemente rimarcato (Cass. n. 23149 del 2022, cit.), «sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla “natura tipologica” del contratto di mutuo, riducendosi ad una
“partita contabile”, è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una "partita contabile", come ad es., il pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o PayPal». Tutti questi atti solutori si sostanziano in una mera annotazione contabile o, al limite, in una delegatio solvendi. È già stato, anzi, in tal senso del tutto condivisibilmente evidenziato che la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, nonché la normativa antiriciclaggio e le altre misure tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali, hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (Cass.
03/12/2021, n. 38331).
7. Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo
(logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
8. Ben si comprende allora come il sintagma «mutuo solutorio» non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo.
Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. Non si tratta di un mutuo di scopo. Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita
(Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte,
10 la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò - come detto - non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
9. Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi
è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente. Come ha evidenziato Cass. n. 23149 del 2022, componendosi il patrimonio di ogni soggetto di beni materiali, beni immateriali e crediti, chi usa il denaro ricevuto in mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa. Ne deriva, per converso, che se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata, uno «spostamento di denaro» deve essersi necessariamente verificato. Peraltro, anche dal punto di vista pratico,
l'opinione qui respinta manifesta la sua debolezza. Nella prassi, infatti, avviene spesso che l'operazione in esame sia accompagnata non solo, o non tanto, dalla concessione di una garanzia, quale l'ipoteca, ma da ulteriori modificazioni dell'originario rapporto. In particolare, vengono spesso modificati i tassi di interesse, le modalità di restituzione della somma mutuata (non solo le scadenze finali, ma anche la periodicità), gli accessori o altre garanzie personali. In tutti questi casi, appare evidente l'eccentricità dell'operazione, complessivamente intesa, rispetto ad un mero pactum de non petendo. 10. Non vi sono, inoltre, ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale. La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità ─ salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del
2020) ─ essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e
11 risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2
l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765]. 11. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018). Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 33719 del 2022; Cass. n. 20576 del 2010; n. 23158 del 2014; n. 11695 del 2018; n. 18610
e n. 24725 del 2021; n. 15844 del 2022). Se, dunque, è certamente vero che la concessione di un mutuo c.d. solutorio può, nel singolo caso, celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento, è anche vero che ─ come già detto
─ un conto è la qualificazione (eventualmente, anche solo astratta) dell'operazione negoziale e, quindi, il giudizio sulla validità di quest'ultima, altra cosa è l'abuso che di un istituto le parti possono mettere concretamente in pratica al fine di ledere la par condicio creditorum. Quest'ultimo profilo trova il proprio compendio rimediale non già attraverso una tutela «reale» che elimini dalla realtà giuridica, attraverso la sanzione della nullità, il contratto, ma attraverso ulteriori strumenti garantiti dall'ordinamento, quali ad es., la revocabilità del pagamento ovvero l'inefficacia delle garanzie abusivamente concesse. In particolare, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso
(v. in questo senso, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570-
01). 12. Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento. Anche per il mutuo fondiario (il quale si
12 caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 t.u.b.) è pacifica l'opinione ─ e va qui ribadito ─ che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020;
n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021). 13. Né infine può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”.
Nella fattispecie in esame i richiamati principi trovano piena applicazione, considerato che il contratto di finanziamento personale di riferimento, n. 17853042, sottoscritto in data 15.7.2017 dalla IG e oggetto del provvedimento Parte_1
13 monitorio, non è stato stipulato al fine di ottenere l'erogazione di una somma di denaro in libera disponibilità, ma proprio per estinguere il debito relativo a un contratto di finanziamento dalla medesima in precedenza stipulato con la stessa
(segnatamente, il contratto n. 16373789, il quale aveva a sua volta CP_1 estinto il contratto n. 16176847), che al momento della sottoscrizione risultava ancora in essere (circostanze non contestate). Nel prospetto di raccolta dati risulta invero riportato: “Prospetto delle condizioni finanziarie. Tipologia del contratto di credito: Ridefinizione Consolidamento. Scopo del finanziamento: consolidamento.
Importo totale del credito: 15.932.09, di cui: importo per estinzione anticipata:
15.932.09. Importo da liquidare al cliente: 0”.
11. Il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per non aver computato nel TEG e nel TAEG del contratto di riferimento il premio delle polizze assicurative stipulate in relazione ai contratti di finanziamento estinti, ma da valorizzarsi anche in relazione all'ultimo trattandosi di un'operazione unitaria.
11.1 Il primo giudice si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “(omissis)
Venendo, infine, alle contestazioni svolte in punto ad applicazione di interessi superiori al passo soglia usura, l'attrice sostiene la necessità di ricomprendere nel calcolo del TAEG anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo. L'opponente, tuttavia, in primo luogo pare confondere i concetti di TAEG
e TEG, quest'ultimo unico parametro rilevante ai fini della verifica dell'applicazione di interessi usurari. Inoltre, non ha provato la conclusione di una polizza assicurativa per il contratto in questione, posto che il doc. 2 dalla stessa prodotto è datato
13.12.2012 ed è quindi attinente ad un diverso contratto di finanziamento (come si evince anche dalla diversa durata del piano di rimborso). Per quanto riguarda, poi,
l'assicurazione conclusa con il contratto di finanziamento del 2016 (cfr. doc. 3 di parte convenuta), le deduzioni sono tardive, essendo state svolte solo in sede di udienza di discussione, né può ritenersi sufficiente una rapporto tra i due finanziamenti (quello del 2016 estinto con quello del 2017) per poter affermare l'applicazione del contratto di assicurazione anche al secondo, e quindi la sua considerazione nel TAEG. In conclusione, l'opposizione non è fondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
11.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo presenta invece concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
11.3 In relazione al primo profilo va innanzitutto sottolineato come il motivo si risolva nella mera ripetizione delle considerazioni svolte in proposito in primo grado, senza
14 però prendere posizione sulle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione, donde la sua inammissibilità per difetto di specificità.
11.4 Nel merito, va ribadito che le polizze Metlife alle quali l'opponente fa riferimento non si riferiscono affatto al contratto di finanziamento n. 17853042 del 15.7.2017, sicché, in mancanza di una polizza stipulata contestualmente al finanziamento finalizzata ad assicurare il rimborso del credito, o comunque obbligatoria per poter accedere al finanziamento, difetta in radice il presupposto fattuale per poter ritenere che il relativo premio possa essere in qualche modo computato nel TEG rilevante ai fini della legge 108/1996, né l'appellante spiega per quale ragione sarebbe sostenibile tale trasposizione pur in difetto di una corrispondente previsione negoziale (cfr. in proposito le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura – Agosto 2009”, § C4. “Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG. Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: (omissis) 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento, ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”).
Per completezza di disamina è appena il caso di aggiungere:
- che le due indicate polizze sono assicurazioni sul credito (Cost Protection
Insurance), mentre il citato provvedimento della AGCM fa riferimento a prodotti assicurativi non collegati all'erogazione del credito, e comunque stipulati dopo il
2017;
- il computo del TEG è comunque errato, non potendo “caricarsi” sulla prima rata del prestito l'intero premio, seppure convenuto come da corrispondersi in un'unica soluzione.
III
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e a favore della appellata con riferimento al D.M. n. 55/2014 Controparte_1
15 [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28] tenendo a mente un valore prossimo a quello minimo per ciascuna delle (tre) fasi in cui si è in concreto sviluppato il giudizio d'appello, nell'ambito dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000).
Stante il rigetto integrale dell'appello principale va dato atto che sussistono a carico della appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo pari a quello versato per la presentazione dell'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1449/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna la appellante, , a rimborsare alla appellata Parte_1 le spese di lite del secondo grado, che liquida, per Controparte_1 compensi, in € 2.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Venezia nella camera di conSIlio del 13.3.2025
Il ConSIliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
16