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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3526/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3526/24 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di decisione del 16 giugno 2025,
promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Vito Caruso Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Belpasso, via Monfalcone n.19, giusta procura in atti;
ATTORE
contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
(P.IVA rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Menza e Rosario Menza ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio in Catania, via Dalmazia n.5, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 giugno 2025 le parti hanno precisato come in verbale.
IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 25.3.2024 conveniva in giudizio innanzi Parte_1
questo Tribunale la chiedendo di “accertare e dichiarare un Controparte_1
grado di invalidità della parte attrice pari al 30% (trenta percento) in relazione all'intervento
chirurgico del 06.02.2019, oltre i giorni di inabilità assoluta e temporanea patiti dalla parte attrice, e
conseguentemente condannare parte convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Gravina di Catania (CT) cap 95030, Via
Dell'Autonomia n. 57, P. IVA , ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 P.IVA_2
c.c. per condotta dolosa o colposa, al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla parte attrice”.
L'attore deduceva, in sintesi e per quanto qui interessa, che in data 6.2.2019 – a causa della frattura del tendine d'Achille del piede sinistro – si sottoponeva ad un primo intervento chirurgico riparatore presso la struttura ospedaliera convenuta e che successivamente la protesi installata veniva rigettata con conseguente sottoposizione del paziente ad un secondo intervento chirurgico.
Contestava, quindi, l'errato impianto della protesi – poi rimossa - dovuto al negligente operato dell'equipe medica e lamentava la sussistenza di danni permanenti consistenti in particolare in una riduzione della muscolatura della gamba sinistra e in un accorciamento della stessa con conseguenti difficoltà nella deambulazione.
A sostegno della propria richiesta risarcitoria allegava all'uopo una perizia nella quale il consulente nominato rilevava che “il deficitario quadro neuromotorio può essere inquadrato in un
contesto valutativo (medico-legalmente) pari, secondo le tabelle ministeriali vigenti, in una valutazione
di danno pari al 20% (venti percento) a cui vanno aggiunti ulteriori punti 10 (dieci) per il danno
estetico da ferita chirurgica”.
pagina 2 di 9 La nel costituirsi in giudizio, preliminarmente eccepiva Controparte_1
la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e della domanda ai sensi dell'art. 164
comma 4 c.p.c.; nel merito contestava l'infondatezza della richiesta risarcitoria, rilevando l'assenza di prova dell'inadempimento imputabile agli operatori sanitari e del relativo nesso causale rispetto al danno riscontrato. Ed infatti deduceva la corretta e diligente gestione del paziente da parte degli operatori sia durante l'intervento sia nel post operatorio, osservando peraltro che l'esigenza di impiantare la protesi era derivata dal fatto che il paziente si era sottoposto ad una visita presso la struttura sanitaria solo 45 giorni dopo l'infortunio, avvenuto in data 18.12.2018; rilevava poi che il secondo intervenuto chirurgico era stato effettuato non a causa del rigetto della protesi precedentemente impiantata, bensì per una seconda frattura occorsa al tendine d'Achille del paziente.
In subordine la convenuta chiedeva detrarsi dal danno eventualmente riconosciuto in capo all'attore quanto già a questi liquidato dall' a titolo di rendita per l'inabilità accertata. CP_2
Alla prima udienza di comparizione il Giudice non disponeva la ctu medico-legale - stante la mancata allegazione attorea in ordine alla responsabilità della struttura convenuta – e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 16.6.2025 concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. a ritroso rispetto tale udienza.
In detta udienza la causa veniva posta in decisione.
IN DIRITTO
La domanda attorea, in quanto infondata, merita di essere rigettata.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di nullità ex art. 164 comma 4 c.p.c.
sollevata dalla la quale ha contestato la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione atteso che nello stesso l'attore si è limitato a formulare una richiesta di CTU senza dettagliare e circostanziare adeguatamente la domanda nei suoi elementi costitutivi.
Sotto questo aspetto occorre evidenziare che la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o della domanda sussiste solo allorquando l'attore, nell'atto di citazione, pagina 3 di 9 delinei i fatti costitutivi della propria pretesa in modo insufficiente e non adeguato ad esplicare l'azione che intende proporre, non specificandone né petitum né causa petendi (cfr. Cass. sent. n.1681/2015: “la
declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una
valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo,
da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo
all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro,
che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere
vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin
dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente,
risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e
puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum)”).
Invero nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha esperito azione di responsabilità
nei confronti della struttura sanitaria convenuta chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente sofferti e rappresentando i fatti costitutivi da cui – secondo la sua rappresentazione -
scaturiva la sua pretesa;
peraltro su tali fatti parte convenuta ha espressamente controdedotto,
dimostrando così di avere contezza dell'oggetto dell'avversa pretesa.
Ne deriva, pertanto, che l'eccezione di nullità va rigettata, potendo invece la parziale ricostruzione dei fatti e le limitate allegazioni fornite da parte attrice rilevare sul piano dell'assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante.
È noto che in materia di responsabilità sanitaria, la Suprema Corte ha inquadrato la fonte del rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura nell'ambito del contratto atipico c.d. di spedalità,
concluso tra le parti anche per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente),
accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi delle cure mediche e di quelle chirurgiche, di pagina 4 di 9 messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n.13953/2007; Cass n. 10616/2012; Cass n. 18610/2015).
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale, anziché in quello extracontrattuale,
comporta che si seguano i criteri generali per il riparto dell'onere probatorio, e conseguentemente il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno ovvero l'adempimento deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto – ossia il contratto di spedalità - e può
limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte ovvero dell'inesattezza dell'adempimento; il debitore invece è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo, costituito dall'esatto adempimento (Cass. SSUU 577/2008: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura
sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere
probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il
contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del
debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore
dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato
eziologicamente rilevante").
Nell'ambito dell'azione di responsabilità medica l'inadempimento rilevante non è, dunque,
qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno con la conseguenza che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento,
pagina 5 di 9 qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire,
qualificato e cioè idoneo alla produzione del danno.
Con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, deve osservarsi che, secondo uniforme e recente giurisprudenza di legittimità, “in tema di inadempimento di obbligazioni di
diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale
alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura
dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello
contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere
del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della
situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere
della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cass. sez. III.
Sent. 28991/2019).
Ed ancor più di recente è stato chiarito che “Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo
all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità
materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del
sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di
nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore
abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla
stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della
prestazione di diligenza professionale (art. 1218)” (Cass. sez. III ord. 27142/2024).
Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria. pagina 6 di 9 Passando all'esame del merito della causa, risulta incontroverso, oltre che documentalmente provato a mezzo della cartella clinica e della ulteriore documentazione sanitaria prodotta, che
[...]
si è sottoposto a due interventi chirurgici - uno in data 6.2.2019 e l'altro in data 19.3.2019 - Pt_1
presso la struttura sanitaria convenuta.
È stato quindi provato il primo elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, ossia il titolo della obbligazione - l'esistenza del contratto di spedalità - attraverso il deposito in atti della documentazione clinica inerente al ricovero del paziente presso la struttura ospedaliera convenuta e al relativo post operatorio.
Con riferimento all'allegazione dell'inadempimento, invece, l'attore ha sì lamentato la negligente esecuzione dell'intervento deducendo un “errato impianto della protesi poi successivamente rimossa”, ma non ha individuato in modo specifico e dettagliato le condotte tenute dagli operatori sanitari contrarie ai doveri di diligenza professionale né ha esplicato in che modo le stesse siano eziologicamente riconducibili ai danni riscontrati;
si è piuttosto limitato ad enunciare i presunti danni patiti a seguito degli interventi cui si è sottoposto.
Sul punto non rileva neppure la consulenza tecnica di parte allegata, nella quale il perito nominato ha solamente descritto le condizioni cliniche del paziente e ha individuato le percentuali di invalidità, senza evidenziare alcuna responsabilità in capo all'operatore sanitario né il collegamento eziologico rispetto ai danni subiti.
Peraltro parte convenuta ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti, facendo emergere anzi una parziale negligenza da imputare allo stesso paziente consistita nell'essersi sottoposto ad una visita medica solo 45 giorni dopo l'avvenuto infortunio che ha determinato la frattura, circostanza che ha comportato la necessità dell'impianto di una protesi.
Parte convenuta ha poi dedotto la correttezza tenuta dai sanitari nella gestione del paziente –
desumibili anche dalla documentazione clinica – conforme ai protocolli e alle procedure previste;
pagina 7 di 9 parimenti ha rilevato che il secondo intervento, eseguito il 19.3.2019, non è stato causalmente collegato ad un rigetto della protesi impiantata nel corso dell'intervento effettuato in precedenza.
Alla luce di tutto ciò, dunque, può affermarsi che parte attrice non abbia adeguatamente provato
– secondo il citato riparto dell'onere probatorio – né gli inadempimenti astrattamente imputabili al medico e alla struttura sanitaria né il relativo nesso di causalità.
Tale prova non può essere conseguita attraverso la chiesta consulenza tecnica d'ufficio la quale non può sopperire a carenze probatorie e non può essere utilizzata per accertare fatti la cui dimostrazione rientri nell'onere probatorio delle parti (cfr. Cass. ord. n. 8498/2025: “avendo la
consulenza “la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione
di questioni che necessitino di specifiche conoscenze”, il suddetto mezzo di indagine “non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi
legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,
fatti o circostanze non provati”).
Per tali ragioni non sussistono i presupposti costitutivi della responsabilità della struttura sanitaria convenuta per come è stata invocata da parte attrice e pertanto la domanda va rigettata.
Le spese, come liquidate nel dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
ulteriore istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5000.00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, pagina 8 di 9 IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, 19 settembre 2025
Il Giudice Istruttore
Dott. Giorgio Marino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
Il Magistrato Affidatario
dott. Giorgio Marino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3526/24 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di decisione del 16 giugno 2025,
promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Vito Caruso Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Belpasso, via Monfalcone n.19, giusta procura in atti;
ATTORE
contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
(P.IVA rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Menza e Rosario Menza ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio in Catania, via Dalmazia n.5, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 giugno 2025 le parti hanno precisato come in verbale.
IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 25.3.2024 conveniva in giudizio innanzi Parte_1
questo Tribunale la chiedendo di “accertare e dichiarare un Controparte_1
grado di invalidità della parte attrice pari al 30% (trenta percento) in relazione all'intervento
chirurgico del 06.02.2019, oltre i giorni di inabilità assoluta e temporanea patiti dalla parte attrice, e
conseguentemente condannare parte convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Gravina di Catania (CT) cap 95030, Via
Dell'Autonomia n. 57, P. IVA , ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 P.IVA_2
c.c. per condotta dolosa o colposa, al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla parte attrice”.
L'attore deduceva, in sintesi e per quanto qui interessa, che in data 6.2.2019 – a causa della frattura del tendine d'Achille del piede sinistro – si sottoponeva ad un primo intervento chirurgico riparatore presso la struttura ospedaliera convenuta e che successivamente la protesi installata veniva rigettata con conseguente sottoposizione del paziente ad un secondo intervento chirurgico.
Contestava, quindi, l'errato impianto della protesi – poi rimossa - dovuto al negligente operato dell'equipe medica e lamentava la sussistenza di danni permanenti consistenti in particolare in una riduzione della muscolatura della gamba sinistra e in un accorciamento della stessa con conseguenti difficoltà nella deambulazione.
A sostegno della propria richiesta risarcitoria allegava all'uopo una perizia nella quale il consulente nominato rilevava che “il deficitario quadro neuromotorio può essere inquadrato in un
contesto valutativo (medico-legalmente) pari, secondo le tabelle ministeriali vigenti, in una valutazione
di danno pari al 20% (venti percento) a cui vanno aggiunti ulteriori punti 10 (dieci) per il danno
estetico da ferita chirurgica”.
pagina 2 di 9 La nel costituirsi in giudizio, preliminarmente eccepiva Controparte_1
la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e della domanda ai sensi dell'art. 164
comma 4 c.p.c.; nel merito contestava l'infondatezza della richiesta risarcitoria, rilevando l'assenza di prova dell'inadempimento imputabile agli operatori sanitari e del relativo nesso causale rispetto al danno riscontrato. Ed infatti deduceva la corretta e diligente gestione del paziente da parte degli operatori sia durante l'intervento sia nel post operatorio, osservando peraltro che l'esigenza di impiantare la protesi era derivata dal fatto che il paziente si era sottoposto ad una visita presso la struttura sanitaria solo 45 giorni dopo l'infortunio, avvenuto in data 18.12.2018; rilevava poi che il secondo intervenuto chirurgico era stato effettuato non a causa del rigetto della protesi precedentemente impiantata, bensì per una seconda frattura occorsa al tendine d'Achille del paziente.
In subordine la convenuta chiedeva detrarsi dal danno eventualmente riconosciuto in capo all'attore quanto già a questi liquidato dall' a titolo di rendita per l'inabilità accertata. CP_2
Alla prima udienza di comparizione il Giudice non disponeva la ctu medico-legale - stante la mancata allegazione attorea in ordine alla responsabilità della struttura convenuta – e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 16.6.2025 concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. a ritroso rispetto tale udienza.
In detta udienza la causa veniva posta in decisione.
IN DIRITTO
La domanda attorea, in quanto infondata, merita di essere rigettata.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di nullità ex art. 164 comma 4 c.p.c.
sollevata dalla la quale ha contestato la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione atteso che nello stesso l'attore si è limitato a formulare una richiesta di CTU senza dettagliare e circostanziare adeguatamente la domanda nei suoi elementi costitutivi.
Sotto questo aspetto occorre evidenziare che la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o della domanda sussiste solo allorquando l'attore, nell'atto di citazione, pagina 3 di 9 delinei i fatti costitutivi della propria pretesa in modo insufficiente e non adeguato ad esplicare l'azione che intende proporre, non specificandone né petitum né causa petendi (cfr. Cass. sent. n.1681/2015: “la
declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una
valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo,
da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo
all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro,
che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere
vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin
dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente,
risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e
puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum)”).
Invero nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha esperito azione di responsabilità
nei confronti della struttura sanitaria convenuta chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente sofferti e rappresentando i fatti costitutivi da cui – secondo la sua rappresentazione -
scaturiva la sua pretesa;
peraltro su tali fatti parte convenuta ha espressamente controdedotto,
dimostrando così di avere contezza dell'oggetto dell'avversa pretesa.
Ne deriva, pertanto, che l'eccezione di nullità va rigettata, potendo invece la parziale ricostruzione dei fatti e le limitate allegazioni fornite da parte attrice rilevare sul piano dell'assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante.
È noto che in materia di responsabilità sanitaria, la Suprema Corte ha inquadrato la fonte del rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura nell'ambito del contratto atipico c.d. di spedalità,
concluso tra le parti anche per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente),
accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi delle cure mediche e di quelle chirurgiche, di pagina 4 di 9 messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n.13953/2007; Cass n. 10616/2012; Cass n. 18610/2015).
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale, anziché in quello extracontrattuale,
comporta che si seguano i criteri generali per il riparto dell'onere probatorio, e conseguentemente il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno ovvero l'adempimento deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto – ossia il contratto di spedalità - e può
limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte ovvero dell'inesattezza dell'adempimento; il debitore invece è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo, costituito dall'esatto adempimento (Cass. SSUU 577/2008: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura
sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere
probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il
contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del
debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore
dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato
eziologicamente rilevante").
Nell'ambito dell'azione di responsabilità medica l'inadempimento rilevante non è, dunque,
qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno con la conseguenza che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento,
pagina 5 di 9 qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire,
qualificato e cioè idoneo alla produzione del danno.
Con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, deve osservarsi che, secondo uniforme e recente giurisprudenza di legittimità, “in tema di inadempimento di obbligazioni di
diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale
alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura
dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello
contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere
del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della
situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere
della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cass. sez. III.
Sent. 28991/2019).
Ed ancor più di recente è stato chiarito che “Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo
all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità
materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del
sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di
nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore
abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla
stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della
prestazione di diligenza professionale (art. 1218)” (Cass. sez. III ord. 27142/2024).
Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria. pagina 6 di 9 Passando all'esame del merito della causa, risulta incontroverso, oltre che documentalmente provato a mezzo della cartella clinica e della ulteriore documentazione sanitaria prodotta, che
[...]
si è sottoposto a due interventi chirurgici - uno in data 6.2.2019 e l'altro in data 19.3.2019 - Pt_1
presso la struttura sanitaria convenuta.
È stato quindi provato il primo elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, ossia il titolo della obbligazione - l'esistenza del contratto di spedalità - attraverso il deposito in atti della documentazione clinica inerente al ricovero del paziente presso la struttura ospedaliera convenuta e al relativo post operatorio.
Con riferimento all'allegazione dell'inadempimento, invece, l'attore ha sì lamentato la negligente esecuzione dell'intervento deducendo un “errato impianto della protesi poi successivamente rimossa”, ma non ha individuato in modo specifico e dettagliato le condotte tenute dagli operatori sanitari contrarie ai doveri di diligenza professionale né ha esplicato in che modo le stesse siano eziologicamente riconducibili ai danni riscontrati;
si è piuttosto limitato ad enunciare i presunti danni patiti a seguito degli interventi cui si è sottoposto.
Sul punto non rileva neppure la consulenza tecnica di parte allegata, nella quale il perito nominato ha solamente descritto le condizioni cliniche del paziente e ha individuato le percentuali di invalidità, senza evidenziare alcuna responsabilità in capo all'operatore sanitario né il collegamento eziologico rispetto ai danni subiti.
Peraltro parte convenuta ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti, facendo emergere anzi una parziale negligenza da imputare allo stesso paziente consistita nell'essersi sottoposto ad una visita medica solo 45 giorni dopo l'avvenuto infortunio che ha determinato la frattura, circostanza che ha comportato la necessità dell'impianto di una protesi.
Parte convenuta ha poi dedotto la correttezza tenuta dai sanitari nella gestione del paziente –
desumibili anche dalla documentazione clinica – conforme ai protocolli e alle procedure previste;
pagina 7 di 9 parimenti ha rilevato che il secondo intervento, eseguito il 19.3.2019, non è stato causalmente collegato ad un rigetto della protesi impiantata nel corso dell'intervento effettuato in precedenza.
Alla luce di tutto ciò, dunque, può affermarsi che parte attrice non abbia adeguatamente provato
– secondo il citato riparto dell'onere probatorio – né gli inadempimenti astrattamente imputabili al medico e alla struttura sanitaria né il relativo nesso di causalità.
Tale prova non può essere conseguita attraverso la chiesta consulenza tecnica d'ufficio la quale non può sopperire a carenze probatorie e non può essere utilizzata per accertare fatti la cui dimostrazione rientri nell'onere probatorio delle parti (cfr. Cass. ord. n. 8498/2025: “avendo la
consulenza “la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione
di questioni che necessitino di specifiche conoscenze”, il suddetto mezzo di indagine “non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi
legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,
fatti o circostanze non provati”).
Per tali ragioni non sussistono i presupposti costitutivi della responsabilità della struttura sanitaria convenuta per come è stata invocata da parte attrice e pertanto la domanda va rigettata.
Le spese, come liquidate nel dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
ulteriore istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5000.00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, pagina 8 di 9 IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, 19 settembre 2025
Il Giudice Istruttore
Dott. Giorgio Marino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
Il Magistrato Affidatario
dott. Giorgio Marino
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