Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1145/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1145/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. DE BENETTI MASSIMILIANO, come da Parte_1
mandato in atti;
e
, con l'avv. BRUNAZZETTO CAROLINA, come da mandato in CP_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni dei coniugi in ordine alla separazione congiuntamente rassegnate nelle note scritte depositate il 28.02.2025 sostitutive dell'udienza del 04.03.2025:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 Legge n. 893/70 e successive modificazioni, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i ricorrenti celebrato a Rovolon (VR) il 18.10.2003 (registro atti di matrimonio Comune di Rovolon, Anno 2003 Numero 12 Parte II Serie
3) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) la casa coniugale sita in Torreglia (PD), Via Rina n. 33 in proprietà esclusiva del sig. Parte_1
rimarrà in capo allo stesso senza alcuna pretesa di assegnazione da parte della SI.ra ; CP_1
5) Il figlio , attualmente sedicenne, viene affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre terrà con sé Per_1
nelle giornate di mercoledì al termine della scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il giorno successivo, il giovedì e venerdì dalle ore 19 (o quando la madre inizierà il turno serale di lavoro) sino al giorno dopo quando lo riaccompagnerà a scuola, la domenica dalle ore 12 sino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
la madre terrà con sé il figlio nelle Per_1
giornate di lunedì, martedì e giovedì e la notte del sabato;
ferma la possibilità per le parti di modificare concordemente le giornate sulla base delle esigenze del figlio. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con l'uno e l'altro genitore due settimane anche non consecutive, Per_1
compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
quanto alle festività pasquali, natalizie e di Capodanno, il figlio trascorrerà i giorni Per_1 di Pasqua, Natale e Capodanno a pranzo con il padre e a cena con la madre.
6) Il SI. contribuirà al mantenimento del figlio provvedendovi nel tempo in cui Parte_1 Per_1
lo terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese presso il conto corrente n. [...] intestato alla SI.ra , l'importo complessivo di CP_1
euro 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre
2024. Le spese straordinarie come specificatamente enucleate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova, che qui si ha per integralmente richiamato saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, salvo il preventivo accordo tra gli stessi in caso di spese straordinarie di rilevante entità; le parti precisano di considerare straordinaria anche la spesa per l'abbonamento al trasporto pubblico. L'assegno unico e universale sarà percepito in via esclusiva dalla SI.ra e il sig. si impegna a firmare quanto necessario perché la signora CP_1 Parte_1 CP_1
possa richiedere gli eventuali arretrati che rimarranno a suo favore.
7) Il SI. , a titolo di contributo nel mantenimento della SI.ra , funzionale ad Parte_1 CP_1
agevolare il miglioramento della sua occupazione lavorativa, corrisponderà alla stessa mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese presso il conto corrente n.
[...] a lei intestato, per la durata di anni due l'importo complessivo di euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre
2024; scaduto il termine dei due anni e, quindi, dal mese di dicembre 2026 nessun mantenimento sarà più dovuto alla SI.ra anche qualora la stessa, per qualunque causa, non abbia migliorato CP_1
la sua occupazione lavorativa.
8) A titolo di definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tutti, il SI. si obbliga Parte_1
a: - attribuire alla SI.ra in titolarità esclusiva gli arredi e gli accessori comuni presenti nella CP_1
casa coniugale da individuarsi previo accordo tra le parti (oltre agli oggetti personali ed i beni mobili già in esclusiva proprietà della moglie); - attribuire definitivamente alla SI.ra la polizza CP_1
assicurativa sulla vita . 6801238, riconoscendola per quanto occorra contraente esclusiva CP_2
e rinunciando a qualsivoglia pretesa di rimborso per i premi corrisposti con riferimento alla stessa;
- attribuire alla SI.ra in titolarità esclusiva l'autovettura modello Fiat Croma targata DC406FX CP_1 attualmente cointestata ad entrambi, contribuendo al 50% delle spese per il passaggio di proprietà.
9) Spese legali compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio il
[...]
18/10/2003 in Rovolon (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 12, Parte II, Serie A, anno 2003.
Dalla loro unione è nato il figlio il 05.05.2008 in Monselice (PD). Persona_1
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei
coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa che il Parte_2 Parte_3 Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la
residenza abituale dei coniugi”, e entrambi risiedono in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8
lett. A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia e,
pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno
2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore e per loro la madre, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione
relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione
alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà
della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale del minore,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo
P,Q.M. Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 11.3. 2025
Il Presidente dr.ssa Cinzia Balletti