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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1382 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...], il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. C.F._1
Sergio Lucisano ( ) del Foro di Catanzaro e dall'Avv. Ester Altomare (C.F. C.F._2
del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, C.F._3
sito in Cosenza, alla P.zza Europa, n. 14
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._4
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_1
comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._5
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
resistente avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso del 9.4.2024, ritualmente notificato, premesso di aver proposto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al conseguimento della pensione di inabilità ex legge n. 118/71, art. 12 (non avendo l' in CP_1
sede di visita di verifica del 31.8.2022, confermato il requisito sanitario, già riconosciuto con decreto di omologa di questo Tribunale) , premesso che l'ausiliare officiato dal Tribunale ha accertato un grado di invalidità nella misura del 75 per cento, dedotta l'erroneità sotto più profili della relazione peritale, ha introdotto il presente giudizio al fine di chiedere, previa rinnovazione della ctu, l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della fruizione della pensione di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero, in via meramente subordinata, da epoca successiva.
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso ovvero la sua infondatezza nel merito. CP_1
Ammessa ctu medico legale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
18.3.2024, data deposito atto di dissenso 15.3.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 9.4.2024.
Ciò posto, si richiama il consolidato orientamento della SC secondo cui In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall' di inammissibilità del ricorso CP_1 per mancanza di una specifica contestazione;
invero, parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo in maniera certamente specifica, avendo illustrato i motivi per i quali ritiene erronea la valutazione del c.t.u. nominato nel corso del suddetto procedimento.
Nel merito il ricorso si rivela fondato avendo il CT nominato in questa sede (Dott. accertato Per_2
la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per poter beneficiare della prestazione avendo lo stesso concluso che la parte ricorrente, avuto riguardo alle patologie da cui è affetta, è invalida civile con riduzione della capacità lavorativa dal 100% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art- 9 DLg 509/1988), indicando la decorrenza dell'accertato requisito sanitario dalla data della visita di revisione in sede amministrativa (31.08.2022).
Le risultanze della CT medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni. Ai rilievi che precedono consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la declaratoria della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n.
118/71 con la decorrenza accertata dall'ausiliare, vale a dire dalla visita di verifica del 31.8.2022.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;
parimenti, graveranno sull' le spese di CT liquidate con separato decreto. CP_1
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del
2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6
c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone:
“Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs.
n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n.
12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n.
28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della visita di revisione, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge) sono poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_1
procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - dichiara che parte ricorrente versa nelle condizioni sanitarie previste per conseguire la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza dal 31 agosto 2022;
2. - condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.932,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente;
3. - pone le spese di CT, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Cosenza, 27 marzo 2025 Il Giudice
dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1382 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...], il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. C.F._1
Sergio Lucisano ( ) del Foro di Catanzaro e dall'Avv. Ester Altomare (C.F. C.F._2
del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, C.F._3
sito in Cosenza, alla P.zza Europa, n. 14
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._4
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_1
comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._5
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
resistente avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso del 9.4.2024, ritualmente notificato, premesso di aver proposto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al conseguimento della pensione di inabilità ex legge n. 118/71, art. 12 (non avendo l' in CP_1
sede di visita di verifica del 31.8.2022, confermato il requisito sanitario, già riconosciuto con decreto di omologa di questo Tribunale) , premesso che l'ausiliare officiato dal Tribunale ha accertato un grado di invalidità nella misura del 75 per cento, dedotta l'erroneità sotto più profili della relazione peritale, ha introdotto il presente giudizio al fine di chiedere, previa rinnovazione della ctu, l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della fruizione della pensione di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero, in via meramente subordinata, da epoca successiva.
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso ovvero la sua infondatezza nel merito. CP_1
Ammessa ctu medico legale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
18.3.2024, data deposito atto di dissenso 15.3.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 9.4.2024.
Ciò posto, si richiama il consolidato orientamento della SC secondo cui In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall' di inammissibilità del ricorso CP_1 per mancanza di una specifica contestazione;
invero, parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo in maniera certamente specifica, avendo illustrato i motivi per i quali ritiene erronea la valutazione del c.t.u. nominato nel corso del suddetto procedimento.
Nel merito il ricorso si rivela fondato avendo il CT nominato in questa sede (Dott. accertato Per_2
la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per poter beneficiare della prestazione avendo lo stesso concluso che la parte ricorrente, avuto riguardo alle patologie da cui è affetta, è invalida civile con riduzione della capacità lavorativa dal 100% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art- 9 DLg 509/1988), indicando la decorrenza dell'accertato requisito sanitario dalla data della visita di revisione in sede amministrativa (31.08.2022).
Le risultanze della CT medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni. Ai rilievi che precedono consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la declaratoria della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n.
118/71 con la decorrenza accertata dall'ausiliare, vale a dire dalla visita di verifica del 31.8.2022.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;
parimenti, graveranno sull' le spese di CT liquidate con separato decreto. CP_1
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del
2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6
c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone:
“Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs.
n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n.
12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n.
28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della visita di revisione, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge) sono poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_1
procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - dichiara che parte ricorrente versa nelle condizioni sanitarie previste per conseguire la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza dal 31 agosto 2022;
2. - condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.932,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente;
3. - pone le spese di CT, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Cosenza, 27 marzo 2025 Il Giudice
dott. ssa Fedora Cavalcanti