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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/10/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 947/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 15 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
AL ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta;
al n. 947/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente allaParte 1
'rappresentato e difeso, dall'Avv. Mirko Via Crocifisso n. 88 (C.F.: Codice Fiscale 1 PRESTI (C.F.: Codice Fiscale 2 ) e con lo stesso domiciliato presso lo studio sito in Troina
alla via Pirandello n. 62;
ricorrenti contro
Controparte 1 nato a [...] il [...] (C.F.: Codice Fiscale_3 ed ivi residente a[...], nella qualità di titolare della cessata ditta individuale
"Erede RA Ascensori di CP_1 CP 1 ", con sede in Piazza Armerina
resistente
Avente ad oggetto: differenze retributive (TFR).
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti. MOTIVI
Con ricorso depositato il 29.06.2023 il ricorrente di cui in epigrafe, esponeva che dal 6.2.2009 al
31.8.2014 aveva prestato lavoro dipendente, con la qualifica di impiegato, presso la ditta individuale
"Erede RA Ascensori di RA RI LU, con sede in Piazza Armerina, di RA RI
Luca.
Lamentava che la ditta datrice di lavoro era rimasta debitrice, dell'intero importo dovuto a titolo di
T.F.R.
Pur ritualmente citata la resistente non si costituiva in giudizio.
A giva per ottenere quanto spettantegli a titolo di TFR.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata quindi decisa come da sentenza
La domanda con la quale il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione è una species del genus azione di adempimento.
L'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia di azione di adempimento trova fondamento nella disposizione generale dell'art. 2697 c.c. ai sensi della quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", mentre "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Se, dunque, spetta a colui che propone la domanda, provare i fatti costitutivi del diritto azionato,
mentre spetta a colui che solleva l'eccezione provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo, è ovvio che nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto l'esecuzione della prestazione che forma oggetto di una obbligazione, il creditore-attore deve provare la fonte del suo diritto di credito, e cioè il titolo (negozio giuridico o fattispecie legale: art. 1173 c.c.) donde lo stesso scaturisce, mentre il debitore-convenuto deve provare i fatti estintivi della sua obbligazione, ed in particolare l'avvenuto esatto adempimento della stessa.
Infatti l'inadempimento è bensì un presupposto logico della domanda, ma non è un fatto costitutivo del diritto, sicché il creditore può limitarsi ad allegarlo.
Al contrario l'adempimento, in quanto fatto estintivo del diritto, costituisce il fondamento dell'eccezione e deve essere provato dal debitore.
I principi generali elaborati dalla giurisprudenza civilistica di legittimità in materia di azione di adempimento trovano applicazione anche in quella particolare species di essa consistente nella domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito del rapporto di lavoro.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, infatti, il lavoratore che assuma l'inadempimento o l'inesatto adempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligo di pagamento della retribuzione contrattuale ha l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché le mansioni espletate e il relativo livello retributivo.
L'onere probatorio del lavoratore concerne inoltre l'orario di lavoro osservato, nell'ipotesi in cui alleghi di aver svolto lavoro straordinario o nell'ipotesi in cui sia stata stabilita l'osservanza di un orario diverso da quello ordinario.
Provati i fatti costitutivi del suo diritto, il lavoratore non deve dare la prova del mancato ricevimento della mercede, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi di volta in volta allegati.
Sia nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento della retribuzione contrattuale sia nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto il pagamento della giusta retribuzione, ai sensi dell'art.36 Cost.,
il lavoratore ha poi l'onere di provare la normativa contrattuale collettiva di riferimento.
Il ricorrente assume di essere stato assunto per un dato periodo e di non aver ottenuto l'erogazione del TFR spettantegli.
Documenta quanto sopra mediante la produzione di buste paga ( sia pure fino a marzo 2014). D'altra parte, il resistente pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio così rinunciando ad avversare tali assunti ( svolgimento di attività lavorativa sino al mese di agosto) a far valere eventuali eccezioni ( es estintiva o parzialmente estintiva del debito), nonché infine, a contestare i conteggi di cui al ricorso che, fondati sulle tabelle retributive previste dal CCNL di settore e sulle buste paga, ben possono costituire parametro di riferimento, nell'odierno giudizio, per la esatta quantificazione degli importi spettanti al ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione del TFR in relazione al periodo di lavoro svolto alle dipendenze della resistente e per l'effetto condanna CP 1
[...] nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F.:
nella qualità di titolare della cessata ditta individuale "Erede RA Codice Fiscale 3
Ascensori di RA RI LU al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 7.291,41,
oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
_Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.008,00
oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 15.10.2025
Il giudice del lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 15 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
AL ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta;
al n. 947/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente allaParte 1
'rappresentato e difeso, dall'Avv. Mirko Via Crocifisso n. 88 (C.F.: Codice Fiscale 1 PRESTI (C.F.: Codice Fiscale 2 ) e con lo stesso domiciliato presso lo studio sito in Troina
alla via Pirandello n. 62;
ricorrenti contro
Controparte 1 nato a [...] il [...] (C.F.: Codice Fiscale_3 ed ivi residente a[...], nella qualità di titolare della cessata ditta individuale
"Erede RA Ascensori di CP_1 CP 1 ", con sede in Piazza Armerina
resistente
Avente ad oggetto: differenze retributive (TFR).
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti. MOTIVI
Con ricorso depositato il 29.06.2023 il ricorrente di cui in epigrafe, esponeva che dal 6.2.2009 al
31.8.2014 aveva prestato lavoro dipendente, con la qualifica di impiegato, presso la ditta individuale
"Erede RA Ascensori di RA RI LU, con sede in Piazza Armerina, di RA RI
Luca.
Lamentava che la ditta datrice di lavoro era rimasta debitrice, dell'intero importo dovuto a titolo di
T.F.R.
Pur ritualmente citata la resistente non si costituiva in giudizio.
A giva per ottenere quanto spettantegli a titolo di TFR.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata quindi decisa come da sentenza
La domanda con la quale il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione è una species del genus azione di adempimento.
L'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia di azione di adempimento trova fondamento nella disposizione generale dell'art. 2697 c.c. ai sensi della quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", mentre "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Se, dunque, spetta a colui che propone la domanda, provare i fatti costitutivi del diritto azionato,
mentre spetta a colui che solleva l'eccezione provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo, è ovvio che nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto l'esecuzione della prestazione che forma oggetto di una obbligazione, il creditore-attore deve provare la fonte del suo diritto di credito, e cioè il titolo (negozio giuridico o fattispecie legale: art. 1173 c.c.) donde lo stesso scaturisce, mentre il debitore-convenuto deve provare i fatti estintivi della sua obbligazione, ed in particolare l'avvenuto esatto adempimento della stessa.
Infatti l'inadempimento è bensì un presupposto logico della domanda, ma non è un fatto costitutivo del diritto, sicché il creditore può limitarsi ad allegarlo.
Al contrario l'adempimento, in quanto fatto estintivo del diritto, costituisce il fondamento dell'eccezione e deve essere provato dal debitore.
I principi generali elaborati dalla giurisprudenza civilistica di legittimità in materia di azione di adempimento trovano applicazione anche in quella particolare species di essa consistente nella domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito del rapporto di lavoro.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, infatti, il lavoratore che assuma l'inadempimento o l'inesatto adempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligo di pagamento della retribuzione contrattuale ha l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché le mansioni espletate e il relativo livello retributivo.
L'onere probatorio del lavoratore concerne inoltre l'orario di lavoro osservato, nell'ipotesi in cui alleghi di aver svolto lavoro straordinario o nell'ipotesi in cui sia stata stabilita l'osservanza di un orario diverso da quello ordinario.
Provati i fatti costitutivi del suo diritto, il lavoratore non deve dare la prova del mancato ricevimento della mercede, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi di volta in volta allegati.
Sia nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento della retribuzione contrattuale sia nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto il pagamento della giusta retribuzione, ai sensi dell'art.36 Cost.,
il lavoratore ha poi l'onere di provare la normativa contrattuale collettiva di riferimento.
Il ricorrente assume di essere stato assunto per un dato periodo e di non aver ottenuto l'erogazione del TFR spettantegli.
Documenta quanto sopra mediante la produzione di buste paga ( sia pure fino a marzo 2014). D'altra parte, il resistente pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio così rinunciando ad avversare tali assunti ( svolgimento di attività lavorativa sino al mese di agosto) a far valere eventuali eccezioni ( es estintiva o parzialmente estintiva del debito), nonché infine, a contestare i conteggi di cui al ricorso che, fondati sulle tabelle retributive previste dal CCNL di settore e sulle buste paga, ben possono costituire parametro di riferimento, nell'odierno giudizio, per la esatta quantificazione degli importi spettanti al ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione del TFR in relazione al periodo di lavoro svolto alle dipendenze della resistente e per l'effetto condanna CP 1
[...] nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F.:
nella qualità di titolare della cessata ditta individuale "Erede RA Codice Fiscale 3
Ascensori di RA RI LU al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 7.291,41,
oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
_Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.008,00
oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 15.10.2025
Il giudice del lavoro