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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4219/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione e divorzio instaurato
DA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
a Beccara del foro di Trento, nato a [...] il [...], c.f.: , C.F._3
e presso il suo studio in Trento via Zara n. 1 elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso e da note di trattazione scritta del 07-
07-2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24 settembre 2024, le parti, premettendo di avere contratto matrimonio, in data 23 aprile 2016, a Trento, che, dalla relazione tra i coniugi, sono nati figli,
in data 18 giugno 2015, e in data 19 maggio 2022, hanno chiesto, Persona_1 Persona_2 congiuntamente, che venisse pronunciata la loro personale separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 368/2024, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate che qui si riportano: “P R O N U N C I A RE
1. la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto da Parte_1
e in Trento il 23 aprile 2016, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di Trento, Parte II, Serie A, numero 6, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento;
2. Confermare le condizioni della separazione che precedono e quindi: a) assegnare ad la casa familiare sita in Parte_1
Trento via dell'Asilo 18, di sua proprietà esclusiva unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, che vi risiederà con i figli che manterranno ivi la loro residenza anagrafica;
b) affidare i figli ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni;
c) stabilire che i ricorrenti si comunicheranno mensilmente e anticipatamente i rispettivi orari e turni di lavoro utilizzando un foglio excel condiviso, e terranno i figli secondo le seguenti modalità:
· I turni mensili di lavoro, appena disponibili, saranno tempestivamente inseriti nel foglio condiviso, avendo cura di segnare tutti i turni di lavoro e gli impegni straordinari inerenti al lavoro. In base ai turni così inseriti, viene organizzata la gestione dei figli, seguendo il principio che chi non presta attività lavorativa si occupa della gestione dei bimbi (es: se un genitore fa pomeriggio e l'altro non ha impegni lavorativi si occupa dei figli e viceversa). In alcuni casi rimane la possibilità che un genitore dorma presso l'abitazione dell'altro, o ci sia il cambio la mattina presto nella casa dell'altro, in base a dove dormono i figli.
Dopo la completa organizzazione mensile della gestione dei figli, verranno programmati gli impegni personali ed extra lavorativi (quali ad esempio: lezioni in università, lezioni ai colleghi o nelle scuole). Sarà cura del genitore che necessita la variazione/modifica della programmazione dei turni mensili trovare una soluzione condivisa per l'accudimento dei figli.
Per i rientri al lavoro non programmati verrà chiesta, innanzi tutto, la disponibilità all'altro genitore, qualora egli non sia disponibile a causa dei propri impegni, sarà cura del genitore tenuto al rientro al lavoro non programmato, trovare una soluzione condivisa per l'accudimento dei figli.
Nella gestione dei figli, i genitori faranno in modo di programmare il più possibile giornate continuative;
Qualora i genitori lavorino nella stessa giornata/turno, la spesa per l'eventuale intervento della baby-sitter sarà a carico di entrambi. Nel caso, invece, di interventi della baby-sitter per impegni personali ovvero non inerenti ai turni richiesti dal lavoro, le spese resteranno a carico del genitore che richiederà la presenza della baby-sitter;
Tutte le ferie, compresi permessi e ferie personali senza figli, devono essere programmate entro il mese di marzo/aprile di ogni anno in modo da avere un planning annuale condiviso;
Nei giorni di assenza per ferie personali sarà il genitore che fruisce delle ferie a doversi preoccupare di trovare la copertura per i bambini nei giorni in cui l'altro genitore lavora
(turni di lavoro).
In caso di periodi di ferie coincidenti, le parti si impegnano a trovare un accordo in base al planning annuale.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive;
d) stabilire a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, che versi tramite Parte_2 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro 300,00 per ciascun figlio pari nel complesso ad € 600,00. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo le variazioni degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. e) Porre le spese straordinarie nell'interesse dei figli a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le Linee Guida del CNF che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che si allegano sub documento 09, da intendersi qui espressamente richiamate.
f) Prevedere che l'assegno unico provinciale e l'assegno unico universale spettino per intero a . Parte_1
Nulla a titolo di assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente autosufficienti”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 368/2024, passata in giudicato, e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n.
898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio, introdotto con ricorso depositato in data 24-09-2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Trento in data 23-04-
2016 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 6, parte II, Serie A, dell'anno 2016), da , nato a [...] il [...], e , nata a [...]_1
Trento il 16 novembre 1988, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025 Il Presidente rel.
Laura Di Bernardi