Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/1957, n. 568
CASS
Sentenza 16 febbraio 1957

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In tema di distanze legali nelle costruzioni, potendo ciascun confinante costruire liberamente nella sua proprietà, con l'osservanza dei limiti di distanza previsti dagli art. 873 e segg. cod.civ., non gli può essere inibito, per il solo fatto di aver già costruito un fabbricato alla distanza prescritta dalla legge, quando il vicino non siasi assoggettato alla stessa disciplina, di chiedere la comunione forzosa del muro che non sia sul confine, dietro pagamento del valore del terreno e della metà del muro, a prezzo di stima, allo scopo di permettere una nuova costruzione in appoggio a quella del confinante costruita a distanza inferiore a un metro e mezzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/1957, n. 568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 568
    Data del deposito : 16 febbraio 1957

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