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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott.ssa Renata Russo all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 5896/2021
TRA
(P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 81100 alla Via Pt_1
Unità Italiana n. 28 ed ELETTIVAMENTE IN 80143 NAPOLI al CENTRO
DIREZIONALE - ISOLA F/12, domiciliata presso e nello studio dell'AVV.
ANGELO BONITO DEL FORO DI NAPOLI dal quale è rapp.ta e difesa come da procura in atti;
- Opponente E
Controparte_1
C.F.: ), con
[...] P.IVA_2 sede legale in S. Maria C.V., Piazza Mazzini, in persona del legale rapp.te p.t. del proprio socio accomandatario con sede in Controparte_1
Viale dei Pini n. 2 (cfr. doc. n. 9), rapp.to e difeso, in virtù di mandato CP_1 in calce rilasciato su foglio a parte in procedura monitoria dall'Avv. Carola Riello, presso cui elett.te domicilia Via R. Leonetti, n. 27; Pt_1
- Opposto MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa sistematica
1. La ha proposto opposizione notificata a mezzo pec il 28.6.2021 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n.°1466/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con il quale le era ingiunto il pagamento di € 19.953,32 oltre interessi e spese, quale corrispettivo dovuto per prestazioni specialistiche per la “Patologia Clinica”, in virtù di contratto annuale 2016 sottoscritto, per il periodo in osservazione 2016, in data 10.01.2017 con prot. n. 6950/ASL
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che l'importo preteso non era dovuto;
in particolare, ha eccepito la mancanza ed incertezza dell'oggetto e del titolo,
l'insufficienza della avversa documentazione prodotta;
di aver liquidato le somme pignorate nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi, avendo provveduto al pagamento delle somme portate dalle fatture in contestazione;
in particolare ha esposto che la somma di 11.075,38, decurtata dalle fatture n. 1/E del
09.02.2016 e n. 2/E dell'01.03.2016 emesse dalla Società opposta, era stata pagata, al terzo creditore del in ottemperanza all'ordinanza di Parte_3 assegnazione somme emessa in data 24.02.2016 dal G.E. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere all'esito del giudizio n.r.g.e. 2405/2015 e prevenuta alla Part comparente in data 22.03.2016 ; specificava che essa è stata pagata a valere sulle fatture 2016, n. 1/E e n. 2/E, in quanto alla data di ricezione dell'ordinanza di assegnazione somme esse risultavano certe, liquide ed esigibili, mentre le fatture
2015 erano già state tutte riconosciute in favore del , come da prospetto CP_1
e da relazione istruttoria prot. n. 909940 del 15.06.2021 dell'U.O.C. Gestione
Economico Finanziaria dell'Asl Caserta (all. 5), e mandati di pagamento allegati (all.
6); inoltre, col mandato di pagamento n. 14846/2015 erano state corrisposte somme che il Laboratorio opposto doveva a , in ottemperanza a relativo CP_2 pignoramento pervenuto (all. 7), così come col mandato di pagamento n.
21539/2015 erano state corrisposte somme che il doveva a Controparte_1 [...]
, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione somme Controparte_3 del 02.10.2015 resa dal G.E. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'esito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzo n. 1392/2015 (all. 8).
Soggiungeva che pur risultando, da una verifica contabile, ancora dovute somme, diverse tuttavia da quelle poste a fondamento del decreto ingiuntivo, relativamente alle prestazioni rese nel corso dell'anno 2016, queste potevano essere pagate solo a seguito dell'emissione delle note di credito richieste;
infine, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. In conseguenza di ciò,
l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
2. Costituitosi in giudizio, l'opposto ha contestato le deduzioni avverse;
CP_1 in particolare, ha rilevato – richiamando quanto premesso nel ricorso per D.I. – che, ad istanza di creditore dell'opposto a mezzo Parte_3 Controparte_1 pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V., iscritto a ruolo sotto il n. 2405/2015 R.E. e notificato il 4/3/2015, fu sottoposta a pignoramento la Part somma di € 13.905,50 che l' (terzo pignorato) doveva al Parte_1 CP_1
(doc. n. 2 in monitorio); che l' a mezzo dichiarazione positiva
[...] Parte_4 di quantità del 6/7/2015 per l'udienza del 27/7/2015, accantonava la suddetta somma di € 13.905,50 (doc. n. 3 in monitorio); che a mezzo ordinanza del 24/2/2016 il G.E. del Tribunale di S. Maria C.V. (doc. n. 4 in fascicolo monitorio) assegnava in pagamento la somma di € 9.270,35 oltre interessi e spese legali, ordinava all Pt_4
(terzo pignorato) il pagamento delle somme assegnate e disponeva “lo
[...] svincolo dell'eventuale residuo pignorato”; che l' in virtù dell'ordinanza Parte_4 di assegnazione, procedeva al pagamento della somma complessiva di € 11.075,38
(sorta e spese legali) a mezzo mandato di pagamento n. 9053 del 2/5/2016 (doc. n. 5 in monitorio); che, di conseguenza, l' eseguito detto pagamento, Parte_4 avrebbe dovuto restituire alla ricorrente la somma di € 2.830,12 (essendo stati pagati
€ 11.075,38 a fronte del pignoramento ed accantonamento di € 13.905,50, residuava la differenza pari ad € 2.830,12). Proseguiva il Laboratorio che l' Parte_4 anziché prelevare la somma di € 11.075,38 da quella pignorata ed accantonata, la prelevava - così come indicato nel mandato di pagamento (doc. n. 5 in fascicolo monitorio) - dalle fatture n. 1/E del 9/2/2016 per l'intero importo di € 9.485,64 e dalla fattura n. 2/E del 1/3/2016 (di importo € 7.637,56) per la residuale somma di €
1.589,74 (€ 9.485,64 + € 1.589,74 = € 11.075,38 ovvero la somma pagata); che così facendo l' era tenuta a restituire l'intera somma pignorata ed Parte_4 accantonata pari ad € 13.905,50 e la somma di € 6.047,82 quale differenza di cui alla fattura n. 2/E del 1/3/2016 (totale fattura € 7.637,56 - € 1.589,74 quale somma prelevata = € 6.047,82). In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese con attribuzione.
3. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, invitate le parti alla discussione, all'udienza del 19.12.2024 l'opponente precisava e concludeva in tal modo: “l'importo di euro 13.905,50 è stato corrisposto, imputato: euro
11.075,38 in favore del , con mandato di pagamento n. 9053 del 2.5.2016 Parte_5 in ottemperanza della procedura esecutiva r.g.e. 2405/2015; tale somma afferisce alla fattura 1/E del 9.2.2016 per euro 9.485,64 e alla somma della fattura 2/ E dell'1.3.2016 per euro 1.589,74 ; le somme sono state dunque corrisposte al terzo creditore del . CP_1
La somma residua per euro 2.8301,12 è stata invece corrisposta in via diretta in favore del
, con mandato di pagamento n. 20872 del 22.10.2021; tale somma Controparte_1 afferisce ad un parziale della fattura 2/E dell'1.3.2016, con la precisazione che il predetto mandato è stato corrisposto per conto del da Agenzia delle Entrate in CP_1 ottemperanza della procedura esecutiva sopraggiunta n. 28/2021/498.
Nella stessa udienza il Giudice, a seguito di discussione orale, assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Profili preliminari
4. Venendo dunque all'oggetto del contendere, la somma oggetto di contestazione rinviene la propria ragione nel residuo compenso spettante alla società opposta in forza del contratto prodotto in atti (prot. n. 6950/ASL del 10.01.2017 ) ed avente a oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni afferenti la branca di radiologia clinica da erogarsi nell'anno 2016 da parte delle strutture private Part operanti nel territorio dell e i correlati limiti di spesa.
Deve da subito premettersi che da una parte è pacifica l'esistenza tra le parti del Part Part rapporto (come da contratto depositato anche dall ) e, dall'altra, l non ha contestato le prestazioni sanitarie erogate dall'opposta.
L'opponente non ha contestato né il rapporto con la società alla base del credito azionato in sede monitoria, né l'entità di quest'ultimo, ma ha prospettato che esso sia stato pagato in virtù di mandati di pagamento ed altri documenti depositati, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione somme del 02.10.2015 resa dal G.E. del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'esito del procedimento di espropriazione Part mobiliare presso terzo n. 1392/2015. L' con la memoria integrativa ex art. 186, sesto comma, I termine c.p.c. ha chiarito e precisatp che il Laboratorio opposto aveva ingiunto il pagamento delle fatture 1/E e 2/E relative rispettivamente ai mesi di
Gennaio e Febbraio 2016 (dettagliato nelle fatture ma non negli importi), per €.
19.953,32 e che a ben vedere le somme ingiunte risultavano liquidate con le seguenti modalità:
a) determina n. 2944 del 13.05.2016 ad oggetto acconto 90% sulla fattura di gennaio
2016 per la somma riconosciuta al Centro ricorrente;
b) determina n. 3001 del 16.05.2016 ad oggetto acconto 90% sulla fattura di febbraio
2016 per la somma riconosciuta al Centro ricorrente;
c) determina n. 5112 del 24.08.2016 ad oggetto saldo I trimestre 2016 per la somma riconosciuta al Centro ricorrente.
Ha soggiunto che le somme residuali spettanti al relativamente alle CP_1 prestazioni rese nel corso dell'anno 2016, potevano essere pagate solo a seguito dell'emissione delle note di credito richieste con determina n. 5112 del 24.09.2016, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 7 (modalità di pagamento delle prestazioni), comma 3, del contratto siglato.
5. Preliminarmente occorre visionare le disposizioni contrattuali sottoscritte. Deve tenersi conto che l'art. 5 comma 3 del contratto espressamente prescrive che “La Part
comunicherà ogni mese a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a Part mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra le e gli operatori stessi):
1. La percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
2. La data consuntiva di raggiungimento di dette % di consumo;
ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data Part prevista nell'ultima comunicazione dalla , a tutte le prestazioni di quella Parte_6 erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata Part dalla , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.”.
Ebbene, nel caso in esame deve osservarsi che la pretesa eccezione di inesigibilità del credito debba trovare parziale condivisione. Può infatti osservarsi che l'opponente nel corso del giudizio abbia attestato che effettivamente erano intervenuti dei Part pagamenti;
in particolare, nei propri scritti la ha esposto di aver provveduto al pagamento delle somme da corrispondersi al creditore del laboratorio, Parte_3
in forza dell'ordinanza di assegnazione somme del 24.02.2015, e di cui alla
[...] dichiarazione di quantità del 06.07.2015, trasferendole su fatture emesse nel 2016, in ragione del fatto che le fatture 2015 risultavano già riconosciute, per cui alcun accantonamento era residuato sulle stesse in conseguenza del giudizio d'esecuzione n.r.g.e. 2405/2015. Ancora, ha dato prova agli atti depositati con la costituzione in giudizio del mandato di pagamento n. 9053 del 02.05.2016 (cfr. documento n. 6), nonché del mandato di pagamento 20872 del 22.10.2021 (quest'ultimo sopravvenuto rispetto al momento della proposizione dell'opposizione; nondimeno, il fatto dell'avvenuto pagamento non risulta oggetto di contestazione tra le parti), valsi ad estinguere il preteso credito fatto valere dal Centro opponente per la somma di €.
13.905,50 nei seguenti termini:
➢ euro 11.075,38 in favore del terzo creditore con mandato di Parte_3 pagamento n. 9053 del 02/05/2016 in ottemperanza alla RGE 2405 del 2015 (tale somma viene a fare riferimento alla fattura n.1/E del 09/02/2016 per euro 9.485,64
e alla somma utile sulla fattura n.2/E del 01/03/2016 per euro 1.589,74);
➢ euro 2.830,12 in favore di con il mandato di Controparte_1 pagamento n.20872 del 22/10/2021 (tale somma fa riferimento ad un parziale della Part fattura n.2/E del 01/03/2016); la ha altresì precisato che il mandato n.
20872/2021 era stato corrisposto per conto di da Agenzia delle Controparte_1
Entrate servizio Riscossione in ottemperanze della procedura esecutiva sopraggiunta n.28/2021/498.;
4. Va aggiunto, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opponente, che l'ordinanza di assegnazione rappresenta l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, che attua il trasferimento coattivo del credito pignorato, determinando una modificazione soggettiva nel rapporto obbligatorio intercorrente tra debitore esecutato e terzo. Pertanto, spetta al terzo sollevare nei confronti del creditore assegnatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre all'esecutato.
Diversamente, l'assegnatario può avvalersi di tutte le azioni finalizzate alla conservazione e soddisfazione del proprio credito.
Peraltro la liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante si verifica con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario
(art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una datio in solutum condizionata al pagamento integrale (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25946 del 11 dicembre
2007; Cass., Sez. 3, 14/07/1967, n. 1768; Cass., sez.1, 11/12/2007, n. 25946; Cass.
Sez. 1, 31/03/2011 n. 7508)1.
In conclusione, alcuna ragione di richiedere nuovamente il pagamento appare Part sussistere, in ragione del fatto che la ha dato prova dell'esecuzione (parziale) al creditore assegnatario del pagamento, realizzandosi in tal modo l'effetto liberatorio.
6. Quanto al residuo credito, il creditore avrà sicuramente il diritto di far valere il residuo del suo credito nei confronti dell'originario debitore, che ha nel frattempo subito il pignoramento.
6.1. Ebbene, passando in rassegna le eccezioni inerenti tale residuo credito, avanzate dall'opponente in sede di costituzione, infondata appare la censura riguardante la mancata emissione di note di credito. Sul punto occorre rilevare che detta circostanza non ha valenza ai fini dell'opposizione.
Si osservi, infatti, che nel caso in esame viene in rilievo l'art. 7 comma 2 del contratto che, con riferimento all'emissione di note di credito quale condizione per il pagamento dei saldi, è prescrizione che va letta in ossequio al principio di buona fede nella fase di esecuzione contrattuale. Ebbene, deve considerarsi che pretendere note di credito relativamente a somme che la controparte ritiene di dover avere, pena il mancato pagamento dei saldi, a ben vedere, pone il privato dinanzi a un bivio: emettere le note di credito nonostante ritenga di dover ricevere le relative somme oppure, in sintonia con la propria valutazione creditoria, non emettere le predette
(consapevole che così facendo non riceverà i saldi, per quanto decurtati). Detta modalità operativa non si ritiene che possa dirsi in sintonia con i principi di buona fede e correttezza.
6.2. Quanto alla eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. la stessa appare infondata. E' appena il caso di ricordare, infatti, che quella quinquennale rappresenta un'eccezione alla regola ordinaria della prescrizione decennale e pertanto un caso di prescrizione breve deve necessariamente essere riferita ai casi espressamente previsti ex lege. L'opponente nulla deduce in merito, per cui l'eccezione si manifesta come generica.
Occorre premettere che, sorgendo la prestazione nell'alveo della responsabilità contrattuale, ne deriva anzitutto l'applicazione del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Ed invero, trattandosi di debito derivante da rapporto contrattuale, il termine prescrizionale per il pagamento di somme è quello ordinario decennale ex art. 2946
c.c.; orbene, essendo il credito sorto nell'anno 2016 ed avendo l'ente provveduto alla emissione di mandati di pagamento – in tal modo, riconoscendo l'esistenza del debito
- nell'anno 2015, il nuovo decorso temporale ai sensi dell'art. 2945 c.c. non era, alla data di instaurazione della presente procedura (specificamente, nel 2021), ancora spirato.
7. Da tutto quanto esposto deriva l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca Part del decreto ingiuntivo n.° 1466/2021, con condanna della al pagamento del minor importo di euro 3.217,70 (somma calcolata detraendo dall'importo ingiunto
19.953,32 euro le somme oggetto di pagamento ai terzi creditori, complessivamente calcolate in euro 16.735,62).
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo.
E ciò, in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione
(cfr. Cassazione Civile 30 aprile 2005, n. 9021).
Sulle spese Il parziale accoglimento dell'opposizione, alla luce dell'avvenuto pagamento di una rilevate parte del credito azionato in favore dei terzi creditori dell'opposta, dati complessivamente considerati, costituiscono tutti motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°1466/2021 ;
• Condanna l' in persona del legale rapp. pro Parte_1 tempore al pagamento, in favore del
[...]
Controparte_1 della somma di 3.217,70 oltre interessi legali a far
[...] tempo dalla data della domanda fino all'effettiva corresponsione;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione;
• Condanna l' in persona del legale rapp. pro Parte_1 tempore al pagamento, in favore del
[...]
Controparte_1
n persona del legale rapp. pro tempore , delle spese del
[...] procedimento monitorio, che liquida in € 145,50 per esborsi e 450,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali per spese legali, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, lì 12.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Renata Russo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale affermazione risulta del tutto coerente con la ricostruzione sistematica che può ricavarsi dalle norme dettate in materia dal codice civile, ed in particolare dall'art. 2919 del c.c.. (il quale dispone che la vendita forzata produce il trasferimento della proprietà) e dall'art. 2925 del c.c., in cui è detto che gli stessi effetti sono prodotti dall'assegnazione, con l'ulteriore precisazione, al successivo art. 2928 del c.c., che l'assegnazione dei crediti avviene salvo esazione (il che comporta, come detto prima, che il debitore è liberato solo al momento della integrale riscossione del credito assegnato).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott.ssa Renata Russo all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 5896/2021
TRA
(P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 81100 alla Via Pt_1
Unità Italiana n. 28 ed ELETTIVAMENTE IN 80143 NAPOLI al CENTRO
DIREZIONALE - ISOLA F/12, domiciliata presso e nello studio dell'AVV.
ANGELO BONITO DEL FORO DI NAPOLI dal quale è rapp.ta e difesa come da procura in atti;
- Opponente E
Controparte_1
C.F.: ), con
[...] P.IVA_2 sede legale in S. Maria C.V., Piazza Mazzini, in persona del legale rapp.te p.t. del proprio socio accomandatario con sede in Controparte_1
Viale dei Pini n. 2 (cfr. doc. n. 9), rapp.to e difeso, in virtù di mandato CP_1 in calce rilasciato su foglio a parte in procedura monitoria dall'Avv. Carola Riello, presso cui elett.te domicilia Via R. Leonetti, n. 27; Pt_1
- Opposto MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa sistematica
1. La ha proposto opposizione notificata a mezzo pec il 28.6.2021 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n.°1466/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con il quale le era ingiunto il pagamento di € 19.953,32 oltre interessi e spese, quale corrispettivo dovuto per prestazioni specialistiche per la “Patologia Clinica”, in virtù di contratto annuale 2016 sottoscritto, per il periodo in osservazione 2016, in data 10.01.2017 con prot. n. 6950/ASL
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che l'importo preteso non era dovuto;
in particolare, ha eccepito la mancanza ed incertezza dell'oggetto e del titolo,
l'insufficienza della avversa documentazione prodotta;
di aver liquidato le somme pignorate nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi, avendo provveduto al pagamento delle somme portate dalle fatture in contestazione;
in particolare ha esposto che la somma di 11.075,38, decurtata dalle fatture n. 1/E del
09.02.2016 e n. 2/E dell'01.03.2016 emesse dalla Società opposta, era stata pagata, al terzo creditore del in ottemperanza all'ordinanza di Parte_3 assegnazione somme emessa in data 24.02.2016 dal G.E. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere all'esito del giudizio n.r.g.e. 2405/2015 e prevenuta alla Part comparente in data 22.03.2016 ; specificava che essa è stata pagata a valere sulle fatture 2016, n. 1/E e n. 2/E, in quanto alla data di ricezione dell'ordinanza di assegnazione somme esse risultavano certe, liquide ed esigibili, mentre le fatture
2015 erano già state tutte riconosciute in favore del , come da prospetto CP_1
e da relazione istruttoria prot. n. 909940 del 15.06.2021 dell'U.O.C. Gestione
Economico Finanziaria dell'Asl Caserta (all. 5), e mandati di pagamento allegati (all.
6); inoltre, col mandato di pagamento n. 14846/2015 erano state corrisposte somme che il Laboratorio opposto doveva a , in ottemperanza a relativo CP_2 pignoramento pervenuto (all. 7), così come col mandato di pagamento n.
21539/2015 erano state corrisposte somme che il doveva a Controparte_1 [...]
, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione somme Controparte_3 del 02.10.2015 resa dal G.E. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'esito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzo n. 1392/2015 (all. 8).
Soggiungeva che pur risultando, da una verifica contabile, ancora dovute somme, diverse tuttavia da quelle poste a fondamento del decreto ingiuntivo, relativamente alle prestazioni rese nel corso dell'anno 2016, queste potevano essere pagate solo a seguito dell'emissione delle note di credito richieste;
infine, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. In conseguenza di ciò,
l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
2. Costituitosi in giudizio, l'opposto ha contestato le deduzioni avverse;
CP_1 in particolare, ha rilevato – richiamando quanto premesso nel ricorso per D.I. – che, ad istanza di creditore dell'opposto a mezzo Parte_3 Controparte_1 pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V., iscritto a ruolo sotto il n. 2405/2015 R.E. e notificato il 4/3/2015, fu sottoposta a pignoramento la Part somma di € 13.905,50 che l' (terzo pignorato) doveva al Parte_1 CP_1
(doc. n. 2 in monitorio); che l' a mezzo dichiarazione positiva
[...] Parte_4 di quantità del 6/7/2015 per l'udienza del 27/7/2015, accantonava la suddetta somma di € 13.905,50 (doc. n. 3 in monitorio); che a mezzo ordinanza del 24/2/2016 il G.E. del Tribunale di S. Maria C.V. (doc. n. 4 in fascicolo monitorio) assegnava in pagamento la somma di € 9.270,35 oltre interessi e spese legali, ordinava all Pt_4
(terzo pignorato) il pagamento delle somme assegnate e disponeva “lo
[...] svincolo dell'eventuale residuo pignorato”; che l' in virtù dell'ordinanza Parte_4 di assegnazione, procedeva al pagamento della somma complessiva di € 11.075,38
(sorta e spese legali) a mezzo mandato di pagamento n. 9053 del 2/5/2016 (doc. n. 5 in monitorio); che, di conseguenza, l' eseguito detto pagamento, Parte_4 avrebbe dovuto restituire alla ricorrente la somma di € 2.830,12 (essendo stati pagati
€ 11.075,38 a fronte del pignoramento ed accantonamento di € 13.905,50, residuava la differenza pari ad € 2.830,12). Proseguiva il Laboratorio che l' Parte_4 anziché prelevare la somma di € 11.075,38 da quella pignorata ed accantonata, la prelevava - così come indicato nel mandato di pagamento (doc. n. 5 in fascicolo monitorio) - dalle fatture n. 1/E del 9/2/2016 per l'intero importo di € 9.485,64 e dalla fattura n. 2/E del 1/3/2016 (di importo € 7.637,56) per la residuale somma di €
1.589,74 (€ 9.485,64 + € 1.589,74 = € 11.075,38 ovvero la somma pagata); che così facendo l' era tenuta a restituire l'intera somma pignorata ed Parte_4 accantonata pari ad € 13.905,50 e la somma di € 6.047,82 quale differenza di cui alla fattura n. 2/E del 1/3/2016 (totale fattura € 7.637,56 - € 1.589,74 quale somma prelevata = € 6.047,82). In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese con attribuzione.
3. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, invitate le parti alla discussione, all'udienza del 19.12.2024 l'opponente precisava e concludeva in tal modo: “l'importo di euro 13.905,50 è stato corrisposto, imputato: euro
11.075,38 in favore del , con mandato di pagamento n. 9053 del 2.5.2016 Parte_5 in ottemperanza della procedura esecutiva r.g.e. 2405/2015; tale somma afferisce alla fattura 1/E del 9.2.2016 per euro 9.485,64 e alla somma della fattura 2/ E dell'1.3.2016 per euro 1.589,74 ; le somme sono state dunque corrisposte al terzo creditore del . CP_1
La somma residua per euro 2.8301,12 è stata invece corrisposta in via diretta in favore del
, con mandato di pagamento n. 20872 del 22.10.2021; tale somma Controparte_1 afferisce ad un parziale della fattura 2/E dell'1.3.2016, con la precisazione che il predetto mandato è stato corrisposto per conto del da Agenzia delle Entrate in CP_1 ottemperanza della procedura esecutiva sopraggiunta n. 28/2021/498.
Nella stessa udienza il Giudice, a seguito di discussione orale, assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Profili preliminari
4. Venendo dunque all'oggetto del contendere, la somma oggetto di contestazione rinviene la propria ragione nel residuo compenso spettante alla società opposta in forza del contratto prodotto in atti (prot. n. 6950/ASL del 10.01.2017 ) ed avente a oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni afferenti la branca di radiologia clinica da erogarsi nell'anno 2016 da parte delle strutture private Part operanti nel territorio dell e i correlati limiti di spesa.
Deve da subito premettersi che da una parte è pacifica l'esistenza tra le parti del Part Part rapporto (come da contratto depositato anche dall ) e, dall'altra, l non ha contestato le prestazioni sanitarie erogate dall'opposta.
L'opponente non ha contestato né il rapporto con la società alla base del credito azionato in sede monitoria, né l'entità di quest'ultimo, ma ha prospettato che esso sia stato pagato in virtù di mandati di pagamento ed altri documenti depositati, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione somme del 02.10.2015 resa dal G.E. del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'esito del procedimento di espropriazione Part mobiliare presso terzo n. 1392/2015. L' con la memoria integrativa ex art. 186, sesto comma, I termine c.p.c. ha chiarito e precisatp che il Laboratorio opposto aveva ingiunto il pagamento delle fatture 1/E e 2/E relative rispettivamente ai mesi di
Gennaio e Febbraio 2016 (dettagliato nelle fatture ma non negli importi), per €.
19.953,32 e che a ben vedere le somme ingiunte risultavano liquidate con le seguenti modalità:
a) determina n. 2944 del 13.05.2016 ad oggetto acconto 90% sulla fattura di gennaio
2016 per la somma riconosciuta al Centro ricorrente;
b) determina n. 3001 del 16.05.2016 ad oggetto acconto 90% sulla fattura di febbraio
2016 per la somma riconosciuta al Centro ricorrente;
c) determina n. 5112 del 24.08.2016 ad oggetto saldo I trimestre 2016 per la somma riconosciuta al Centro ricorrente.
Ha soggiunto che le somme residuali spettanti al relativamente alle CP_1 prestazioni rese nel corso dell'anno 2016, potevano essere pagate solo a seguito dell'emissione delle note di credito richieste con determina n. 5112 del 24.09.2016, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 7 (modalità di pagamento delle prestazioni), comma 3, del contratto siglato.
5. Preliminarmente occorre visionare le disposizioni contrattuali sottoscritte. Deve tenersi conto che l'art. 5 comma 3 del contratto espressamente prescrive che “La Part
comunicherà ogni mese a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a Part mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra le e gli operatori stessi):
1. La percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
2. La data consuntiva di raggiungimento di dette % di consumo;
ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data Part prevista nell'ultima comunicazione dalla , a tutte le prestazioni di quella Parte_6 erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata Part dalla , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.”.
Ebbene, nel caso in esame deve osservarsi che la pretesa eccezione di inesigibilità del credito debba trovare parziale condivisione. Può infatti osservarsi che l'opponente nel corso del giudizio abbia attestato che effettivamente erano intervenuti dei Part pagamenti;
in particolare, nei propri scritti la ha esposto di aver provveduto al pagamento delle somme da corrispondersi al creditore del laboratorio, Parte_3
in forza dell'ordinanza di assegnazione somme del 24.02.2015, e di cui alla
[...] dichiarazione di quantità del 06.07.2015, trasferendole su fatture emesse nel 2016, in ragione del fatto che le fatture 2015 risultavano già riconosciute, per cui alcun accantonamento era residuato sulle stesse in conseguenza del giudizio d'esecuzione n.r.g.e. 2405/2015. Ancora, ha dato prova agli atti depositati con la costituzione in giudizio del mandato di pagamento n. 9053 del 02.05.2016 (cfr. documento n. 6), nonché del mandato di pagamento 20872 del 22.10.2021 (quest'ultimo sopravvenuto rispetto al momento della proposizione dell'opposizione; nondimeno, il fatto dell'avvenuto pagamento non risulta oggetto di contestazione tra le parti), valsi ad estinguere il preteso credito fatto valere dal Centro opponente per la somma di €.
13.905,50 nei seguenti termini:
➢ euro 11.075,38 in favore del terzo creditore con mandato di Parte_3 pagamento n. 9053 del 02/05/2016 in ottemperanza alla RGE 2405 del 2015 (tale somma viene a fare riferimento alla fattura n.1/E del 09/02/2016 per euro 9.485,64
e alla somma utile sulla fattura n.2/E del 01/03/2016 per euro 1.589,74);
➢ euro 2.830,12 in favore di con il mandato di Controparte_1 pagamento n.20872 del 22/10/2021 (tale somma fa riferimento ad un parziale della Part fattura n.2/E del 01/03/2016); la ha altresì precisato che il mandato n.
20872/2021 era stato corrisposto per conto di da Agenzia delle Controparte_1
Entrate servizio Riscossione in ottemperanze della procedura esecutiva sopraggiunta n.28/2021/498.;
4. Va aggiunto, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opponente, che l'ordinanza di assegnazione rappresenta l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, che attua il trasferimento coattivo del credito pignorato, determinando una modificazione soggettiva nel rapporto obbligatorio intercorrente tra debitore esecutato e terzo. Pertanto, spetta al terzo sollevare nei confronti del creditore assegnatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre all'esecutato.
Diversamente, l'assegnatario può avvalersi di tutte le azioni finalizzate alla conservazione e soddisfazione del proprio credito.
Peraltro la liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante si verifica con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario
(art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una datio in solutum condizionata al pagamento integrale (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25946 del 11 dicembre
2007; Cass., Sez. 3, 14/07/1967, n. 1768; Cass., sez.1, 11/12/2007, n. 25946; Cass.
Sez. 1, 31/03/2011 n. 7508)1.
In conclusione, alcuna ragione di richiedere nuovamente il pagamento appare Part sussistere, in ragione del fatto che la ha dato prova dell'esecuzione (parziale) al creditore assegnatario del pagamento, realizzandosi in tal modo l'effetto liberatorio.
6. Quanto al residuo credito, il creditore avrà sicuramente il diritto di far valere il residuo del suo credito nei confronti dell'originario debitore, che ha nel frattempo subito il pignoramento.
6.1. Ebbene, passando in rassegna le eccezioni inerenti tale residuo credito, avanzate dall'opponente in sede di costituzione, infondata appare la censura riguardante la mancata emissione di note di credito. Sul punto occorre rilevare che detta circostanza non ha valenza ai fini dell'opposizione.
Si osservi, infatti, che nel caso in esame viene in rilievo l'art. 7 comma 2 del contratto che, con riferimento all'emissione di note di credito quale condizione per il pagamento dei saldi, è prescrizione che va letta in ossequio al principio di buona fede nella fase di esecuzione contrattuale. Ebbene, deve considerarsi che pretendere note di credito relativamente a somme che la controparte ritiene di dover avere, pena il mancato pagamento dei saldi, a ben vedere, pone il privato dinanzi a un bivio: emettere le note di credito nonostante ritenga di dover ricevere le relative somme oppure, in sintonia con la propria valutazione creditoria, non emettere le predette
(consapevole che così facendo non riceverà i saldi, per quanto decurtati). Detta modalità operativa non si ritiene che possa dirsi in sintonia con i principi di buona fede e correttezza.
6.2. Quanto alla eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. la stessa appare infondata. E' appena il caso di ricordare, infatti, che quella quinquennale rappresenta un'eccezione alla regola ordinaria della prescrizione decennale e pertanto un caso di prescrizione breve deve necessariamente essere riferita ai casi espressamente previsti ex lege. L'opponente nulla deduce in merito, per cui l'eccezione si manifesta come generica.
Occorre premettere che, sorgendo la prestazione nell'alveo della responsabilità contrattuale, ne deriva anzitutto l'applicazione del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Ed invero, trattandosi di debito derivante da rapporto contrattuale, il termine prescrizionale per il pagamento di somme è quello ordinario decennale ex art. 2946
c.c.; orbene, essendo il credito sorto nell'anno 2016 ed avendo l'ente provveduto alla emissione di mandati di pagamento – in tal modo, riconoscendo l'esistenza del debito
- nell'anno 2015, il nuovo decorso temporale ai sensi dell'art. 2945 c.c. non era, alla data di instaurazione della presente procedura (specificamente, nel 2021), ancora spirato.
7. Da tutto quanto esposto deriva l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca Part del decreto ingiuntivo n.° 1466/2021, con condanna della al pagamento del minor importo di euro 3.217,70 (somma calcolata detraendo dall'importo ingiunto
19.953,32 euro le somme oggetto di pagamento ai terzi creditori, complessivamente calcolate in euro 16.735,62).
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo.
E ciò, in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione
(cfr. Cassazione Civile 30 aprile 2005, n. 9021).
Sulle spese Il parziale accoglimento dell'opposizione, alla luce dell'avvenuto pagamento di una rilevate parte del credito azionato in favore dei terzi creditori dell'opposta, dati complessivamente considerati, costituiscono tutti motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°1466/2021 ;
• Condanna l' in persona del legale rapp. pro Parte_1 tempore al pagamento, in favore del
[...]
Controparte_1 della somma di 3.217,70 oltre interessi legali a far
[...] tempo dalla data della domanda fino all'effettiva corresponsione;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione;
• Condanna l' in persona del legale rapp. pro Parte_1 tempore al pagamento, in favore del
[...]
Controparte_1
n persona del legale rapp. pro tempore , delle spese del
[...] procedimento monitorio, che liquida in € 145,50 per esborsi e 450,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali per spese legali, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, lì 12.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Renata Russo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale affermazione risulta del tutto coerente con la ricostruzione sistematica che può ricavarsi dalle norme dettate in materia dal codice civile, ed in particolare dall'art. 2919 del c.c.. (il quale dispone che la vendita forzata produce il trasferimento della proprietà) e dall'art. 2925 del c.c., in cui è detto che gli stessi effetti sono prodotti dall'assegnazione, con l'ulteriore precisazione, al successivo art. 2928 del c.c., che l'assegnazione dei crediti avviene salvo esazione (il che comporta, come detto prima, che il debitore è liberato solo al momento della integrale riscossione del credito assegnato).