Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2783 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Marco Sica, presso i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, al corso Garibaldi n.387
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , tutti rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Controparte_5
Luciano Spedaliere, presso il quale elett.te domicilia in Portici, al Corso Garibaldi n.85
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/11/2020, la società in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.3611/2020, pubblicata il 22/7/20, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato il diritto degli attuali appellati all'inquadramento nella qualifica di C.U.O.T. – 1^ area professionale, parametro retributivo 230 del CCNL autoferrotranvieri, a decorrere da gennaio 2016 per Per_1
, e , a decorrere da aprile 2016 per e CP_6 CP_7 CP_8 Pt_2
a decorrere da febbraio 2017 per b) condannato l' Pt_3 CP_9
al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze
[...]
c) condannato CP_11 parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.200,00, oltre accessori.
La società appellante ha censurato la decisione per l'erronea valutazione dei fatti di causa, dell'istruttoria svolta e delle declaratorie contrattuali di riferimento, nonchè della specifica normativa regolante il passaggio di qualifica per gli autoferrotranvieri;
ha chiesto, pertanto, la riforma della decisione con il rigetto della domanda come proposta in primo grado.
Si sono costituiti ritualmente gli appellati che hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame per le ragioni espresse in memoria, proponendo appello incidentale condizionato per il riconoscimento del parametro 210, profilo di coordinatore, secondo livello, in luogo di quello formalmente attribuito (parametro 193 del CCNL autoferrotranvieri, profilo di assistente coordinatore) e delle conseguenti differenze retributive.
All'esito della udienza, tenuta con le modalità sopra descritte e del deposito delle note delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont L'appello principale proposto dall' è fondato e va pertanto accolto.
Per una migliore comprensione della complessa vicenda portata all'esame di questa Corte si ritiene opportuno, prima di procedere alla valutazione dei motivi di impugnazione, riportare i passi salienti della decisione di prime cure.
Orbene, nella sentenza impugnata si legge che dapprima i ricorrenti e e successivamente i ricorrenti Per_1 CP_6 CP_7 CP_8
e - in separati giudizi, poi riuniti – agivano, in Pt_2 Pt_3 ragione delle mansioni svolte, per l'accertamento del diritto all'inquadramento professionale superiore, primo livello, con attribuzione del parametro 230, profilo C.U.O.T. (Capo Unità Operativa Tecnica) ovvero, in subordine, del parametro 210, profilo di coordinatore, secondo livello, in luogo di quello formalmente attribuito (parametro 193 del CCNL autoferrotranvieri, profilo di assistente coordinatore).
Il Tribunale ha giudicato parzialmente fondata la domanda avanzata dai predetti ricorrenti avendo ritenuto, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, che essi avessero di fatto svolto mansioni superiori rispetto a quelle proprie del loro inquadramento professionale, consistite nella vestizione dei turni. Tale attività, come si legge in sentenza, rappresenta una procedura informatizzata che prevede il necessario coinvolgimento della figura professionale del C.U.O.T. e/o del coordinatore (cfr in atti il documento PR 17 Vet che regolamenta appunto la gestione vestizione turni).
Con particolare riferimento alle figure del C.U.O.T. e del coordinatore, essa consiste “nella predisposizione, nella pubblicazione di turni mensili e nella loro modifica a seguito di richieste di congedi, permessi e cambi di turno ovvero di comunicazioni di malattie, infortuni ed altre assenze. Il C.U.O.T. è preposto anche alla verifica delle presenze del giorno precedente, all'inserimento delle presenze all'interno del sistema ed al controllo del riepilogo mensile ed annuale dalle stesse e del lavoro straordinario svolto dagli agenti, con rilevanti conseguente anche sulle competenze ad essi spettanti” (cfr. pag. 3 della sentenza appellata).
Dall'istruttoria – si legge in sentenza –era emerso che i ricorrenti
-attuali appellati- svolgevano l'attività di vestizione dei turni in piena autonomia, senza dover attendere l'autorizzazione del superiore gerarchico, e con assunzione di responsabilità personale in merito alle operazioni di predisposizione ed organizzazione dei turni. Specificamente, i testi escussi ( e hanno Tes_1 Tes_2 chiarito che gli istanti avevano la possibilità di accedere al sistema informatico con proprie credenziali, normalmente relative a un profilo più alto, a seguito di una specifica richiesta in tal senso avanzata dal superiore gerarchico, il che nel 2016 ES versava in stato di malattia (circostanza, peraltro, confermata dallo stesso , escusso anche egli quale teste). ES
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, ai ricorrenti si potesse riconoscere l'inquadramento professionale superiore solo a partire dal 2016 - e non dal 2011, come prospettato nei ricorsi di primo grado -, ossia da quando, per l'assenza del venivano loro attribuite le competenze ES relative alla vestizione dei turni con creazione del profilo superiore. Invero, solo a partire da questo momento essi (ad eccezione di ) avevano svolto tale attività in piena autonomia Pt_3 decisionale e con continuità.
Il profilo da riconoscersi, come si legge in sentenza, è quello del C.U.O.T., par. 230, e non del coordinatore (par. 210), in ragione delle mansioni svolte, comprensive della modifica dei turni per cambi di posizione o trasferimenti, per pensionamento o aperture di nuovi impianti.
Peraltro, l'attività di vestizione dei turni era stata svolta da tutti i ricorrenti in quanto, per l'ingente quantità di lavoro, l'espletamento della stessa, da parte di un'unica figura professionale, non sarebbe stata possibile.
Quanto alla disciplina applicabile al caso di specie, il primo giudice ha chiarito che trova applicazione l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148/1931 in quanto norma speciale rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 2103 c.c..
Tale norma, come è noto, prevede, ai fini del riconoscimento dell'inquadramento professionale superiore, la concorrenza di tre requisiti: lo svolgimento continuativo per almeno sei mesi delle mansioni superiori;
la vacanza del posto senza diritto alla conservazione;
l'ordine del direttore.
Ritenuto sussistente il primo requisito, il Tribunale ha superato la formale insussistenza degli altri due sulla base di due considerazioni: da un lato, il prolungato svolgimento delle mansioni superiori da parte degli istanti, che farebbe presupporre l'effettiva vacanza di posto in organico;
dall'altro, la mancata prova della revoca del profilo più alto atto a consentire lo svolgimento delle mansioni superiori da parte degli istanti, prima della copertura del posto del (cessato dal servizio per ES pensionamento a giugno 2018) da parte di Pt_4
Cont L' ha impugnato la sentenza emessa in primo grado formulando le seguenti censure:
I. ERRONEA E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANCANZA DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INQUADRAMENTO SUPERIORE.
L'appellante società ha evidenziato che le funzioni in concreto svolte dagli appellati mai potrebbero rientrare nell'inquadramento professionale di C.U.O.T., par. 230, del CCNL di riferimento, come riconosciuto dal Giudice di prime cure.
A tal riguardo, l'appellante ha dedotto che i ricorrenti, odierni appellati, avevano esercitato funzioni prive dei caratteri di discrezionalità, iniziativa, autonomia gestionale e responsabilità di unità organizzative, che connotano, invece, le mansioni proprie del CU/coordinatore.
Un ulteriore elemento distintivo tra la figura professionale del CU e quella di assistente coordinatore (qualifica formalmente attribuita ai dipendenti interessati dalla vicenda in oggetto, almeno fino ad aprile 2019, quando, in conseguenza di un accordo sindacale, gli stessi hanno acquisito la figura professionale del coordinatore ferroviario, par. 202 dell'area professionale seconda, riguardante i lavoratori che svolgono attività di vigilanza del coordinamento e del controllo di impianti ferroviari complessi e svolgono compiti inerenti la gestione e operatività, come si legge anche in sentenza), ad avviso dell'appellante società, sarebbe rappresentato dal coordinamento dei propri assistenti, mansione quest'ultima mai assolta dagli appellati ma solo dal C.U.O.T.
Nell'atto di gravame si legge, altresì, che gli odierni appellati sarebbero privi delle elevate competenze necessarie per la risoluzione di problematiche tecniche, finanziarie e del personale, a cui il CU è adibito in via esclusiva. Invero, l'appellante ha, più volte, precisato come le attività rientranti nella qualifica di CU siano molteplici, non risolvendosi unicamente nella c.d. vestizione dei turni, posta a base dell'inquadramento professionale superiore riconosciuto.
Ad avviso dell'impugnante, inoltre, la circostanza che la funzione di CU fosse stata normalmente assolta da un'unica figura nell'ambito della singola struttura organizzativa (prima dal CP_12 poi dal e infine da , mentre, nel caso di specie, la ES Pt_4 stessa era stata attribuita a sei degli assistenti dell'ufficio (in numero di otto), escluderebbe, di per sé, il carattere di prevalenza della attività di vestizione dei turni, id est della mansione superiore rivendicata dagli istanti e riconosciuta in primo grado. Né l'espletamento della predetta attività da parte degli appellati potrebbe effettivamente fare ipotizzare un incremento del carico di lavoro, tale da giustificare lo svolgimento delle mansioni superiori in oggetto, poiché – evidenzia l'appellante – essi erano adibiti unicamente alle linee ex Circumvesuviana (le stesse gestite da CP_12
e ) “in un contesto peraltro caratterizzato da una riduzione ES delle corse e dei servizi offerti all'utenza”.
Ulteriore aspetto rappresentato nell'atto d'appello attiene allo svolgimento delle proprie funzioni, da parte degli odierni appellati, sempre “sotto il coordinamento del superiore e secondo le direttive aziendali impartite”. Ciò a sostegno della tesi secondo cui le mansioni svolte (nel periodo di causa) rientravano pienamente nel profilo rivestito di Assistente Coordinatore (par. 193).
Con il secondo motivo si sostiene:
L'ERRATA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGIO DECRETO 148/31 - CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA – ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Dopo una breve disamina sulla disciplina applicabile al caso di specie, vale a dire la disciplina speciale dell'art. 18 dell'allegato A r.d. n.148/1931, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i requisiti enucleati dalla sopracitata norma, ribadendo l'assenza sia di un ordine scritto del direttore dell'azienda di assegnazione alle mansioni superiori che della vacanza del posto di lavoro.
Gli articolati motivi di censura avverso la sentenza di prime cure, quali fin qui riportati nel dettaglio, sono condivisi da questa Corte per le ragioni che seguono.
Come è noto, in linea generale il procedimento logico che deve presiedere all'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte, postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza (cfr. tra le tante Cass. n.8589 del 2015 e Cass. 2016/18943).
Tanto premesso, ritiene il collegio che l'attività di vestizione dei turni, quale risulta svolta dagli odierni appellati nel rispettivo turno di lavoro, a partire dall'anno 2016 (e dal 2017 da , Pt_3 non sia sussumibile tout court nel superiore inquadramento rivendicato, alla luce delle declaratorie contrattuali di riferimento, che occorre esaminare.
Il par. 230 è previsto dall'Area Professionale 1^ - Mansioni Gestionali e Professionali, la declaratoria della quale individua i "Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali".
Sono C.U.O.T. (acronimo di Capo unità organizzativa tecnica) i "Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie loro affidate".
All'Area professionale 2° - Mansioni di coordinamento e specialistiche- invece, appartengono i lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico-specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative, sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità.
Nell'ambito di tale Area è ricompreso il parametro 193 dell'Assistente coordinatore, riguardante: “I lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguata competenza gestionale, svolgono attività di supporto nel coordinamento e controllo del personale viaggiante assicurando altresì la regolare operatività dei turni di servizio e disponibilità del materiale rotabile nonchè attività connesse alla regolarità, anche amministrativa, del servizio programmato”.
Orbene, anche se dalla prova testimoniale, valutata nel suo complesso, può ritenersi effettivamente emerso che della vestizione dei turni, nel rispettivo orario di servizio, se ne occupassero gli appellati, in maniera autonoma, senza dovere chiedere autorizzazioni o altro, e con assunzione di responsabilità, tanto non può ritenersi sufficiente per ritenere integrata la previsione contrattuale della figura professionale del CU, par. 230, che, per le caratteristiche richieste, non può essere attribuita, in via generalizzata, a tutti i lavoratori addetti ad una determinata unità operativa, ma soltanto a chi vi svolge le funzioni di responsabile, come d'altra parte è sempre avvenuto nell'ufficio in questione.
Ed invero, come risulta evidente dalla declaratoria dell'area prima e del parametro 230 del capo unità organizzativa tecnica, che, come Cont rappresentato da , è una figura posta ai vertici dell'organizzazione gerarchica, al di sopra della quale vi è solo il par. 250, ossia il responsabile dell'unità amministrativa tecnico complessa ed il dirigente, decisivo è il presupposto della preposizione del lavoratore ad una unità organizzativa amministrativa/tecnica, coessenziale alla riconduzione delle funzioni esplicate alla , la cui ricorrenza non è minimamente Pt_5 stata accertata nel caso concreto.
Il CU gestisce con discrezionalità ed autonomia strutture organizzative e relative risorse, quindi è il responsabile dell'unità organizzativa;
pianifica attività ed interventi;
controlla l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problematiche relative alla gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie (cfr per un caso analogo di riconoscimento della qualifica in questione Cass. 18660/2020).
La funzione del CU non è, quindi, limitata esclusivamente all'attività di programmazione dei turni di servizio del personale ex Circumvesuviana, funzione che rappresenta solo una delle attività che il CU/coordinatore svolge con l'assistenza e la collaborazione degli assistenti coordinatori, come previsto dalla proceduta PR 17 Vet- gestione vestizione dei turni-, che, peraltro, risulta redatta da un gruppo di lavoro costituito da figure apicali, tra cui
, , ed altri. Tes_1 ES Pt_4
Che l'attività di vestizione turni (in particolare la programmazione mensile) non esaurisca i compiti di preposizione all'unità organizzativa del CU, quale descritta nella relativa declaratoria, è quanto riconosciuto dallo stesso Tribunale, che, tuttavia, ha attribuito la qualifica superiore, ritenendola l'attività prevalente e più significativa, laddove, altre sono le caratteristiche della funzione superiore attribuita, come in precedenza evidenziato.
La circostanza, quindi, valorizzata dal Tribunale che l'attività di vestizione turni sia stata svolta dagli odierni appellanti, con maggiore autonomia e responsabilità rispetto al passato, accedendo al sistema informatico funzionale alla vestizione dei turni con proprie credenziali e non come in precedenza con le credenziali del CU , il quale in sede testimoniale ne ha anche chiarito ES le ragioni (tanto avvenne nell'anno 2016, in cui il fu ES assente per motivi di salute) non è sufficiente per ritenere espletati, dagli odierni appellati, i superiori e vari compiti del CU, con le caratteristiche ivi enucleate, rientranti nel livello superiore.
Si tratta, invero, di attività che postula anche la cura di rapporti con altri uffici per la soluzione delle problematiche che potevano insorgere, come pure emerso dall'istruttoria svolta, incidendo significativamente sulla organizzazione del servizio a cui il capo unità è preposto.
Dalle richiamate disposizioni contrattuali collettive risulta come, nella specie, non possa assolutamente configurarsi una preposizione degli appellati ad una unità organizzativa, con coordinamento degli addetti.
La mera attività di vestizione turni rientra perfettamente nel profilo professionale ricoperto di assistente coordinatore, il quale, per espressa declaratoria contrattuale, si caratterizza per l'attività di supporto all'attività di coordinamento svolta da altri, come risulta anche dalla procedura PR 17 VET depositata (cfr, in particolare, la regolamentazione del flusso 4, che nello specifico, riguarda l'attività in esame), che, anche se svolta con più ampi margini di autonomia, non potrebbe mai giustificare il riconoscimento di un inquadramento professionale superiore, caratterizzato da ben altre competenze e responsabilità.
È chiaro, quindi, che la figura di CU, par 230, riveste un ruolo determinante in termini di competenze e responsabilità, che non possono assolutamente esaurirsi nelle attività che i ricorrenti assumono di aver svolto. Va inoltre considerato che l'attività di vestizione dei turni svolta presso la è interamente Parte_6 regolamentata da procedure informatizzate, da criteri prestabiliti a monte dai dirigenti ed avviene secondo modalità consolidate. La scelta degli eventuali agenti cui assegnare il turno è fornita automaticamente dal server secondo una graduatoria cui gli appellati sono tenuti ad attenersi;
è tale server che seleziona gli agenti in possesso delle abilitazioni necessarie per l'eventuale assegnazione del turno nelle specifiche sedi di lavoro.
Il fatto poi che la figura del CU/coordinatore presso l'ufficio in questione è sempre stata rivestita da un'unica persona, che la svolgeva in un unico turno fisso, è altresì rilevante e significativo, in quanto non è possibile ritenere che tale qualifica possa essere attribuita, come avvenuto nel caso di specie, a sei addetti alla vestizione turni, come se ci fossero tanti responsabili dell'unità in questione quanti erano i turni di servizio. La differenza tra prima e dopo il 2016 è che, mentre in precedenza gli odierni appellati utilizzavano le credenziali del a cui ES era riferibile tutta l'attività, successivamente utilizzavano proprie credenziali perchè altrimenti non avrebbero potuto accedere al sistema informatico;
in sostanza l'attività svolta era sempre quella precedente, sia pure espletata con un maggiore grado di autonomia e responsabilità, in conseguenza del periodo di malattia del nel corso dell'anno 2016, e non per ragioni legate a ES maggiori carichi di lavoro o a modifiche delle procedure utilizzate, come si legge in sentenza.
Si consideri altresì che il Tribunale non ha minimamente considerato, ai fini dell'attribuzione della relativa qualifica, che, come emerso dall'istruttoria svolta, nel corso dell'anno 2016 il che ES era il superiore gerarchico degli appellati, che erano i suoi assistenti, era stato assente per malattia (con diritto alla conservazione del posto) e, quindi, le mansioni svolte dagli stessi, di competenza del primo, non potevano comunque essere ritenute rilevanti ai fini dell'attribuzione della superiore qualifica attribuita, peraltro senza che ricorressero i presupposti richiesti dall'art. 18 allegato A r.d. 148/1931, norma tuttora in vigore, condividendosi sul punto anche il secondo motivo di censura della società impugnante.
In base a tale norma speciale- che deroga alla disciplina generale del 2103 c.c. - “Il direttore, dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.”
Orbene, nel caso concreto, oltre alla insussistenza dell'ordine scritto del Direttore, mancava anche la vacanza del posto, ricoperto almeno fino a giugno 2018 (data del suo pensionamento) dal ES e successivamente da;
né tale vacanza era possibile evincerla, Pt_4 come ha affermato il primo giudice, dal prolungato svolgimento di mansioni superiori, in conformità alle sentenze più recenti della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 12601/2016 ed altre successive, secondo cui “nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore”). Ed invero, nel caso concreto, non sussiste affatto il pluriennale svolgimento di mansioni superiori, atteso che il periodo di riferimento di quelle di vestizione dei turni potrebbe essere al più quello decorrente dal 2017 al deposito del ricorso di prime cure risalente all'anno 2018.
Cont Per tali motivi il ricorso d'appello proposto da deve essere accolto, mentre deve essere rigettato l'appello incidentale dei lavoratori, che hanno riproposto in questo grado del giudizio la domanda subordinata, volta al riconoscimento del parametro professionale di coordinatore, par.210, della seconda area professionale, in cui gli stessi sono già inseriti.
Tale parametro, che varia da settore a settore, riguarda, nel settore ferroviario e metropolitano, “i lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguate competenze tecniche e gestionali, organizzano e coordinano, con margini di discrezionalità e di iniziativa, anche in unità operative che richiedono un elevato impegno organizzativo, gli addetti ai settori del personale viaggiante (trazione e scorta), esercitando altresì la responsabilità sulle relative strutture operative/organizzative anche in relazione alla disponibilità del materiale rotabile secondo le prassi in atto”.
Come evidenziato anche dagli appellati, la figura professionale del coordinatore è caratterizzata dalla responsabilità derivante dalla gestione, dal coordinamento e dal controllo delle unità operative addette alla specifica area, con l'impiego di elevato impegno amministrativo e relativamente a settori che, per estensione, rilevanza e funzione, si qualificano complessi, attività che non è pertinente a quella svolta dagli stessi di addetti alla vestizione dei turni, che, come già in precedenza rilevato, rientra pienamente in quella del profilo rivestito fino ad aprile 2019, ossia in attività di supporto nel coordinamento e controllo del personale viaggiante, assicurando altresì la regolare operatività dei turni di servizio e disponibilità del materiale rotabile nonchè attività connesse alla regolarità, anche amministrativa, del servizio programmato.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, la sentenza di prime cure va riformata e la domanda di primo grado integralmente rigettata.
Le spese del doppio grado, atteso il diverso esito del giudizio e la complessità della problematica esaminata, si compensano interamente.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello principale, rigetta quello incidentale, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado.
Da atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 228/12, che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 DPR 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis DPR n.115/02, se dovuto il contributo.
Napoli 14/1/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente