Decreto decisorio 27 febbraio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, decreto decisorio 27/02/2014, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2014 REG.PROV.PRES.
N. 00141/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2008, proposto da:
LL AG, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Turco, con domicilio eletto presso PA Da VI in Parma, via Girolamo Cantelli, 9;
contro
Comune di Reggio Nell'Emilia Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Gnoni, con domicilio eletto presso GI GL in Parma, borgo Antini, 3; Comune di Reggio Nell'Emilia -Istituzione Scuole e Nidi D'Infanzia;
per l'annullamento
del provvedimento a firma del Direttore Servizio Istituzioni Nidi e Scuole del Comune di Reggio Emilia prot. n. 153 UT del 28 marzo 2008, con il quale, a seguito dell'iscrizione del figlio alle Scuole Comunali dell'Infanzia per l'a.s. 2008/2009, è stato attribuito un punteggio con conseguente collocazione nella relativa graduatoria in posizione deteriore rispetto a quella di legittima spettanza e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 11 giugno 2008;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Parma il giorno 26 febbraio 2014.
| Il Presidente |
| Angela Radesi |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 27/02/2014
IL SEGRETARIO