Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
-SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 915/2021 R.G., promossa da
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Maria Lembo e Carmelina Virzì, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- attrice contro
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Vera Giorgianni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente ha esposto di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 18.7.1998, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di San Lorenzo, atto n. 03, p. II, s. A, anno 1998 e che dalla loro unione erano nati tre figli, in data 2.8.2000, il 3.11.2002 e il 12.6.2006. Per_1 Per_2 Per_3
1
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione Controparte_1
personale, all'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Per_3
presso la dimora della madre;
in via riconvenzionale ha chiesto l'assegnazione della casa di S.
Piero Patti, la regolamentazione del diritto di visita della figlia minore, la corresponsione a suo carico di un assegno di mantenimento in favore delle figlie e di € 400,00, Per_3 Per_2
oltre un contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%, precisando che il figlio attualmente esercita un'attività lavorativa remunerata e, pertanto, non è necessario Per_1
disporre il suo mantenimento.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 6.5.2022, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
All'udienza del 23.11.2022, il Giudice istruttore ha assunto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio e disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.
Con sentenza n. 837/22 è stata disposta la separazione tra i coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Nelle more del procedimento le parti hanno chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale dando atto di avere raggiunto un accordo.
Il Collegio preso atto che le condizioni concordate dalle parti, per come indicate nell'accordo del 20.5.2025, depositato il 12.11.2025, non si pongono in contrasto con le norme imperative dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 915/21 R.G.
1) dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura del 20.5.2024, depositata il 12.11.2024;
2 2) compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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