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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 11707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11707 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 61468/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
ST RI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 61468/2022 promossa da:
Parte_1 nata il [...] a [...] assistito dall'avv. Antonietta Maria Toscano
RICORRENTE contro
, CP_1 nato il [...] a [...]
Assistito dall'avv.to Diego Piersanti Todisco e dell'avv. Andrea Arati
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile/concordatario in data 25 luglio 2008 nel comune di Albano Laziale (Roma). Dall'unione matrimoniale
è nata la figlia (classe 2010). Per_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da , rappresentando che nel tempo la loro relazione era CP_1 andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti;
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato CP_1
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 26 giugno 2025, le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla separazione.
Il Giudice relatore ha quindi riservato la decisione al Collegio, previa rinuncia, ad opera dei difensori delle parti, all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra Parte_1
e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Deve quindi essere CP_1 pronunciata la separazione personale tra le parti.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti connessi alla separazione, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, è già stata disposta la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 26 giugno 2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
2
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio indicato in intestazione così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi, nata il 17 Parte_1 maggio 1971 a Bologna, e , nato il [...] a [...], CP_1
i quali hanno celebrato matrimonio in Albano Laziale (Roma) in data 25 luglio
2008; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Albano Laziale al n. 01453, Parte 2, Serie B02, Anno 2008;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Albano Laziale (Roma) (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008, atto n. 01453, parte 2, serie B02);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza già emessa.
Roma, 24 luglio 2025
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Albano Laziale per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Il Giudice estensore
ST RI
Il Presidente
MA NZ
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
ST RI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 61468/2022 promossa da:
Parte_1 nata il [...] a [...] assistito dall'avv. Antonietta Maria Toscano
RICORRENTE contro
, CP_1 nato il [...] a [...]
Assistito dall'avv.to Diego Piersanti Todisco e dell'avv. Andrea Arati
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile/concordatario in data 25 luglio 2008 nel comune di Albano Laziale (Roma). Dall'unione matrimoniale
è nata la figlia (classe 2010). Per_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da , rappresentando che nel tempo la loro relazione era CP_1 andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti;
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato CP_1
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 26 giugno 2025, le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla separazione.
Il Giudice relatore ha quindi riservato la decisione al Collegio, previa rinuncia, ad opera dei difensori delle parti, all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra Parte_1
e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Deve quindi essere CP_1 pronunciata la separazione personale tra le parti.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti connessi alla separazione, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, è già stata disposta la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 26 giugno 2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
2
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio indicato in intestazione così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi, nata il 17 Parte_1 maggio 1971 a Bologna, e , nato il [...] a [...], CP_1
i quali hanno celebrato matrimonio in Albano Laziale (Roma) in data 25 luglio
2008; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Albano Laziale al n. 01453, Parte 2, Serie B02, Anno 2008;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Albano Laziale (Roma) (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008, atto n. 01453, parte 2, serie B02);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza già emessa.
Roma, 24 luglio 2025
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Albano Laziale per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Il Giudice estensore
ST RI
Il Presidente
MA NZ
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