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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Cristiana Satta Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1209 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Crispano (NA) alla Parte_1 C.F._1 via Santa Barbara n. 10 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Russo dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in OR (NA) Controparte_1 C.F._2 alla II traversa Arcangelo Astone n. 16 presso lo studio dell'Avv. Antonella D'Anna dalla quale
è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Resistente
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord. CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 31.3.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2021 la ricorrente in epigrafe trascritta, premesso di aver contratto matrimonio in OR con in data 25.9.2019 e che Controparte_1 dall'unione era nata la figlia (l'11.12.2019); che i coniugi avevano fissato la Per_1 coabitazione presso l'abitazione dei genitori della ricorrente;
che la relazione coniugale era stata irrimediabilmente compromessa dalla grave dipendenza da sostanze stupefacenti del marito, palesatasi già prima delle nozze a seguito di un episodio di intossicazione da farmaci ansiolitici che ne aveva richiesto il ricovero ospedaliero;
che, nonostante il supporto offerto dalla ricorrente avendo il resistente promesso di volersi affrancare dalla dipendenza, il coniuge aveva continuato a manifestare i sintomi tipici delle crisi di astinenza, con sbalzi d'umore, aggressività e ripetuti allontanamenti ingiustificati dal domicilio;
che tale condotta era culminata nel definitivo abbandono del domicilio coniugale in data 1 gennaio 2020, a soli venti giorni dalla nascita della figlia, cui era seguito il totale disinteresse del marito verso la famiglia sul piano morale e materiale;
che, in ordine alle condizioni economiche, la ricorrente risultava attualmente disoccupata, mentre il resistente, dopo aver abbandonato un precedente impiego in prova, risultava essere operaio edile alle dipendenze della C & P
Costruzioni S.r.l.s.; tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito;
disporsi l'affido esclusivo della figlia minore;
Per_1 la regolamentazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
disporre la ripetizione in favore della ricorrente della metà delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto di due telefoni cellulari.
-Con comparsa depositata in data 3 giugno 2021 si costituiva in giudizio il resistente
[...]
il quale contestava i fatti narrati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, pur CP_1 ammettendo una pregressa problematica di tossicodipendenza, ascrivendo la crisi coniugale non alla tossicodipendenza in sé, bensì alla mancata assistenza e supporto da parte della moglie nel suo percorso di recupero;
rappresentava, inoltre, di aver spontaneamente intrapreso, nel solo interesse della figlia, un percorso riabilitativo presso la Comunità di San
NO (Rimini), ove risultava attualmente ricoverato.
-Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e, stante il suo stato di ricovero e la conseguente assenza di reddito, la sospensione di ogni obbligo di contribuzione economica.
-All'udienza presidenziale del 7 luglio 2021, si svolgeva l'audizione della sola ricorrente e, stante l'assenza del resistente, impossibilitato a comparire in quanto ricoverato presso la
Comunità di San NO, non veniva svolto il tentativo di conciliazione.
-Con ordinanza del 27 luglio 2021, il Presidente delegato, in via provvisoria e urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, sospendendo il diritto di visita paterno in considerazione dello Per_1 stato di ricovero;
poneva a carico del un assegno di euro 200,00 mensili a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rimetteva infine la causa dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
-Con memoria depositata in data 27.1.2022 il resistente produceva relazione della Comunità di San NO e chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con l'ordinanza presidenziale nonché la regolamentazione del diritto di visita in virtù dei progressi ivi attestati nel percorso di disintossicazione.
-Con note depositate per l'udienza a trattazione scritta fissata per il 9.2.2022, la ricorrente si opponeva alle richieste di controparte, insistendo per la conferma dei provvedimenti e subordinando ogni modifica ad accertamenti medico-legali sull'idoneità genitoriale del
[...]
; indi il Presidente relatore concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il CP_1 deposito delle memorie integrative e istruttorie.
-Con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2022 il Presidente relatore ammetteva parzialmente la prova testimoniale ed all'esito, con ordinanza emessa in data 27 marzo 2023, revocava per errore materiale l'ammissione dei capitoli di prova del resistente e, sulla base dei documentati progressi del resistente, documentati dalla Comunità di San NO, modificava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando incontri mensili protetti tra padre e figlia da svolgersi presso la sede di Napoli della Comunità di San NO alla presenza della madre o familiari di fiducia;
confermava per il resto l'assegno di mantenimento e, in via istruttoria, fissava udienza per l'espletamento della prova testimoniale ammessa. -Espletata la prova per testi, all'udienza del 3 ottobre 2023, la difesa del resistente, dato atto della conclusione del percorso in comunità del , insisteva per una modifica del CP_1 regime di visita, mentre il procuratore della ricorrente reiterava l'istanza di ammissione di una C.T.U. medico-legale volta ad accertare l'effettiva idoneità genitoriale del resistente.
-Con ordinanza emessa il 20 ottobre 2023, il Giudice modificava il regime di visita disponendo che gli incontri tra padre e figlia si svolgessero per un periodo di tre mesi presso i Servizi Sociali di Caivano con cadenza bisettimanale;
onerava, inoltre, i medesimi Servizi
Sociali di relazionare sull'andamento degli incontri e di procedere con l'ausilio dell'ASL competente a una valutazione della capacità genitoriale del resistente, rinviando la causa all'udienza del 20 marzo 2024 per l'acquisizione delle predette relazioni.
-Con ordinanza emessa il 2 maggio 2024, il Presidente relatore ammetteva C.T.U. per l'accertamento delle capacità genitoriali accogliendo la richiesta della ricorrente di sottoporre il resistente ad esami tossicologici.
-All'udienza tenutasi in data 11 dicembre 2024 la difesa della ricorrente rappresentava che il resistente si trovava in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Poggioreale per reati endofamiliari, e chiedeva pertanto la modifica dei provvedimenti in essere.
-Espletata la C.T.U. che veniva depositata in data 24 gennaio 2025, all'udienza del 26 marzo
2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21.5.2025 e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note di trattazione scritta.
- Con ordinanza emessa il 21 maggio 2025, pervenute le note scritte di udienza, il
Presidente relatore riservava la causa in decisione con i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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-La domanda di separazione va accolta.
-Ritiene il Tribunale, infatti, che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
-In particolare, il delineato contesto familiare la cui armonia e serenità sono state compromesse dalla condotta assunta dal resistente a causa dei suoi problemi di tossicodipendenza e l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
-Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, essa è stata fondata dalla ricorrente sul rilevo che la dipendenza del marito dalle sostanze stupefacenti, le crisi per l'astinenza dalle stesse, il clima di tensione nonché il grave stato fisico e psicologico del resistente, dovuti all'assunzione di sostanza psicotrope, avevano determinato la mancanza di continuità lavorativa, la sua fuga dal domicilio domestico in numerose occasioni, con conseguente impossibilità di svolgere una normale vita familiare e lavorativa, precisando che il suo distacco dalla famiglia e in particolare dalla figlia, erano stati la causa della intollerabilità della convivenza coniugale e della separazione dei coniugi.
-Ciò posto va, preliminarmente rilevato che la pronuncia sull'addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n.
14840/2006).
- Ciò posto, nella specie, deve innanzitutto rilevarsi che nella comparsa di costituzione e risposta il resistente ha negato quanto affermato dalla ricorrente a sostegno della domanda di addebito deducendo che la stessa era a conoscenza già prima del matrimonio dei problemi di tossicodipendenza di esso resistente, e che, durante il matrimonio, la moglie gli aveva negato ogni aiuto per la soluzione di tale problema, ragion per cui era stato costretto a rivolgersi alla Comunità di San NO per disintossicarsi.
-La richiesta di prova testimoniale avanzata dal resistente è stata respinta con ordinanza emessa 27/3/23 le cui motivazioni vanno qui confermate e ribadite.
-Dalla prova per testi espletata nel corso del giudizio con l'escussione della madre della ricorrente è rimasto provato il quadro fattuale ed assertivo della ricorrente con riferimento ai problemi di tossicodipendenza del resistente e delle gravi condotte dallo stesso tenute nei periodi astinenza, condotta che deve ritenersi abbia senz'altro determinato l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale (il teste ha tra l'altro confermato il capo 16) delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. 2^ termine) capo 16): vero che “ Il 4 ottobre 2019 il signor , a margine della festa organizzata presso un ristorante per il matrimonio di CP_1
, fratello della ricorrente, veniva sorpreso ad abusare di alcolici senza sosta al Persona_2 buffet di fine cena. In serata, dopo aver riaccompagnato i suoceri a Caivano, sotto l'effetto di una crisi di astinenza, con la moglie in auto, si portava a OR (Na) alla ricerca di sostanze stupefacenti da poter consumare, e nel tragitto poneva in essere frenetici contatti via filo per raggiungere lo scopo. Contestualmente veniva raggiunto telefonicamente dalla madre della ricorrente che gli intimava di riportare immediatamente la propria figlia a casa altrimenti avrebbe sporto denuncia all'Autorità penale. Solo a quel punto il riportava la moglie CP_1 presso la residenza dei genitori di quest'ultima, di nuovo poi allontanandosi senza riferire ove si recasse, salvo poi ritornare successivamente, in piena crisi di astinenza e chiedere di assumere il
Tavor, infine addormentandosi per l'effetto dei sedativi in data””).
-La teste ha poi confermato le numerose crisi di astinenza e le sparizioni del resistente, anche subito dopo la nascita della figlia, e che la figlia era dovuta ricorrere all'aiuto economico dei propri genitori per poter vivere unitamente alla minore.
-Tale quadro probatorio appare, altresì, avvalorato dal tentativo di disintossicarsi effettuato dal resistente anche in costanza del presente giudizio presso la Comunità di San NO, che, per un breve periodo, gli ha consentito di svolgere il suo ruolo genitoriale con la minore, la quale, all'esito del ciclo di incontri fissati nel rispetto del calendario indicato dalla
Comunità medesima, ha assunto un atteggiamento di apertura verso il padre, tentativo che però non ha dato, a oggi i frutti sperati, non riuscendo il resistente ad affrancarsi dalla sua dipendenza tanto che attualmente si trova in stato detentivo presso il carcere di Poggioreale per reati endofamiliari, a seguito di denuncia dei suoi genitori.
-Quanto emerso sul piano probatorio comprova anche il tentativo della ricorrente di aiutare il marito a liberarsi dalla sua dipendenza, assolvendo, dal canto suo, ai propri doveri coniugali, ivi compreso quello di accudimento, morale, materiale ed economico sia della famiglia che della minore, doveri violati dal marito che, invece, non è riuscito ad adempiere ai doveri di marito e padre causando con la propria volontaria condotta il dissolvimento della convivenza coniugale.
-Va quindi, pronunciata la separazione con addebito al resistente.
-Quanto al regime di affidamento della minore occorre prendere le mosse dalla CT espletata, a firma della dr. , la quale ha riferito che “durante le attività peritali si è Persona_3 potuto osservare la dinamica conflittuale esistente nella coppia alimentata da immaturità e mancata elaborazione della separazione, soprattutto nel signor , e da una personalità CP_1 più determinata da parte della madre la quale ha mostrato le sue perplessità sulla capacità dell'ex marito di esprimere sufficienti capacità genitoriali. La signora ha esibito una Pt_1 personalità improntata alla pragmaticità e alla concretezza. Ella ha riferito eventi e situazioni descrivendo i fatti con un lessico attento a contenuti e contesti ma povero di riferimenti a condizioni emotive significative e affettive. Ha mostrato un atteggiamento distaccato, provocatorio e sfiduciato verso il signor e una profonda appartenenza al suo nucleo CP_1 famigliare nel quale risulta inserita insieme alla minore e dal quale non si sarebbe mai distaccata nonostante avesse contratto matrimonio e fosse nata una bambina”.
-Ha aggiunto ancora la CT, nel delineare la personalità della ricorrente ed il suo atteggiamento verso la minore, che:” la signora ha mostrato un comportamento poco Pt_1 incline alla partecipazione al gioco, che la bambina ha eseguito in maniera scoordinata a confusa, intrattenendosi con la scrivente e riferendo delle condizioni del signor in CP_1 presenza della minore” dall'altro che “tuttavia, la madre ha attuato nel corso del tempo scelte motivate essenzialmente dalla volontà di tutelare la figlia dal contatto potenzialmente disfunzionale col padre, sia durante la permanenza nella comunità sia nel periodo attuale che vede il in stato detentivo, preferendo non esporla a dinamiche probabilmente difficili CP_1 da comprendere per la piccola, venendosi a configurare come unico genitore che attualmente esercita una funzione protettiva e che la minore riconosce come punto di riferimento”.
-Quanto al resistente la CT ha riferito che “Il signor ha esibito un atteggiamento CP_1 eccessivamente difeso verso la compagna e l'intera procedura peritale, manifestando comportamenti oppositivi, provocatori e narcisistici. Dal racconto fornito però è emersa una profonda fragilità personologica e una struttura di personalità dipendente che lo hanno condotto, per le dinamiche descritte nelle pagine precedenti, a fare uso di droghe da quando era adolescente. È indubbio che la condizione di tossicodipendente di vecchia data e oggi anche di carcerato, influiscono sulle condotte del signor , il quale ha raccontato di un legame CP_1 soffocante ed esclusivo con la madre e una significativa perifericità del padre che, pur esprimendo spesso posizioni contrastanti rispetto alla moglie, non ha saputo imprimere forza alle proprie convinzioni finendo per colludere con la donna nell'educazione eccessivamente protettiva e permissiva verso il figlio. Il signor ha riconosciuto proprio in tali CP_1 atteggiamenti dissonanti e confusivi, il nucleo dei propri problemi psicologici e personologici manifestati durante gli incontri di coppia con atteggiamenti oppositivi, provocatori e narcisistici”.
- La CT, inoltre, pur riconoscendo la capacità di autoanalisi del resistente circa la causa della sua tossicodipendenza, laddove ha affermato che “tale riconoscimento, seppur insufficiente e puramente di natura dichiarativa, costituisce a parere della scrivente un presupposto fondamentale per le necessarie elaborazioni dei nuclei profondi problematici connessi alle condotte disfunzionali esibite anche dal punto di vista della genitorialità”, ha, però, riferito che: “il signor si trova nell'impossibilità di esprimere una condotta educativa e di CP_1 supporto verso moglie e figlia, impegnato a fissare i suoi obiettivi nell'imminente futuro che, per la natura instabile e indefinita della sua condizione attuale, non potrebbero contemplare una completa attenzione e dedizione al recupero del rapporto con la figlia. , infatti, ha avuto Per_1 una breve, discontinua e superficiale frequentazione con il padre, figura quasi per niente riconosciuta nel suo ruolo di guida e supporto, mentre nutre certamente un sentimento di affetto verso il nonno materno che chiama 'papà-nonno' con soddisfazione della madre che in tal modo alimenta involontariamente la confusione su ruoli, funzioni, legami e affetti nella vita della minore.”
- – Ha quindi, riconosciuto la CT che, attualmente, quindi, solo: “la madre, seppure con i limiti sopra riportati, ha espresso le condizioni di vita adeguate e le capacità genitoriali idonee e sufficienti a garantire alla minore uno sviluppo psicofisico soddisfacente. Per quanto riguarda il signor , egli è apparso motivato al recupero del rapporto con la minore ma la sua CP_1 attuale condizione di tossicodipendente e carcerato per un periodo indefinito, non consentono di intravedere le condizioni minime per garantire alla minore la possibilità di accedere a una figura genitoriale tutelante, attenta e presente per cui la costruzione del rapporto, mai realmente saldato, dovrebbe essere rimandata a un momento futuro in cui il padre potrà garantire costantemente la propria presenza fisica e psichica adottando comportamenti tutelanti ed educativamente adeguati, scevri da condizionamenti mentali e fisici legati alla dipendenza o alle fragilità rilevate”.
- Ha aggiunto, ancora, che: “la minore risulta attualmente inserita nel nucleo di origine della madre di cui riconosce soprattutto la figura del nonno, chiamata 'papà-nonno', come significativa. Nell'ottica di includere la dimensione del paterno nella vita della minore, in attesa di un eventuale successivo intervento integrativo anche della figura del padre, sarebbe auspicabile stabilire una frequentazione graduale anche con i nonni paterni, inizialmente sotto monitoraggio dei Servizi sociali di appartenenza o presso la casa della minore. L'opportunità di tale frequentazione è suggerita dal valore delle relazioni tra nonni e nipoti come riportato in letteratura per cui il ruolo dei nonni risulta psicologicamente molto importante anche perché contribuisce a favorire il dialogo tra i componenti della famiglia, integrando le relazioni fra le varie generazioni, mantenendo attivo lo scambio tra i membri della famiglia e favorendo lo sviluppo di un senso di appartenenza familiare (F. Mugnai, 2021). Tuttavia, l'opportunità concreta di tale integrazione andrebbe valutata nell'ambito di un percorso di supporto psicologico alla minore che abbia come obiettivo la chiarificazione dei ruoli e delle funzioni famigliari nell'ambito dei vari nuclei. Quindi si rimanda tale valutazione ai professionisti che effettueranno la necessaria presa in carico della piccola in un percorso psicologico Per_1 insieme alla madre”
- La CT ha, quindi, suggerito, in relazione al regime di affidamento: a) un affido esclusivo rafforzato in favore della madre, che potrà effettuare tutte le scelte necessarie per garantire alla minore esperienze di vita sane e tutelare la sua salute psicofisica;
b) In virtù della indefinita condizione detentiva e di dipendenza del padre di cui non si conosce la durata né
l'evoluzione, la sospensione di ogni contatto con la minore fino alla definizione della situazione detentiva e di dipendenza”, suggerendo altresì, un nuovo approccio padre- minore solo in un momento di successiva stabilità del signor da un punto di vista CP_1 psicologico, fisico e sociale, debitamente acclarata;
c) L'adozione di un percorso di supporto psicologico per la minore e la madre, della durata di almeno sei mesi, all'interno del quale si possa elaborare la migliore definizione della situazione famigliare attuale e sostenere la bambina nella comprensione di essa e che in tale percorso andrebbe valutata l'opportunità e le modalità di introdurre i nonni paterni nella vita quotidiana della minore.
- -Le conclusioni cui è pervenuta la CT vanno senz'altro condivise in quanto formulate a seguito di un'approfondita analisi psicologica corretta sul piano scientifico, come si evince dalla lettura dell'elaborato peritale.
- - Non appare, invece, condivisibile, stante l'età della minore ( circa 6 anni) e l'assenza, allo stato, di un rapporto sereno ed equilibrato con la figura paterna, introdurre frequentazioni tra la minore e la famiglia paterna, in assenza anche di prova di attuali rapporti di frequentazione tra la stessa e la minore.
-Stante l'attuale stato detentivo del resistente va ritenuto conforme agli interessi della minore, disporre l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa.
- Difatti l'assenza del padre dalla vita della minore;
il disinteresse materiale mostrato nei confronti della figlia in ordine al mantenimento, i gravi comportamenti tenuti dal resistente a causa del suo stato conclamato di tossicodipendenza, suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza
5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
-Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
-Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
-Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti, ad esempio, la salute della minore, vi sia un pregiudizio a causa dell'assenza di rapporti, tenuto conto della condanna per maltrattamenti ai danni della ricorrente (che rende inattuabile ogni forma di concertazione tra le parti nell'interesse della figlia).
-Il Tribunale ritiene, infine, che non sussistono, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno, come riferito dalla CT , diritto di visita che va sospeso per tutta la durata del periodo detentivo, e che potrà essere ripreso solo all'esito di un percorso di sostegno della genitorialità e un graduale riavvicinamento padre-figlia.
-Va parimenti suggerito alla madre un percorso di sostegno della genitorialità in adesione con quanto osservato e suggerito dalla CT con riferimento alla personalità e alla capacità genitoriale della ricorrente medesima.
-Quanto al mantenimento della minore va considerato che la ricorrente ha riferito di essere all'attualità disoccupata, a seguito di cessazione di un precedente rapporto lavorativo, mentre il resistente, svolgeva un lavoro in prova presso un caseificio, cessato unilateralmente da parte del resistente, e che in ricorso si riferisce che lo stesso lavorerebbe o, meglio, avrebbe lavorato prima della detenzione, come operaio in una società di costruzioni.
-Tenuto conto che l'obbligo di mantenimento dei figli minori non viene meno durante la detenzione in carcere e che costituisce principio consolidato di legittimità (ex multis cfr. sent.
Cass. 13144/2022) quello secondo cui : “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell'obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente,
a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ritiene il Tribunale che sulla base dei principi espressi, debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento per la minore di euro 350,00 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, ovvero diversa modalità stabilita previo accordo tra le parti, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale.
-Nulla va disposto per il mantenimento della ricorrente in assenza di domanda sul punto.
-La natura della decisione e la parziale soccombenza del resistente sulla domanda di addebito giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti in ragione di due terzi e la condanna del resistente al pagamento della residua frazione in favore della ricorrente che si liquida in dispositivo, in base al DM 55/2014, come aggiornato nel 2022, sulla base dei parametri relativi alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa ai minimi tabellari stante la non rilevante complessità delle questioni trattate.
- Quanto alle spese di CT esse vanno poste a carico delle parti in misura del 50% e si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
• PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 24 Parte_1 gennaio 1984, e nato a [...] il [...]; Controparte_1
• Accoglie la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
• Affida la figlia minore , nata l'[...], alla madre che può esercitare la Per_1 responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c., con sospensione delle visite paterne e che potrà essere ripreso solo all'esito di un percorso di sostegno della genitorialità e un graduale riavvicinamento padre-figlia;
• Suggerisce alla ricorrente un percorso di sostegno della genitorialità;
• Pone a carico del resistente l'assegno per il mantenimento della figlia minore in misura complessiva di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi con le modalità stabilite in parte motiva;
• Dichiara compensate tra le parti le spese processuali nella misura di 2/3 e condanna il resistente al pagamento della residua frazione in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 2.538,00, oltre accessori come per legge e rimorso forfettario spese generali al 15%;
• Pone il pagamento delle spese di CT a carico delle parti in ragione della metà che si liquidano come da separato decreto.
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia conforme, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR ove in data 25/9/209 veniva contratto matrimonio concordatario con (Registro degli atti Controparte_1 di matrimonio n 42, parte I, serie A-anno 2019), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R.D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R.
3.11.2000 n. 396, Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 12 ottobre 2025
Il Presidente/est.
Dr.ssa Alessandra Tabarro
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