Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 459 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DI NATALE Francesco ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Trinitapoli, alla via Giustino Fortunato, n. 34
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PUNZI CP_1
Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via
Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 09.01.2025 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla Parte_1
formulazione della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento
L' resisteva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Il ricorso è infondato.
Gli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il diritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, tiene conto della natura e consistenza della patologia, nonché dell'efficacia delle terapie riabilitative e della capacità complessiva individuale residua. Pertanto, chi voglia vedersi riconosciuta la suddetta indennità deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e il grado di invalidità idoneo a determinarne l'attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno CP_1
mensile con le condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12.
Qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 67%, è riconosciuta in favore del richiedente l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (c.d. ticket).
Nel caso di specie, la ricorrente, all'esito dell'attività peritale condotta dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , è risultata affetta da “OSAS di grado lieve con componente posizionale ed Per_1
assenza di insufficienza respiratoria notturna in C-PAP (utilizzo notturno con media ore 2,56); pregresso aneurisma arteria comunicante anteriore embolizzato (09.2019); ipertensione arteriosa;
sindrome depressiva”.
Il quadro clinico che ne deriva, “applicando, come riferimento, la formula a scalare di Balthazard”, determina a carico dell'istante “una riduzione permanente della capacità lavorativa generica, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, quantificabile nella misura più che congrua del 48% dalla data della domanda 18.10.2023 fino all'11.04.2024 e del 55% a far data dal 13.04.2024”.
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono nella prospettazione di una diversa valutazione di patologie già esaminate dal c.t.u.
Quest'ultimo, in sede di replica alle osservazioni alla bozza peritale, aveva precisato che “la depressione endogena non risulta riconducibile a eventi scatenanti consci o semi consci, come nel caso della depressione reattiva, ma a cause genetico-biologiche o inconsce presenti nella personalità del paziente”, tanto che ai due disturbi viene attribuita una diversa valutazione in percentuale nel D.M. del 05.02.1992.
Nel dettaglio, “nella certificazione redatta in data 23.10.2024, la depressione maggiore endogena viene refertata come cronica, ma non lo era sicuramente in data 12.04.2024” e non le viene
“attribuito il grado”, con la conclusione che, “pur volendo considerare la sig.ra affetta Parte_1 da depressione maggiore endogena, il grado viene ritenuto lieve”. Utilizzando come riferimento la formula a scalare di Balthazard, la percentuale di invalidità ottenuta “sarebbe del 54%” (“55% per la depressione endoreattiva grave”) non a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18.10.2023), in quanto “la prima certificazione della depressione […] risulta essere stata formulata in data 12.04.2024” e “in nessuno dei controlli di follow up effettuati annualmente […] è stata mai messa in evidenza e/o diagnosticata una sindrome depressiva”.
Di talché, non risultando sussistente il requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile ex art. 13, legge n. 118 del 1971, la domanda va rigettata.
Atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali in relazione ai redditi percepiti nell'anno precedente rispetto a quello di instaurazione del giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 09.01.2025, nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa