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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2541/2025 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AD ROSSELLA;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
TI MA NC;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“a) i coniugi, essendo entrambi autonomi ed economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi contribuzione dall'altro a titolo di contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole;
b) la casa coniugale sita a 60044 AN (AN) in Frazione Bastia n. 27/F, nonché il terreno distinto a Catasto Terreni del Comune di AN al Foglio 76, Particella 501, di proprietà di entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno, rimarranno nella piena, libera ed esclusiva disponibilità del
IG. il quale provvederà a pagare in via integrale ed esclusiva la rata del mutuo Parte_1
1 acceso per l'acquisto degli immobili anzidetti, tenendo indenne e manlevando la coniuge. Dal suo canto, la IG.ra non avrà più nulla a pretendere dal marito con riferimento al possesso e CP_1 al godimento dei beni immobili sopra individuati, acconsentendo, sin da ora, che il IG. possa Pt_1 disporne liberamente, anche dando detti beni in godimento a terzi, con i quali potrà stipulare accordi o contratti direttamente e in via autonoma, riscuotendo in via integrale eventuali canoni di locazione o indennità di qualsiasi tipo e sopportando gli oneri connessi;
c) a definizione di ogni rapporto in essere tra gli stessi, i coniugi convengono che la IG.ra CP_1 trasferirà, a semplice richiesta del IG. e, in ogni caso, entro il termine di mesi 18 dalla Pt_1 sottoscrizione del presente Ricorso, la sua quota parte di proprietà, pari al 50% dell'intero valore, dell'immobile adibito a casa coniugale, sita a 60044 AN (AN) in Frazione Bastia n. 27/F, nonché del terreno distinto a Catasto Terreni del Comune di AN al Foglio 76, Particella 501, dietro la corresponsione da parte del marito a suo favore di un importo omnicomprensivo pari a €
40.000,00, da versarsi con le seguenti modalità:
1. quanto a € 12.000,00 nel momento in cui il IG. otterrà un finanziamento da parte di Istituto Pt_1 di credito di sua fiducia e, in ogni caso, entro e non oltre il 30.06.2025;
2. quanto alla restante somma, pari a € 28.000, a saldo, in rate mensili, pari a € 350,00 ciascuna, a decorrere dal mese di Settembre 2025, fino all'integrale pagamento di quanto pattuito, da corrispondersi entro il giorno 16 del mese, a mezzo RID, sul conto corrente intestato alla IG.ra
(acceso presso INTESA SANPAOLO C/c n. 1000/00019180 Iban CP_1
[...]), con l'impegno del IG. di provvedere, durante il periodo Pt_1 di decorrenza della rateizzazione, ove possibile, ad aumentare la rata sino all'importo di € 450,00, nonché di provvedere al saldo non appena avrà la disponibilità dell'intera somma residua o nel momento in cui egli provvedesse alla vendita dell'immobile;
d) i coniugi si impegnano a dare esecuzione al trasferimento immobiliare a favore del marito di cui al precedente punto c) innanzi al Notaio che verrà individuato dal IG. con spese per il Pt_1 passaggio di proprietà a carico del predetto.
Ai fini dell'esenzione da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, i coniugi dichiarano espressamente che il trasferimento immobiliare de quo a favore del marito è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (art. 19 Legge 6.03.1987 n. 74);
e) il IG. provvederà, inoltre, a sollevare la IG.ra , madre della Pt_1 Parte_2
Ricorrente, dalla fideiussione prestata al momento dell'accensione del mutuo erogato dalla CP_2
Agenzia di AN, al fine di finanziare l'acquisto della casa coniugale, reperendo, se
[...] richiesto dall'istituto di credito, altro garante che si sostituisca alla IG.ra , Parte_2
2 producendo al momento del trasferimento dell'immobile la documentazione bancaria attestante lo svincolo dalla fideiussione della IG.ra da parte della Parte_2 CP_2
f) i coniugi, stabiliscono che il cane ON starà con il IG. nei giorni ed orari che le parti Pt_1 stabiliranno di volta in volta compatibilmente con i loro impegni, in particolare di lavoro.
I IG.ri e stabiliranno, altresì, che il cane verrà prelevato dal marito nel luogo che Pt_1 CP_1 le parti definiranno di volta in volta;
g) la Ricorrente preleverà dalla casa coniugale i proprie effetti e beni personali, in particolare i beni ricevuti in dono da parte dei genitori della IG.ra I doni del matrimonio verranno divisi CP_1 tra i coniugi concordemente, in separato atto;
h) i coniugi dichiarano di non avere più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualsiasi titolo;
i) con integrale compensazione delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Parte_1 Controparte_1
AN (AN) il 14.07.2007, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non presentano profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Il Collegio può pertanto omologare le condizioni concordate dalle parti.
Da ultimo, va rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato
3 della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1 matrimonio a AN (AN) il 14/07/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
AN (AN) al n. 44, parte 2, serie A dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'01.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2541/2025 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AD ROSSELLA;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
TI MA NC;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“a) i coniugi, essendo entrambi autonomi ed economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi contribuzione dall'altro a titolo di contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole;
b) la casa coniugale sita a 60044 AN (AN) in Frazione Bastia n. 27/F, nonché il terreno distinto a Catasto Terreni del Comune di AN al Foglio 76, Particella 501, di proprietà di entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno, rimarranno nella piena, libera ed esclusiva disponibilità del
IG. il quale provvederà a pagare in via integrale ed esclusiva la rata del mutuo Parte_1
1 acceso per l'acquisto degli immobili anzidetti, tenendo indenne e manlevando la coniuge. Dal suo canto, la IG.ra non avrà più nulla a pretendere dal marito con riferimento al possesso e CP_1 al godimento dei beni immobili sopra individuati, acconsentendo, sin da ora, che il IG. possa Pt_1 disporne liberamente, anche dando detti beni in godimento a terzi, con i quali potrà stipulare accordi o contratti direttamente e in via autonoma, riscuotendo in via integrale eventuali canoni di locazione o indennità di qualsiasi tipo e sopportando gli oneri connessi;
c) a definizione di ogni rapporto in essere tra gli stessi, i coniugi convengono che la IG.ra CP_1 trasferirà, a semplice richiesta del IG. e, in ogni caso, entro il termine di mesi 18 dalla Pt_1 sottoscrizione del presente Ricorso, la sua quota parte di proprietà, pari al 50% dell'intero valore, dell'immobile adibito a casa coniugale, sita a 60044 AN (AN) in Frazione Bastia n. 27/F, nonché del terreno distinto a Catasto Terreni del Comune di AN al Foglio 76, Particella 501, dietro la corresponsione da parte del marito a suo favore di un importo omnicomprensivo pari a €
40.000,00, da versarsi con le seguenti modalità:
1. quanto a € 12.000,00 nel momento in cui il IG. otterrà un finanziamento da parte di Istituto Pt_1 di credito di sua fiducia e, in ogni caso, entro e non oltre il 30.06.2025;
2. quanto alla restante somma, pari a € 28.000, a saldo, in rate mensili, pari a € 350,00 ciascuna, a decorrere dal mese di Settembre 2025, fino all'integrale pagamento di quanto pattuito, da corrispondersi entro il giorno 16 del mese, a mezzo RID, sul conto corrente intestato alla IG.ra
(acceso presso INTESA SANPAOLO C/c n. 1000/00019180 Iban CP_1
[...]), con l'impegno del IG. di provvedere, durante il periodo Pt_1 di decorrenza della rateizzazione, ove possibile, ad aumentare la rata sino all'importo di € 450,00, nonché di provvedere al saldo non appena avrà la disponibilità dell'intera somma residua o nel momento in cui egli provvedesse alla vendita dell'immobile;
d) i coniugi si impegnano a dare esecuzione al trasferimento immobiliare a favore del marito di cui al precedente punto c) innanzi al Notaio che verrà individuato dal IG. con spese per il Pt_1 passaggio di proprietà a carico del predetto.
Ai fini dell'esenzione da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, i coniugi dichiarano espressamente che il trasferimento immobiliare de quo a favore del marito è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (art. 19 Legge 6.03.1987 n. 74);
e) il IG. provvederà, inoltre, a sollevare la IG.ra , madre della Pt_1 Parte_2
Ricorrente, dalla fideiussione prestata al momento dell'accensione del mutuo erogato dalla CP_2
Agenzia di AN, al fine di finanziare l'acquisto della casa coniugale, reperendo, se
[...] richiesto dall'istituto di credito, altro garante che si sostituisca alla IG.ra , Parte_2
2 producendo al momento del trasferimento dell'immobile la documentazione bancaria attestante lo svincolo dalla fideiussione della IG.ra da parte della Parte_2 CP_2
f) i coniugi, stabiliscono che il cane ON starà con il IG. nei giorni ed orari che le parti Pt_1 stabiliranno di volta in volta compatibilmente con i loro impegni, in particolare di lavoro.
I IG.ri e stabiliranno, altresì, che il cane verrà prelevato dal marito nel luogo che Pt_1 CP_1 le parti definiranno di volta in volta;
g) la Ricorrente preleverà dalla casa coniugale i proprie effetti e beni personali, in particolare i beni ricevuti in dono da parte dei genitori della IG.ra I doni del matrimonio verranno divisi CP_1 tra i coniugi concordemente, in separato atto;
h) i coniugi dichiarano di non avere più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualsiasi titolo;
i) con integrale compensazione delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Parte_1 Controparte_1
AN (AN) il 14.07.2007, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non presentano profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Il Collegio può pertanto omologare le condizioni concordate dalle parti.
Da ultimo, va rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato
3 della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1 matrimonio a AN (AN) il 14/07/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
AN (AN) al n. 44, parte 2, serie A dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'01.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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