Art. 7.
Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1949-50 in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1949-50 in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.