Articolo 7 della Legge 5 agosto 1949, n. 604
Articolo 6Articolo 8
Versione
25 settembre 1949
Art. 7.
Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1949-50 in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 25 settembre 1949