Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6383/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta da Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Giovanna Gianì Consigliere relatore
Elena Gelato Consigliere
all'udienza del 23.04.2025, all'esito della discussione orale e di camera di consiglio, ha pubblicato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA
(ex rt. 437 cpc) nella causa iscritta al numero 6383 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA
( in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato APPELLANTE
E
( ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Morera elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Largo Giuseppe Toniolo 6
APPELLATI avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
14802/2021 pubblicata il 30.09.2021, non notificata.
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, con definitivo rigetto del ricorso di primo grado. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.” per gli appellati:
“- in via principale: respingere il gravame avanzato dal
[...]
, poiché infondato, e confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 14802/2021 nella parte in cui ha stabilito la tardività della contestazione notificata alla e alla IG CP_2 CP_1 poiché in violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 Legge 689/1981;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame avanzato
1
e comunque privare di efficacia il Decreto ministeriale n. 402373/A/2020, poiché non sussiste, per le ragioni esposte, la contestata violazione degli artt. 35 e 41 d. lgs. 231/2007;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame avanzato dal e di Parte_1 condanna delle resistenti, rideterminare la sanzione irrogata alla AN e alla IG lla luce dell'attuale art. 58 d. lgs. 231/2017 in un importo CP_1 non superiore a € 3.000. Con vittoria delle spese di lite.” MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“- in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_2
e annulla il decreto n. 402373/A emesso nei loro confronti
[...] Controparte_1 in data 19.11.2020 dal dell'economia e delle finanze;
Parte_1
- condanna il a rifondere alle opponenti le spese processuali, liquidate Parte_1 in € 355,50 per esborsi ed € 3.235,00 per compensi professionali (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttivo ed € 1.620,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”. e la avevano impugnato Controparte_1 Controparte_2 il decreto n. 402373/A emesso il 19.11.2020, con cui il Parte_1
aveva loro irrogato – nelle rispettive qualità di trasgressore e di
[...] obbligato in solido – la sanzione amministrativa pecuniaria di € 21.150,00 per violazione dell'art. 41 d. lgs. n. 231/2007 per non aver segnalato operazioni finanziarie sospette poste in essere da una cliente della banca (sig.ra Persona_1 nel periodo 3.2.2014 – 26.11.2014, per un importo complessivo di € 211.505,00.
Il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione rilevando la tardività della contestazione dell'illecito notificato al soggetto interessato oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'accertamento, come previsto dall'art. 14 l. n. 689/1981.
In dettaglio, il giudice di prime cure rilevava che la UIF (Unità di Informazione
Finanziaria per l'Italia), con nota del 27.9.2018 indirizzata alla banca ispezionata, aveva testualmente affermato “si comunica che gli accertamenti ispettivi iniziati il 9 maggio 2018 sono da considerarsi conclusi il 28 agosto 2018, con la ricezione delle ulteriori informazioni trasmesse via e-mail da codesta banca”. Il tribunale, pertanto, fissato il dies a quo del termine di novanta giorni, previsto dalla norma, al
28.08.2018, data di conclusione degli accertamenti, riteneva tardiva la notifica a mezzo posta del verbale di contestazione effettuata il 27.11.2018.
Con un unico motivo di appello il Parte_1 contesta la decisione per avere il tribunale erroneamente fissato il momento dell'“accertamento” rilevante ai fini dell'art. 14 l. 689/91 alla data della affermata conclusione degli “accertamenti ispettivi”. L'appellante espone che la UIF, per non far gravare sui singoli soggetti le tempistiche interne dell'iter, ha ritenuto ragionevole individuare come data di conclusione degli accertamenti quella di acquisizione dell'ultima risposta fornita dal soggetto ispezionato. Tale data, quindi, nonostante non fosse ancora terminata la fase valutativa, viene indicata dalla UIF come il dies a quo dal quale far decorrere
2 il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689/81 per la contestazione;
prima di quel momento, non può decorrere lo spatium deliberandi spettante alla UIF per effettuare le necessarie valutazioni sulla situazione complessiva del soggetto ispezionato e sul contesto organizzativo- procedurale in cui si iscrivono le singole carenze. Sostiene l'appellante, nel caso in esame, l'organo accertatore necessitava di tempo (quantomeno un giorno, considerato anche l'orario di ufficio) per poter esaminare le ulteriori informazioni trasmesse via e-mail dalla banca ispezionata. In tal senso, la stessa UIF fugando ogni dubbio in merito all'apparente contraddizione di cui sopra dichiarava nel verbale di contestazione: «L'accertamento ai fini sanzionatori amministrativi si è concluso il giorno 29 agosto 2018, verificati gli elementi informativi richiesti dall'Unità e forniti dalla Banca con nota del 28 agosto u.s.» Il motivo è infondato. L'articolo 14, comma 2, della legge n. 689/81 prevede l'obbligo di contestazione immediata, o comunque entro 90 giorni dall'accertamento della violazione. La giurisprudenza della Suprema Corte ha fornito una interpretazione del dies a quo di decorrenza del termine che tiene conto della eventuale complessità della valutazione dei dati acquisiti afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi della infrazione (tra le altre Cass. n. 3043/2009 Sez. II), affermando che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione al quale collocare il dies a quo del termine di cui all'art. 14 cit. per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma va individuato nel momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Venendo al caso in esame, l'appellante essenzialmente sostiene che sarebbe irrilevante l'affermazione, fornita dalla stessa UIF, circa la avvenuta conclusione degli accertamenti ispettivi in data 28 agosto 2018, come da mail inviata alla Banca e ritenuta rilevante dal primo giudice;
secondo la prospettazione dell'impugnante, a tale data ancora doveva essere esaminata la documentazione inviata lo stesso giorno dalla banca ispezionata. Tale attività avrebbe richiesto almeno un giorno con la conseguenza che il termine di cui all'art. 14 della citata legge andava fissato al 29 agosto 2018.
Il rilievo è infondato
Nella missiva inviata dalla UIF alla Banca in data 27.09.2018 - posta dal primo giudice a fondamento dell'accoglimento dell'eccezione - si fa riferimento alla conclusione degli accertamenti ispettivi in data 28.08.2018, con riferimento alla ricezione via mail di ulteriori informazioni dalla Banca.
La affermazione ha carattere confessorio e avrebbe potuto essere vinta solo con la dimostrazione che, dopo il termine indicato del 28.08.2009, la Uif avesse svolto altre indagini relative alla posizione della CP_1
Viceversa, è emerso dagli atti come la mail della evocata dalla UIF nella CP_2 ridetta missiva si riferiva alle informazioni relative alle operazioni in favore di Contr un'altra cliente - – (v. doc.2 Fasc. primo grado - del tutto Persona_2 estranea ai fatti contestati. Il decreto sanzionatorio opposto, infatti, riguardava operazioni anomale eseguite in favore della sola consistenti nella ricezione Per_1
3 di numerosi bonifici provenienti dall'estero sui conti correnti intestati alla cliente e alla sua ditta individuale “Intercon di Gudova Larisa”. Né l'appellante ha provato che, come sostenuto, l'esame della posizione della fosse necessario ai fini della corretta valutazione dei fatti per cui è causa Per_2
(relativi alla posizione della sig.ra . Per_1
Ne deriva che, alla luce dei principi sopra esposti, la data della conclusione dell'accertamento e, quindi, il termine ex art. 14 della legge n. 689/81, resta fissato al 28.08.2018, non ravvisandosi ragioni che inducano, sulla base delle circostanze allegate dall'appellante, ad individuare un dies a quo diverso dal giorno in cui si sono di fatto conclusi gli accertamenti ispettivi. Al rigetto dell'appello segue di onerare la parte appellante delle spese del grado, da quantificare tenendo conto del valore della causa (scaglione € 5.201,00 – €
26.000,00) e della semplicità della fase conclusionale. Va anche dichiarata, a carico della parte soccombente, la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1quater DM 30.05.2002 N. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
14802/2021 così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna il appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle Parte_1 spese del grado che liquida in complessivi € 3.100,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali al 15%;
- dichiara a carico dello stesso appellante la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma il 23.04.2025 Il Consigliere estensore Giovanna Giani' Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto
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