Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VI AL
-SEZIONE ORDINARIA CIVILE -
nella persona del GIUDICE MONOCRATICO d'APPELLO dott.ssa GERMANA RADICE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al numero 1422/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2016 avente ad oggetto: "appello avverso la sentenza n. 22/2016 emessa dal Giudice di Pace di VI IA (già Giudice di Pace di Tropea) in data 18.12.2015 e depositata in data 23.2.2016" e promossa
DA
Parte 1 (C.F: P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Marchese;
-APPELLANTE-
CONTRO
CP 1 (C.F: C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Scotti;
-APPELLATA-
NONCHE' CONTRO
RT_2 (C.F: C.F. 2 ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Paoli;
-APPELLATO-
E NEI CONFRONTI DI
CP 4 (C.F: C.F. 4 ), domiciliati (C.F: C.F. 3 ), CP 3
come in atti;
-APPELLATI CONTUMACI-
CONCLUSIONI: all'udienza del 31 ottobre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 2Con ricorso depositato in data 12 settembre 2016, i sig.ri Parte_3 ' […]
Parte_5 e RT 2 , quest'ultimo in proprio, i primi due in qualità di genitori esercenti la Pt 4
potestà sulla figlia minore CP 1 il terzo e il quarto in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minora, CP 3 esponevano: '
Che in data 19.6.2005, CP 3 e CP 1 si trovavano, in qualità di terze trasportate, a bordo dell'autovettura Opel Astra targata PV834238, di proprietà di RT_5 e, nell'occasione, condotta da
RT 2 , il tratto di strada provinciale Tropea - Caria, quando trovandosi la propria carreggiata sbarrata dall'autovettura Peugeot 206 targata BP969JN, condotta da CP 4 il conducente CP 2 perdeva il controllo dell'autovettura per evitare l'impatto, usciva fuori strada e finiva in una scarpata;
Che in conseguenza del sinistro, le minori CP 3 e CP 1 nonché il conducente Parte 6 riportavano lesioni per le quali erano trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di VI IA;
Sulla base di queste premesse, gli istanti chiedevano la condanna dei convenuti, in solido, al ristoro dei danni subiti.
In data 15 maggio 2007 si costituiva la Compagnia di assicurazioni che eccepiva in via preliminare la nullità della domandaper violazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, la propria carenza di legittimazione passiva e in ogni caso, nel merito, l'infondatezza della domanda. non si costituiva nel giudizio di primo grado e ne era, CP 4 pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa era istruita con prova documentale, prova testi e CTU medico legale. Il giudizio si concludeva con sentenza n. 22/2016 del Giudice di Pace di VI IA che, in accoglimento della domanda proposta dagli attori così disponeva:
“1) Accoglie la domanda in relazione alle richieste di risarcimento del danno avanzate dai sig.ri RT_2 e
CP 3 e conseguentemente condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore del primo della somma di euro 5.628,08 e della somma di euro 7.954,13 in favore della seconda, come su determinate, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, comunque entro i limiti della competenza per valore dell'adito giudice;
2) condanna altresì
i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio (....); 3) pone a carico dei convenuti in solido le spese per la CTU espletata;
4) dichiara ai sensi dell'art. 7 e 9 c.p.c. la propria incompetenza pervalore ad assegna a parte attrice, CP 1 il termine di giorni novanta (...) per la riassunzione del presente giudizio davanti al Tribunale di VI IA."
in persona del legale Con atto di citazione in appello del notificato in data 2.05.2016, Parte 1
"CP_1 RT_2 rappresentante p.t., conveniva in giudizio l'appellato CP 3 e CP 4 al fine di ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado quanto al capo n. 4 del dispositivo, poiché pronunziato in violazione dell'art. 112 c.p.c. e comunque in violazione dell'art. 7 c.p.c.; ad avviso di parte appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunziarsi sulla domanda proposta da CP 1 entro i limiti della competenza per valore stabilita dalle parti con la proposizione della domanda. Parte appellante rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: " 66
Si costituiva in appello, con comparsa del 23.11.2016, RT 6 , chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione proposta perché infondata in fatto e diritto e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva altresì nella medesima RT 1 che chiedeva il rigetto del gravame poiché infondato in fatto ed in diritto. CP 4 e CP_3 non si costituivano in appello e ne era, pertanto, dichiarata la contumacia
Il procedimento subiva altri rinvii per la designazione del G.I., per la acquisizione del fascicolo di primo grado e per carico di ruolo. All'udienza del 31.10.2024 svoltasi mediante trattazione scritta, preso atto del rituale deposito delle note scritte da parte di tutti i difensori, precisate le conclusioni la causa veniva assunta in decisione ex art. 190 c.p.c., con la concessione dei termini ordinari di giorni sessanta per il deposito di comparse ed eventuali repliche.
In limine va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III,
09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez. I, 18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695).
Orbene, nel caso in esame, pur nella genericità ed estrema discorsività dell'atto di appello, il motivo cardine posto a base dello stesso (censura ex art. 112 e 7 c.p.c.) in relazione alla motivazione di primo grado è identificabile da parte di chi legge: il che basta a ritenere ammissibile l'atto di impugnazione.
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che si vanno ad esplicare.
Va preliminarmente, dato atto che per consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ. - come meramente di stile, in quanto essa
(come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande, fra cui rientra quella proposta". (Cass. 23434 del 25 agosto 2021; conf. Cass. 15698 dell'11 luglio 2016).
A ciò va aggiunto che, nella giurisprudenza della Suprema Corte, la modifica della domanda in senso ampliativo è ritenuta incidente sulla competenza. Da ciò deriva che “la parte, che abbia proposto domanda di risarcimento in termini generici, con l'espressa riserva di determinazione in corso di causa, può ampliare il petitum con la richiesta di una somma anche superiore ai limiti di competenza per valore del giudice adito, non comportando ciò variazione del fatto giuridico posto a base della pretesa né aggiungendo o sostituendo un diverso oggetto;
in tale ipotesi, il giudice adito, che non può esimersi dal prendere in considerazione il maggior importo richiesto, deve dichiarare la propria incompetenza rimettendo la causa al giudice superiore (Cass. n. 2941 del 1985).
Se l'attore, nelle conclusioni finali, modifica la domanda originaria e, non riproducendo la formula di contenimento del petitum nei limiti della competenza del giudice adito, chiede la condanna del convenuto al pagamento di una somma, al risarcimento del danno da svalutazione monetaria e agli interessi legali, tal che l'importo complessivo, calcolato, a norma dell'art. 10 cod. proc. civ., in base al deductum, superi la competenza per valore del giudice adito, quest'ultimo deve dichiarare la propria incompetenza, senza che l'originaria clausola di contenimento possa implicare rinuncia a successive pretese derivanti dallo stesso titolo (Cass. n. 3274 del 1987)” (v. Cass. n. 454 del 12 gennaio 2007, che esprime un principio recentemente ribadito da Cass. n. 824 del 12 gennaio 2022, secondo cui "la c.d. clausola di contenimento del petitum nei limiti della competenza del giudice adito non importa rinuncia a maggiori pretese derivanti dal titolo (Cass. n. 3274/1987; n. 3938/1980), ma esaurisce la sua funzione nell'impedire giudice di statuire oltre il limite della propria competenza").
Facendo applicazione dei suddetti principi nel caso di specie, poiché le parti nel libello introduttivo del giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice di Pace hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma complessiva di euro
11.000,00 "o nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa" - utilizzando quella formula che, secondo la giurisprudenza, “non è da considerarsi di mero stile manifestando, al contrario, una ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi [...]" - deve concludersi ritenendo che, mancando una precisa indicazione della somma domandata, la stessa deve presumersi di valore uguale alla competenza del giudice adito che, nel caso de quo, va individuata nell'ammontare di 15.493,70 euro ai sensi dell'art. 7 c.p.c... A maggior ragione considerato che nella domanda introduttiva l'attore non ha formulato una clausola di contenimento del petitum nei limiti della competenza, il Giudice di Pace, nel prendere atto delle risultanze dell'istruttoria, correttamente ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda proposta da CP 1 assegnando i termini per l'introduzione del giudizio innanzi al Tribunale di VI IA. Va, dunque, escluso che il Giudice di primo grado sia incorso in errori o che la sentenza sia affetta dai vizi lamentati dall'appellante, essendosi correttamente quantificato il danno entro i limiti del petitum espressamente indicato nell'atto di citazione in primo grado e del pari correttamente essendosi declinata la CP competenza in ordine alla domanda proposta dalla
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante, e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 con riguardo allo scaglione di riferimento ai valori minimi a complessità bassa, in considerazione della semplicità delle questioni dedotte, non viene liquidata la fase istruttoria in ragione dell'istruttoria prettamente documentale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI IA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, avverso la sentenza n. 22/2016 emessa dal Giudice di Pace di VI IA (già Giudice di Pace di Tropea) in data 18.12.2015 e depositata in data 23.2.2016, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
2) CONDANNA, parte appellante al pagamento in favore degli appellati che liquida, per ciascuno, in euro 852,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge;
3) DISPONE ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite così liquidate in favore dell'avv. Antonio Paoli difensore di RT 2 che ne ha fatto richiesta;
4) NULLA per le spese nei rapporti con convenuto appellato rimasto contumace, CP_4
Così deciso in VI IA, 12.5.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. "firma digitale" [artt.
1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.