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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/11/2024, n. 5536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5536 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Francesco Micela Presidente
dr.ssa Gabriella Giammona Giudice
dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5851 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in PALERMO, via Della Libertà, 167, presso lo studio dell'Avv. CAPUTO MARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in PALERMO, via Della Libertà, 167, presso lo studio dell'Avv. CAPUTO MARIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 08/11/2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva, apponendo solo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, in data 05/11/2024, il procuratore delle parti ha dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dal procuratore e depositato telematicamente in data 05/11/2024, le cui condizioni di seguito si trascrivono integralmente:
“1) I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo al reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Monreale (PA) alla via Chiasso San Rocco n. 38, condotta in locazione con canone mensile di € 400,00, sarà assegnata alla sig.r che ivi rimarrà Pt_1 ad abitare.
3) Il sig. , quale coniuge economicamente più forte, contribuirà al Controparte_1 mantenimento della moglie prevedendo la corresponsione di un importo complessivo di €
1.200,00, di cui 1.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento della sig.r e € Pt_1
200,00 a titolo di contributo del canone di locazione, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
4) Riguardo ai figli, ormai entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, i coniugi si impegnano a intervenire anche economicamente nel caso in cui essi non siano in grado di provvedere al loro mantenimento, come per legge.
5) I coniugi si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti, senza alcun limite al di fuori di quelli inderogabili per legge.
6) Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo ogni eventuale mutamento di residenza.”
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi
, nata a [...], in data [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
MONREALE (PA) in data 28/08/1969, i quali hanno contratto matrimonio in MONREALE
(PA), in data 29/07/1989, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 188, parte II serie A, dell'anno1989, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396; dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, in data 14/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Francesco Micela Presidente
dr.ssa Gabriella Giammona Giudice
dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5851 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in PALERMO, via Della Libertà, 167, presso lo studio dell'Avv. CAPUTO MARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in PALERMO, via Della Libertà, 167, presso lo studio dell'Avv. CAPUTO MARIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 08/11/2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva, apponendo solo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, in data 05/11/2024, il procuratore delle parti ha dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dal procuratore e depositato telematicamente in data 05/11/2024, le cui condizioni di seguito si trascrivono integralmente:
“1) I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo al reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Monreale (PA) alla via Chiasso San Rocco n. 38, condotta in locazione con canone mensile di € 400,00, sarà assegnata alla sig.r che ivi rimarrà Pt_1 ad abitare.
3) Il sig. , quale coniuge economicamente più forte, contribuirà al Controparte_1 mantenimento della moglie prevedendo la corresponsione di un importo complessivo di €
1.200,00, di cui 1.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento della sig.r e € Pt_1
200,00 a titolo di contributo del canone di locazione, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
4) Riguardo ai figli, ormai entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, i coniugi si impegnano a intervenire anche economicamente nel caso in cui essi non siano in grado di provvedere al loro mantenimento, come per legge.
5) I coniugi si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti, senza alcun limite al di fuori di quelli inderogabili per legge.
6) Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo ogni eventuale mutamento di residenza.”
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi
, nata a [...], in data [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
MONREALE (PA) in data 28/08/1969, i quali hanno contratto matrimonio in MONREALE
(PA), in data 29/07/1989, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 188, parte II serie A, dell'anno1989, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396; dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, in data 14/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.