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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/06/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 182/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 182/2025 RG, promossa con atto di reclamo depositato il
16.04.2025
DA
(c.f ), rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Curculescu Parte_1 C.F._1
per mandato rilasciato su foglio separato in calce all'atto di reclamo
- RECLAMANTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale Dott. il Persona_1
quale con nota di data 7.5.2025 ha concluso per il rigetto del reclamo.
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone del 7.03.2025, emessa nel procedimento n. 67/2024 r.g.
Causa iscritta a ruolo il 16.04.2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per il reclamante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste accogliere il presente reclamo e conseguentemente dichiarare l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del Geom. , Parte_1
disponendo ogni consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva presentato ricorso avanti al Tribunale di Pordenone al fine di poter accedere Parte_1
alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.
L'istante aveva a tal fine dedotto la sussistenza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del
CCII, ovvero l'esistenza di uno stato di sovraindebitamento in capo allo stesso, quale soggetto ricompreso nella platea soggettiva individuata dalla norma (i.e. “consumatore, professionista,
imprenditore minore, imprenditore agricolo [..] ogni altro debitore non assoggettabile alla
liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie
previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”), e lo stato di sovraindebitamento determinato dalla insufficienza dei flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici, in rapporto al volume delle obbligazioni assunte ed in attesa di regolare adempimento,
per la maggior parte derivanti dalla precedente attività di impresa, conclusasi per l'intervenuto fallimento della società a lui esteso quale socio Parte_2
illimitatamente responsabile.
L'esposizione debitoria veniva indicata in € 1.035.903,14, di cui € 765.239,34 relativi ai crediti rimasti insoddisfatti all'esito della procedura fallimentare della società Parte_3
ed euro 270.690,8 per crediti residui insorti successivamente alla chiusura.
[...]
Il ricorrente aveva inoltre dedotto di avere, dopo la chiusura della procedura fallimentare, tentato di accedere all'istituto dell'esdebitazione ex art. 142 l.fall.; l'istanza era stata respinta per assenza del presupposto oggettivo del raggiungimento di una percentuale complessiva di soddisfacimento dei creditori concorsuali - all'esito dei riparti effettuati - di almeno il 20%, ed il rigetto era stato confermato dalla Corte di Appello di Trento in sede di reclamo. La medesima istanza era stata reiterata in data 20/12/2022, con esito ugualmente negativo, stante il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 142 l.fall..
Il ricorrente quantificava la disponibilità di risorse in attivo, da destinare alla procedura liquidatoria,
in € 87.780,52, di cui € 25.000 conseguibili, all'apertura della procedura, a titolo di liberalità offerta dai propri familiari, € 1.700,00 quale quota parte del proprio reddito mensile da attività professionale messo a disposizione della procedura liquidatoria, al netto delle spese per l'esercizio della professione ed il mantenimento proprio e della propria famiglia, ed € 1.580,22 costituito dall'attivo presente sul proprio conto corrente.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Pordenone dichiarava inammissibile la domanda.
Rilevava il Tribunale che il C.C.I.I. indica i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata all'art. 2 lett c) e lett. e), e precisamente:
per sovraindebitamento, dovrà intendersi “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del
professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui
al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;
Osservava il Tribunale che per “consumatore” deve intendersi ex art 2 co. 1 lett. e), non solo la
“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta” ma anche il socio di società di persone, in relazione a debiti estranei a quelli sociali: “anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei
capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile e accede agli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore” - nonché il debitore che non accede ad altre procedure liquidatorie o di gestione della crisi o insolvenza. Il Tribunale rilevava che doveva escludersi nel caso di specie la qualifica di consumatore in capo al ricorrente, in quanto egli presentava una situazione debitoria “promiscua”, nell'ambito della quale vi era una prevalenza assoluta della componente debitoria derivante direttamente dall'attività
imprenditoriale e professionale riferibile alla fallita (a Parte_3
fronte dei totali € 1.035.903,14 di esposizione debitoria complessiva, ben € 765.239,34
corrispondevano alla massa dei crediti rimasti insoddisfatti all'esito della procedura fallimentare,
privilegiati e chirografari).
Il Tribunale dichiarava di condividere l'orientamento interpretativo secondo cui la definizione di consumatore attualmente contenuta nell'art. 2 lett. e) CCII, anche a seguito all'intervento modificativo operato nel 2024, ricalca sostanzialmente la definizione già prevista dall'art. 6 comma
2 lett. b della l. 3/2012 (come modificata dal d.l. 137/2020, convertito dalla l. 176/2020), identificata con “chi ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta”, in quanto riproduzione, nel contesto del Codice della Crisi, della definizione di consumatore contenuta nel Codice del Consumo.
Da tale considerazione secondo il Tribunale discendeva che, nell'ambito delle disposizioni del CCII,
il consumatore sarà la persona fisica, la cui estraneità al mercato imprenditoriale deve essere riscontrata con riguardo alla natura originaria delle obbligazioni inadempiute che hanno comportato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto, dovendo queste essere non eziologicamente riconducibili alla realizzazione dell'interesse imprenditoriale/professionale pregresso.
Secondo il Tribunale, pertanto, il debitore, per poter accedere ad uno degli istituti riservati al consumatore, deve dimostrare che tutti i suoi debiti, o almeno la maggior parte di essi, sono stati contratti per realizzare interessi di natura personale o familiare, e sono quindi estranei all'attività
professionale e/o imprenditoriale eventualmente svolta.
A supporto di tale conclusione la decisione impugnata richiamava la relazione illustrativa al CCII (p.
75) che, con riguardo al sovrapponibile istituto del sovraindebitamento a disposizione esclusiva del debitore-consumatore (i.e. la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. C.C.I.I.),
indicava che: “proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di
creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione
controllata”; ed inoltre che “la previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il
socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati [..]consente a tali soggetti di
gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali
(anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)”.
Stante la natura non consumeristica delle cause del sovraindebitamento, il Tribunale escludeva la legittimazione del ricorrente alla proposizione del ricorso per l'apertura di liquidazione controllata,
per mancato possesso della qualifica di consumatore.
Il Tribunale escludeva altresì che il ricorrente rientrasse nell'ambito di operatività residuale della definizione di soggetto sovraindebitato, riferita al debitore “non assoggettabile alla liquidazione
giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal
codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”; ciò in quanto il ricorrente aveva avuto già accesso in precedenza alla procedura liquidatoria maggiore (ovvero il fallimento della società nel quale il fallimento era stato anche a lui Parte_3 Parte_3
esteso in quanto socio accomandatario illimitatamente responsabile della fallita); anche la successiva istanza di esdebitazione ex art. 143 l. fall. aveva avuto esito negativo.
Secondo il Tribunale il ricorrente aveva pertanto esaurito tutte le procedure liquidatorie garantite dalla normativa concorsuale alla propria posizione debitoria, per la parte di essa riferibile al passivo derivato dall'attività di impresa.
Avverso la sentenza proponeva reclamo . Parte_1
Il reclamante osservava preliminarmente che i presupposti di accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio sono quelli previsti, in via generale, per le procedure di sovraindebitamento dagli artt. 2, 65 e per la L.C. dall'art. 268: sul piano oggettivo il debitore deve versare in uno stato di sovraindebitamento (ricomprendente sia lo stato di crisi che quello di insolvenza); sul piano soggettivo il sovraindebitato deve essere un debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, dovendosi dunque trattare di consumatore,
professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative.
Il reclamante deduceva che, stante la natura alternativa e sussidiaria della liquidazione controllata,
ogni soggetto in stato di sovraindebitamento può accedervi, indipendentemente dalla sua classificazione come consumatore e indipendentemente dalla natura dei debiti contratti in funzione dell'attività professionale o imprenditoriale o per scopi estranei ad essa.
Secondo il reclamante, la decisione impugnata si basa su un'erronea interpretazione e applicazione della disciplina riguardante l'istituto della liquidazione controllata, in particolare con riferimento ai soggetti che possono farvi accesso.
Deduceva il reclamante che la domanda era stata svolta quale professionista per situazione debitoria a lui riconducibile anche quale ex socio accomandatario di una società dichiarata fallita nel 2013 dal
Tribunale di Bolzano, e che a nulla rilevava che egli non fosse consumatore.
Deduceva inoltre che l'art. 2 lett. c, individua quale categoria residuale di soggetti sovraindebitati
“ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il
caso di crisi o insolvenza”.
Il geom. evidenziava di essere effettivamente professionista, ma anche debitore non Pt_1
assoggettabile ad altra procedura liquidatoria;
deduceva al riguardo che la lettera della norma, ed anche una sua interpretazione sistematica tenuto altresì conto dei principi espressi dalla Direttiva
Insolvency, non escludeva affatto il socio dichiarato fallito in estensione dalla possibilità di fare ricorso alla procedura di sovraindebitamento.
Il reclamante osservava che il riferimento normativo era al “debitore non assoggettabile” ed evidentemente non al debitore “assoggettato” in passato ad altre procedure liquidatorie, e che il CCII
non prevede più quale causa di inammissibilità (disciplinata dal non più vigente art.7 co.2, lett.b della L.3/2012) l'aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Secondo quanto esposto dal reclamante sussisterebbero quindi nel caso di specie tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata:
- Il geom. è soggetto in stato di sovraindebitamento (art.2 lett.c, CCII) Pt_1
- Il geom. non è soggetto ad altre procedure concorsuali (art. 270 co.1 CCII) Pt_1
- Il geom. ha presentato ricorso completo di documentazione e corredato dalla Relazione Pt_1
dell'OCC che ha esposto una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata con illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore e indicante le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (art. 269 co.2 CCII)
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del reclamo.
***
1. Reputa il Collegio che l'interpretazione della normativa adottata dal provvedimento reclamato (pur osservando incidentalmente che la decisione avrebbe dovuto assumere la forma di ordinanza) sia corretta.
L'art.268 del C.C.I.I. prevede: “
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con
ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di
liquidazione controllata dei suoi beni”.
L'art.2 detta le definizioni generali:
“c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di
ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il
caso di crisi o insolvenza”; “e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice
civile”.
2. Reputa la Corte che la limitazione dell'accesso alla procedura al consumatore, al professionista o comunque al debitore che non sia assoggettabile ad altre procedure liquidatorie permanga, e che debba farsi riferimento alla natura del debito originario, poiché
in caso contrario si aggirerebbe la previsione di una procedura diversa a seconda della tipologia di debitore.
L'accesso alla liquidazione controllata, rientrante nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, è circoscritta sotto il profilo soggettivo a quei soggetti che non rientrino nell'ambito applicativo delle altre procedure concorsuali;
possono infatti giovarsene il consumatore,
ovvero “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una s.n.c., s.a.s. o di una s.a.p.a.
per i debiti estranei a quelli sociali” (art. 2 lett. e, d. lgs. 14/2019); possono giovarsene altresì il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, delle start up innovative.
Il CCI equipara al consumatore i soci di società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
società in accomandita per azioni, purché si tratti di debiti estranei a quelli sociali;
pertanto, anche il socio illimitatamente responsabile di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. viene considerato come consumatore e può
accedere alla procedura, limitatamente tuttavia alla propria situazione debitoria individuale che sia estranea a quella della società.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale di Pordenone, lo stato di sovraindebitamento del ricorrente proveniva con assoluta prevalenza dalla pregressa attività
imprenditoriale e professionale relativa alla società di persone fallita;
non venivano quindi in rilievo,
se non per una parte limitatissima, debiti dell'attività libero professionale o inerenti la qualità di consumatore. Si osserva peraltro che l'odierno reclamante aveva già presentato istanza di esdebitazione,
successivamente al proprio coinvolgimento personale nel fallimento della , e Parte_3
aveva pertanto già avuto accesso alle procedure consentite dalla natura della propria situazione debitoria.
Il provvedimento reclamato deve essere pertanto confermato.
Nulla per le spese.
Sussistono in capo al reclamante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, pronunciando sul reclamo proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Pordenone di data 7.3.2025, così provvede:
Respinge il reclamo;
nulla per le spese;
dà atto della sussistenza, in capo al reclamante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Vitulli Dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 182/2025 RG, promossa con atto di reclamo depositato il
16.04.2025
DA
(c.f ), rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Curculescu Parte_1 C.F._1
per mandato rilasciato su foglio separato in calce all'atto di reclamo
- RECLAMANTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale Dott. il Persona_1
quale con nota di data 7.5.2025 ha concluso per il rigetto del reclamo.
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone del 7.03.2025, emessa nel procedimento n. 67/2024 r.g.
Causa iscritta a ruolo il 16.04.2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per il reclamante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste accogliere il presente reclamo e conseguentemente dichiarare l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del Geom. , Parte_1
disponendo ogni consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva presentato ricorso avanti al Tribunale di Pordenone al fine di poter accedere Parte_1
alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.
L'istante aveva a tal fine dedotto la sussistenza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del
CCII, ovvero l'esistenza di uno stato di sovraindebitamento in capo allo stesso, quale soggetto ricompreso nella platea soggettiva individuata dalla norma (i.e. “consumatore, professionista,
imprenditore minore, imprenditore agricolo [..] ogni altro debitore non assoggettabile alla
liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie
previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”), e lo stato di sovraindebitamento determinato dalla insufficienza dei flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici, in rapporto al volume delle obbligazioni assunte ed in attesa di regolare adempimento,
per la maggior parte derivanti dalla precedente attività di impresa, conclusasi per l'intervenuto fallimento della società a lui esteso quale socio Parte_2
illimitatamente responsabile.
L'esposizione debitoria veniva indicata in € 1.035.903,14, di cui € 765.239,34 relativi ai crediti rimasti insoddisfatti all'esito della procedura fallimentare della società Parte_3
ed euro 270.690,8 per crediti residui insorti successivamente alla chiusura.
[...]
Il ricorrente aveva inoltre dedotto di avere, dopo la chiusura della procedura fallimentare, tentato di accedere all'istituto dell'esdebitazione ex art. 142 l.fall.; l'istanza era stata respinta per assenza del presupposto oggettivo del raggiungimento di una percentuale complessiva di soddisfacimento dei creditori concorsuali - all'esito dei riparti effettuati - di almeno il 20%, ed il rigetto era stato confermato dalla Corte di Appello di Trento in sede di reclamo. La medesima istanza era stata reiterata in data 20/12/2022, con esito ugualmente negativo, stante il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 142 l.fall..
Il ricorrente quantificava la disponibilità di risorse in attivo, da destinare alla procedura liquidatoria,
in € 87.780,52, di cui € 25.000 conseguibili, all'apertura della procedura, a titolo di liberalità offerta dai propri familiari, € 1.700,00 quale quota parte del proprio reddito mensile da attività professionale messo a disposizione della procedura liquidatoria, al netto delle spese per l'esercizio della professione ed il mantenimento proprio e della propria famiglia, ed € 1.580,22 costituito dall'attivo presente sul proprio conto corrente.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Pordenone dichiarava inammissibile la domanda.
Rilevava il Tribunale che il C.C.I.I. indica i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata all'art. 2 lett c) e lett. e), e precisamente:
per sovraindebitamento, dovrà intendersi “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del
professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui
al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;
Osservava il Tribunale che per “consumatore” deve intendersi ex art 2 co. 1 lett. e), non solo la
“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta” ma anche il socio di società di persone, in relazione a debiti estranei a quelli sociali: “anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei
capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile e accede agli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore” - nonché il debitore che non accede ad altre procedure liquidatorie o di gestione della crisi o insolvenza. Il Tribunale rilevava che doveva escludersi nel caso di specie la qualifica di consumatore in capo al ricorrente, in quanto egli presentava una situazione debitoria “promiscua”, nell'ambito della quale vi era una prevalenza assoluta della componente debitoria derivante direttamente dall'attività
imprenditoriale e professionale riferibile alla fallita (a Parte_3
fronte dei totali € 1.035.903,14 di esposizione debitoria complessiva, ben € 765.239,34
corrispondevano alla massa dei crediti rimasti insoddisfatti all'esito della procedura fallimentare,
privilegiati e chirografari).
Il Tribunale dichiarava di condividere l'orientamento interpretativo secondo cui la definizione di consumatore attualmente contenuta nell'art. 2 lett. e) CCII, anche a seguito all'intervento modificativo operato nel 2024, ricalca sostanzialmente la definizione già prevista dall'art. 6 comma
2 lett. b della l. 3/2012 (come modificata dal d.l. 137/2020, convertito dalla l. 176/2020), identificata con “chi ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta”, in quanto riproduzione, nel contesto del Codice della Crisi, della definizione di consumatore contenuta nel Codice del Consumo.
Da tale considerazione secondo il Tribunale discendeva che, nell'ambito delle disposizioni del CCII,
il consumatore sarà la persona fisica, la cui estraneità al mercato imprenditoriale deve essere riscontrata con riguardo alla natura originaria delle obbligazioni inadempiute che hanno comportato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto, dovendo queste essere non eziologicamente riconducibili alla realizzazione dell'interesse imprenditoriale/professionale pregresso.
Secondo il Tribunale, pertanto, il debitore, per poter accedere ad uno degli istituti riservati al consumatore, deve dimostrare che tutti i suoi debiti, o almeno la maggior parte di essi, sono stati contratti per realizzare interessi di natura personale o familiare, e sono quindi estranei all'attività
professionale e/o imprenditoriale eventualmente svolta.
A supporto di tale conclusione la decisione impugnata richiamava la relazione illustrativa al CCII (p.
75) che, con riguardo al sovrapponibile istituto del sovraindebitamento a disposizione esclusiva del debitore-consumatore (i.e. la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. C.C.I.I.),
indicava che: “proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di
creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione
controllata”; ed inoltre che “la previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il
socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati [..]consente a tali soggetti di
gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali
(anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)”.
Stante la natura non consumeristica delle cause del sovraindebitamento, il Tribunale escludeva la legittimazione del ricorrente alla proposizione del ricorso per l'apertura di liquidazione controllata,
per mancato possesso della qualifica di consumatore.
Il Tribunale escludeva altresì che il ricorrente rientrasse nell'ambito di operatività residuale della definizione di soggetto sovraindebitato, riferita al debitore “non assoggettabile alla liquidazione
giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal
codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”; ciò in quanto il ricorrente aveva avuto già accesso in precedenza alla procedura liquidatoria maggiore (ovvero il fallimento della società nel quale il fallimento era stato anche a lui Parte_3 Parte_3
esteso in quanto socio accomandatario illimitatamente responsabile della fallita); anche la successiva istanza di esdebitazione ex art. 143 l. fall. aveva avuto esito negativo.
Secondo il Tribunale il ricorrente aveva pertanto esaurito tutte le procedure liquidatorie garantite dalla normativa concorsuale alla propria posizione debitoria, per la parte di essa riferibile al passivo derivato dall'attività di impresa.
Avverso la sentenza proponeva reclamo . Parte_1
Il reclamante osservava preliminarmente che i presupposti di accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio sono quelli previsti, in via generale, per le procedure di sovraindebitamento dagli artt. 2, 65 e per la L.C. dall'art. 268: sul piano oggettivo il debitore deve versare in uno stato di sovraindebitamento (ricomprendente sia lo stato di crisi che quello di insolvenza); sul piano soggettivo il sovraindebitato deve essere un debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, dovendosi dunque trattare di consumatore,
professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative.
Il reclamante deduceva che, stante la natura alternativa e sussidiaria della liquidazione controllata,
ogni soggetto in stato di sovraindebitamento può accedervi, indipendentemente dalla sua classificazione come consumatore e indipendentemente dalla natura dei debiti contratti in funzione dell'attività professionale o imprenditoriale o per scopi estranei ad essa.
Secondo il reclamante, la decisione impugnata si basa su un'erronea interpretazione e applicazione della disciplina riguardante l'istituto della liquidazione controllata, in particolare con riferimento ai soggetti che possono farvi accesso.
Deduceva il reclamante che la domanda era stata svolta quale professionista per situazione debitoria a lui riconducibile anche quale ex socio accomandatario di una società dichiarata fallita nel 2013 dal
Tribunale di Bolzano, e che a nulla rilevava che egli non fosse consumatore.
Deduceva inoltre che l'art. 2 lett. c, individua quale categoria residuale di soggetti sovraindebitati
“ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il
caso di crisi o insolvenza”.
Il geom. evidenziava di essere effettivamente professionista, ma anche debitore non Pt_1
assoggettabile ad altra procedura liquidatoria;
deduceva al riguardo che la lettera della norma, ed anche una sua interpretazione sistematica tenuto altresì conto dei principi espressi dalla Direttiva
Insolvency, non escludeva affatto il socio dichiarato fallito in estensione dalla possibilità di fare ricorso alla procedura di sovraindebitamento.
Il reclamante osservava che il riferimento normativo era al “debitore non assoggettabile” ed evidentemente non al debitore “assoggettato” in passato ad altre procedure liquidatorie, e che il CCII
non prevede più quale causa di inammissibilità (disciplinata dal non più vigente art.7 co.2, lett.b della L.3/2012) l'aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Secondo quanto esposto dal reclamante sussisterebbero quindi nel caso di specie tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata:
- Il geom. è soggetto in stato di sovraindebitamento (art.2 lett.c, CCII) Pt_1
- Il geom. non è soggetto ad altre procedure concorsuali (art. 270 co.1 CCII) Pt_1
- Il geom. ha presentato ricorso completo di documentazione e corredato dalla Relazione Pt_1
dell'OCC che ha esposto una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata con illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore e indicante le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (art. 269 co.2 CCII)
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del reclamo.
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1. Reputa il Collegio che l'interpretazione della normativa adottata dal provvedimento reclamato (pur osservando incidentalmente che la decisione avrebbe dovuto assumere la forma di ordinanza) sia corretta.
L'art.268 del C.C.I.I. prevede: “
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con
ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di
liquidazione controllata dei suoi beni”.
L'art.2 detta le definizioni generali:
“c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di
ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il
caso di crisi o insolvenza”; “e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice
civile”.
2. Reputa la Corte che la limitazione dell'accesso alla procedura al consumatore, al professionista o comunque al debitore che non sia assoggettabile ad altre procedure liquidatorie permanga, e che debba farsi riferimento alla natura del debito originario, poiché
in caso contrario si aggirerebbe la previsione di una procedura diversa a seconda della tipologia di debitore.
L'accesso alla liquidazione controllata, rientrante nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, è circoscritta sotto il profilo soggettivo a quei soggetti che non rientrino nell'ambito applicativo delle altre procedure concorsuali;
possono infatti giovarsene il consumatore,
ovvero “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una s.n.c., s.a.s. o di una s.a.p.a.
per i debiti estranei a quelli sociali” (art. 2 lett. e, d. lgs. 14/2019); possono giovarsene altresì il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, delle start up innovative.
Il CCI equipara al consumatore i soci di società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
società in accomandita per azioni, purché si tratti di debiti estranei a quelli sociali;
pertanto, anche il socio illimitatamente responsabile di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. viene considerato come consumatore e può
accedere alla procedura, limitatamente tuttavia alla propria situazione debitoria individuale che sia estranea a quella della società.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale di Pordenone, lo stato di sovraindebitamento del ricorrente proveniva con assoluta prevalenza dalla pregressa attività
imprenditoriale e professionale relativa alla società di persone fallita;
non venivano quindi in rilievo,
se non per una parte limitatissima, debiti dell'attività libero professionale o inerenti la qualità di consumatore. Si osserva peraltro che l'odierno reclamante aveva già presentato istanza di esdebitazione,
successivamente al proprio coinvolgimento personale nel fallimento della , e Parte_3
aveva pertanto già avuto accesso alle procedure consentite dalla natura della propria situazione debitoria.
Il provvedimento reclamato deve essere pertanto confermato.
Nulla per le spese.
Sussistono in capo al reclamante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, pronunciando sul reclamo proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Pordenone di data 7.3.2025, così provvede:
Respinge il reclamo;
nulla per le spese;
dà atto della sussistenza, in capo al reclamante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Vitulli Dott.ssa Marina Caparelli