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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3088/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Brugherio (MB) con l'Avv. Fabrizio Moncalvo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Milano con l'Avv. Fabrizio Moncalvo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 12.7.2008, a Canzo (CO), matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canzo (CO)
(anno 2008 - atto n. 7 parte 2 serie C)
pagina 1 di 4 □ separati consensualmente con verbale in data 24/6/2010 (R.G. Sep. cons. n. 16792/2010) omologato con decreto del Tribunale di Milano, Sez. IX Civile, in data 16/9/2010
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra che Parte_2 Parte_1 accetta, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. Parte_1
898/1970, l'importo di euro 30.000,00 (trentamila/00) da versarsi nei seguenti termini e con le seguenti modalità: entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra di seguito indicato: Cassa Parte_1 di Risparmio di Asti S.p.A. - IBAN [...]. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione (una tantum), da parte di a tacitazione vita natural durante di ogni e qualunque pretesa, Parte_2 anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e Parte_1 comunque al vincolo matrimoniale;
2) i signori e si danno reciprocamente atto di Parte_2 Parte_1 aver consensualmente definito prima d'ora ogni reciproco rapporto tra essi intercorrente, anche di natura patrimoniale, con reciproca soddisfazione;
3) salvo quanto previsto al punto 1) che precede del presente atto, i signori Parte_2
e dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi
[...] Parte_1 titolo, e rinunziano pertanto in via definitiva a qualunque ulteriore pretesa nei reciproci rapporti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970 pagina 2 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.7.2008, iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Canzo (CO), anno 2008 – atto n. 7 parte 2 serie C tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canzo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Brugherio (MB) con l'Avv. Fabrizio Moncalvo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Milano con l'Avv. Fabrizio Moncalvo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 12.7.2008, a Canzo (CO), matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canzo (CO)
(anno 2008 - atto n. 7 parte 2 serie C)
pagina 1 di 4 □ separati consensualmente con verbale in data 24/6/2010 (R.G. Sep. cons. n. 16792/2010) omologato con decreto del Tribunale di Milano, Sez. IX Civile, in data 16/9/2010
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra che Parte_2 Parte_1 accetta, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. Parte_1
898/1970, l'importo di euro 30.000,00 (trentamila/00) da versarsi nei seguenti termini e con le seguenti modalità: entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra di seguito indicato: Cassa Parte_1 di Risparmio di Asti S.p.A. - IBAN [...]. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione (una tantum), da parte di a tacitazione vita natural durante di ogni e qualunque pretesa, Parte_2 anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e Parte_1 comunque al vincolo matrimoniale;
2) i signori e si danno reciprocamente atto di Parte_2 Parte_1 aver consensualmente definito prima d'ora ogni reciproco rapporto tra essi intercorrente, anche di natura patrimoniale, con reciproca soddisfazione;
3) salvo quanto previsto al punto 1) che precede del presente atto, i signori Parte_2
e dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi
[...] Parte_1 titolo, e rinunziano pertanto in via definitiva a qualunque ulteriore pretesa nei reciproci rapporti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970 pagina 2 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.7.2008, iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Canzo (CO), anno 2008 – atto n. 7 parte 2 serie C tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canzo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4