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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 151/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 151/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siderno Parte_1 C.F._1
(RC), via Gorizia n. 16/A, presso lo studio dell'avv. Domenica Monica Scoleri che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n.
48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli in virtù di mandato generale alle liti del 22.03.2024 a rogito del dott. notaio Persona_1
in Fiumicino
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.01.2024, deduceva: - di essere affetta Parte_1
dalle seguenti patologie: “ipoacusia grave, ernia iatale, miocardiopatia ipertensiva, poliartralgia diffusa con limitazione funzionale, ipertensione arteriosa, flebiti frequenti, bronchite ricorrente” ed altre patologie, solo parzialmente accertate nel corso del giudizio per ATP;
- che nel corso del procedimento per ATP il nominato CTU, dott.ssa
[...]
, la riconosceva invalida solo al 37%; - che proponeva dichiarazione di Persona_2
dissenso contestando le conclusioni del CTU, depositando altresì documentazione sanitaria di formazione successiva attestante un aggravamento delle condizioni di salute.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, disporre, accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario in capo alla Sig.ra onde ottenere il beneficio richiesto e precisamente Parte_1 dichiarare nei confronti dell'ente resistente, che la ricorrente sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa e precisamente dal 12/05/2021 e/o con decorrenza che sarà accertata in corso di causa è soggetto invalido nella misura di legge al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e/o dell'assegno mensile di assistenza ed in conseguenza, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore CP_1 dell'istante delle indennità economiche previste dalla legislazione vigente a seconda dello stato d'invalidità che sarà accertato, con decorrenza dalla domanda amministrativa e/o con quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge fino all'effettivo soddisfo. Con ogni conseguenza di legge e la condanna dei convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del giorno 01.10.2024 veniva chiamato a chiarimenti il CTU, dott.ssa , al fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine Persona_2
istruttoria tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia nonché della documentazione medica di formazione successiva allegata al ricorso, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Col medesimo provvedimento, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 27.01.2025, parte ricorrente depositava altresì nuova documentazione sanitaria.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12
L. 118/71 ovvero, in subordine, ai fini dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 L. 118/71.
Conseguentemente, non è sufficiente che la ricorrente sia affetta da un certo numero di patologie, ma è necessario che la stessa risulti invalida con totale e permanente inabilità lavorativa ovvero invalida in misura pari o superiore al 74%.
Esaminato quanto prodotto in atti e valutate le risultanze dell'approfondimento peritale, il dedotto aggravamento e la sussistenza del requisito sanitario per cui è causa, non hanno trovato riscontro.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia esauriente e convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza, anche alla luce del dedotto aggravamento e della documentazione di formazione successiva tempestivamente prodotta.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Sentita a chiarimenti, la dott.ssa ha precisato: «Con la Persona_2
documentazione sanitaria di formazione successiva allegata al ricorso introduttivo si può aggiungere la diagnosi di diverticolite del sigma diagnosticata con la retto-colon-scopia del 15/03/24, Gastroenterologo Dr , referto non di ente pubblico, ma privato. Per_3
Per analogia di gravità codice, 6420: diverticolosi del colon (II° classe), invalida al 25%.
Secondo un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2).
La perizianda non si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa.
Queste patologie determinano alla Signora una invalidità del 52%. Parte_1
LE PATOLOGIE GIÀ PRESENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA, 12/05/21, SONO TALI DA DETERMINARE UNA INVALIDITÀ
DEL 37%.
DAL 15/03/24 PER LA NUOVA PATOLOGIA CERTIFICATA, CON REFERTO
NON DI ENTE PUBBLICO, SI DETERMINA UNA INVALIDITÀ DEL 52%».
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le censure della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
In particolare, quanto dedotto nel ricorso introduttivo non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica. Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e confermate nei successivi chiarimenti, le stesse devono essere confermate.
Sul punto deve peraltro evidenziarsi che la documentazione prodotta da parte ricorrente unitamente alle note depositate in data 27.01.2025 non può essere ammessa ed acquisita al fascicolo, in quanto trattasi in parte di documentazione sanitaria non proveniente da struttura sanitaria pubblica (quale il certificato rilasciato nell'ambito della libera professione dal dott. ) ed in parte in considerazione del fatto che la Persona_4
stessa è stata allegata tardivamente in quanto nella disponibilità della parte già in data
30.10.2024 (esito esame RX torace) ed in data 01.12.2024 (cartella clinica) e quindi prima che il CTU incaricato provvedesse al deposito dei chiarimenti richiesti.
E' evidente infatti che, pur volendo considerare in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., la necessità di valutare gli “aggravamenti”, una corretta gestione del processo assistenziale, comunque soggetto ai principi del contraddittorio e della ragionevole durata del processo, impone di contenere entro il momento della data di inizio delle operazioni peritali da parte del CTU nominato o comunque della loro eventuale integrazione, il termine per il deposito di nuova documentazione sanitaria. Opinando diversamente la durata del procedimento verrebbe a procrastinarsi senza alcun limite potendo la parte chiedere reiteratamente, attraverso il deposito di nuovi documenti sanitari (sempreché tali da integrare “aggravamenti”), nuove e diverse valutazioni medico-legali da parte del CTU incaricato.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1
separato decreto in favore della dott.ssa Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
N.R.G. 151/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla dispone sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le CP_1
spese di CTU, come liquidate con separato decreto a favore della dott.ssa Persona_2
.
[...]
Locri, 25.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 151/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 151/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siderno Parte_1 C.F._1
(RC), via Gorizia n. 16/A, presso lo studio dell'avv. Domenica Monica Scoleri che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n.
48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli in virtù di mandato generale alle liti del 22.03.2024 a rogito del dott. notaio Persona_1
in Fiumicino
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.01.2024, deduceva: - di essere affetta Parte_1
dalle seguenti patologie: “ipoacusia grave, ernia iatale, miocardiopatia ipertensiva, poliartralgia diffusa con limitazione funzionale, ipertensione arteriosa, flebiti frequenti, bronchite ricorrente” ed altre patologie, solo parzialmente accertate nel corso del giudizio per ATP;
- che nel corso del procedimento per ATP il nominato CTU, dott.ssa
[...]
, la riconosceva invalida solo al 37%; - che proponeva dichiarazione di Persona_2
dissenso contestando le conclusioni del CTU, depositando altresì documentazione sanitaria di formazione successiva attestante un aggravamento delle condizioni di salute.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, disporre, accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario in capo alla Sig.ra onde ottenere il beneficio richiesto e precisamente Parte_1 dichiarare nei confronti dell'ente resistente, che la ricorrente sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa e precisamente dal 12/05/2021 e/o con decorrenza che sarà accertata in corso di causa è soggetto invalido nella misura di legge al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e/o dell'assegno mensile di assistenza ed in conseguenza, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore CP_1 dell'istante delle indennità economiche previste dalla legislazione vigente a seconda dello stato d'invalidità che sarà accertato, con decorrenza dalla domanda amministrativa e/o con quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge fino all'effettivo soddisfo. Con ogni conseguenza di legge e la condanna dei convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del giorno 01.10.2024 veniva chiamato a chiarimenti il CTU, dott.ssa , al fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine Persona_2
istruttoria tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia nonché della documentazione medica di formazione successiva allegata al ricorso, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Col medesimo provvedimento, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 27.01.2025, parte ricorrente depositava altresì nuova documentazione sanitaria.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12
L. 118/71 ovvero, in subordine, ai fini dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 L. 118/71.
Conseguentemente, non è sufficiente che la ricorrente sia affetta da un certo numero di patologie, ma è necessario che la stessa risulti invalida con totale e permanente inabilità lavorativa ovvero invalida in misura pari o superiore al 74%.
Esaminato quanto prodotto in atti e valutate le risultanze dell'approfondimento peritale, il dedotto aggravamento e la sussistenza del requisito sanitario per cui è causa, non hanno trovato riscontro.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia esauriente e convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza, anche alla luce del dedotto aggravamento e della documentazione di formazione successiva tempestivamente prodotta.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Sentita a chiarimenti, la dott.ssa ha precisato: «Con la Persona_2
documentazione sanitaria di formazione successiva allegata al ricorso introduttivo si può aggiungere la diagnosi di diverticolite del sigma diagnosticata con la retto-colon-scopia del 15/03/24, Gastroenterologo Dr , referto non di ente pubblico, ma privato. Per_3
Per analogia di gravità codice, 6420: diverticolosi del colon (II° classe), invalida al 25%.
Secondo un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2).
La perizianda non si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa.
Queste patologie determinano alla Signora una invalidità del 52%. Parte_1
LE PATOLOGIE GIÀ PRESENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA, 12/05/21, SONO TALI DA DETERMINARE UNA INVALIDITÀ
DEL 37%.
DAL 15/03/24 PER LA NUOVA PATOLOGIA CERTIFICATA, CON REFERTO
NON DI ENTE PUBBLICO, SI DETERMINA UNA INVALIDITÀ DEL 52%».
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le censure della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
In particolare, quanto dedotto nel ricorso introduttivo non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica. Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e confermate nei successivi chiarimenti, le stesse devono essere confermate.
Sul punto deve peraltro evidenziarsi che la documentazione prodotta da parte ricorrente unitamente alle note depositate in data 27.01.2025 non può essere ammessa ed acquisita al fascicolo, in quanto trattasi in parte di documentazione sanitaria non proveniente da struttura sanitaria pubblica (quale il certificato rilasciato nell'ambito della libera professione dal dott. ) ed in parte in considerazione del fatto che la Persona_4
stessa è stata allegata tardivamente in quanto nella disponibilità della parte già in data
30.10.2024 (esito esame RX torace) ed in data 01.12.2024 (cartella clinica) e quindi prima che il CTU incaricato provvedesse al deposito dei chiarimenti richiesti.
E' evidente infatti che, pur volendo considerare in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., la necessità di valutare gli “aggravamenti”, una corretta gestione del processo assistenziale, comunque soggetto ai principi del contraddittorio e della ragionevole durata del processo, impone di contenere entro il momento della data di inizio delle operazioni peritali da parte del CTU nominato o comunque della loro eventuale integrazione, il termine per il deposito di nuova documentazione sanitaria. Opinando diversamente la durata del procedimento verrebbe a procrastinarsi senza alcun limite potendo la parte chiedere reiteratamente, attraverso il deposito di nuovi documenti sanitari (sempreché tali da integrare “aggravamenti”), nuove e diverse valutazioni medico-legali da parte del CTU incaricato.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1
separato decreto in favore della dott.ssa Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
N.R.G. 151/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla dispone sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le CP_1
spese di CTU, come liquidate con separato decreto a favore della dott.ssa Persona_2
.
[...]
Locri, 25.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli