Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1954, n. 1227
Articolo 2
Versione
27 gennaio 1955
Art. 1.
La somma annua da, devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza, degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all' art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391 , e' elevato a lire sessanta milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, fermo rimanendo l'aumento di lire venti milioni per il contributo annuo a favore della Casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano, disposto con la legge 7 aprile 1954, n. 100 .
Entrata in vigore il 27 gennaio 1955