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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1909/2017
TRIBUNALE DI NOLA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1909/2017
Oggi 8 aprile 2025, alle ore 10:45, innanzi al dott.ssa Donatella Cennamo, sono comparsi:
Per , l'avv. DI PERNA PASQUALE, il quale conclude riportandosi a Controparte_1 tutti i propri atti e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio e alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
fino alle ore 13:05 nessuno è comparso per parte appellata;
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
N. 1909/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del
8 aprile 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1909/2017
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello in riassunzione, dagli Avv.ti Pasquale Di Perna e Flora Punzo, ed elettivamente domiciliata presso il primo in
Sant'Anastasia alla Via A. D'Auria n. 189;
- APPELLANTE -
E
(C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla CP_2 C.F._1
comparsa di costituzione in appello, dell'Avv. Antonio Sasso, unitamente al quale elettivamente domicilia in Marigliano (NA), alla Via Isonzo n. 36,
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Nola n. 3963/2016.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di discussione.
Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, evocò in giudizio, innanzi al Giudice di CP_2
Pace di Nola, la chiedendo accertarsi la responsabilità della convenuta per la Controparte_1 prestazione non eseguita a regola d'arte ex art. 2224 c.c. con conseguente condanna al risarcimento del danno cagionato da quantificarsi in corso di causa e comunque nei limiti di euro 5.000,00 con condanna altresì al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
1.2 A sostegno della domanda espose: di essersi recata il giorno 02.05.2014 presso la sede della società convenuta commissionando una cucina da realizzarsi su misura;
che nei giorni CP_3 seguenti alcuni tecnici incaricati della società convenuta si erano recati presso la sua abitazione per rilevare le misure;
che la cucina era stata consegnata e montata presso l'abitazione dell'attrice il
16.6.2014, che nei giorni immediatamente successivi al montaggio il lavoro non era apparso eseguito a regola d'arte; che in particolare nella parte superiore della cappa risultavano evidenti dei chiodi sporgenti e dei buchi privi di valenza tecnica e funzionale e vi erano degli spigoli sporgenti che impedivano la pulizia;
che l'attrice aveva provveduto ad informare il tecnico ed il responsabile delle vendite senza ricevere riscontro;
che nel mese di dicembre aveva notato che la cappa non assolveva alla funzione filtrante e pertanto in data 11.12.2014 aveva contattato un tecnico di fiducia che aveva appurato come il cattivo funzionamento fosse dovuto al non corretto montaggio dell'elettrodomestico e alla eccessiva distanza della cappa dal piano di cottura;
che nel mese di dicembre 2014 si era anche scollata completamente l'alzatina del lavello e nel mese di febbraio
2015 si era parzialmente sollevato il piano di cottura, che al fine di risolvere bonariamente la controversia aveva inviato alla società convenuta raccomandata a.r., ricevuta il 22.12.2014, rimasta priva di riscontro.
1.3 La società nel costituirsi in primo grado preliminarmente eccepì Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per mancanza della causa petendi ex art. 164 c.p.c. e, comunque, per intervenuta decadenza, ex art. 2226 c.c., dalla denunzia dei presunti vizi;
nel merito contestò la fondatezza della domanda negando l'esistenza di vizi e chiedendone il rigetto. In subordine, chiese di essere autorizzata alla chiamata in causa della casa produttrice della cappa al fine di esserne garantita e manlevata.
1.4 Il Giudice di Pace di Nola, disattesa la richiesta di chiamata in causa della casa produttrice, espletata la prova testimoniale e disposta CTU, con sentenza n. 3963/2016 – declinata la legittimazione delle parti in causa e rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione – condannò la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 1.671,40, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, e al pagamento delle spese di lite con attribuzione;
pose a definitivo carico della le spese della disposta CTU. Controparte_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello la censurando la pronuncia di Controparte_1
prime cure per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza e violazione degli artt. 2224, 2225 e
2226 c.c., nonché per erroneità della CTU. Ha dedotto di aver provveduto, salvo gravame, al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza impugnata chiedendo, previa riforma della sentenza di prime cure, la restituzione di quanto versato.
3. Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il CP_2
rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.3.2020, poi differita d'ufficio al 25.2.2021, e quindi differita per esigenze di ruolo dapprima per i medesimi incombenti al 27.9.2022, e poi in prosieguo precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 12.10 2023 e, infine, al 8.4.2025. Indi, è pervenuta allo scrivente magistrato, a seguito di ricostituzione del ruolo, per l'udienza odierna all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate oralmente dai procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza
Motivi della decisione
1. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace nella parte in cui non ha accolto la sollevata eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, nonché nella parte in cui ha recepito le risultanze della CTU svolta in primo grado.
2.Ciò nondimeno, nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2.1 Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo
Giudice sull'eccezione di decadenza e, comunque, la violazione degli artt. 2224, 2225 e 2226 c.c.
Nel caso di specie l'attrice in primo grado ha invocato la disciplina di cui agli artt. 2224 e s.s. del codice civile sul contratto d'opera e parte convenuta ha eccepito la decadenza dalla denuncia dei vizi ex art. 2226 c.c. che testualmente recita “l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto di accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione di prescrive entro un anno dalla consegna”.
Il committente, pertanto, in caso di difformità o vizi dell'opera, potrà chiedere l'eliminazione delle stesse a spese del prestatore d'opera, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa grave della controparte. Deve sottolinearsi che, nell'ipotesi di vizi noti o facilmente riconoscibili dal committente, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi;
viceversa, in caso di vizi occulti, il predetto termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall'accettazione dell'opera.
Tanto debitamente esposto, nel caso di specie – all'esito del riesame delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado – è da ritenersi che, a fronte della eccepita decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ., abbia fornito la prova della tempestività CP_2
della denuncia, che non presuppone speciali formalità né formule sacramentali e può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione (Cass. civ. Sez. III, 27-01-1986, n. 539) ed abbia dunque assolto l'onere sulla medesima incombente, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (ex multis Cass. n. 10579 del 25/06/2012).
Sul punto preliminarmente si osserva che da un'attenta lettura della sentenza gravata si evince come, in realtà, il primo Giudice abbia implicitamente disatteso la detta eccezione allorché ha, condivisibilmente, affermato che “è ragionevole ritenere che determinati difetti, quali il cattivo funzionamento della cappa, non possono evidenziarsi all'atto del montaggio della cappa stessa, ma solo l'utilizzo nel corso del tempo, può evidenziare il cattivo funzionamento” - così qualificando come “occulto” il vizio per cui è causa – e ha successivamente osservato che le risultanze istruttorie, e in particolare la deposizione resa dal teste di parte attrice, hanno confermato gli assunti dell'attuale appellata.
Ed in effetti dall'esame dell'istruttoria svolta in primo grado si evince come il teste Testimone_1 abbia confermato le deduzioni di parte attrice (come capitolate all'udienza del 6.10.2015) ed in particolare, per quel che rileva in punto di tempestività della denuncia, il detto teste ha confermato che:
- il giorno successivo al montaggio l'attrice aveva contattato telefonicamente il tecnico ed il responsabile delle vendite facendo rilevare che la cappa della cucina presentava delle viti e dei chiodi sporgenti ed una spigolosità tagliente della lamiera conseguente ad un errato posizionamento;
- in data 11.12.2014 veniva notato il malfunzionamento della cappa e, pertanto, l'attrice contattava un tecnico di fiducia che riferiva che la cappa era stata montata in modo inadeguato e troppo distante dal piano cottura;
- Sempre in data 11.12.2014 si scollava l'alzatina del lavello della cucina e a febbraio 2015 iniziava a sollevarsi il top della cucina adiacente al lavello che risultava butterato;
- L'attrice aveva più vote contattato il rivenditore per evidenziare le anomalie della cucina.
Dall'istruttoria svolta è dunque emerso che alcuni vizi della cucina – ed in particolare il cattivo funzionamento della cappa, e lo scollamento dell'alzatina del lavello e del top della cucina – non erano riscontrabili al momento del montaggio, e sono stati riscontrati e/o si sono evidenziati solo successivamente e pertanto appare condivisibile l'affermazione di cui alla sentenza di prime cure circa l'irrilevanza della sottoscrizione da parte dell'attrice, il giorno del montaggio, del modulo in cui era riportato che la merce era arrivata in perfetto stato e il montaggio era stato completato.
Al momento della sottoscrizione del detto modulo, infatti, i vizi relativi al malfunzionamento della cappa, al sollevamento dell'alzatina del lavello e allo scollamento del top non erano ravvisabili. Al più al momento della consegna e del montaggio poteva essere ravvisabile la presenza di chiodi sporgenti e di buchi che, tuttavia, non assume rilevanza ai fini della quantificazione del danno come operata dal CTU in primo grado - che ha previsto la sostituzione della cappa - e che, peraltro, il teste escusso ha confermato essere stata ravvisata il giorno successivo al montaggio e nel medesimo giorno comunicata telefonicamente.
A fronte della prova dell'avvenuta scoperta dei vizi per cui è causa il 11.12.2014 tempestiva appare la denuncia dei vizi avvenuta, come si evince dalla documentazione versata in atti, con raccomandata a.r. inviata il 18.12.2014 (e ricevuta il 22.12.2014) e dunque nel termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio previsto dall'art. 2226 c.c.
Peraltro, la denuncia del vizio dovrebbe considerarsi tempestiva anche ove questo giudice ritenesse
– alla luce del potere di qualificazione giuridica che allo stesso compete, rientrando nei suoi compiti quello di individuare correttamente la legge applicabile al caso concreto – che il rapporto intercorso debba essere qualificato non come contratto di prestazione d'opera, come da prospettazione delle parti, bensì quale contratto di vendita (art. 1470 c.c.).
Come è noto, la vendita è un contratto che ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, mentre l'art. 2222 c.c. definisce il contratto d'opera come il contratto con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (la diversità del predetto schema negoziale rispetto al contratto di appalto va poi ravvisata nella prevalenza del lavoro personale, che non presuppone una organizzazione dei mezzi e quindi l'utilizzazione del lavoro altrui).
Il discrimine tra le due fattispecie è rappresentato innanzitutto dalla volontà contrattuale delle parti, nonché dal rapporto tra il valore della materia (prestazione di dare) e il valore della prestazione dell'opera (prestazione di fare).
In particolar modo si è in presenza di un contratto di opera (o di appalto) quando è prevalente il lavoro sulla materia, nel senso che l'obiettivo dell'obbligazione assunta dalla parte si concretizza nella realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, che sia oggetto di modifiche richieste dal destinatario, mentre la fornitura del materiale rappresenta un elemento che concorre nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese. (Consiglio di Stato, sez. IV, 07\07\2014, n 3421). Si ha un contratto di vendita qualora l'attività di fornire materiale rientri nel normale ciclo produttivo del bene.
Nel caso di specie la qualificazione del contratto (quale contratto d'opera o di vendita) non assume tuttavia rilevanza al fine della tempestività della denunzia dei vizi atteso che sono previsti i medesimi termini per la garanzia dai vizi della cosa. Anche nel caso di contratto di vendita, infatti,
l'art. 1495 c.c. prevede un termine di 8 giorni dalla scoperta per la denunzia al venditore dei vizi, a pena di decadenza dalla garanzia, e l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.
Ad abundantiam si evidenzia come, peraltro, nel caso di specie - ove si ritenesse configurabile un contratto di vendita - a rigore dovrebbero trovare applicazione i diversi termini previsti dal codice del Consumo (art. 128 e s.s.), anziché la dedotta disciplina codicistica, avendo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, 17 ottobre 2023, n. 28827) evidenziato che la normativa più favorevole al consumatore “in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni (iura novit curia facta sunt probanda), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica”.
Ebbene, l'art. 132 cod. consumo nella previgente versione, prevedeva: “
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato ...”. Ne consegue, che, anche in applicazione dell'art. 132, secondo e terzo comma, cod. cons., la denuncia dei vizi sarebbe comunque tempestiva.
In definitiva il primo motivo di gravame è infondato.
2.2 Con il secondo motivo di gravame parte appellante essenzialmente contesta le risultanze della
CTU svolta in primo grado e il suo recepimento da parte del primo giudice
In particolare, quanto alla predetta CTU, l'appellante lamenta:
- che la perizia sarebbe stata effettuata su uno stato dei luoghi modificato;
- che il CTU nella valutazione dei danni avrebbe incluso anche i costi relativi ad opere e beni – alzatina e top – che, per espressa ammissione di parte attrice, non sarebbero oggetto del giudizio;
- che errata sarebbe la quantificazione dei danni come operata dal CTU anche in relazione alla cappa atteso che per l'eliminazione del vizio di aspirazione sarebbero stati necessari lavori di cartongesso (per ridurre l'altezza della parete rispetto al piano cottura) che dovevano essere sostenuti dall'attrice.
Sul punto si evidenzia che, anche a volersi procedere ad una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel giudizio di prime cure, in ogni caso deve essere mantenuta ferma la statuizione del primo Giudice su tali punti.
La sussistenza dei vizi lamentati ha trovato riscontro probatorio, come visto, nelle dichiarazioni del teste . Testimone_1
In relazione alla deposizione resa in primo grado dai due testi di parte convenuta si condivide il giudizio del primo Giudice di scarsa attendibilità trattandosi dei due soggetti che hanno provveduto al montaggio della cucina per cui è causa e che, pertanto, comprensibilmente non potevano rendere dichiarazioni critiche nei confronti del loro stesso operato.
Peraltro, le dichiarazioni rese dai detti testi sono smentite dalle risultanze della CTU espletata in primo grado dall'ing. – le cui risultanze appaino condivisibili essendo il predetto Persona_1
elaborato stato redatto nel pieno rispetto del contraddittorio e perché adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici– che ha appurato:
- Che la cappa è stata montata ad una distanza dal piano cottura superiore a quella prevista dal libretto di montaggio;
- Che per il montaggio della cappa alla corretta distanza erano necessari lavori di cartongesso che i tecnici della avrebbero dovuto rilevare al momento della rilevazione delle Controparte_1 misure presso l'abitazione di CP_2
- Che la parte superiore della cappa risulta peraltro montata al contrario;
- Che l'errato montaggio della cappa è causa della cattiva aspirazione generando la fuoriuscita di vapori e/o fumi durante a cottura dei cibi;
- Che i rivetti utilizzati per il montaggio della cappa fuoriescono dalla loro sede di alloggio e ciò potrebbe causare ferite nelle operazioni di pulizia, e che l'errata esecuzione dei fori per l'alloggiamento di detti rivetti ha creato un pregiudizio estetico;
- Che l'alzatina del lavello si era scollata e all'atto della CTU risultava siliconata;
- Che il piano del top del lavabo e quello del lavabo non risultavano allineati;
- Che il top del piano cottura presentava delle bollature non riconducibili all'usura ma ad un vizio del prodotto.
Sulla base di dette considerazioni il CTU nominato in primo grado, optando per la sostituzione della cappa, ha stimato i danni nell'importo di euro 1.671,40, iva inclusa, per la sostituzione della cappa, del top antigraffio per cucina e penisola, dell'alzatina e per la manodopera.
Questo Tribunale ritiene di potere aderire alle conclusioni della CTU espletata in primo grado in quanto immune da vizi e congruamente motivata anche in relazione alla risposta alle osservazioni del CTP di parte appellante.
Come giustamente osservato dal nominato CTU, in risposta alle osservazioni del CTP, infatti, il personale della ditta aveva effettuato gli opportuni rilievi presso l'abitazione di e, al CP_2
momento del rilevamento delle misure, avrebbe dovuto evidenziare la necessità di lavori di cartongesso per abbassare l'altezza della parete rispetto al piano cottura.
Peraltro, la CTU ha appurato che la cappa - oltre ad essere montata ad una distanza maggiore dal piano cottura rispetto a quanto previsto dal libretto di montaggio – era anche stata montata con la parte superiore al contrario, e che l'errato montaggio era causa del difetto di aspirazione.
Infondata è, dunque, la censura mossa da parte appellante alla quantificazione dei danni come operata nell'elaborato peritale in relazione alla cappa anche considerando che il CTU in detta quantificazione non ha incluso il costo di eventuali lavori di cartongesso (per ridurre l'altezza della parete rispetto al piano cottura) ma ha incluso unicamente il costo della cappa da sostituire e il suo montaggio.
Infondata appare anche la censura mossa da parte appellante secondo cui il CTU nella valutazione dei danni avrebbe incluso anche i costi relativi ad opere e beni – alzatina e top – che, per espressa ammissione di parte attrice, non sarebbero oggetto del giudizio.
Anche sul punto si condividono e si fanno proprie – perché congruamente motivate e immuni da vizi logici – le conclusioni della CTU espletata in primo grado e la risposta fornita sul punto alle medesime osservazioni mosse dal CTP della alla bozza di CTU. Controparte_1
Come giustamente osservato dal nominato CTU, in risposta alle dette osservazioni, oggetto del presente giudizio è il montaggio non a regola d'arte della cucina presso l'abitazione di CP_2
da parte dei tecnici della società convenuta e la richiesta di risarcimento, come esplicitata nell'atto di citazione, comprendeva il cattivo montaggio e il funzionamento della cappa, l'alzatina del lavello che si era scollata e il top della cucina che si presentava butterato.
Su detti elementi della cucina si sono correttamente concentrate le operazioni peritali. Né può ritenersi, come vorrebbe parte appellante, che parte attrice abbia ammesso in sede di operazioni peritali che il top e l'alzatina non fossero parte del giudizio. Come, infatti, evidenziato in primo grado dal nominato CTU- in risposta alle medesime osservazioni mosse dal CTP alla bozza di CTU- l'affermazione del difensore di che il top e l'alzatina indicata dal CTP della CP_2
non erano oggetto del giudizio si colloca temporalmente dopo l'osservazione del Controparte_1
detto CTP che, in sede di operazioni, aveva fatto rilevare che sul top del lavello vi era una soluzione di continuità dovuta all'aggiunta di mobili. Detta affermazione del difensore dell'attrice va, dunque, contestualizzata e collegata all'osservazione del CTP della alla quale è stata CP_1 CP_1
successiva e sta ad indicare che quella (diversa) parte di top ed alzatina non erano oggetto di giudizio.
Per la stessa ragione appare inconsistente ed infondata la censura di parte appellante secondo cui la perizia sarebbe stata effettuata su uno stato dei luoghi modificato in quanto – lo si ribadisce – la modifica aveva riguardato una parte della cucina non oggetto della richiesta di risarcimento del danno e non presa in considerazione dal Ctu nominato in primo grado.
2.3 In definitiva, anche il secondo motivo di gravame appare infondato e l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannato a pagare quelle sostenute dall'appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio, nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n.
14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
3.2 Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3963/2016, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p,t., a rifondere Controparte_1
in favore di le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.278,00 per CP_2
compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.
13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012.
Così deciso in Nola, l'08.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
TRIBUNALE DI NOLA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1909/2017
Oggi 8 aprile 2025, alle ore 10:45, innanzi al dott.ssa Donatella Cennamo, sono comparsi:
Per , l'avv. DI PERNA PASQUALE, il quale conclude riportandosi a Controparte_1 tutti i propri atti e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio e alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
fino alle ore 13:05 nessuno è comparso per parte appellata;
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
N. 1909/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del
8 aprile 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1909/2017
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello in riassunzione, dagli Avv.ti Pasquale Di Perna e Flora Punzo, ed elettivamente domiciliata presso il primo in
Sant'Anastasia alla Via A. D'Auria n. 189;
- APPELLANTE -
E
(C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla CP_2 C.F._1
comparsa di costituzione in appello, dell'Avv. Antonio Sasso, unitamente al quale elettivamente domicilia in Marigliano (NA), alla Via Isonzo n. 36,
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Nola n. 3963/2016.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di discussione.
Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, evocò in giudizio, innanzi al Giudice di CP_2
Pace di Nola, la chiedendo accertarsi la responsabilità della convenuta per la Controparte_1 prestazione non eseguita a regola d'arte ex art. 2224 c.c. con conseguente condanna al risarcimento del danno cagionato da quantificarsi in corso di causa e comunque nei limiti di euro 5.000,00 con condanna altresì al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
1.2 A sostegno della domanda espose: di essersi recata il giorno 02.05.2014 presso la sede della società convenuta commissionando una cucina da realizzarsi su misura;
che nei giorni CP_3 seguenti alcuni tecnici incaricati della società convenuta si erano recati presso la sua abitazione per rilevare le misure;
che la cucina era stata consegnata e montata presso l'abitazione dell'attrice il
16.6.2014, che nei giorni immediatamente successivi al montaggio il lavoro non era apparso eseguito a regola d'arte; che in particolare nella parte superiore della cappa risultavano evidenti dei chiodi sporgenti e dei buchi privi di valenza tecnica e funzionale e vi erano degli spigoli sporgenti che impedivano la pulizia;
che l'attrice aveva provveduto ad informare il tecnico ed il responsabile delle vendite senza ricevere riscontro;
che nel mese di dicembre aveva notato che la cappa non assolveva alla funzione filtrante e pertanto in data 11.12.2014 aveva contattato un tecnico di fiducia che aveva appurato come il cattivo funzionamento fosse dovuto al non corretto montaggio dell'elettrodomestico e alla eccessiva distanza della cappa dal piano di cottura;
che nel mese di dicembre 2014 si era anche scollata completamente l'alzatina del lavello e nel mese di febbraio
2015 si era parzialmente sollevato il piano di cottura, che al fine di risolvere bonariamente la controversia aveva inviato alla società convenuta raccomandata a.r., ricevuta il 22.12.2014, rimasta priva di riscontro.
1.3 La società nel costituirsi in primo grado preliminarmente eccepì Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per mancanza della causa petendi ex art. 164 c.p.c. e, comunque, per intervenuta decadenza, ex art. 2226 c.c., dalla denunzia dei presunti vizi;
nel merito contestò la fondatezza della domanda negando l'esistenza di vizi e chiedendone il rigetto. In subordine, chiese di essere autorizzata alla chiamata in causa della casa produttrice della cappa al fine di esserne garantita e manlevata.
1.4 Il Giudice di Pace di Nola, disattesa la richiesta di chiamata in causa della casa produttrice, espletata la prova testimoniale e disposta CTU, con sentenza n. 3963/2016 – declinata la legittimazione delle parti in causa e rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione – condannò la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 1.671,40, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, e al pagamento delle spese di lite con attribuzione;
pose a definitivo carico della le spese della disposta CTU. Controparte_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello la censurando la pronuncia di Controparte_1
prime cure per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza e violazione degli artt. 2224, 2225 e
2226 c.c., nonché per erroneità della CTU. Ha dedotto di aver provveduto, salvo gravame, al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza impugnata chiedendo, previa riforma della sentenza di prime cure, la restituzione di quanto versato.
3. Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il CP_2
rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.3.2020, poi differita d'ufficio al 25.2.2021, e quindi differita per esigenze di ruolo dapprima per i medesimi incombenti al 27.9.2022, e poi in prosieguo precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 12.10 2023 e, infine, al 8.4.2025. Indi, è pervenuta allo scrivente magistrato, a seguito di ricostituzione del ruolo, per l'udienza odierna all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate oralmente dai procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza
Motivi della decisione
1. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace nella parte in cui non ha accolto la sollevata eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, nonché nella parte in cui ha recepito le risultanze della CTU svolta in primo grado.
2.Ciò nondimeno, nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2.1 Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo
Giudice sull'eccezione di decadenza e, comunque, la violazione degli artt. 2224, 2225 e 2226 c.c.
Nel caso di specie l'attrice in primo grado ha invocato la disciplina di cui agli artt. 2224 e s.s. del codice civile sul contratto d'opera e parte convenuta ha eccepito la decadenza dalla denuncia dei vizi ex art. 2226 c.c. che testualmente recita “l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto di accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione di prescrive entro un anno dalla consegna”.
Il committente, pertanto, in caso di difformità o vizi dell'opera, potrà chiedere l'eliminazione delle stesse a spese del prestatore d'opera, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa grave della controparte. Deve sottolinearsi che, nell'ipotesi di vizi noti o facilmente riconoscibili dal committente, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi;
viceversa, in caso di vizi occulti, il predetto termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall'accettazione dell'opera.
Tanto debitamente esposto, nel caso di specie – all'esito del riesame delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado – è da ritenersi che, a fronte della eccepita decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ., abbia fornito la prova della tempestività CP_2
della denuncia, che non presuppone speciali formalità né formule sacramentali e può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione (Cass. civ. Sez. III, 27-01-1986, n. 539) ed abbia dunque assolto l'onere sulla medesima incombente, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (ex multis Cass. n. 10579 del 25/06/2012).
Sul punto preliminarmente si osserva che da un'attenta lettura della sentenza gravata si evince come, in realtà, il primo Giudice abbia implicitamente disatteso la detta eccezione allorché ha, condivisibilmente, affermato che “è ragionevole ritenere che determinati difetti, quali il cattivo funzionamento della cappa, non possono evidenziarsi all'atto del montaggio della cappa stessa, ma solo l'utilizzo nel corso del tempo, può evidenziare il cattivo funzionamento” - così qualificando come “occulto” il vizio per cui è causa – e ha successivamente osservato che le risultanze istruttorie, e in particolare la deposizione resa dal teste di parte attrice, hanno confermato gli assunti dell'attuale appellata.
Ed in effetti dall'esame dell'istruttoria svolta in primo grado si evince come il teste Testimone_1 abbia confermato le deduzioni di parte attrice (come capitolate all'udienza del 6.10.2015) ed in particolare, per quel che rileva in punto di tempestività della denuncia, il detto teste ha confermato che:
- il giorno successivo al montaggio l'attrice aveva contattato telefonicamente il tecnico ed il responsabile delle vendite facendo rilevare che la cappa della cucina presentava delle viti e dei chiodi sporgenti ed una spigolosità tagliente della lamiera conseguente ad un errato posizionamento;
- in data 11.12.2014 veniva notato il malfunzionamento della cappa e, pertanto, l'attrice contattava un tecnico di fiducia che riferiva che la cappa era stata montata in modo inadeguato e troppo distante dal piano cottura;
- Sempre in data 11.12.2014 si scollava l'alzatina del lavello della cucina e a febbraio 2015 iniziava a sollevarsi il top della cucina adiacente al lavello che risultava butterato;
- L'attrice aveva più vote contattato il rivenditore per evidenziare le anomalie della cucina.
Dall'istruttoria svolta è dunque emerso che alcuni vizi della cucina – ed in particolare il cattivo funzionamento della cappa, e lo scollamento dell'alzatina del lavello e del top della cucina – non erano riscontrabili al momento del montaggio, e sono stati riscontrati e/o si sono evidenziati solo successivamente e pertanto appare condivisibile l'affermazione di cui alla sentenza di prime cure circa l'irrilevanza della sottoscrizione da parte dell'attrice, il giorno del montaggio, del modulo in cui era riportato che la merce era arrivata in perfetto stato e il montaggio era stato completato.
Al momento della sottoscrizione del detto modulo, infatti, i vizi relativi al malfunzionamento della cappa, al sollevamento dell'alzatina del lavello e allo scollamento del top non erano ravvisabili. Al più al momento della consegna e del montaggio poteva essere ravvisabile la presenza di chiodi sporgenti e di buchi che, tuttavia, non assume rilevanza ai fini della quantificazione del danno come operata dal CTU in primo grado - che ha previsto la sostituzione della cappa - e che, peraltro, il teste escusso ha confermato essere stata ravvisata il giorno successivo al montaggio e nel medesimo giorno comunicata telefonicamente.
A fronte della prova dell'avvenuta scoperta dei vizi per cui è causa il 11.12.2014 tempestiva appare la denuncia dei vizi avvenuta, come si evince dalla documentazione versata in atti, con raccomandata a.r. inviata il 18.12.2014 (e ricevuta il 22.12.2014) e dunque nel termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio previsto dall'art. 2226 c.c.
Peraltro, la denuncia del vizio dovrebbe considerarsi tempestiva anche ove questo giudice ritenesse
– alla luce del potere di qualificazione giuridica che allo stesso compete, rientrando nei suoi compiti quello di individuare correttamente la legge applicabile al caso concreto – che il rapporto intercorso debba essere qualificato non come contratto di prestazione d'opera, come da prospettazione delle parti, bensì quale contratto di vendita (art. 1470 c.c.).
Come è noto, la vendita è un contratto che ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, mentre l'art. 2222 c.c. definisce il contratto d'opera come il contratto con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (la diversità del predetto schema negoziale rispetto al contratto di appalto va poi ravvisata nella prevalenza del lavoro personale, che non presuppone una organizzazione dei mezzi e quindi l'utilizzazione del lavoro altrui).
Il discrimine tra le due fattispecie è rappresentato innanzitutto dalla volontà contrattuale delle parti, nonché dal rapporto tra il valore della materia (prestazione di dare) e il valore della prestazione dell'opera (prestazione di fare).
In particolar modo si è in presenza di un contratto di opera (o di appalto) quando è prevalente il lavoro sulla materia, nel senso che l'obiettivo dell'obbligazione assunta dalla parte si concretizza nella realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, che sia oggetto di modifiche richieste dal destinatario, mentre la fornitura del materiale rappresenta un elemento che concorre nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese. (Consiglio di Stato, sez. IV, 07\07\2014, n 3421). Si ha un contratto di vendita qualora l'attività di fornire materiale rientri nel normale ciclo produttivo del bene.
Nel caso di specie la qualificazione del contratto (quale contratto d'opera o di vendita) non assume tuttavia rilevanza al fine della tempestività della denunzia dei vizi atteso che sono previsti i medesimi termini per la garanzia dai vizi della cosa. Anche nel caso di contratto di vendita, infatti,
l'art. 1495 c.c. prevede un termine di 8 giorni dalla scoperta per la denunzia al venditore dei vizi, a pena di decadenza dalla garanzia, e l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.
Ad abundantiam si evidenzia come, peraltro, nel caso di specie - ove si ritenesse configurabile un contratto di vendita - a rigore dovrebbero trovare applicazione i diversi termini previsti dal codice del Consumo (art. 128 e s.s.), anziché la dedotta disciplina codicistica, avendo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, 17 ottobre 2023, n. 28827) evidenziato che la normativa più favorevole al consumatore “in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni (iura novit curia facta sunt probanda), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica”.
Ebbene, l'art. 132 cod. consumo nella previgente versione, prevedeva: “
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato ...”. Ne consegue, che, anche in applicazione dell'art. 132, secondo e terzo comma, cod. cons., la denuncia dei vizi sarebbe comunque tempestiva.
In definitiva il primo motivo di gravame è infondato.
2.2 Con il secondo motivo di gravame parte appellante essenzialmente contesta le risultanze della
CTU svolta in primo grado e il suo recepimento da parte del primo giudice
In particolare, quanto alla predetta CTU, l'appellante lamenta:
- che la perizia sarebbe stata effettuata su uno stato dei luoghi modificato;
- che il CTU nella valutazione dei danni avrebbe incluso anche i costi relativi ad opere e beni – alzatina e top – che, per espressa ammissione di parte attrice, non sarebbero oggetto del giudizio;
- che errata sarebbe la quantificazione dei danni come operata dal CTU anche in relazione alla cappa atteso che per l'eliminazione del vizio di aspirazione sarebbero stati necessari lavori di cartongesso (per ridurre l'altezza della parete rispetto al piano cottura) che dovevano essere sostenuti dall'attrice.
Sul punto si evidenzia che, anche a volersi procedere ad una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel giudizio di prime cure, in ogni caso deve essere mantenuta ferma la statuizione del primo Giudice su tali punti.
La sussistenza dei vizi lamentati ha trovato riscontro probatorio, come visto, nelle dichiarazioni del teste . Testimone_1
In relazione alla deposizione resa in primo grado dai due testi di parte convenuta si condivide il giudizio del primo Giudice di scarsa attendibilità trattandosi dei due soggetti che hanno provveduto al montaggio della cucina per cui è causa e che, pertanto, comprensibilmente non potevano rendere dichiarazioni critiche nei confronti del loro stesso operato.
Peraltro, le dichiarazioni rese dai detti testi sono smentite dalle risultanze della CTU espletata in primo grado dall'ing. – le cui risultanze appaino condivisibili essendo il predetto Persona_1
elaborato stato redatto nel pieno rispetto del contraddittorio e perché adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici– che ha appurato:
- Che la cappa è stata montata ad una distanza dal piano cottura superiore a quella prevista dal libretto di montaggio;
- Che per il montaggio della cappa alla corretta distanza erano necessari lavori di cartongesso che i tecnici della avrebbero dovuto rilevare al momento della rilevazione delle Controparte_1 misure presso l'abitazione di CP_2
- Che la parte superiore della cappa risulta peraltro montata al contrario;
- Che l'errato montaggio della cappa è causa della cattiva aspirazione generando la fuoriuscita di vapori e/o fumi durante a cottura dei cibi;
- Che i rivetti utilizzati per il montaggio della cappa fuoriescono dalla loro sede di alloggio e ciò potrebbe causare ferite nelle operazioni di pulizia, e che l'errata esecuzione dei fori per l'alloggiamento di detti rivetti ha creato un pregiudizio estetico;
- Che l'alzatina del lavello si era scollata e all'atto della CTU risultava siliconata;
- Che il piano del top del lavabo e quello del lavabo non risultavano allineati;
- Che il top del piano cottura presentava delle bollature non riconducibili all'usura ma ad un vizio del prodotto.
Sulla base di dette considerazioni il CTU nominato in primo grado, optando per la sostituzione della cappa, ha stimato i danni nell'importo di euro 1.671,40, iva inclusa, per la sostituzione della cappa, del top antigraffio per cucina e penisola, dell'alzatina e per la manodopera.
Questo Tribunale ritiene di potere aderire alle conclusioni della CTU espletata in primo grado in quanto immune da vizi e congruamente motivata anche in relazione alla risposta alle osservazioni del CTP di parte appellante.
Come giustamente osservato dal nominato CTU, in risposta alle osservazioni del CTP, infatti, il personale della ditta aveva effettuato gli opportuni rilievi presso l'abitazione di e, al CP_2
momento del rilevamento delle misure, avrebbe dovuto evidenziare la necessità di lavori di cartongesso per abbassare l'altezza della parete rispetto al piano cottura.
Peraltro, la CTU ha appurato che la cappa - oltre ad essere montata ad una distanza maggiore dal piano cottura rispetto a quanto previsto dal libretto di montaggio – era anche stata montata con la parte superiore al contrario, e che l'errato montaggio era causa del difetto di aspirazione.
Infondata è, dunque, la censura mossa da parte appellante alla quantificazione dei danni come operata nell'elaborato peritale in relazione alla cappa anche considerando che il CTU in detta quantificazione non ha incluso il costo di eventuali lavori di cartongesso (per ridurre l'altezza della parete rispetto al piano cottura) ma ha incluso unicamente il costo della cappa da sostituire e il suo montaggio.
Infondata appare anche la censura mossa da parte appellante secondo cui il CTU nella valutazione dei danni avrebbe incluso anche i costi relativi ad opere e beni – alzatina e top – che, per espressa ammissione di parte attrice, non sarebbero oggetto del giudizio.
Anche sul punto si condividono e si fanno proprie – perché congruamente motivate e immuni da vizi logici – le conclusioni della CTU espletata in primo grado e la risposta fornita sul punto alle medesime osservazioni mosse dal CTP della alla bozza di CTU. Controparte_1
Come giustamente osservato dal nominato CTU, in risposta alle dette osservazioni, oggetto del presente giudizio è il montaggio non a regola d'arte della cucina presso l'abitazione di CP_2
da parte dei tecnici della società convenuta e la richiesta di risarcimento, come esplicitata nell'atto di citazione, comprendeva il cattivo montaggio e il funzionamento della cappa, l'alzatina del lavello che si era scollata e il top della cucina che si presentava butterato.
Su detti elementi della cucina si sono correttamente concentrate le operazioni peritali. Né può ritenersi, come vorrebbe parte appellante, che parte attrice abbia ammesso in sede di operazioni peritali che il top e l'alzatina non fossero parte del giudizio. Come, infatti, evidenziato in primo grado dal nominato CTU- in risposta alle medesime osservazioni mosse dal CTP alla bozza di CTU- l'affermazione del difensore di che il top e l'alzatina indicata dal CTP della CP_2
non erano oggetto del giudizio si colloca temporalmente dopo l'osservazione del Controparte_1
detto CTP che, in sede di operazioni, aveva fatto rilevare che sul top del lavello vi era una soluzione di continuità dovuta all'aggiunta di mobili. Detta affermazione del difensore dell'attrice va, dunque, contestualizzata e collegata all'osservazione del CTP della alla quale è stata CP_1 CP_1
successiva e sta ad indicare che quella (diversa) parte di top ed alzatina non erano oggetto di giudizio.
Per la stessa ragione appare inconsistente ed infondata la censura di parte appellante secondo cui la perizia sarebbe stata effettuata su uno stato dei luoghi modificato in quanto – lo si ribadisce – la modifica aveva riguardato una parte della cucina non oggetto della richiesta di risarcimento del danno e non presa in considerazione dal Ctu nominato in primo grado.
2.3 In definitiva, anche il secondo motivo di gravame appare infondato e l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannato a pagare quelle sostenute dall'appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio, nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n.
14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
3.2 Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3963/2016, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p,t., a rifondere Controparte_1
in favore di le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.278,00 per CP_2
compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.
13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012.
Così deciso in Nola, l'08.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo