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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/11/2024, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2351 V.G. anno
2024, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandro C.F._2
Tavarini, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 5.11.2024, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione Parte_3
consensuale, deducendo che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in data 30.8.1997 in Forte dei Marmi;
che dalla loro unione erano nati i figli
(4.7.2001), (9.12.2009) e (13.4.2015); che la Per_1 Per_2 Per_3
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto: affidamento condiviso dei figli minori e;
assegnazione della Per_2 Per_3
casa familiare;
diritto di visita e di permanenza dei minori in favore del padre;
contributo al mantenimento dei figli e partecipazione al pagamento delle spese straordinarie a carico del padre;
assegno unico;
uso dei veicoli;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 10.9.1972, e nata a [...] il [...] (matrimonio Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Forte dei
Marmi all'anno 1997, n. 37, Parte II, Serie B, Ufficio 2) e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 5.11.2024
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2351 V.G. anno
2024, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandro C.F._2
Tavarini, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 5.11.2024, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione Parte_3
consensuale, deducendo che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in data 30.8.1997 in Forte dei Marmi;
che dalla loro unione erano nati i figli
(4.7.2001), (9.12.2009) e (13.4.2015); che la Per_1 Per_2 Per_3
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto: affidamento condiviso dei figli minori e;
assegnazione della Per_2 Per_3
casa familiare;
diritto di visita e di permanenza dei minori in favore del padre;
contributo al mantenimento dei figli e partecipazione al pagamento delle spese straordinarie a carico del padre;
assegno unico;
uso dei veicoli;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 10.9.1972, e nata a [...] il [...] (matrimonio Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Forte dei
Marmi all'anno 1997, n. 37, Parte II, Serie B, Ufficio 2) e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 5.11.2024
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli