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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/11/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori Magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1542/2023 R.G. promossa da:
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata in Parte_1
via Trotti n.46, presso lo studio dell'avv. Massimo Grattarola che lo rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
avv. AO OZ in proprio ex Controparte_1 Controparte_2
art.86 c.p.c., tutti quali eredi Controparte_3 CP_4
dell'avv. Cesare Sandro OZ, in ES elettivamente domiciliati in via Mazzini n.46 presso lo studio dell'avv. AO OZ che li rappresenta e difende con l'avv. Gian Franco Sassi per procura in atti con indicazione degli indirizzi PEC
APPELLATI
e contro
pagina 1 di 31 , in persona dei legali rappresentanti, con sede legale in Controparte_5
Mogliano Veneto, in Torino elettivamente domiciliata in c.so Galileo Ferraris
n.71 presso lo studio degli avv. Massimo Fossati e Daniel S.G. Fossati che la rappresentano e difendono per procura in atti con indicazione dell'indirizzo
PEC
APPELLATA
e
quale erede dell'avv. Francesco RI CP_6
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: azione di risarcimento danni per responsabilità professionale
Udienza di rimessione della causa in decisione del 2.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: in parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiarare tenuti gli eredi OZ, in solido, al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro Pt_1
303.197,09 o quella meglio ritenuta e, per l'effetto, dato l'intervenuto pagamento di euro 69.629,64 oltre gli interessi fin li' maturati avvenuto in data
21.12.2023, somma trattenuta a titolo di acconto, condannarli al pagamento della somma di euro 233.567,25 oltre interessi sulla somma di euro 303.197,09 al tasso legale di cui all'art.1284, 1°c., c.c., fino alla introduzione del processo e, ex art.1284, 4°c., c.c., dalla introduzione del processo fino al 20.12.2023 e sulla somma di euro 233.567,25 dal 21.12.2025 al saldo. Vinte le spese del grado.
PER PARTE APPELLATA Controparte_7
respingere le eccezioni e motivazioni dell'appellante e confermarsi in Pt_1
toto l'impugnata sentenza con rigetto della proposta impugnazione. In ogni caso pagina 2 di 31 e in denegata ipotesi che la Corte pervenga a modificazioni dannose per l'esponente, tenere indenne gli eredi OZ dalle somme che fossero tenuti a corrispondere all'appellante per effetto della garanzia prestata dalla Pt_1
e manlevarli di conseguenza dagli eventuali danni che fossero Controparte_5
riconosciuti dovuti a loro carico;
con il favore delle spese.
PER PARTE APPELLATA CP_5
dato atto che in esecuzione della sentenza di primo grado ha CP_5
provveduto a corrispondere la somma complessiva di euro 105.301,48 comprensiva di capitali, interessi e spese all'avv. OZ nonché la somma di euro 10.288,99 a titolo di spese legali alla terza chiamata CP_6
respingere l'appello proposto dalla sig.ra ; confermare la Parte_1
sentenza impugnata;
con vittoria di spese del presente grado;
in subordine, contenere l'eventuale ulteriore risarcimento della sig.ra nei limiti del Pt_1
giusto e del provato con decurtazione delle somme già percepite;
con compensazione delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la sig.ra Parte_1
impugna la sentenza n. 941/23 del Tribunale di ES pubblicata il
4.11.2023, la quale ha riconosciuto solo in parte l'invocata responsabilità professionale dedotta dall'attrice in capo all'avv. Cesare OZ, condannando quest'ultimo ad un risarcimento dei danni pari ad € 69.629,74, a fronte di una richiesta attorea di € 303.197,09.
Primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la GN Parte_1
evocava in giudizio l'Avv. Cesare Sandro OZ per sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla medesima asseritamente patiti, a seguito pagina 3 di 31 dell'erronea esecuzione di un incarico professionale, danni quantificati nell'importo complessivo di € 303.197,09.
A sostegno di tale domanda, parte attrice deduceva di essere proprietaria di un immobile sito in ES, Via San Ubaldo n 46, che era appartenuto, in precedenza, alla GN la quale, con atto di Persona_1
compravendita del 23.11.1996, ne aveva ceduto la proprietà alla GN
, con contestuale iscrizione di ipoteca a favore della Cassa di Persona_2
Risparmio di ES S.p.A. a garanzia del mutuo acceso per l'acquisto.
Esponeva poi che l di ES creditrice della GN Pt_2
, aveva promosso un giudizio nei confronti di quest'ultima e della Per_1
GN , al fine di far dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di Per_2
compravendita, trascrivendo la domanda di simulazione presso la Conservatoria di ES in data 11/06/1998 e che, con Sentenza 12/05/2003, il Tribunale Parte di ES aveva accolto la domanda dell , dichiarando la simulazione assoluta dell'atto di compravendita intercorso tra le SInore
e , (sentenza confermata anche in appello con la pronuncia n. Per_1 Per_2
2026 del 16/12/2005).
Rappresentava, ancora, parte attrice che, nel frattempo, la Cassa di Risparmio di ES, in data 12/04/2001, aveva iscritto una seconda ipoteca giudiziale sull'immobile de quo, in forza di decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della GN , per l'omesso pagamento delle rate del Per_2
mutuo, dando avvio alla procedura di espropriazione immobiliare, la quale si era conclusa con l'assegnazione del bene al SInor Persona_3
coniugato in comunione dei beni con la GN . Controparte_8
In data 27/07/2006 i SInori e avevano, a loro volta, Persona_3 CP_8
venduto l'immobile de quo alla SI.ra , dando atto Parte_1
dell'esistenza della trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo Parte proposta dall' e prestando espressa garanzia per evizione.
pagina 4 di 31 Parte Deduceva l'attrice che, con atto di citazione del 28/12/2007, l aveva evocato in giudizio la SI.ra con azione revocatoria onde sentir Pt_1
dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di acquisto con cui quest'ultima era divenuta proprietaria dell'immobile e del decreto di trasferimento emesso dal G.E. a favore del SI. e che la Persona_3
Parte domanda dell' inizialmente respinta dal Tribunale di ES, era stata accolta dalla Corte d'Appello di Torino in data 23/10/2012.
L'odierna attrice aveva deciso, quindi, insieme all'avv. OZ, suo procuratore sin dal primo grado di giudizio, di proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione, il quale però era stato dichiarato improcedibile per il mancato deposito della copia conforme della sentenza munita della relata di notifica, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia d'appello che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita intercorso tra la GN
e il SInor e del decreto di assegnazione dell'immobile a Pt_1 Persona_3
favore di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali circostanze (parere legale positivo circa l'acquisto dell'immobile fornitole e condotta giudiziale seguita), parte attrice ascriveva la responsabilità per l'evizione del bene oggetto di causa all'avv. Cesare
OZ, chiedendo che il medesimo fosse condannato a pagarle € 155.000,00 pari al corrispettivo versato per l'acquisto dell'appartamento, gli interessi pagati in forza del contratto di mutuo (con piano di ammortamento complessivo per € 283.244,09) oltre a € 19.953,00 per le spese legali a cui la medesima era stata condannata per la soccombenza nei tre gradi di giudizio.
Si costituiva l'Avv. Cesare Sandro OZ contestando la domanda attorea e rilevando di aver reso il parere legale richiesto dall'attrice circa i rischi e le conseguenze della trascrizione della domanda di simulazione sulla futura compravendita allorquando quest'ultima aveva già sottoscritto il preliminare di vendita dell'immobile.
pagina 5 di 31 Evidenziava comunque come l'attrice, prima di ricevere il parere da parte del convenuto, fosse già in possesso di altri due pareri, redatti da due studi legali di Genova e di Milano che, al pari dell'avv. OZ, avevano escluso
l'opponibilità all'attrice della trascrizione della domanda di simulazione; in ogni caso, riteneva eccessivo il quantum preteso a titolo di danno anche considerando che, grazie ai consigli del legale, la sig.ra aveva Pt_1
ottenuto (proprio per il rischio potenziale legato alla causa di simulazione) un sconto su prezzo dell'immobile di euro 10.000,00.
Parte convenuta avanzava inoltre domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, , in forza di polizza stipulata per i danni da CP_5
responsabilità professionale.
Si costituiva in giudizio la quale confermava l'operatività Controparte_5
della polizza, richiamandone i limiti in termine di massimale, franchigia e mancata copertura delle spese legali dell'assicurato che si difendeva in proprio;
si associava per il resto alle difese svolte dal legale chiedendo altresì di chiamare in causa l'Avv. ES RI, anch'essa responsabile del deposito in
Cassazione di un ricorso privo dei requisiti di legge, al fine di veder dichiarare la corresponsabilità di questa nella vicenda in esame.
Si costituiva in giudizio la SI.ra in qualità di erede dell'avv. CP_6
ES RI la quale contestava ogni addebito essendosi limitata l'avv.
ES RI, quale domiciliataria, a depositare nella cancelleria della
Cassazione il plico così come fattogli pervenire dall'avv.to OZ.
Con sentenza n. 941/2023 pubblicata in data 4.11.23 il Tribunale di
ES definitivamente pronunciando:
a) in accoglimento della domanda risarcitoria di condannava Parte_1
l'avv.to OZ Cesare Sandro a rifondere alla stessa i danni derivanti dalla sua responsabilità professionale, quantificati nella complessiva somma di €
pagina 6 di 31 69.629,74 oltre interessi moratori dalla data del deposito della sentenza al saldo e spese di causa;
b) in accoglimento della domanda di manleva avanzata dall'Avv.to OZ condannava a tenere indenne l'assicurato dai pagamenti Controparte_5
che lo stesso avrebbe dovuto effettuare in conseguenza delle condanne di cui al superiore punto a), al netto della franchigia pari ad € 3.481,49 , oltre spese di causa.
c) rigettava la domanda proposta da nei confronti di Controparte_5
in qualità di erede dell'Avv.to ES RI;
CP_6
Il giudice, richiamata la giurisprudenza in materia di responsabilità professionale, osservava come parte attrice avesse dedotto in atti tre profili di responsabilità in capo al legale:
1) aver espresso alla GN un parere favorevole circa la Pt_1
possibilità di procedere all'acquisto dell'immobile, senza correre il rischio di un'azione revocatoria da parte dell' Pt_2
2) essere incorso in una pronuncia di improcedibilità del Ricorso in
Cassazione, ipotesi questa rilevante, sotto il profilo causale, solo nel caso in cui il parere fosse risultato corretto (posto che, in tal caso, la Suprema Corte avrebbe riformato la pronuncia della Corte d'Appello); Parte 3) non aver chiamato in causa, nel giudizio fra la e la , i danti Pt_1
causa di questa, sig.ri e , contraddittori necessari Persona_3 CP_8
Parte nell'azione revocatoria intentata dalla e obbligati per legge, in forza della garanzia per evizione, a tenere indenne l'acquirente.
Esaminava in primis tale ultimo addebito di responsabilità evidenziando Parte anzitutto come la domanda della nei confronti della non fosse Pt_1
affatto una domanda revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., che avrebbe presupposto la citazione in giudizio di tutti i partecipanti all'atto da revocare, ma una generica azione di accertamento dell'inefficacia di un atto di
pagina 7 di 31 trasferimento, esperita nei confronti della sola al fine di opporre a Pt_1
quest'ultima la trascrizione della domanda di simulazione assoluta della vendita a suo tempo intercorsa tra le parti e . Per_1 Per_2
Rilevava, peraltro, come la sig.ra non avrebbe potuto considerarsi Pt_1
danneggiata da tale omissione, essendo la medesima ancora nei termini (avendo subito definitivamente l'evizione solo con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Torino nel 2017, a seguito della dichiarazione di improcedibilità del ricorso in Cassazione) a far valere la garanzia contro i suoi venditori, espressamente riconosciuta nel rogito, prevedendo l'art. 1485
c.c. la decadenza dalla garanzia solo nel caso in cui il venditore, oltre a non essere chiamato in giudizio, provi anche che esistevano buone ragioni per far respingere la domanda;
ragioni che nel caso di specie, a parere del giudice, non erano sussistenti.
Riteneva difatti che il ricorso in Cassazione presentato dall'attrice e dichiarato improcedibile non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere accolto, qualora non vi fosse stato l'errore procedurale e la Corte avesse dunque esaminato il merito, potendo dunque essere escluso il nesso causale tra
l'errore dei professionisti e il danno lamentato dalla . Pt_1
Evidenziava in proposito come la questione controversa, ossia se la trascrizione Parte effettuata nel 1998 dalla e relativa allo stesso bene immobile oggetto dell'acquisto della fosse o meno opponibile alla stessa, non presentasse Pt_1
particolare difficoltà di risoluzione tenuto conto, da un lato, che la trascrizione di una domanda di simulazione di un trasferimento di immobile ha proprio la finalità di avvisare gli aventi causa del simulato acquirente della possibilità che all'esito dell'esperimento vittorioso dell'azione di simulazione il bene ritorni nel patrimonio del simulato venditore, dall'altro, che il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare con il provvedimento del 27- 28 marzo 2006, di quattro mesi precedenti all'acquisto dalla , aveva ben chiarito di Pt_1
pagina 8 di 31 Parte non poter procedere alla cancellazione della trascrizione effettuata dalla in quanto ciò non era consentito dall'art. 586 c.p.c.; circostanze queste correttamente rilevate nella sentenza della Corte d'appello di Torino del
23/10/2012.
Osservava pertanto il giudice come l'unica condotta effettivamente addebitabile all'avv.to OZ fosse quella di aver male consigliato la signora che, prima del rogito, gli aveva chiesto di chiarirle se la Pt_1
Parte trascrizione della domanda giudiziale della sarebbe stata a lei opponibile.
Riteneva che la condotta del legale, il quale già in comparsa di costituzione aveva ammesso di essersi limitato a confermare i due pareri di cui era già in possesso l'attrice, consigliandole di acquistare l'immobile e di ottenere un'ulteriore riduzione del prezzo, fosse stata superficiale, negligente e imprudente.
In ordine alla liquidazione del danno, evidenziava il giudice come nel risarcimento non avrebbe potuto essere compreso il prezzo di acquisto del bene e ciò in riferimento alla garanzia per evizione (che lo ricomprende) che parte attrice aveva ancora diritto di esperire vittoriosamente, decorrendo il termine di prescrizione decennale dal passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole (intervenuta nel 2017). Precisava altresì come l'addebito mosso dall'attrice nei confronti del legale, in atto di citazione, non fosse di non aver proposto l'azione di garanzia per evizione tout court, ma di non aver chiamato in causa i danti causa della sig.ra nel procedimento per Pt_1
Parte azione revocatoria contro la stessa intrapreso dalla in quanto litisconsorti necessari;
tesi ritenuta dal tribunale non corretta, non sussistendo, in questo caso, né l'azione revocatoria né tantomeno il litisconsorzio necessario.
Evidenziava come la garanzia per evizione coprisse sia il prezzo pagato che le spese e i pagamenti fatti per il contratto di compravendita, ritenendo pagina 9 di 31 esclusi dal danno liquidabile oltre agli € 155.000 pagati dall'attrice quale prezzo per l'acquisto del bene immobile, eventuali ulteriori spese (come quelle notarili, pero' non richieste) relative al contratto di compravendita.
Reputava invece rientranti nel danno risarcibile gli esborsi che l'attrice aveva effettuato nell'ambito del contratto di mutuo stipulato in concomitanza della compravendita il 27 luglio 2006.
Calcolava che gli interessi pagati dalla mutuataria fino ad ottobre 2021, con esclusione degli interessi relativi alle rate successive che non erano state più pagate, erano pari ad € 58.749,05 e aggiungeva alla predetta somma rivalutazione ed interessi a partire da novembre 2021, giungendo alla cifra finale dovuta dal legale alla pari ad € 69.629,74. Pt_1
Riteneva invece di nulla dover liquidare in punto spese legali a cui l'attrice era stata condannata nei tre gradi di giudizio contro la , atteso Controparte_9
che la medesima non aveva affermato né provato di averle pagate.
Riconosceva poi il diritto del legale ad essere manlevato dalla propria
Compagnia assicuratrice.
Quanto infine alle spese legali, decideva, nel rapporto fra attrice e convenuto, di porle a carico dell'Avv.to OZ;
nel rapporto fra quest'ultimo e la terza chiamata a carico della terza chiamata;
e infine nel rapporto Controparte_5
fra e sempre a carico di . Controparte_5 CP_6 Controparte_5
L'Appello
Avverso la sentenza di primo grado propone appello la sig.ra Parte_1
che insta verso questa Corte affinché, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, voglia dichiarare tenuto e condannare l'avv. Cesare Sandro OZ al pagamento in suo favore del diverso importo di € 303.197,09 oltre interessi dalla data dell'esborso quanto alla somma di € 155.000,00 e dalla data della maturazione quanto agli altri debiti, al tasso legale di cui all'art. 1284 comma I
pagina 10 di 31 c.c. fino alla introduzione del processo e ai sensi dell'art. 1284 comma IV c.c. dalla introduzione del processo fino al saldo. Vinte le spese del grado.
Violazione dell 'art. 1227 c.c.
Parte appellante impugna la sentenza di primo grado lamentando l'erroneità della medesima per avere il Tribunale accollato all'attrice un onere della prova che invero spettava a controparte la quale avrebbe dovuto non solo eccepire la possibilità per parte attrice di esperire oggi l'azione di garanzia, ma anche provare che la medesima avrebbe avuto buone possibilità di esperirla con successo.
Richiama in proposito la giurisprudenza della Corte Suprema secondo cui la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.
Osserva in ogni caso come l'onere di diligenza del danneggiato non possa spingersi fino all'obbligo di intraprendere un'onerosa e incerta azione giudiziaria.
Assume la motivazione illogica della sentenza quanto all'addebito mosso all'avv. OZ in atto di citazione.
L'appellante impugna la parte della sentenza ove il giudice ha ritenuto che l'attrice nell'atto di citazione non abbia addebitato all'avv. OZ di non aver proposto l'azione di garanzia per evizione, ma di non aver chiamato in causa i danti causa della nel procedimento per azione revocatoria contro la Pt_1
Parte stessa intrapreso dalla in quanto litisconsorti necessari, evidenziando come tale argomento non fosse corretto.
Sottolinea, invece, l'odierna appellante come dalla lettura dell'atto di citazione risulterebbe chiaro che l'addebito mosso al legale era stato di non aver
pagina 11 di 31 chiamato in causa i venditori in garanzia per la evizione, essendo la questione del litisconsorzio necessario aggiunta ad abundantiam.
Erronea applicazione dell'art. 1485 cc.
Parte appellante censura la sentenza de qua poiché in relazione all'art. 1485 c.c. il giudice non avrebbe tenuto conto di due fondamentali valutazioni.
In primo luogo deduce che, non essendo stati chiamati i venditori in giudizio, ad oggi l'attrice possa si far valere l'evizione, ma con il rischio che i venditori possano eccepirle che se avesse correttamente coltivato il ricorso per
Parte Cassazione avrebbe ottenuto il rigetto della domanda dell .
Ritiene dunque che l'errore professionale dell'omessa chiamata in causa dei venditori non sia oggi con certezza sanabile da una evocazione in giudizio postuma degli stessi, proprio in virtù della previsione dell'art. 1485 c.c. che non a caso parla dell'esistenza di “ragioni sufficienti” rappresentate nello specifico dall'accoglibilità del ricorso in Cassazione.
Sostiene peraltro che il giudice non si sia accorto che la domanda proposta
Parte dall era anche di revocatoria dell'aggiudicazione dell'immobile all'asta giudiziaria da cui il aveva ottenuto l'immobile, derivandone Persona_3
dunque che la partecipazione al processo del fosse necessaria. Persona_3
Reputa quindi che, contrariamente a quanto asserito in sentenza, non corrisponda al vero che il ricorso in Cassazione non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere accolto e, invece, sostiene che molto probabilmente sarebbe stato accolto con declaratoria di nullità dell'intero processo, mancando ivi un litisconsorte necessario.
Il danno
L'appellante, infine, si duole dell'esclusione dal computo del danno del prezzo di acquisto dell'immobile, delle spese notarili e di trascrizione. Sostiene che il
Tribunale avrebbe inoltre errato per non aver compreso gli interessi successivi al
31.10.2021 e le spese di soccombenza pari ad € 19.953,00, ritenendo che il pagina 12 di 31 danno emergente sia costituito dall'impoverimento del patrimonio del soggetto, concretato dalla costituzione in capo al medesimo di un debito ingiusto, a prescindere che il debito sia stato o meno pagato.
Rileva inoltre che dalla data della domanda gli interessi legali da riconoscere sarebbero stati quelli di cui al comma IV dell'art. 1284 c.c. alla luce della ordinanza n. 61 del 03.01.2023, con cui la Corte di Cassazione ha chiarito che il tasso legale ex art. 1284 c.c., comma 4, si applica a qualsiasi obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all'avvio del processo.
Con comparsa del 22.1.24 si costituisce in giudizio l'Avv. Cesare Sandro
OZ, il quale chiede alla Corte di respingere le eccezioni e le motivazioni formulate da parte appellante e pertanto confermare in toto la sentenza emessa dal Tribunale di ES. In ogni caso, chiede che venga dichiarata tenuta a manlevare l'appellato, per le somme che fosse tenuto a corrispondere alla sig.ra
, la società terza chiamata. In via Pt_1 Controparte_10
subordinata, richiama l'istanza di C.T.U. ai fini della determinazione del danno sofferto da parte attrice.
In ordine al primo motivo di gravame a mezzo del quale l'appellante lamenta il fatto che il giudice le abbia addebitato un concorso di colpa in assenza di prove specifiche che avrebbero dovuto essere fornite da controparte, sostiene il convenuto di aver introdotto sul punto, nel giudizio di primo grado, una mera tesi difensiva che, contrariamente da quanto sostenuto da controparte, non richiede prove specifiche dell'assunto concorso di colpa non trattandosi di una eccezione in senso stretto;
evidenzia quindi come il giudice avesse titolo per valutare d'ufficio la sussistenza di un concorso nella causazione del danno e, conseguentemente, decidere per la diminuzione del risarcimento richiesto dal danneggiato.
pagina 13 di 31 Quanto invece all'asserita erronea applicazione da parte del giudice dell'art. 1485 c.c., ritiene che la mancata chiamata in causa dei venditori non possa imputarsi quale fonte di danno all'avv. OZ, risultando l'errore del legale solo quello riscontrato dalla Suprema Corte (di natura puramente processuale).
Evidenzia peraltro come la chiamata in garanzia esiga comunque il conferimento di un mandato specifico che egli non aveva.
Riguardo invece alla quantificazione del danno sofferto dalla sig.ra per i Pt_1
fatti per cui è causa richiama la richiesta di CTU fatta nel primo giudizio, pur ritenendo che la valutazione del primo giudice sia equa e contemperata ai fatti.
Con comparsa del 30.5.24 si costituisce la terza chiamata Controparte_5
che chiede a questa Corte di voler, in via principale, nel merito, respingere l'appello proposto, con conferma della Sentenza impugnata;
in subordine, contenere l'eventuale ulteriore risarcimento a favore della GN nei Pt_1
limiti del giusto e del provato e, in ogni caso, con decurtazione delle somme dalla medesima già percepite in forza della Sentenza di primo grado;
con vittoria di spese di lite.
Nel merito, quanto ai primi due motivi di gravame ove parte appellante lamenta la violazione da parte del giudice dell'art. 1227 c.c. nonché l'errata interpretazione da parte del medesimo circa il contenuto dell'addebito mosso da parte attrice all'avv. OZ in atto di citazione, evidenzia come le doglianze si palesino prive di fondamento in quanto basate su un'errata interpretazione della statuizione gravata.
Rileva in primo luogo come la condotta addebitata dall'attrice al legale, di non aver esteso il contraddittorio ai SInori e danti causa della Persona_3 CP_8
, sia stata ritenuta da parte del giudice ininfluente ai fini della sussistenza Pt_1
Parte di responsabilità, sia perché la domanda dell nei confronti della Pt_1
non era un'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., ma una generica azione di pagina 14 di 31 accertamento dell'inefficacia di un atto di trasferimento esperita nei confronti della sola sia perché, in ogni caso, l'azione per evizione nei confronti Pt_1
dei SInori e poteva essere altrimenti ancora esperita dalla Persona_3 CP_8
GN la quale, pertanto, non poteva considerarsi danneggiata dalla Pt_1
predetta omissione.
Sostiene pertanto l'assicuratrice che la motivazione resa dal Tribunale a sostegno della ritenuta insussistenza di responsabilità dell'Avv. OZ, in relazione alla mancata chiamata in causa dei SInori e , risulti coerente Persona_3 CP_8
con il profilo di responsabilità effettivamente imputato dall'attrice al convenuto nonché corretta sotto il profilo giuridico né, peraltro, resa in violazione all'art. 1227 cod. civ. sotto il profilo dell'onere della prova.
Evidenzia infatti, quanto all'asserita violazione dell'art. 1227 c.c., come il giudice non abbia imputato alcunchè alla GN in relazione Pt_1
all'esperibilità dell'azione di garanzia, essendosi limitato a rilevare come tale circostanza consentisse di escludere l'addebito specificatamente ascritto in capo all'evocato professionista.
Sottolinea altresì che alcuna prova del buon esito dell'azione di garanzia per evizione (non proposta dalla sig.ra ) è tenuto a fornire il convenuto, Pt_1
visto come il Tribunale abbia correttamente sostenuto che l'attrice ha imputato al convenuto (non l'impossibilità di esperire fruttuosamente l'azione di garanzia, ma) esclusivamente la mancata chiamata in giudizio del suo dante
Parte causa, SInor nel giudizio promosso dall' avendo Persona_3
l'attrice, solo in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, affermato di non aver intrapreso l'azione di garanzia per evizione in quanto i suoi danti causa non sarebbero piu' titolari di un patrimonio che le garantirebbe il recupero del suo credito;
patrimonio che invece, secondo la medesima, sarebbe stato sussistente prima del 2010 quando l'azione sarebbe dovuta essere proposta dall'Avv.to OZ.
pagina 15 di 31 L'odierna appellata aggiunge infine che in merito all'inquadramento della Parte domanda promossa dall nei confronti della al di fuori dello Pt_1
schema di cui all'art. 2901 cod. civ. e, quindi, anche in merito alla ritenuta insussistenza del litisconsorzio necessario, non sarebbe stata sollevata alcuna censura specifica da parte dell'appellante, con la conseguenza che, sul punto, deve ritenersi formato il giudicato.
Quanto al motivo di gravame sull'erronea applicazione da parte del giudice dell'art. 1485 c.c., l'assicuratrice ritiene la tesi di controparte infondata, in primo luogo, perché non tiene conto del tenore letterale della norma che disponendo
“… prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda” si riferisce chiaramente a fatti e/o circostanze esistenti all'epoca del giudizio in cui doveva essere esperita la chiamata in causa e non già a fatti successivi, come la pronuncia di inammissibilità della Corte di Cassazione.
Inoltre, ritiene evidente che, nella presente fattispecie, se il fosse Persona_3
stato chiamato in causa (dall'Avv. OZ) non avrebbe in alcun modo potuto provare “che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda” dato che, tra l'altro, il venditore era ben consapevole della problematica esistente sull'immobile per la quale aveva rilasciato espressa garanzia.
In relazione al quantum debeatur, l'appellata ritiene che i criteri di liquidazione adottati dal giudice siano corretti;
in particolare evidenzia, quanto al richiesto rimborso delle spese di soccombenza, come la GN avesse l'onere, Pt_1
non assolto, di dimostrare l'avvenuto esborso, atteso che il danno patrimoniale, per essere risarcito, deve essere oggettivo, concreto ed effettivo oltre che provato.
L'APPELLO DEV'ESSERE RESPINTO
pagina 16 di 31 In via pregiudiziale è bene specificare che risultano oggetto di passaggio in giudicato, in quanto non impugnate in alcun modo, le seguenti questioni oggetto di statuizione da parte del giudice di primo grado.
1) L'accertata responsabilità professionale dell'avv. OZ (esclusivamente) per aver mal consigliato la sig.ra , offrendole un parere professionale Pt_1
superficiale, negligente ed imprudente (avendo egli assunto, erroneamente,
l'inopponibilità alla sig.ra della trascrizione della domanda di Pt_1
simulazione effettuata dalla di ES), con conseguente condanna Pt_2
al risarcimento del danno nella somma di euro 69.629,74 oltre accessori;
2) la mancanza di responsabilità professionale dell'avv. CP_6
3) Il diritto alla manleva dell'avv. OZ (e dei suoi eredi) verso la propria compagnia di assicurazioni;
Controparte_5
4) l'irrilevanza dell'errore processuale dell'avv. OZ (mancato deposito di copia autentica della sentenza d'appello) che aveva indotto la Corte di
Cassazione a dichiarare inammissibile il ricorso in sede di legittimità avverso la sentenza di secondo grado (comunque, da confermarsi nel merito) che aveva Parte accolto la domanda della di accertamento nei riguardi della sig.ra Pt_1
dell'inefficacia del decreto di trasferimento dell'immobile oggetto di causa e di tutti i successivi trasferimenti di proprietà del medesimo. Giudicato sul punto, del resto, espressamente confermato anche dalla stessa sig.ra (pag.4 Pt_1
memoria di replica alla comparsa conclusionale).
Dati tali presupposti che limitano il presente giudizio di appello a quanto segue, rileva sottolineare, innanzi tutto, che l'appello risulta infondato nella parte in cui assume che la mancata chiamata in causa in garanzia (per evizione), da parte Parte dell'avv. OZ, nel giudizio radicato dalla dei sig.ri CP_11
, aggiudicatari e venditori dell'immobile alla sig.ra , abbia
[...] Pt_1
provocato a quest'ultima il danno corrispondente alla perdita della somma di denaro (euro 155.000,00) rappresentante il prezzo (pagato) dell'immobile.
pagina 17 di 31 Assume l'appellante che è la controparte, ex art.1227 c.c., che avrebbe dovuto comprovare che (nonostante la mancata chiamata in causa nel pregresso giudizio dei venditori) l'azione di garanzia sarebbe stata esperibile con successo anche successivamente (è pacifico in causa che la stessa si prescriverà solo nel 2027), prova che non sarebbe stata data perché non emergerebbe alcuna dimostrazione agli atti che la successiva azione di garanzia avrebbe potuto ridurre il danno occorsole.
Rileva (pag.14 dell'appello) che il tribunale ha erroneamente applicato l'art.1485
c.c. perché la sig.ra , non avendo chiamato (per colpa dell'avv. OZ) i Pt_1
venditori in giudizio, può sì far ancora valere la garanzia per evizione, ma i sig.ri potrebbero eccepirle che se avesse correttamente coltivato il ricorso Persona_3
per cassazione (producendo la copia autentica della sentenza impugnata) avrebbe Parte ottenuto il possibile rigetto nel merito della domanda dell Parte Spiega (pag. 15 dell'appello) che avendo la proposto (anche) azione revocatoria ex art.2901 c.c. contro di lei i coniugi dovevano essere chiamati in causa quali litisconsorti necessari, cosicchè (non essendo cio' stato fatto) il ricorso sarebbe stato certamente accolto con declaratoria di nullità dell'intero processo, il che, parrebbe di capire, potrebbe essere opposto dai coniugi in caso di autonoma azione di garanzia per evizione proposta nei Persona_3
loro riguardi.
Affrontando, per complessiva chiarezza, da quest'ultimo punto le motivazioni dell'appello, bisogna sottolineare che parte appellante, in primo grado (pag.5 dell'atto di citazione), ha rimproverato all'avv. OZ (tra l'altro) non solo di non aver chiamato in causa, ex se, i venditori dell'immobile in garanzia (per evizione) ma anche, specificamente, di non aver integrato il Parte contraddittorio necessario di fronte ad una domanda della avente ad oggetto l'azione revocatoria.
pagina 18 di 31 Come emerge con estrema chiarezza pero', dallo stesso atto di citazione della
(doc. n.15 di parte appellante in primo grado) la medesima aveva Pt_2
chiamato in causa la sig.ra al fine di “dichiarare l'inefficacia nei Pt_1
confronti della del decreto di trasferimento dell'immobile sito in Pt_2
ES…nonché l'inefficacia nei confronti dell esponente di tutti i Pt_3
successivi ed eventuali trasferimenti di proprietà relativi al medesimo cespite patrimoniale…”: nulla a che vedere con un'azione revocatoria ex art.2901 c.c.
Come ha spiegato il giudice di primo grado, si trattava di una mera domanda di accertamento di inefficacia di un atto di trasferimento al fine di poter opporre alla sig.ra la trascrizione della domanda di simulazione assoluta della Pt_1
vendita tra le precedenti danti causa. Parte Per poter affermare, del resto, che la (creditrice e proponente l'azione di simulazione contro i precedenti venditori) avesse proposto azione revocatoria ex art.2901 c.c., bisognerebbe indicare che avesse allegato l'eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis (o scientia damni) e proposto la relativa azione costitutiva;
indicazioni che neppure sono contenute nel presente atto di appello, tanto da rendere il relativo punto privo di motivazione e, quindi, inammissibile ex art.342 c.p.c., non potendo l'impugnante limitarsi a sostenere, Parte senza allegazioni specifiche a sostegno, che la avesse proposto un'azione ex art.2901 c.c., a fronte della statuizione del giudice di prime cure che ha individuato, motivatamente, la presenza di una mera azione dichiarativa di accertamento di inefficacia del trasferimento al fine di opporre la trascrizione della domanda di simulazione assoluta.
Non vi era, in ogni caso, in forza di quanto suddetto, alcuna concreta ed effettiva probabilità (necessaria per comprovare la responsabilità del legale:
Cass.2024 n.15743), che la Cassazione annullasse la sentenza della Corte
d'Appello di Torino per violazione del litisconsorzio necessario, ex art.2901
c.c., verso i venditori. Tale motivo d'appello, di conseguenza, risulta infondato.
pagina 19 di 31 In secondo luogo (sempre), ex art.1485, 1°c., c.c., i venditori, chiamati in garanzia per evizione (cosa che, effettivamente, poteva essere fatta dal difensore anche senza mandato specifico alla chiamata del terzo: Cass. Sez. Un.2016
n.4909), non vi è alcuna probabilità che avrebbero potuto o potrebbero far valere con successo la circostanza che “esistevano ragioni sufficienti per far Parte respingere la domanda” della di accertamento dell'inefficacia del trasferimento immobiliare nei suoi confronti. Tanto piu' che i medesimi, ben coscienti dei rischi dell'acquirente circa l'opponibilità della trascrizione della Parte domanda di simulazione avanzata dalla avevano inserito nel contratto apposita garanzia a favore della loro acquirente.
Come ha ben spiegato il giudice di primo grado, infatti (pag. 7 e ss. della sentenza), la trascrizione di una domanda di simulazione assoluta di un trasferimento immobiliare è sempre opponibile ai successivi acquirenti del bene come, del resto, aveva sostanzialmente chiarito già il giudice dell'esecuzione immobiliare (al cui esito l'immobile fu aggiudicato ai sig.ri
rifiutando di accogliere l'espressa istanza di cancellazione Persona_3
Parte della trascrizione della domanda di simulazione effettuata dalla in quanto cio' non era consentito ex art.586 c.p.c.
In relazione al motivo di appello riguardante l'applicabilità dell'art.1227
c.c., in primis, bisogna sottolineare che il giudice di primo grado non ha imputato a parte attrice-appellante una colpa ex art.1227 c.c. per non aver limitato il danno, ma ha semplicemente rilevato che la mancata chiamata in causa dei venditori da parte dell'avv. OZ non ha comportato il danno pecuniario, giacchè la domanda di garanzia per evizione è tutt'ora esperibile vittoriosamente da parte della sig.ra (che non è chiaro per quale motivo Pt_1
non l'abbia azionata), cosicchè il preteso pregiudizio, in sostanza, non si è ancora concretizzato.
pagina 20 di 31 ritiene (pag.10 e 11 dell'atto di appello) che la controparte Parte_1
avrebbe dovuto comprovare (cosa che non ha fatto) che la proposizione di una successiva autonoma domanda di garanzia contro i venditori (all'esito della Parte causa intentata dalla avrebbe comportato “la concreta possibilità di recupero all'esito dell'azione” (della somma sborsata a titolo di pagamento del prezzo).
Innanzi tutto bisogna rilevare che è la stessa attrice che in atto di Pt_1
citazione di primo grado (pag.3, 4 e 5) pone quale (ulteriore) profilo di responsabilità del difensore, causa diretta dei danni pecuniari patiti e richiesti nel presente giudizio, la mancata chiamata in causa in garanzia per evizione dei venditori dell'immobile (coniugi . Persona_3
Ora, se la stessa parte attrice oggi appellante pone in diretto nesso causale il fatto illecito (contrattuale) commesso dal suo avvocato (mancata chiamata in causa dei venditori in garanzia) con il danno lamentato conseguente (perdita della somma di euro 155.000,00 pagata quale prezzo) è evidente che cio' presuppone
(secondo la sua stessa prospettazione) che la chiamata in causa dei terzi quali garanti avrebbe avuto l'esito positivo del ristoro pecuniario che sarebbe stato ottenuto dai venditori.
Cosa, del resto, mai messa in discussione nel corso del giudizio di primo grado ove solo (tardivamente) in comparsa conclusionale (pag. 12 dell'impugnata sentenza) parte attrice ha sostenuto (senza alcuna prova) che il patrimonio esistente dei sig.ri che garantiva il recupero del credito (appunto, Persona_3
fatto pacifico in causa) sarebbe nel corso degli anni andato perduto.
Detto questo, è opportuno evidenziare, in secondo luogo, che se l'avv. OZ avesse provveduto alla chiamata in garanzia dei venditori nel corso del giudizio Parte promosso dalla il risultato utile che la sig.ra avrebbe potuto Pt_1
conseguire dalla condotta del legale sarebbe stata la condanna in garanzia dei sig.ri L'identico risultato utile di cui sopra pero', la sig.ra Persona_3 Pt_1
pagina 21 di 31 avrebbe già potuto conseguirlo (e potrebbe ancora conseguire allo stato) proponendo un'autonoma azione di garanzia per evizione contro i venditori perché, come detto, i medesimi, ex art.1485, 1°c., c.c., non sarebbero in grado di provare che “esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda” della Parte
Come suvvisto, è bene ribadire che le allegazioni tardivamente introdotte nella comparsa conclusionale di primo grado da parte di riguardanti Parte_1
la circostanza che nel corso degli anni i sig.ri avrebbero perduto le Persona_3
loro cospicue disponibilità patrimoniali sono già state dichiarate dal tribunale tardive, non comprovate e inammissibili.
Alcun danno, di conseguenza, considerando la (identica) probabilità di ottenere in sede giudiziale separata una pronuncia di condanna in garanzia per evizione si
è materialmente concretato e, quindi, di alcun danno (collegato in nesso causale con la sua condotta) puo' rispondere il legale.
Questo tanto piu' perché contrattualmente i sig.ri avevano offerto Persona_3
garanzia nel rogito all'acquirente proprio nell'eventualità di un Pt_1
evizione che questa avesse dovuto subire causa la trascrizione della domanda di Parte simulazione dell né, del resto, risulta in alcun modo che i venditori siano stati sollecitati da ad adempiere alla garanzia offerta Parte_1
contrattualmente. Non pare del tutto inutili ricordare, inoltre, che proprio grazie alla consapevolezza da parte della sig.ra dell'intervenuta precedente Pt_1
Parte trascrizione della domanda giudiziale dell di ES e, quindi, del potenziale rischio sotteso all'acquisto dell'immobile, la stessa (su suggerimento dell'avv. OZ) aveva anche ottenuto uno sconto di euro 10.000,00 dai venditori , sig.ri sul prezzo del bene (fatto pacifico in causa). Persona_3
Una volta accertato che l'azione giudiziaria di garanzia per evizione puo' essere esercitata contro i venditori, lo svolgerla in un autonomo giudizio invece che Parte nell'ambito della causa avanzata dalla (azione comportante, per quanto pagina 22 di 31 suddetto, i medesimi effetti, visto che i venditori alcuna eccezione ex art.1485
c.c. potrebbero opporre) non puo' comportare l'esistenza di alcun nesso causale tra la condotta del legale ed il danno lamentato.
La stessa Suprema Corte, d'altra parte, ha già statuito che il mancato esercizio, da parte dell'avvocato, di un'opzione processuale, quale la chiamata in causa di una terza parte tenuta alla garanzia in caso di condanna del convenuto, e in presenza della possibilità di instaurare un separato giudizio, fuoriesce dal campo di valutazione della diligenza dell'avvocato nell'espletare il mandato rientrando, invece, nel merito delle scelte difensive del tutto insindacabili (Cass.2025 n.34, specificamente in motivazione).
Ne consegue che, coprendo la garanzia per evizione il prezzo pagato e le spese affrontate per il contratto, la relativa somma di euro 155.000,00 dev'essere esclusa dal danno liquidabile a carico dell'avv. OZ.
Infondato è l'appello anche in relazione al mancato riconoscimento degli interessi sul mutuo immobiliare eccedenti la cifra di euro 69.629,74
(comprensiva di interessi legali e rivalutazione) già liquidati dal tribunale.
Il giudice di primo grado ha spiegato chiaramente (pag.13 della sentenza) che nel danno liquidabile sono ricompresi gli esborsi che l'attrice (appellante) ha effettuato a titolo di interessi sul mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile.
Ha chiarito pero', che gli interessi sono stati pagati solo fino alla rata scadente il
31.10.2021 “come risulta chiaramente dal documento n.28 prodotto da parte attrice…” e che le “rate successive….non sono state piu' pagate dalla . Pt_1
Cio' probabilmente in quanto…a partire da novembre 2021 sono iniziati i tentativi di vendita del bene nell'ambito della procedura esecutiva intentata dalla Parte
contro la , sfociati nell'aggiudicazione del bene a luglio 2022 Per_1
(doc. n.31)…”. Il tribunale, quindi, ha statuito che non avendo piu' pagato le rate del mutuo a partire da novembre del 2021 (essendo iniziati i tentativi di vendita giudiziale sfociati nell'evizione) la sig.ra (soggetto passivo di evizione) Pt_1
pagina 23 di 31 alcun danno da pagamento degli interessi sul mutuo acceso per l'immobile
(attribuito in proprietà a terzi) ha piu' subito da quel momento.
A fronte di una tale (chiara) statuizione giudiziale in atto di Parte_1
appello (pag.15 e 16) si è limitata ad allegare che “il danno emergente è costituito dall'impoverimento del soggetto…concretato anche dall'indebitamento dello stesso, a prescindere dal fatto che il debito sia stato o meno pagato…” e che la banca per le rate di mutuo ha “diritto di agire nei confronti della
Subordinare il risarcimento all'effettivo pagamento del debito…è Pt_4
ingiusto…”.
Tale motivo di appello è inammissibile perché non è idoneo a contrastare l'iter logico della decisione che ha giustificato il mancato pagamento dei ratei successivi all'ottobre 2021 (mancato pagamento in alcun modo contestato in sede di motivo d'appello) in base alla circostanza che avendo subito l'evizione del bene (per il quale il mutuo era stato stipulato) passato in proprietà a terzi,
avesse (definitivamente) interrotto i pagamenti delle rate su cui Parte_1
gravavano gli interessi che, quindi (non venendo piu' pagati e avendo lei perduto la proprietà dell'immobile) non potevano essere riconosciuti quale danno.
Alcuna allegazione in grado di contrastare tale iter logico risulta presente nel motivo di appello che risulta, di conseguenza, inammissibile.
Irrilevante, di conseguenza, oltre che tardiva e inammissibile, ex art.345, 3°c.,
c.p.c., è la produzione, non autorizzata ex art.170, 4°c., c.p.c., in sede di appello, in data 16.6.2025 (prima della quinta udienza, fissata ex art.185 c.p.c.) di un
“piano di ammortamento del mutuo” aggiornato e di “ricevuta di pagamento ultime rate del mutuo”, di cui le parti appellate hanno subitamente eccepito l'inammissibilità, e che parte appellante ha giustificato a verbale d'udienza del
19.6.2025 con la circostanza (sfornita di ulteriori chiarimenti) che “i documenti sono la conseguenza delle eccezioni sollevate da controparte in comparsa di risposta”. “Piano di ammortamento” aggiornato (privo di qualsivoglia pagina 24 di 31 sottoscrizione, anche di terzi), che non è stato neppure accompagnato da una
(necessaria) allegazione di modifica dei motivi d'appello, dal quale emergerebbe che avrebbe pagato anche le rate di mutuo successivamente al Parte_1
mese di ottobre 2021 a decorrere dal 30.11.2021 (e fino all'aprile 2025), data riferita ad un fatto (asseritamente) sopravvenuto nel corso del giudizio che precedeva sia la scadenza dei termini ex art.183, 6°c., c.p.c. (6.12.2021), sia l'udienza di precisazione delle conclusioni (12.7.2023) sia (sia detto solo per completezza) esattamente di due anni la sentenza di primo grado (depositata il
4.11.2023), senza che nel corso del giudizio l'attrice abbia allegato in causa
(come invece avrebbe potuto vista la presenza di asseriti fatti sopravvenuti) alcunchè.
Per motivi in parte analoghi dev'essere respinto anche il motivo di appello riguardante il mancato riconoscimento (quale danno risarcibile) delle spese legali Parte che la sig.ra è stata condannata a pagare alla all'esito di tre gradi di Pt_1
giudizio.
Il giudice di primo grado ha chiaramente statuito che tali spese non sono liquidabili “per il semplice motivo che l'attrice non ha affermato né dato alcuna prova di averle effettivamente pagate”.
A fronte di tale statuizione parte appellante ha sostenuto in atto di appello (con difesa identica a quella riguardante gli interessi del mutuo) che il danno Parte
“prescinde dal fatto che il debito sia stato o meno pagato” e che la ha
“diritto di agire nei confronti della il risarcimento Parte_5
all'effettivo pagamento del debito…è ingiusto…”, senza in alcun modo contestare (ma, anzi, confermando) che, effettivamente, la medesima non abbia Parte corrisposto (neppure parzialmente) le spese legali alla e senza assumere che quest'ultima abbia iniziato procedure esecutive nei suoi riguardi.
Un danno di tal fatta puo' essere risarcito quale danno futuro se si fonda su una causa efficiente già in atto (in questo caso, le sentenze esecutive di condanna pagina 25 di 31 alle spese) il cui esito sia oggettivamente prevedibile (Cass.1998 n.11876). La
Suprema Corte, in particolare, richiede che il danno si prospetti come effettivamente probabile alla luce della regolarità causale e secondo criteri oggettivi rapportati al caso concreto (Cass.2020 n.5099), cosicchè non è risarcibile un danno futuro eventuale (Cass.2022 n.12987).
Nel caso oggetto del presente giudizio è la stessa parte appellante (pag.16 dell'atto di citazione di secondo grado) che assume che causa tale debito “non puo' liberamente acquistare un immobile, piuttosto che altri beni mobili registrati o costituirsi un conto corrente attivo, nel timore di vederseli espropriare”, il che evidenzia chiaramente l'assenza di intenzione di saldare il debito. Rileva, inoltre, sottolineare che l'atto di appello è del dicembre del 2023, mentre la sentenza esecutiva della Corte di Appello di Torino che liquida le spese di primo e secondo grado a carico di risale al 23.10.2012 e, cioè, Parte_1
ad oltre undici anni prima e che la sentenza della Cassazione che ha posto il giudicato sul punto (liquidando anche le spese di terzo grado) risale al 24.7.2017
e, quindi, è di sei anni e mezzo precedente la notifica dell'atto di appello, senza che nel corso di tutti questi (lunghi) anni mai abbia allegato in Parte_1
Parte causa di aver corrisposto somme alla o di aver subito procedure esecutive.
La verificazione effettiva del danno lamentato, di conseguenza, anche in Parte relazione a possibili ipotesi di prescrizione futura del debito verso la in forza dei suvvisti criteri della Suprema Corte, non puo' affermarsi, proprio sulla base delle allegazioni della stessa sig.ra effettuate in primo grado Pt_1
ed in atto di appello, che sia effettivamente probabile alla luce della regolarità causale e secondo criteri oggettivi rapportati al caso concreto, giacchè non Parte risultano oggettivamente prevedibili futuri pagamenti a favore della
Detto questo, bisogna rilevare che con nota non autorizzata del 19.6.2024
(precedente di un giorno la prima udienza in appello del 20.6.2024) Pt_1
ha depositato (senza la minima allegazione né spiegazione nel corpo
[...]
pagina 26 di 31 della nota di deposito) una cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate riguardante il contributo unificato della causa in Cassazione che risulterebbe pagato il 3.5.2024 (somma pero', neppure richiesta quale danno in sede di atto di citazione d'appello e neppure in sede di precisazione delle conclusioni) nonché un prospetto di pagamenti relativo alle spese legali (che sarebbero state) Parte versate ratealmente alla (dal 6.6.2022 al 22.1.2024) con “copia del pagamento del bonifico del saldo”. Le due controparti, all'udienza tenutasi il giorno dopo, si sono opposte alla produzione eccependone la tardività.
I documenti allegati a tale nota di deposito risultano inammissibili, ex art.345,
3°c., c.p.c., anche in relazione alle specifiche allegazioni di cui sopra fondanti
l'atto di appello. Come detto, parte appellante si è limitata a produrre (e solo successivamente all'atto di appello) documentazione (contestata) tendente a comprovare (contraddittoriamente con le difese precedenti) l'avvenuto Parte pagamento delle spese legali a favore della ma senza allegare (neppure a verbale d'udienza) a modifica dei motivi d'appello (con i quali, come detto, aveva sostenuto che il danno era rappresentato dal debito, a prescindere dal mancato effettivo avvenuto pagamento dello stesso), quale fatto costitutivo sopravvenuto, che tale pagamento rappresentava il danno patito di cui chiedeva il risarcimento.
In caso di omessa allegazione dei fatti fondanti la domanda pero', la successiva produzione documentale non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione (Cass.2017 n.24607).
Come spiega la Suprema Corte, del resto, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, giacchè nel vigente ordinamento processuale caratterizzato dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice stesso è inibito trarre pagina 27 di 31 dai documenti in atti determinate deduzioni ove queste non siano specificate nella domanda o, comunque, sollecitate dalla parte interessata (Cass. Sez.
Un.2008 n.2435).
Parte appellante, nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, non ha minimamente né allegato né dedotto che il danno subito di cui chiedeva il risarcimento trovasse causa nella circostanza che le spese legali a favore della Parte fossero state pagate e neppure lo ha fatto nella (mera) nota di deposito (e neppure a verbale di udienza).
I documenti prodotti pero', non possono di per sé ampliare il thema decidendum in assenza di allegazioni congruenti degli elementi fattuali già posti a fondamento della pretesa spiegata con l'atto processuale a cio' deputato
(in questo caso, l'atto di appello) giacchè i documenti rivestono una funzione probatoria che, come tale, non puo' surrogare quella dell'allegazione dei fatti
(Cass.2013 n.7115).
In secondo luogo è bene rilevare, ulteriormente, che tali documenti (comunque contestati), in ogni caso, risultano prodotti tardivamente ai sensi dell'art.345,
3°c., c.p.c. che prevede come “non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto…produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nè varrebbe, a tale proposito, sostenere che in primo grado parte attrice non avrebbe potuto allegare la circostanza che stava provvedendo a pagare
Parte ratealmente le spese legali alla perché (come risulterebbe dal prospetto prodotto con la suddetta nota) il primo pagamento sarebbe stato effettuato (il
6.6.2022) dopo la scadenza dei termini istruttori ex art.183, 6°c., c.p.c.
(intervenuta il 6.12.2021).
Come spiega la Suprema Corte, infatti, la preclusione delle allegazioni assertive nel giudizio di primo grado per la scadenza dei termini, non impedisce comunque l'allegazione e la produzione di prove in ordine ai fatti nuovi
pagina 28 di 31 sopraggiunti nel corso del processo, rilevanti ai fini della decisione, quantomeno fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass.2025 n.34) che, nel caso oggetto del giudizio di primo grado, si era tenuta in data 12.7.2023, Parte quando (secondo il suddetto prospetto) erano già state pagate alla otto rate sulle dieci previste.
In terzo luogo si deve ulteriormente sottolineare che, in ogni caso, parte appellante non avrebbe comunque potuto produrre tali documenti in appello lamentando che gli stessi documenti erano in ogni caso stati formati dopo le preclusioni istruttorie di primo grado, perché la tardiva formazione documentale, in questo caso, sarebbe addebitabile alla parte che, nonostante la presenza di titoli esecutivi risalenti fino ad oltre undici anni precedenti l'appello, non solo ha autonomamente stabilito i tempi di pagamento ed ha effettuato i (gli asseriti) pagamenti ben precedentemente l'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, ma ha deciso di predisporre la documentazione relativa solo in occasione della prima udienza d'appello
(nonostante l'ultimo pagamento fosse intervenuto cinque mesi prima).
Ora, nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art.345 c.p.c., la produzione di documenti che, ancorchè formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado (in questo caso, il Parte pagamento delle spese legali alla scaglionato ratealmente) e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti
(Cass.2024 n.21080).
Infondato è anche l'ultimo motivo di appello in riferimento al mancato riconoscimento degli interessi legali di cui all'art.1284, 4°c., c.c., perché tali interessi devono essere espressamente richiesti dalle parti interessate mentre in primo grado (in atto di citazione e nella successiva memoria ex art.183, 6°c. n.1,
c.p.c.) parte attrice ha chiesto solamente “interessi e rivalutazione monetaria”
pagina 29 di 31 cosicchè il giudice di primo grado ha correttamente liquidato gli interessi legali di cui all'art.1284, 1°c., c.c. (Cass. Sez. Un.2024 n.12449).
L'appello, di conseguenza, dev'essere respinto.
Le spese legali seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle allegate ai decreti ministeriali in relazione al valore della causa, comprensive della fase di trattazione caratterizzata dallo svolgimento di quattro udienze dedicate ad approfonditi tentativi di conciliazione.
Nessuna pronuncia in punto spese dev'essere emessa nei riguardi della parte contumace chiamata in sede di appello solo ai sensi dell'art.332 CP_6
c.p.c. e nei cui confronti alcuna domanda è stata proposta.
Sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio contributo a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.941/2023 Parte_1
pubblicata in data 4.11.2023 del tribunale di ES che, per l'effetto, conferma;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a pagare a parte appellata CP_1
AO OZ, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
le spese del presente grado del giudizio che liquida per CP_4
compensi in euro 14.317,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a pagare a parte appellata
[...]
le spese del presente grado del giudizio che liquida per compensi Controparte_5
in euro 14.317,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per pagina 30 di 31 legge sugli imponibili;
per effetto della presente decisione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante;
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8/10/2025 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
pagina 31 di 31