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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/10/2024, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1876/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1876/2024 promossa dalla sig.ra:
, nata a [...], il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Mignanego (GE), Via alla Vittoria 14, elettivamente domiciliata in Genova, Via G.T. Invrea
11/13, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Causa, che la rappresenta e difende in forza di mandato depositato telematicamente
-ricorrente-
CONTRO
l , con sede in Via Ciro il Grande, 21 Controparte_1
00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPURSO in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed Persona_1
elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria, 6R 16121 GENOVA presso l'Avvocatura dell'Istituto
-convenuto- Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa ed in accoglimento del presente ricorso, accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il
1 riconoscimento alla Sig.ra del diritto al godimento e/o alla fruizione Parte_1 dell'assegno di invalidità per cui è causa e quindi se, all'epoca della domanda amministrativa o successivamente, la ricorrente fosse in condizioni fisiche e mentali, per infermità, ex lege 222/84
(o la diversa legge e/o norma meglio vista e/o ritenuta applicabile), tali da ridurre in modo permanente la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo ovvero tali da cagionarne l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, il tutto con decorrenza dalla data della richiesta, ovvero dalla diversa data meglio vista e/o ritenuta che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa.
Con vittoria di spese e compensi (tanto per il presente procedimento quanto per l'A.T.P.), da distrarsi da favore del sottoscritto Legale, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso
i secondi”;
CONVENUTO:
“Voglia il Giudice ill.mo respingere il ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 11 aprile 2024, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6° c.p.c., la sig.ra ha contestato gli esiti dell'accertamento tecnico Parte_1
preventivo effettuato al fine della verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 l. 12 giugno 1984, n. 222, contestando in particolare il giudizio del CTU in merito alla disponibilità di “risorse psico-fisiche adeguate a svolgere la propria specifica mansione con le sopra riportate limitazioni”, ritenendolo immotivato.
L' si è costituito ritualmente in giudizio contestando l'ammissibilità CP_1 dell'opposizione e comunque la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto la reiezione.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione a chiarimenti del CTU nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
2 Quindi, nella medesima udienza del 17.9.2024, i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa, insistendo come nei rispettivi atti, e il Tribunale ha deciso la vertenza con dispositivo, di cui è stata data lettura.
2. Il ricorso in opposizione, pur caratterizzato da specifiche contestazioni, si palesa infondato, per le ragioni di cui infra.
Nel corso del procedimento per ATP che ha preceduto l'odierno giudizio, il CTU prof.
ha così argomentato e ritenuto: Per_2
<
La Sig. risulta attualmente affetta da un complesso pluripatologico rappresentato Pt_1
da:
- Artrosi polidistrettuale.
- S. Raynaud.
- Osteoporosi.
- Sindrome da TC a destra operato.
- Sindrome da TC a sx.
- Lombosciatalgia.
- Sindrome da conflitto a-c a dx.
Dalla documentazione esaminata si evince che le patologie sono insorte progressivamente, con piena evidenza del quadro complessivo dal 2023.
Passando a valutare i riflessi medico-legali di cui al quesito, va premesso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 222/84, va essenzialmente presa in considerazione la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
Nel caso in esame, la p. è impiegata come operaia in ditta privata (Aliaxis) con giudizio di idoneità alla mansione specifica con limitazioni come segue:
“Giudizio di idoneità alla mansione specifica: idoneo con limitazioni.
Limitazioni: obbligo di utilizzo DPI acustici in presenza di rumore > 80 dB (A)
Deve effettuare una pausa di almeno 10 minuti ogni 50 min. di attività lavorative che prevedano movimenti ripetitivi con il polso dx e sx.
Non adibire ad attività che richiedano forza di presa con la mano dx.
3 Non adibire ad attività lavorative che prevedano l'uso di strumenti vibranti in modo continuativo ed esclusivo. Evitare esposizione a temperature basse.
NON adibire ad attività lavorativa che preveda la semiflessione fissa del tronco e torsione dello stesso, e MMC > 6 Kg…
Alla luce di ciò e di quanto evidenziato in sede di visita peritale, non si ritiene che la p. presenti infermità tali da ridurre in modo permanente la capacità di lavoro in attività confacenti a meno di un terzo, in quanto la donna ha le risorse psico-fisiche adeguate a svolgere la propria specifica mansione con le sopra riportate limitazioni>>.
Il CTU ha quindi concluso nel senso che:
< ritiene che la Sig. non presenti ancora i requisiti medico-legali essenziali ai fini della Pt_1 concessione dell'assegno ordinario di invalidità secondo l'Art. 1 della L. 222/84>>.
I consulenti tecnici delle parti, dopo la comunicazione della bozza della relazione, non avevano fatto pervenire al CTU note critiche.
3. A seguito delle critiche mosse in ricorso alle valutazioni del prof. , il Tribunale Per_2
ha disposto l'audizione a chiarimenti del CTU, che si è svolta nell'udienza del 17.9.2024.
Al CTU si è chiesto, in particolare, di approfondire i temi concernenti l'entità e le ragioni della residua capacità di lavoro della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il prof. ha così esposto: Per_2
< all'invalidità ordinaria siano differenti da quelli relativi all'invalidità civile. A tali ultimi fini, la ricorrente potrebbe ritenersi invalida in misura compresa tra il 70 e l'80% a causa delle patologie da cui è affetta. Invece la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini può ritenersi ridotta nella misura del 50% circa, come anche dimostrato dal fatto che stia tuttora proseguendo l'attività lavorativa che ha svolto con continuità nel corso degli anni, con limitazioni specifiche di cui ho dato conto nella relazione. Numerose sono state le visite da parte del medico competente, che mai ha segnalato la necessità di completo demansionamento, anzi consentendo, appunto, la prosecuzione dell'attività lavorativa con le dette specifiche limitazioni. Aggiungo che dal punto di vista personologico è emersa una tendenza amplificativa della ricorrente rispetto ai
4 propri vissuti invalidanti. Si tratta di componente di cui ho tenuto conto ai fini del giudizio espresso nella mia relazione.
ADR: A fronte dell'osservazione del difensore di parte ricorrente, relativa alla recente prescrizione, a favore della ricorrente, di terapia analgesica per il dolore neuropatico, rappresento che quest'ultimo è secondario ai problemi già valutati in sede di consulenza tecnica ed è stato pertanto considerato ai fini del giudizio espresso>>.
Il prof. ha confermato, quindi, la correttezza delle proprie valutazioni. Per_2
4. Ebbene, all'esito degli odierni chiarimenti, deve ritenersi che le valutazioni espresse dal
CTU nella propria relazione non evidenzino specifiche carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e che, inoltre, il CTU abbia formulato il proprio finale giudizio alla luce di corretti parametri.
Infatti, <In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del
1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta>> (Cass. n. 11185/2019).
Pertanto, la capacità di lavoro dell'assicurato, rilevante ai fini di causa, <<… consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di
5 accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini>> (Cass. ord. 16599/2022).
Il CTU, effettivamente, ha proceduto in modo corretto alla valutazione della capacità lavorativa (al momento della domanda amministrativa e) attuale della ricorrente, in relazione alla sua concreta occupazione, di operaia presso azienda privata, quantificandone la capacità residua nel 50% circa, alla luce delle generali condizioni di salute dell'assicurata (non contestate) e dell'incidenza di esse sullo svolgimento delle mansioni specifiche, rispetto alle quali, del resto, ella risulta tuttora idonea, seppure con le limitazioni disposte dal medico competente, come da giudizio di quest'ultimo, che il prof. ha ritenuto corretto, così come ha ritenuto adeguate Per_2
e congrue le predette limitazioni.
5. Le conclusioni del CTU nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., dunque, meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e su corretta valutazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, inoltre
“integrata” in sede di chiarimenti, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Non vi è, pertanto, necessità di provvedere al rinnovo della CTU e il ricorso deve essere respinto.
6. Quanto alle spese di giudizio, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 152 disp. att.
c.p.c. per l'esonero della ricorrente dalla condanna al pagamento delle stesse. Le spese della CTU nel procedimento per ATP, dunque, debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-rigetta la domanda;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Nulla sulle spese di lite.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 60.
6 Genova, il 17 settembre 2024.
7
IL GIUDICE
Stefano Grillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1876/2024 promossa dalla sig.ra:
, nata a [...], il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Mignanego (GE), Via alla Vittoria 14, elettivamente domiciliata in Genova, Via G.T. Invrea
11/13, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Causa, che la rappresenta e difende in forza di mandato depositato telematicamente
-ricorrente-
CONTRO
l , con sede in Via Ciro il Grande, 21 Controparte_1
00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPURSO in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed Persona_1
elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria, 6R 16121 GENOVA presso l'Avvocatura dell'Istituto
-convenuto- Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa ed in accoglimento del presente ricorso, accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il
1 riconoscimento alla Sig.ra del diritto al godimento e/o alla fruizione Parte_1 dell'assegno di invalidità per cui è causa e quindi se, all'epoca della domanda amministrativa o successivamente, la ricorrente fosse in condizioni fisiche e mentali, per infermità, ex lege 222/84
(o la diversa legge e/o norma meglio vista e/o ritenuta applicabile), tali da ridurre in modo permanente la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo ovvero tali da cagionarne l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, il tutto con decorrenza dalla data della richiesta, ovvero dalla diversa data meglio vista e/o ritenuta che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa.
Con vittoria di spese e compensi (tanto per il presente procedimento quanto per l'A.T.P.), da distrarsi da favore del sottoscritto Legale, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso
i secondi”;
CONVENUTO:
“Voglia il Giudice ill.mo respingere il ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 11 aprile 2024, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6° c.p.c., la sig.ra ha contestato gli esiti dell'accertamento tecnico Parte_1
preventivo effettuato al fine della verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 l. 12 giugno 1984, n. 222, contestando in particolare il giudizio del CTU in merito alla disponibilità di “risorse psico-fisiche adeguate a svolgere la propria specifica mansione con le sopra riportate limitazioni”, ritenendolo immotivato.
L' si è costituito ritualmente in giudizio contestando l'ammissibilità CP_1 dell'opposizione e comunque la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto la reiezione.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione a chiarimenti del CTU nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
2 Quindi, nella medesima udienza del 17.9.2024, i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa, insistendo come nei rispettivi atti, e il Tribunale ha deciso la vertenza con dispositivo, di cui è stata data lettura.
2. Il ricorso in opposizione, pur caratterizzato da specifiche contestazioni, si palesa infondato, per le ragioni di cui infra.
Nel corso del procedimento per ATP che ha preceduto l'odierno giudizio, il CTU prof.
ha così argomentato e ritenuto: Per_2
<
La Sig. risulta attualmente affetta da un complesso pluripatologico rappresentato Pt_1
da:
- Artrosi polidistrettuale.
- S. Raynaud.
- Osteoporosi.
- Sindrome da TC a destra operato.
- Sindrome da TC a sx.
- Lombosciatalgia.
- Sindrome da conflitto a-c a dx.
Dalla documentazione esaminata si evince che le patologie sono insorte progressivamente, con piena evidenza del quadro complessivo dal 2023.
Passando a valutare i riflessi medico-legali di cui al quesito, va premesso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 222/84, va essenzialmente presa in considerazione la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
Nel caso in esame, la p. è impiegata come operaia in ditta privata (Aliaxis) con giudizio di idoneità alla mansione specifica con limitazioni come segue:
“Giudizio di idoneità alla mansione specifica: idoneo con limitazioni.
Limitazioni: obbligo di utilizzo DPI acustici in presenza di rumore > 80 dB (A)
Deve effettuare una pausa di almeno 10 minuti ogni 50 min. di attività lavorative che prevedano movimenti ripetitivi con il polso dx e sx.
Non adibire ad attività che richiedano forza di presa con la mano dx.
3 Non adibire ad attività lavorative che prevedano l'uso di strumenti vibranti in modo continuativo ed esclusivo. Evitare esposizione a temperature basse.
NON adibire ad attività lavorativa che preveda la semiflessione fissa del tronco e torsione dello stesso, e MMC > 6 Kg…
Alla luce di ciò e di quanto evidenziato in sede di visita peritale, non si ritiene che la p. presenti infermità tali da ridurre in modo permanente la capacità di lavoro in attività confacenti a meno di un terzo, in quanto la donna ha le risorse psico-fisiche adeguate a svolgere la propria specifica mansione con le sopra riportate limitazioni>>.
Il CTU ha quindi concluso nel senso che:
< ritiene che la Sig. non presenti ancora i requisiti medico-legali essenziali ai fini della Pt_1 concessione dell'assegno ordinario di invalidità secondo l'Art. 1 della L. 222/84>>.
I consulenti tecnici delle parti, dopo la comunicazione della bozza della relazione, non avevano fatto pervenire al CTU note critiche.
3. A seguito delle critiche mosse in ricorso alle valutazioni del prof. , il Tribunale Per_2
ha disposto l'audizione a chiarimenti del CTU, che si è svolta nell'udienza del 17.9.2024.
Al CTU si è chiesto, in particolare, di approfondire i temi concernenti l'entità e le ragioni della residua capacità di lavoro della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il prof. ha così esposto: Per_2
< all'invalidità ordinaria siano differenti da quelli relativi all'invalidità civile. A tali ultimi fini, la ricorrente potrebbe ritenersi invalida in misura compresa tra il 70 e l'80% a causa delle patologie da cui è affetta. Invece la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini può ritenersi ridotta nella misura del 50% circa, come anche dimostrato dal fatto che stia tuttora proseguendo l'attività lavorativa che ha svolto con continuità nel corso degli anni, con limitazioni specifiche di cui ho dato conto nella relazione. Numerose sono state le visite da parte del medico competente, che mai ha segnalato la necessità di completo demansionamento, anzi consentendo, appunto, la prosecuzione dell'attività lavorativa con le dette specifiche limitazioni. Aggiungo che dal punto di vista personologico è emersa una tendenza amplificativa della ricorrente rispetto ai
4 propri vissuti invalidanti. Si tratta di componente di cui ho tenuto conto ai fini del giudizio espresso nella mia relazione.
ADR: A fronte dell'osservazione del difensore di parte ricorrente, relativa alla recente prescrizione, a favore della ricorrente, di terapia analgesica per il dolore neuropatico, rappresento che quest'ultimo è secondario ai problemi già valutati in sede di consulenza tecnica ed è stato pertanto considerato ai fini del giudizio espresso>>.
Il prof. ha confermato, quindi, la correttezza delle proprie valutazioni. Per_2
4. Ebbene, all'esito degli odierni chiarimenti, deve ritenersi che le valutazioni espresse dal
CTU nella propria relazione non evidenzino specifiche carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e che, inoltre, il CTU abbia formulato il proprio finale giudizio alla luce di corretti parametri.
Infatti, <In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del
1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta>> (Cass. n. 11185/2019).
Pertanto, la capacità di lavoro dell'assicurato, rilevante ai fini di causa, <<… consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di
5 accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini>> (Cass. ord. 16599/2022).
Il CTU, effettivamente, ha proceduto in modo corretto alla valutazione della capacità lavorativa (al momento della domanda amministrativa e) attuale della ricorrente, in relazione alla sua concreta occupazione, di operaia presso azienda privata, quantificandone la capacità residua nel 50% circa, alla luce delle generali condizioni di salute dell'assicurata (non contestate) e dell'incidenza di esse sullo svolgimento delle mansioni specifiche, rispetto alle quali, del resto, ella risulta tuttora idonea, seppure con le limitazioni disposte dal medico competente, come da giudizio di quest'ultimo, che il prof. ha ritenuto corretto, così come ha ritenuto adeguate Per_2
e congrue le predette limitazioni.
5. Le conclusioni del CTU nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., dunque, meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e su corretta valutazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, inoltre
“integrata” in sede di chiarimenti, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Non vi è, pertanto, necessità di provvedere al rinnovo della CTU e il ricorso deve essere respinto.
6. Quanto alle spese di giudizio, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 152 disp. att.
c.p.c. per l'esonero della ricorrente dalla condanna al pagamento delle stesse. Le spese della CTU nel procedimento per ATP, dunque, debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-rigetta la domanda;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Nulla sulle spese di lite.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 60.
6 Genova, il 17 settembre 2024.
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IL GIUDICE
Stefano Grillo