Articolo 10 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 maggio 1999
Art. 10. (Affidamento in concessione di costruzione
e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta).
1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, di cui all' articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorita' relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro de£ lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , individua tecnico, un consulente finanziario ed un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonche' all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia gia' stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la sostenibilita' economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le disposizioni necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara e', altresi, specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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