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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/12/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 867/2023
Successivamente alle ore 15.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 867/2023; promossa da:
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Parte_1 P.IVA_1
Cotronei alla Via Salvatore Baffa n. 277, rappresentata e di difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Serafina Astorino, successivamente sostituita dall'avv. Rosa Scavelli, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 27.02.2025, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Cotronei alla via Francesco Fiorentino n. 21;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
P. I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale p.t., con sede in Cotronei alla via Galluppi snc, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Panucci
GA, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone alla Via Ruffo n. 15;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
per parte opponente, non comparsa all'udienza, devono intendersi richiamate le conclusioni in atti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 17.01.2023, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la società
[...] ricorrente nell'anno 2011 aveva svolto nei confronti della in persona del
Parte_1 rappresentante legale p.t., consulenza del lavoro, nello specifico emissione di buste paga, consulenza sulla sicurezza e formazione ex D.Lgs 81/08, consulenza e redazione documentazione Privacy D.Lgs. 196/2003, consulenza Iso 9001, incarico di redazione documentazione gestione Domus Vitae, nonché incarico svolgimento colloqui di lavoro del personale da assumere per la struttura Domus Vitae;
- tali consulenze ed incarichi venivano successivamente confermati dal nuovo rappresentante legale p.t. della nella
Parte_1 persona della signora;
- il rapporto di consulenza della era CP_2 Controparte_1 iniziato nell'anno 2011 e si era concluso il mese di Gennaio del 2021; - la aveva
Parte_1 dato una postazione lavorativa alla in modo da svolgere in loco la Controparte_1 consulenza accordata;
- dall'anno 2011 all'anno 2017 la anche se con ritardo,
Parte_1 aveva sempre onorato i pagamenti delle fatture emesse a titolo di consulenza da parte della tramite bonifico bancario;
- successivamente erano state emesse n. 4 Controparte_1 fatture e precisamente la n. 15 del 31.12.2018 di importo € 6.490,40 per consulenza del lavoro anno 2018 e consulenza ex D.Lgs 81/08; la n. 8 del 30.12.2019 di importo € 5.124,00 per consulenza del lavoro anno 2019; la n. 9 del 31.12.2020 di importo € 7.277,30, che comprendeva consulenza ISO 9001/2015, consulenza 81/08 e consulenza del lavoro anno
2020; la n. 6 del 05.12.2021 di € 13.054,00, che comprendeva disposizione documentazione
GDPR anno 2018, incarico DPO II° semestre anno 2018, incarico DPO anno 2019, incarico
DPO anno 2020, incarico DPO fino al 31.10.2021 e consulenza 81/08; - l'importo totale delle quattro fatture era di € 31.945,70; - nel mese di febbraio anno 2020 la
[...] aveva ricevuto, tramite bonifico bancario, un acconto di € 1.000,00 per la Controparte_1 fattura n. 15 del 31.12.2018; - nonostante i ripetuti solleciti, la non aveva ancora Parte_1 corrisposto la somma totale di € 30.945,70 alla sulla base di tali Controparte_1 premesse, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., otteneva nei confronti di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., decreto ingiuntivo n. 220/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data
19.04.2023 nel procedimento n. 72/2023, per la somma di euro 30.945,70, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2.
2 Con atto di citazione, regolarmente notificato, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo l'assenza dei presupposti, ex art artt. 633 e 634 c.p.c., per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto priva dei necessari riscontri probatori;
chiedeva, previa declaratoria di nullità, inefficacia e infondatezza dell'azione proposta, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.03.2024, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., la quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione; evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base delle fatture elettroniche regolarmente contabilizzate e trasmesse all'Agenzia delle Entrate nonché a seguito di deposito di estratto autentico delle scritture contabili;
esponeva che in data 30 aprile 2011 la Controparte_1
C, quale società di elaborazione dati in proprio e in collaborazione con altri professionisti,
[...] aveva sottoscritto dinanzi al sig. , amministratore unico pro tempore della CP_3 società lettera di incarico professionale, con la quale venivano indicate in Parte_1 maniera dettagliata sia le prestazioni professionali demandate dalla alla Parte_2 CP_1 che gli accordi intercorsi tra le parti per la gestione di tale incarico;
rilevava che ogni
[...] fattura, già depositata in atti, specificava in maniera dettagliata la singola prestazione effettuata nei confronti della con il relativo importo;
chiedeva il rigetto Pt_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.
Con atto, depositato in data 27.02.2025, si costituiva in giudizio, quale nuovo difensore di parte opponente, l'avv. Rosa Scavelli, la quale si si riportava a tutte le istanze, deduzioni difensive e conclusioni già formulate in atti.
5.
La causa, istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
6.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del
3 principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
7.
Parte opponente contesta genericamente il rapporto contrattuale e l'avvenuta esecuzione della prestazione.
Al riguardo si rileva che il contratto d'opera professionale stipulato tra le parti risulta regolarmente depositato in atti (cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta).
La pretesa creditoria trova inoltre fondamento nei documenti (fatture ed estratto autentico delle scritture contabili), prodotti nella fase monitoria.
Si osserva che la documentazione, posta a base del credito, con particolare riferimento alle fatture elettroniche, debitamente firmate e inviate al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, non risultano mai contestata prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Il comportamento di parte opponente, che ha accettato le fatture azionate ed effettuato il parziale pagamento del credito, appare scarsamente compatibile con l'addotta mancata
4 esecuzione della prestazione.
L'omessa contestazione della fattura o una contestazione tardiva costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni in esse indicate.
Pertanto, le eccezioni formulate da parte opponente devono ritenersi del tutto generiche oltre che incompatibili con le risultanze processuali.
Si osserva che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso.. vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Si osserva che le fatture monitoriamente azionate indicano specificamente l'attività professionale svolta, mentre parte opponente si è limitata ad una generica contestazione del credito senza fornire alcun valido elemento di prova in senso contrario, né producendo una differente documentazione contabile, né dimostrando che le prestazioni ricevute fossero riconducibili a rapporti di diverso tipo né provando di aver ricevuto la prestazione in oggetto da diverso professionista.
Sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti in atti, deve ritenersi che la creditrice opposta abbia comunque dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
La carenza probatoria in ordine ai fatti impeditivi o modificativi del credito impone il rigetto dell'opposizione.
8.
Assorbita ogni altra questione.
9.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e
5 pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del
50% in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 220/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data 19.04.2023 nel procedimento n. 72/2023 R.G., di cui dichiara l'esecutività;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore della convenuta opposta in euro 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 12.12.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
6
Successivamente alle ore 15.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 867/2023; promossa da:
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Parte_1 P.IVA_1
Cotronei alla Via Salvatore Baffa n. 277, rappresentata e di difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Serafina Astorino, successivamente sostituita dall'avv. Rosa Scavelli, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 27.02.2025, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Cotronei alla via Francesco Fiorentino n. 21;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
P. I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale p.t., con sede in Cotronei alla via Galluppi snc, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Panucci
GA, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone alla Via Ruffo n. 15;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
per parte opponente, non comparsa all'udienza, devono intendersi richiamate le conclusioni in atti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 17.01.2023, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la società
[...] ricorrente nell'anno 2011 aveva svolto nei confronti della in persona del
Parte_1 rappresentante legale p.t., consulenza del lavoro, nello specifico emissione di buste paga, consulenza sulla sicurezza e formazione ex D.Lgs 81/08, consulenza e redazione documentazione Privacy D.Lgs. 196/2003, consulenza Iso 9001, incarico di redazione documentazione gestione Domus Vitae, nonché incarico svolgimento colloqui di lavoro del personale da assumere per la struttura Domus Vitae;
- tali consulenze ed incarichi venivano successivamente confermati dal nuovo rappresentante legale p.t. della nella
Parte_1 persona della signora;
- il rapporto di consulenza della era CP_2 Controparte_1 iniziato nell'anno 2011 e si era concluso il mese di Gennaio del 2021; - la aveva
Parte_1 dato una postazione lavorativa alla in modo da svolgere in loco la Controparte_1 consulenza accordata;
- dall'anno 2011 all'anno 2017 la anche se con ritardo,
Parte_1 aveva sempre onorato i pagamenti delle fatture emesse a titolo di consulenza da parte della tramite bonifico bancario;
- successivamente erano state emesse n. 4 Controparte_1 fatture e precisamente la n. 15 del 31.12.2018 di importo € 6.490,40 per consulenza del lavoro anno 2018 e consulenza ex D.Lgs 81/08; la n. 8 del 30.12.2019 di importo € 5.124,00 per consulenza del lavoro anno 2019; la n. 9 del 31.12.2020 di importo € 7.277,30, che comprendeva consulenza ISO 9001/2015, consulenza 81/08 e consulenza del lavoro anno
2020; la n. 6 del 05.12.2021 di € 13.054,00, che comprendeva disposizione documentazione
GDPR anno 2018, incarico DPO II° semestre anno 2018, incarico DPO anno 2019, incarico
DPO anno 2020, incarico DPO fino al 31.10.2021 e consulenza 81/08; - l'importo totale delle quattro fatture era di € 31.945,70; - nel mese di febbraio anno 2020 la
[...] aveva ricevuto, tramite bonifico bancario, un acconto di € 1.000,00 per la Controparte_1 fattura n. 15 del 31.12.2018; - nonostante i ripetuti solleciti, la non aveva ancora Parte_1 corrisposto la somma totale di € 30.945,70 alla sulla base di tali Controparte_1 premesse, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., otteneva nei confronti di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., decreto ingiuntivo n. 220/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data
19.04.2023 nel procedimento n. 72/2023, per la somma di euro 30.945,70, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2.
2 Con atto di citazione, regolarmente notificato, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo l'assenza dei presupposti, ex art artt. 633 e 634 c.p.c., per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto priva dei necessari riscontri probatori;
chiedeva, previa declaratoria di nullità, inefficacia e infondatezza dell'azione proposta, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.03.2024, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., la quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione; evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base delle fatture elettroniche regolarmente contabilizzate e trasmesse all'Agenzia delle Entrate nonché a seguito di deposito di estratto autentico delle scritture contabili;
esponeva che in data 30 aprile 2011 la Controparte_1
C, quale società di elaborazione dati in proprio e in collaborazione con altri professionisti,
[...] aveva sottoscritto dinanzi al sig. , amministratore unico pro tempore della CP_3 società lettera di incarico professionale, con la quale venivano indicate in Parte_1 maniera dettagliata sia le prestazioni professionali demandate dalla alla Parte_2 CP_1 che gli accordi intercorsi tra le parti per la gestione di tale incarico;
rilevava che ogni
[...] fattura, già depositata in atti, specificava in maniera dettagliata la singola prestazione effettuata nei confronti della con il relativo importo;
chiedeva il rigetto Pt_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.
Con atto, depositato in data 27.02.2025, si costituiva in giudizio, quale nuovo difensore di parte opponente, l'avv. Rosa Scavelli, la quale si si riportava a tutte le istanze, deduzioni difensive e conclusioni già formulate in atti.
5.
La causa, istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
6.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del
3 principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
7.
Parte opponente contesta genericamente il rapporto contrattuale e l'avvenuta esecuzione della prestazione.
Al riguardo si rileva che il contratto d'opera professionale stipulato tra le parti risulta regolarmente depositato in atti (cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta).
La pretesa creditoria trova inoltre fondamento nei documenti (fatture ed estratto autentico delle scritture contabili), prodotti nella fase monitoria.
Si osserva che la documentazione, posta a base del credito, con particolare riferimento alle fatture elettroniche, debitamente firmate e inviate al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, non risultano mai contestata prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Il comportamento di parte opponente, che ha accettato le fatture azionate ed effettuato il parziale pagamento del credito, appare scarsamente compatibile con l'addotta mancata
4 esecuzione della prestazione.
L'omessa contestazione della fattura o una contestazione tardiva costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni in esse indicate.
Pertanto, le eccezioni formulate da parte opponente devono ritenersi del tutto generiche oltre che incompatibili con le risultanze processuali.
Si osserva che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso.. vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Si osserva che le fatture monitoriamente azionate indicano specificamente l'attività professionale svolta, mentre parte opponente si è limitata ad una generica contestazione del credito senza fornire alcun valido elemento di prova in senso contrario, né producendo una differente documentazione contabile, né dimostrando che le prestazioni ricevute fossero riconducibili a rapporti di diverso tipo né provando di aver ricevuto la prestazione in oggetto da diverso professionista.
Sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti in atti, deve ritenersi che la creditrice opposta abbia comunque dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
La carenza probatoria in ordine ai fatti impeditivi o modificativi del credito impone il rigetto dell'opposizione.
8.
Assorbita ogni altra questione.
9.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e
5 pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del
50% in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 220/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data 19.04.2023 nel procedimento n. 72/2023 R.G., di cui dichiara l'esecutività;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore della convenuta opposta in euro 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 12.12.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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